Depositario scritture contabili: nuovo modello per la comunicazione di cessazione dall’incarico

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 3-bis che prevede in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R., conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

 

La comunicazione, che potrà essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, dovrà essere preceduta dall’avviso al cliente depositante, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

 

Per consentire, dunque, la suddetta comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, l’Agenzia ha provveduto ad approvare il relativo modello, corredato di istruzioni, da inviare esclusivamente mediante procedura web, che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco, è rilasciata un’attestazione di cessazione recante la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate.

Trattamento IVA per attività di trasporto mediante trenini turistici viaggianti su gomma

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 16 aprile 2024, n. 93).

L’Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 8/2021, aveva illustrato il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  • sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante ”veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi;

  • soggiacciono all’aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

  • sono soggetti all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

In sede di risposta al nuovo interpello, l’Agenzia ha ricordato che ai sensi dell’articolo 36­bis del D.L. n. 50/2022, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, a nulla rilevando la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

 

Pertanto, relativamente al caso di specie, nel quale una società esegue attività di trasporto urbano di persone mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli ”adibiti al servizio di taxi”, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto dell’assenza di prestazioni accessorie, la fattispecie rientri nell’ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, con l’applicazione dell’IVA nella misura del 10%.

L’Agenzia, inoltre, ha precisato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992, gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Agenzia delle entrate: sospesi i codici tributo per i crediti d’imposta Transizione 4.0

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

– l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

– la presunta ripartizione negli anni del credito;

– la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

Ulteriori dati necessari all’applicazione degli ISA per il 2023: le modalità per l’acquisizione

L’Agenzia delle entrate ha individuato le modalità per l’acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2023 e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 (Agenzia delle entrate, provvedimento 12 aprile 2024, n. 192000).

Ai fini della determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli indici sintetici di affidabilità fiscale e della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025 per i contribuenti tenuti all’applicazione degli indici stessi, sono necessari ulteriori dati che l’Agenzia delle entrate deve rendere disponibili ai medesimi contribuenti.

Tali ulteriori dati sono direttamente utilizzati dai contribuenti interessati per l’applicazione degli indici e per l’elaborazione della proposta di concordato oppure, laddove ritenuti non corretti e ove consentito, possono essere dagli stessi modificati.

Pertanto, ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2023 e ai fini dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d’imposta 2024 e 2025, l’Agenzia delle entrate definisce le modalità con cui gli ulteriori dati sono resi disponibili ai contribuenti, ovvero ai soggetti incaricati della trasmissione telematica.

In particolare, laddove i soggetti incaricati della trasmissione telematica risultino già delegati all’accesso al cassetto fiscale del contribuente, è previsto l’invio all’Agenzia dell’elenco dei soggetti per i quali sono richiesti i dati.

In assenza della delega all’accesso al cassetto fiscale, invece, è necessario seguire un procedimento che prevede l’indicazione di alcuni elementi di riscontro volti a garantire l’effettivo conferimento della delega.

 

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, trasmettono all’Agenzia delle entrate un file contenente l’elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati.

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, l’indicazione di possesso della delega alla consultazione del cassetto fiscale del delegante.

L’attivazione della fornitura massiva degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli ISA e dell’elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale è subordinata alla positiva verifica che la delega alla consultazione del cassetto fiscale dei deleganti sia attiva alla data di invio della richiesta.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica, non provvisti di delega alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente, ai fini dell’acquisizione massiva dei dati, acquisiscono le deleghe unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità del delegante.

 

Le informazioni contenute nella delega sono:

– codice fiscale e dati anagrafici/denominazione del contribuente delegante;

– codice fiscale e dati anagrafici dell’eventuale rappresentante legale / negoziale, ovvero tutore del delegante;

– periodo di imposta a cui si riferisce il modello ISA;

– data di conferimento della delega.

 

Nel file inviato è indicato il codice fiscale del soggetto richiedente e, per ciascun delegante, i seguenti elementi:

– codice fiscale del contribuente;

– codice fiscale dell’eventuale rappresentante legale/negoziale, ovvero tutore del delegante;

– numero e data della delega;

– tipologia e numero del documento di identità del sottoscrittore della delega;

– gli elementi di riscontro contenuti nella dichiarazione IVA 2023 – anno d’imposta 2022 o, in assenza, nel modello dei dati rilevanti ai fini della applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale 2023 – Periodo d’imposta 2022, presentata da ciascun soggetto delegante.

 

Entro 5 giorni dall’invio della richiesta, il sistema fornisce, nella sezione “Ricevute” dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, un file, identificato dallo stesso protocollo telematico della richiesta, contenente l’elenco degli eventuali errori riscontrati nelle richieste trasmesse con la relativa diagnostica.

La data a partire dalla quale sarà possibile prelevare i file contenenti i suddetti dati sarà indicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Riforma fiscale: l’Agenzia delle entrate fa il punto sulle misure in materia di dichiarazioni fiscali

Dall’Agenzia delle entrate arrivano le indicazioni operative relative alle misure introdotte dal D.Lgs. n. 11/2024, recante la razionalizzazione e semplificazione delle norme in materia di adempimenti tributari (Agenzia delle entrate, circolare 11 aprile 2024, n. 8/E).

L’Agenzia delle entrate nella nuova circolare n. 8/2024 esamina le misure di razionalizzazione e semplificazione in materia di dichiarazioni fiscali previste dal Decreto Adempimenti, soffermandosi nello specifico:

– sulle semplificazioni a favore delle persone fisiche non titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore anche dei titolari di partita IVA;
– sulle semplificazioni a favore dei sostituti d’imposta;
– sulla revisione dei termini di presentazione delle dichiarazioni.

 

Facilitata ulteriormente la presentazione del modello 730, grazie alla presentazione in modalità semplificata, fruibile da lavoratori dipendenti e pensionati già a partire dall’attuale campagna dichiarativa 2024. Da quest’anno, infatti, l’Agenzia delle entrate rende disponibili al contribuente, in modo analitico, le informazioni in proprio possesso, che possono essere confermate o modificate. Queste informazioni, in particolare, saranno disponibili in un’apposita sezione dell’applicativo web della dichiarazione precompilata, accessibile tramite l’area riservata del sito internet dell’Agenzia. I contribuenti interessati, utilizzando un percorso guidato e semplificato, potranno confermare o modificare le informazioni in possesso delle Entrate che, una volta definite, saranno riportate in via automatica nei campi corrispondenti della dichiarazione dei redditi modello 730, facilitando la compilazione della dichiarazione precompilata.

La possibilità di presentare la dichiarazione semplificata sarà progressivamente estesa a tutti i contribuenti non titolari di partita IVA.

A titolo esemplificativo, per effetto dell’estensione dell’ambito soggettivo, il modello di dichiarazione semplificato potrà essere presentato, a regime, anche da parte dei soggetti, non titolari di partita IVA, che non conseguono redditi di lavoro dipendente o assimilati, ma esclusivamente redditi di capitale.

Già da quest’anno è possibile riportare i redditi di capitale di fonte estera soggetti a imposizione sostitutiva.

Inoltre, sempre a partire dall’anno in corso, un’ulteriore novità consente ai soggetti che presentano il modello dichiarativo 730 di poter ora richiedere direttamente all’Agenzia l’eventuale rimborso dell’imposta o effettuare il pagamento dell’importo dovuto, pur in presenza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.

 

Snelliti e di più agevole compilazione anche i modelli di dichiarazione relativi alle imposte sui redditi, IVA e IRAP, grazie alla progressiva eliminazione delle informazioni non rilevanti ai fini della liquidazione dell’imposta o acquisibili dall’Agenzia delle entrate dalle banche dati proprie, oppure, nella titolarità di altre amministrazioni. La riduzione delle informazioni interesserà in particolare i crediti d’imposta derivanti da agevolazioni per gli operatori economici.

In pratica, è progressivamente eliminato l’obbligo di indicare in dichiarazione i crediti d’imposta per i quali è riconosciuto il solo utilizzo tramite “compensazione orizzontale” finalizzata ad estinguere debiti. Per quelli per cui permane l’obbligo di indicazione nelle dichiarazioni annuali, è stabilito, invece, che il mancato riporto nei modelli dichiarativi delle informazioni ad essi relative non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che i crediti d’imposta siano spettanti. Tale previsione non vale per i crediti d’imposta qualificati come aiuti di Stato o aiuti de minimis.

Oltre ciò, viene estesa anche a lavoratori autonomi e imprenditori, seppur in fase di sperimentazione, la dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Modificati anche i termini ordinari di presentazione delle dichiarazioni, in materia di imposte sui redditi e IRAP, inclusa la dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), per gli anni 2024 e seguenti, fermi restando i termini relativi alla presentazione del modello 730.