Tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire la tassazione delle somme corrisposte in conseguenza dello scioglimento consensuale di un contratto, secondo l’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR (Agenzia delle entrate, risposta 13 gennaio 2025, n. 4).

L’articolo 1372 del codice civile, nel disciplinare l’efficacia del contratto, stabilisce che “il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge”.

 

Lo scioglimento consensuale del rapporto contrattuale, cosiddetto ”mutuo consenso”, rientra nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto; esso è, infatti, espressione dell’autonomia negoziale dei privati, i quali sono liberi di regolare gli effetti prodotti da un precedente negozio e, quindi, di sciogliere il vincolo contrattuale (posto in essere nel loro interesse), anche indipendentemente da eventuali fatti o circostanze sopravvenute, impeditive o modificative dell’attuazione dell’originario regolamento di interessi.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia delle entrate fornisce all’Istante la corretta qualificazione fiscale da attribuire, ai fini IRPEF, alle somme da restituire al committente a seguito dello scioglimento del contratto.

 

L’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR prevede che “sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere”.

L’articolo 71, comma 2, del TUIR prevede poi che i redditi di cui alle lettere h), i) e l) del comma 1 dell’articolo 67 sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, sostenute nel medesimo periodo d’imposta.

 

Già nella circolare n. 28/E/2006 l’Agenzia ha avuto modo di precisare che la ritenuta va effettuata, all’atto del pagamento, con obbligo di rivalsa e a titolo di acconto dell’IRPEF nella misura del 20% del compenso e che le ritenute operate vanno versate nei tempi e nei modi ordinari.

 

Con riferimento al caso di specie, dunque, in relazione al rimborso delle somme anticipate, la Società ha dichiarato che è espressamente previsto che lo scioglimento del contratto provochi obblighi restitutori in capo alla Società, sia nei riguardi del Leasing, sia nei riguardi del Committente.

Le somme corrisposte a titolo di rimborso delle somme anticipate non possano essere qualificate come redditi da assoggettare a tassazione ai fini IRPEF, in quanto trattasi di somme restituite al committente a seguito dello scioglimento consensuale del contratto.

Per quanto concerne l‘indennizzo per inflazione, essendo dovuto per effetto dello scioglimento consensuale del contratto, esso costituisce, unitamente al compenso per lo scioglimento, un reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR, in quanto derivante dall’assunzione di un obbligo di fare, non fare o permettere.

 

Ciò posto, l’Agenzia chiarisce che la Società dovrà applicare la ritenuta nella misura del 20% sia sulla somma corrisposta a titolo di indennizzo per inflazione, sia sul compenso per lo scioglimento.

CIPL Agricoltura Operai Lucca: rinnovato il contratto provinciale per i dipendenti del settore

Siglato il rinnovo del contratto per gli operai agricoli della provincia di Lucca con aumenti retributivi, welfare e nuove figure professionali

Le OO.SS. Flai-Cgil, Fai-Cisl e Uila-Uil hanno sottoscritto il contratto provinciale per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Lucca insieme alle associazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti, Cia Toscana Nord, inserendo delle importanti novità all’interno del rinnovo. Il contratto integrativo è in vigore dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2027, continuando a produrre i suoi effetti fino ad un eventuale rinnovo. 
A tal proposito, a partire da novembre 2024, le retribuzioni sono incrementate del 6,2%. Per quel che concerne, invece, la classificazione del personale sono state introdotte nuove figure professionali, quali: responsabile di sala, capo cuoco e mastro birraio, nell’area agricola legata a enoturismo e gastronomia; bagnino-addetto alla piscina, per aziende che offrono servizi turistici e addetto al birrificio agricolo, specializzato nella produzione artigianale di birra.
In materia di prestazioni welfare, per il fondo integrativo malattia infortunio ed assistenza varia vengono inserite misure di sostegno per gli operai a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato che hanno svolto almeno 102 giornate lavorative nei 12 mesi precedenti. Nella fattispecie, gli interventi consistono in:
– assegno per la nascita di un figlio di un importo massimo pari a 500,00 euro;
– assegno per l’acquisto di occhiali da vista di un importo massimo pari a 200,00 euro
Dal 1° luglio 2025 è operativa la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, al fine di garantire standard elevati in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 

CCNL Riscossione Tributi: presentata la piattaforma unitaria

Tra le richieste dei sindacati la riduzione dell’orario di lavoro (35 ore) e l’aumento del 15% di tutte le voci economiche

Nei giorni scorsi Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca-Uil e Unisin hanno sottoscritto la Piattaforma per il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate Riscossione ed Equitalia Giustizia. 
Di seguito le richieste di maggior rilievo.
Orario e organizzazione del lavoro 
I sindacati chiedono:
– la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore;
– la riduzione dell’orario di sportello a 6 ore.
L’ampliamento delle flessibilità orarie.
Inquadramento professionale
Viene richiesta l’eliminazione delle attività specialistiche previste nelle declaratorie.
Formazione 
In merito alle ore di formazione viene richiesto che le ulteriori 26 ore annuali vengano retribuite e svolte in orario di lavoro con apposito giustificativo.
Intelligenza Artificiale
Si richiede l’istituzione di un “Comitato nazionale bilaterale e paritetico sull’impatto delle nuove tecnologie/digitalizzazione”.
Ferie
In merito alle ferie si richiede il riconoscimento di una giornata di ferie in più per tutte le lavoratrici ed i lavoratori.
Parte economica
I sindacati chiedono l’aumento del 15% di tutte le voci economiche e l’estensione dell’assistenza sanitaria a tutte le
lavoratrici ed i lavoratori con un minimo di  500,00 euro. 

PA, prorogata la prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria

L’inapplicabilità dei termini è stata spostata con il D.L. 202/2024 al 31 dicembre 2025 (INPS, messaggio 10 gennaio 2025, n. 87).

Con l’articolo 1, comma 2, lettera a) del Decreto Milleproroghe 2025 (D.L. n. 202/2024) si è estesa fino al 31 dicembre 2025 l’inapplicabilità dei termini di prescrizione dei crediti contributivi di cui al comma 10-bis dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 per le pubbliche amministrazioni.

Inoltre, l’articolo 1, comma 2, lettera b) del citato decreto-legge ha differito sempre al 31 dicembre 2025 il termine, previsto dal comma 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, entro il quale le PA sono tenute a dichiarare e ad adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, commi 26 e seguenti della medesima legge, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

Inapplicabilità del regime sanzionatorio

Il Decreto Milleproroghe 2025 (con l’articolo 1, comma 3) ha anche modificato l’articolo 9, comma 4 del D.L. n. 228/2021 prorogando fino al 31 dicembre 2025 (dal 31 dicembre 2024) il regime di inapplicabilità delle sanzioni civili di cui all’articolo 116, commi 8 e 9 della Legge n. 388/2000. Pertanto, le amministrazioni pubbliche che provvederanno, entro il 31 dicembre 2025, all’adempimento, anche in modalità rateale, degli obblighi di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995 non saranno tenute a corrispondere le sanzioni civili in questione.

 

Manageritalia: previste novità per il 2025

Ulteriori vantaggi e servizi per manager e alte professionalità iscritte alla community 

Manageritalia informa che dal 2025, verranno garantiti servizi e prestazioni con un rapporto qualità/prezzo esclusivo, spesso compresi nella quota d’iscrizione o acquistabili a condizioni davvero vantaggiose. Si riportano di seguito le novità previste.

Copertura LTC – Long Term Care in forma temporanea

Si tratta di nuovo piano assicurativo per imprevisti di malattia o infortunio che causino una non autosufficienza che prevede un supporto economico continuativo e a lungo termine. La polizza garantisce una rendita mensile vitalizia netta di 1.000 euro, erogata vita natural durante, con assunzione di rischio senza questionario sanitario. La polizza copre gli iscritti che sono in regola con il pagamento della quota associativa con età assicurativa fino a 69 anni. Non copre i portatori di invalidità e coloro che non siano già in grado di svolgere una delle sei attività del vivere quotidiano alla data di ingresso in copertura. 

Programma di Alta Formazione Specializzata

Il programma verrà integrato e sviluppato in modo dinamico per andare incontro alle esigenze degli Executive Professional e per supportarli in tutte le sfide proposte da un mercato sempre più in evoluzione, aumentando le loro conoscenze per renderle più solide e attuali.

Tutela legale

Previsto un rimborso per l’intero nucleo familiare delle spese sostenute in caso di contenzioso con terze persone, fisiche e giuridiche, in ambito giudiziale e stragiudiziale.

Programma di assistenza in viaggio

In caso di emergenze in Italia e all’estero, assistenza e consulenza con l’aiuto di Europ Assistance Italia, valida per tutto il nucleo familiare.

ASKMIT

Servizio multidisciplinare di consulenza online che risponde in 48h su tematiche legali, fiscali, contrattuali.

Investimento 

Viene offerta la possibilità di aderire alla polizza “Nuova Capitello” riservata agli affiliati dell’Associazione Antonio Pastore: i dirigenti, ex dirigenti, quadri, ex quadri, executive professional iscritti a Manageritalia e ai loro familiari in linea retta (coniuge, figli, genitori e nonni). L’età alla decorrenza della polizza deve essere compresa tra i 20 e gli 85 anni (compiuti da meno di 6 mesi).

Offerta di welfare integrativo

Sarà possibile accedere a una nuova proposta di servizi di welfare integrativo, acquistabili individualmente, customizzati in funzione di eventuali coperture già attive, con il miglior rapporto qualità/prezzo e studiate in relazione alle diverse esigenze professionali, personali e disponibilità economiche. Una serie di coperture assicurative, per il manager e la famiglia, in tema di salute, previdenza e patrimonio.

I vertical all’interno di Manageritalia Executive Professional

All’interno della community sono state realizzate delle aree dedicate a professionisti specifici, come l’Area Comunicatori. Un’opportunità per fare networking, formazione, promuovere il valore di determinate professionalità, lavorare insieme verso obiettivi comuni con appuntamenti che coinvolgono autorevoli esperti, come i Time Out della Comunicazione.

 

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