Pensioni all’estero, no al pagamento tramite assegni

Progressiva eliminazione di questa modalità di corresponsione negli Stati Uniti e in Canada (INPS, comunicato 29 agosto 2024).

L’INPS ha comunicato la progressiva eliminazione del pagamento delle pensioni tramite assegno negli Stati Uniti e in Canada. In effetti, il contratto che regola i rapporti tra l’INPS e Citibank N.A., ovvero l’attuale gestore del servizio di pagamento delle pensioni al di fuori del territorio nazionale, prevede che i pagamenti siano eseguiti, in via ordinaria, a mezzo accredito su conto corrente bancario intestato al pensionato oppure, laddove possibile, in contanti allo sportello di un corrispondente diretto della stessa Citibank (Western Union, nella maggior parte dei paesi).

Soltanto in via del tutto eccezionale, la banca può disporre l’erogazione della pensione mediante l’emissione e la spedizione al pensionato di un assegno di deposito non trasferibile. Ma poiché la regolarità dei pagamenti eseguiti con assegno spesso è compromessa da ritardi nella consegna dovuti essenzialmente a inefficienze dei locali servizi postali oppure da evenienze, quali lo smarrimento o il danneggiamento, l’INPS, anche al fine di ridurre il rischio di erogazione di prestazioni indebite, è impegnato a eliminare gradualmente il pagamento delle pensioni all’estero tramite questa modalità. 

USA e Canada

In particolare, i pensionati pagati con assegno residenti negli Stati Uniti e in Canada riceveranno nei prossimi giorni da Citibank un modulo per acquisire i dati bancari per i futuri pagamenti, da compilare e restituire entro il 15 dicembre 2024, allegando sia la copia di un documento d’identità in corso di validità che un documento recente della banca estera nel quale siano chiaramente indicate le coordinate bancarie locali utili all’accredito, l’intestatario e l’eventuale cointestatario del conto.
In caso di mancata risposta, il pagamento della rata di gennaio 2025 sarà disposto in contanti allo sportello presso le locali agenzie di Western Union.
I pensionati che non invieranno nei termini le comunicazioni dirette alla variazione della modalità di pagamento potranno, comunque, contattare il Servizio Citibank di assistenza ai pensionati attraverso uno specifico indirizzo di posta elettronica indicato nel comunicato in argomento oppure chiamando alcuni numeri telefonici gratuiti dedicati, indicati anch’essi nel comunicato dell’INPS. 

In alternativa è possibile rivolgersi ai servizi dei locali uffici di patronato o alla casella di posta
elettronica della Direzione centrale Pensioni INPS.

Trattamento fiscale dei premi corrisposti a conclusione di un concorso di progettazione in due gradi

L’Agenzia delle entrate è intervenuta a chiarire dubbi interpretativi in relazione all’applicazione dell’imposta di bollo alle domande di partecipazione ad un concorso di progettazione in due gradi e al trattamento fiscale applicabile, ai fini dell’IVA e delle ritenute, ai premi che dovrà corrispondere ai soggetti che si sono classificati dal secondo al quinto posto della graduatoria finale (Agenzia delle entrate, risposta 29 agosto 2024, n. 177).

Con riferimento all‘imposta di bollo, l’articolo 3 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. n. 642/1972 prevede il pagamento dell’imposta di bollo sin dall’origine, nella misura di euro 16 per ogni foglio, per le istanze, petizioni, ricorsi e relative memorie diretti agli uffici e agli organi, anche collegiali, dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, tendenti ad ottenere l’emanazione di un provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili.

La Nota 2 del suddetto articolo 3 prevede l’esenzione dal tributo di bollo esclusivamente per le domande di partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea. Il beneficio riguarda anche la documentazione allegata alle domande.

Pertanto, l’Agenzia delle entrate specifica che non risulta alcun elemento idoneo a giustificare, sul piano interpretativo, un’estensione dell’esenzione di cui sopra alle domande di iscrizione ai corsi di formazione professionale, posto che con tali istanze il soggetto non mira ad instaurare un rapporto di collaborazione subordinata e retribuita con le pubbliche amministrazioni.

Detta disposizione agevolativa, dunque, non torna applicabile al caso di specie, atteso che con la domanda in esame non si realizza la partecipazione a pubblici concorsi di reclutamento di personale banditi dalla pubblica amministrazione per l’assunzione in servizio anche temporanea.

 

Riguardo, poi, alla natura dei premi da corrispondere ai soggetti classificati dalla seconda alla quinta posizione, l’Agenzia ricorda che l’articolo 1, comma 1, del D.P.R. n. 430/2001 prevede che lo scopo delle manifestazioni a premio è quello di favorire la conoscenza di prodotti, servizi, ditte, insegne, marchi o la vendita di determinati prodotti o la prestazione di servizi aventi, comunque, fini anche in parte commerciali. L’articolo 5, inoltre, al comma 1, prevede che i concorsi e le operazioni a premio sono effettuate soltanto da imprese produttrici o commerciali fornitrici o distributrici dei beni o dei servizi promozionati e dalle organizzazioni rappresentative dell’associazionismo economico tra imprese costituite sotto forma di consorzi e di società anche cooperative.

Atteso che l’Amministrazione istante non è ricompresa tra i soggetti destinatari di tale disciplina, la stessa non può trovare applicazione al caso in esame.

 

In merito all’IVA e alle ritenute, invece, l’Agenzia fa riferimento all’articolo 3, comma 2, lettera ddd) del Codice dei contratti pubblici, che per “concorsi di progettazione” intende “le procedure intese a fornire alle stazioni appaltanti, nel settore dell’architettura, dell’ingegneria, del restauro e della tutela dei beni culturali e archeologici, della pianificazione urbanistica e territoriale, paesaggistica, naturalistica, geologica, del verde urbano e del paesaggio forestale agronomico, nonché nel settore della messa in sicurezza e della mitigazione degli impatti idrogeologici ed idraulici e dell’elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi”.

Nel concorso di progettazione in due gradi indetto dall’Istante, oggetto dell’affidamento è una prestazione tecnica e la procedura si conclude con una graduatoria di merito, nonché con l’assegnazione di premi al vincitore e ai successivi quattro classificati.

Ai fini dell’IVA, l’articolo 1 del D.P.R. n. 633/1972 stabilisce che rientrano nel campo di applicazione del tributo le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni.

Nel caso di specie, la corresponsione dei premi avviene nell’ambito di uno schema negoziale ai sensi del codice degli appalti, e il rapporto che si instaura tra l’Amministrazione che ha indetto il concorso e i soggetti professionisti partecipanti realizza una fattispecie negoziale, riconducibile ai rapporti di natura sinallagmatica in cui avviene uno scambio di reciproche prestazioni, tale da attribuire, ai fini del tributo in esame, alle somme erogate la natura di corrispettivo. Duque, i premi di cui trattasi rilevano ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, in quanto sussistenti i presupposti di carattere oggettivo, soggettivo e territoriale ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. Ne consegue in capo ai soggetti destinatari dei premi, l’assolvimento dei relativi obblighi di fatturazione con applicazione dell’aliquota IVA in misura ordinaria.

 

Ai fini delle imposte dirette, infine, considerato che i premi in argomento si configurano compensi di lavoro autonomo, l’Agenzia chiarisce che l’Istante, quale sostituto di imposta, è tenuto ad operare sui predetti compensi le ritenute a titolo di acconto.

CCNL Chimica Artigianato: siglato il verbale integrativo

Stabiliti i nuovi minimi per il livello 3 Super del settore Concia

E’ stato siglato lo scorso 24 luglio 2024 tra Cna Federmoda, Cna Produzione, Cna Artistico e Tradizionale, Cna Servizi alla comunità, Confartigianato Moda, Confartigianato Chimica, Confartigianato Ceramica, Casartigiani, Claai e le organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil il verbale integrativo dell’accordo di rinnovo del 16 luglio per l’area tessile, moda, chimica e ceramica in cui vengono definiti gli importi dei minimi per il 3°livello super del settore concia.
Le parti hanno convenuto che la retribuzione tabellare su cui calcolare gli aumenti contrattuali è pari a 1.557,85 euro.
Di seguito gli aumenti (per un importo totale di 190,57 euro):
– dal 1° luglio 2024: 29,00 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 41,43 euro;
– dal 1° ottobre 2025: 50,75 euro;
– dal 1° ottobre 2026: 69,39 euro.
Di seguito i nuovi minimi:
– dal 1° luglio 2024: 1606,85 euro;
– dal 1° gennaio 2025: 1648,28 euro;
– dal 1° ottobre 2025:1.699,03 euro;
– dal 1° ottobre 2026:1.768,42 euro.

Pensionati, il cedolino di settembre 2024

Le indicazioni per verificare l’importo erogato e per conoscere le ragioni di eventuali variazioni (INPS, comunicato 19 agosto 2024).

L’INPS ha fornito le informazioni sul cedolino della pensione di settembre 2024, il cui pagamento avverrà con valuta il giorno 2 del mese. L’Istituto rammenta anche che il documento in questione è accessibile tramite servizio online.

Trattenute fiscali

Per quanto riguarda le trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) l’INPS evidenzia che alla fine del 2023 è stato effettuato il ricalcolo a consuntivo delle ritenute erariali applicate nel corso del medesimo anno di imposta (IRPEF, addizionali regionali e comunali a saldo) sulla base dell’ammontare complessivo delle sole prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto.

Se nel corso dello scorso anno, sulla pensione, sono state applicate mensilmente ritenute erariali in misura inferiore a quanto dovuto su base annua, l’INPS ha provveduto a recuperare le differenze a debito sulle rate di pensione di gennaio e di febbraio 2024, trattenendo il debito anche fino alla capienza totale dell’importo del rateo pensionistico in pagamento.

Nel caso i ratei di pensione di gennaio e di febbraio 2024 siano risultati insufficienti per il recupero totale, proseguiranno le trattenute sui ratei mensili successivi fino all’estinzione del debito.

Esclusivamente per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro, per il quali il ricalcolo delle ritenute erariali ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100 euro, la rateazione viene comunque estesa fino alla mensilità di novembre (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010).

Per quanto riguarda le prestazioni fiscalmente imponibili, anche sul rateo di settembre, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2023. Infatti, le addizionali regionali e comunali vengono recuperate in 11 rate: da gennaio a novembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2024. Non subiscono, invece, trattenute fiscali: le prestazioni di invalidità civile; le pensioni; gli assegni sociali; le prestazioni non assoggettate alla tassazione per particolari motivazioni (detassazione per residenza estera, vittime del terrorismo).

Pensioni previdenziali delle gestioni private

Sulle pensioni collegate, in tutto o in parte, al reddito (ad esempio integrazione al trattamento minimo, maggiorazione sociale, pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti, non hanno ancora fornito i dati reddituali relativi al 2020, nei mesi di agosto e di settembre è stata applicata una trattenuta pari al 5% determinata sulla base dell’importo della pensione di luglio 2024.

Ai pensionati interessati l’INPS ha inviato una lettera raccomandata con l’indicazione della data del 15 settembre 2024 come ultima scadenza per l’invio dei redditi richiesti.

Nei casi in cui le informazioni reddituali richieste non vengano inviate, l’INPS effettuerà la revoca definitiva delle prestazioni collegate al reddito del 2020 o, nel caso di pensioni ai superstiti, applicherà la fascia massima di abbattimento dell’importo della pensione previsto dall’articolo 1, comma 41 della Legge 335/1995 e procederà al calcolo e al recupero degli importi che saranno risultati indebiti.

I conguagli da modello 730/2024

A settembre, infine, vengono effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili, di cui ai modelli 730, per i pensionati/contribuenti che abbiano optato per l’INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti dall’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno.

In particolare, sul rateo di pensione di settembre si procede:

– al rimborso dell’importo a credito del contribuente, se dovuto;
– alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
I contribuenti muniti delle credenziali necessarie, che hanno indicato l’INPS quale sostituto d’imposta per l’effettuazione dei conguagli del modello 730/2024, possono verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti attraverso il servizio online “Assistenza fiscale (730/4): servizi al cittadino”, disponibile sul sito istituzionale e nell’app INPS Mobile.

MIMIT, nuove misure a tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 agosto 2024, n. 200, il Decreto 3 luglio 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy, il quale detta disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale.

In attuazione di quanto previsto all’articolo 7, comma 5, della Legge n. 206/2023, il nuovo Decreto MIMIT stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della procedura di subentro nella titolarità nonché di successivo utilizzo dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale da parte del Ministero, al fine di garantire la loro tutela e prevenirne l’estinzione salvaguardandone la continuità.

 

Subentro nella titolarità del marchio

 

Viene stabilito, all’articolo 3 del Decreto 3 luglio 2024, che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni, ovvero di un marchio non registrato per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno 50 anni, che intenda cessare definitivamente l’attività, debba notificare alla direzione generale il progetto di cessazione dell’attività, almeno sei mesi prima dell’effettiva cessazione.

Tale progetto deve contenere, in particolare, l’indicazione degli effetti derivanti dalla cessazione, i motivi economici, finanziari o tecnici della stessa, nonchè i tempi di chiusura e le strategie inerenti al marchio in questione, specificando che lo stesso non è o non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso prima della cessazione delle attività. Al progetto va altresì allegata la documentazione comprovante la titolarità del marchio o la legittimazione a disporre dello stesso.

 

La direzione generale, entro tre mesi dalla notifica di cui al precedente comma, comunica all’impresa gli esiti dell’istruttoria volta alla verifica della sussistenza dei requisiti del marchio in relazione al particolare interesse e alla valenza nazionale dello stesso, manifestando l’intenzione o meno di subentrare nella titolarità del marchio, nel caso in cui lo stesso non sia stato ovvero non sarà oggetto di cessione a titolo oneroso entro la data della cessazione dell’attività.

Nel corso del suddetto termine, l’impresa titolare non può disporre del marchio mediante cessione a titolo gratuito.

Nel caso in cui la direzione generale abbia manifestato l’interesse a subentrare nella titolarità del marchio, l’impresa giuridicamente legittimata a disporne, entro i successivi due mesi, cede gratuitamente il marchio al Ministero, con apposito atto redatto secondo le disposizioni vigenti, anche mediante una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione firmata dal cedente e dalla direzione generale, con l’elencazione dei diritti oggetto della cessione.

Deposito di domanda di marchio inutilizzato

 

L’articolo 3 del Decreto MIMIT tratta dei marchi per i quali si presume il non utilizzo da almeno 5 anni e che possono risultare di particolare interesse e valenza nazionale. Riguardo ad esse, la Direzione generale provvede a formulare istanza di decadenza del marchio all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

In caso di accertamento della decadenza del marchio per mancato utilizzo, la direzione generale può depositare domanda di registrazione all’Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

Utilizzo dei marchi

 

L’articolo 5 stabilisce che l’impresa, nazionale o estera, che intenda investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all’estero, interessata ad utilizzare uno o più marchi di titolarità del Ministero, potrà formulare richiesta all’Unità di missione, indicando gli elementi informativi inerenti al progetto di investimento, con particolare riferimento alle ricadute occupazionali.

 

A seguito di ricezione della richiesta, l’Unità di missione provvede, ai fini di trasparenza, a dare comunicazione sul proprio sito istituzionale della ricezione di manifestazione di interesse identificando il marchio oggetto dell’istanza.

La stessa Unità procede, poi, ad una valutazione comparativa di tutte le richieste pervenute riguardanti il medesimo marchio, sulla base dei seguenti criteri:

  • entità dell’investimento;

  • ricadute occupazionali;

  • settore di riferimento;

  • localizzazione dell’investimento;

  • tempi di realizzazione dello stesso.

Entro 60 giorni dalla scadenza del termine, l’Unità di missione deve provvedere a pubblicare gli esiti della valutazione comparativa sul sito istituzionale e a comunicare, all’impresa selezionata, il riconoscimento del diritto all’utilizzo del marchio.

 

Il marchio viene messo a disposizione dell’impresa dalla direzione generale mediante contratto di licenza gratuita per un periodo non inferiore a 10 anni, rinnovabile. In ogni caso, il contratto di licenza si risolve automaticamente, anche prima della scadenza del termine di durata dello stesso, qualora l’impresa cessi l’attività o delocalizzi gli stabilimenti produttivi al di fuori dei confini nazionali.

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