Rinuncia unilaterale al credito ed emissione nota di variazione IVA

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito alla possibilità di emettere una nota di variazione IVA, anticipatamente alla definitività del piano di riparto, a seguito della rinuncia a un credito vantato nei confronti di un fallimento 8Agenzia delle entrate, risposta 15 ottobre 2024, n. 203).

L’articolo 26 del decreto IVA, come da ultimo modificato dall’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. n. 73/2021, dispone al comma 2 che se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione.
Tale disposizione non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile qualora gli eventi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione.

 

La disposizione si applica anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei
debiti o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

 

Le disposizioni di cui al suddetto articolo 26, comma 3­bis, lettera a), tuttavia, si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 compreso. Quindi, con riferimento all’ipotesi di mancato pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo, derivante dall’apertura di procedure concorsuali a carico del cessionario/committente, avviate prima del 26 maggio 2021, l’emissione delle note di credito resta disciplinata dalla previgente versione dell’articolo 26 in commento.

 

Il legislatore ha, poi, circoscritto la possibilità di ridurre la base imponibile e la relativa imposta, nel caso di mancato  pagamento, alle sole ipotesi di esito negativo di una procedura concorsuale o di una procedura esecutiva individuale, stabilendo al contempo che l’imposta non va recuperata nell’ipotesi di procedure concorsuali.
L’articolo 26 contempla, infine, un’altra ipotesi in cui è consentita la variazione, disponendo, nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti
a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.

 

Ne consegue l’obbligo per il cessionario o per il committente di applicare le disposizioni di cui all’articolo 26, comma 5, del  decreto IVA, secondo cui ”Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l’operazione, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell’articolo 23 o dell’articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa”.

Resta fermo l’obbligo, da parte del cedente/prestatore, di emettere nota di debito qualora l’eventuale e successivo accertamento giudiziale risulti favorevole alla controparte.
L’esercizio della rivalsa mediante addebito dell’IVA non è una facoltà rimessa al libero arbitrio del cedente/prestatore, ma è un obbligo di legge. Conformemente a detto scopo, le fattispecie contemplate dall’articolo 26 attengono:

  • a vizi ontologici dell’atto;

  • alla fase dell’esecuzione del contratto;

  • a specifiche previsioni contrattuali;

  • a un accordo sopravvenuto delle parti;

L’unico caso nel quale il legislatore, ai fini dell’emissione della nota di variazione, attribuisce rilevanza alla volontà sopravvenuta rispetto al contratto originario di entrambe le parti contraenti, è quello che consente l’emissione della nota di variazione, entro il ristretto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione originaria, qualora, in dipendenza di un accordo sopravvenuto, la stessa operazione venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile.

 

Nel caso di specie, l’Agenzia ritiene che la rinuncia unilaterale al credito che l’istante intende esercitare nei confronti del fallimento non possa essere assimilata ad alcuna delle ipotesi elencate al comma 2 dell’articolo 26 del decreto IVA. L’incasso del credito cui l’istante intende rinunciare, infatti, riguarda il profilo meramente finanziario, non essendosi modificati i rapporti già conclusi, né essendo stata invocata alcuna clausola contrattuale risolutiva.
Pertanto, la nota di variazione potrà essere emessa ­in assenza di una specifica previsione contrattuale ovvero di un accordo sopravvenuto dei contraenti (entro un anno dall’operazione originaria) solo all’esito finale infruttuoso della procedura concorsuale.

Concordato preventivo biennale: come aderire entro il 31 ottobre 2024

Si può aderire alla proposta di Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 ovvero entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2023.

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di compliance volto a favorire il rispetto degli obblighi fiscali e dichiarativi delle partite IVA di minori dimensioni al fine di instaurare un rapporto collaborativo, trasparente e semplificato tra contribuenti e fisco.

Introdotto dagli articoli 6 e seguenti del D.Lgs. n. 13/2024, attuativo della Legge delega per la riforma fiscale, il Concordato consente per due anni di pagare le tasse sulla base di una proposta formulata dall’Agenzia delle entrate, coerente con i dati contenuti nelle banche dati a disposizione dell’Amministrazione finanziaria e i redditi dichiarati dal contribuente.

 

Il CPB si rivolge ai soggetti che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) e a coloro che hanno aderito al regime forfettario (per il primo anno di applicazione del CPB, ovvero per il solo periodo d’imposta 2024, la proposta per i soggetti forfettari è valida per un solo anno. A regime, ovvero dal 2025, il Concordato è valido per due anni anche per i forfettari).

 

I soggetti che aderiscono alla proposta di CPB accedono a specifici benefici premiali (compresi quelli relativi all’imposta sul valore aggiunto) e, salvo che ricorrano le cause di decadenza previste dalla legge, sono esclusi dagli accertamenti tributari. In particolare, se il contribuente accetta la proposta, i maggiori redditi effettivamente conseguiti durante il biennio 2024 e 2025 non verranno considerati ai fini del calcolo delle imposte. Inoltre, sulla parte di reddito concordato eccedente il reddito dichiarato nel periodo d’imposta antecedente (il 2023), verrà applicata un’imposta sostitutiva che:

  • per i soggetti ISA varia dal 10% al 15%, in base al punteggio ottenuto;

  • per i forfettari sarà del 10% o del 3% per forfettari start up.

Invece, nel caso in cui non accetti la proposta o decada dal CPB, il contribuente verrà inserito in liste selettive e potrà essere soggetto a controlli da parte dell’Agenzia delle Entrate. Resta inteso che, qualora il contribuente abbia correttamente adempiuto agli obblighi tributari, non vi sarà nessuna ulteriore conseguenza in termini di accertamenti fiscali.

 

Inoltre, per i soggetti ISA che aderiscono entro il 31 ottobre 2024 al CPB è previsto un regime opzionale di ravvedimento, che consiste nel versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’IRAP (articolo 2-quater, D.L. 9 agosto 2024, n. 113, convertito nella Legge n. 143/2024).
A tale fine le norme stabiliscono:
– i criteri di calcolo della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali e dell’IRAP;
– le aliquote dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e la riduzione del 30% delle imposte sostitutive per i periodi di imposta 2020 e 2021;
– il valore minimo complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità oggetto dell’opzione che non può essere inferiore a 1000 euro;
– le modalità e le scadenze del versamento dell’imposta sostitutiva.

In particolare, è previsto che per le annualità 2018, 2019 e 2022, i soggetti ISA applichino l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:

  • 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;

  • 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

  • 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.

Per le stesse annualità (2018, 2019 e 2022) si applica l’imposta sostitutiva dell’IRAP con l’aliquota del 3,9%.

Superbonus, chiarimenti delle Entrate per installazione secondo impianto fotovoltaico

In merito all’installazione di un impianto fotovoltaico sul medesimo edificio nel quale risulti già installato un precedente impianto, l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità di fruizione del Suberbonus e sul calcolo del limite massimo di spesa agevolabile (Agenzia delle entrate, risposta 10 ottobre 2024, n. 199).

Una Onlus intende realizzare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica dei veicoli elettrici, su un immobile già servito da un impianto fotovoltaico di potenza nominale pari a 217 kW e sul quale non ha già beneficiato di altre agevolazioni fiscali o incentivi di altra natura.

 

In merito ai soggetti beneficiari dell’agevolazione al comma 9, lettera dbis), dell’articolo 119 del decreto Rilancio, l’Agenzia delle entrate ricorda che la detrazione si applica, tra l’altro, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale , alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Per tali soggetti (ONLUS, OdV e APS) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110%.

 

Con riferimento all’installazione di impianti fotovoltaici, il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede che per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, la detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti agli stessi commi 1 e 4 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.

La normativa, inoltre, stabilisce che per gli interventi di installazione di impianti a fonte rinnovabile realizzati sulle singole unità immobiliari dalle ONLUS che svolgono prestazioni di servizi sociosanitari e assistenziali e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o delle indennità di carica, il Superbonus si applica fino alla soglia di 200 kW con l’aliquota del 110% delle spese sostenute.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che la norma non indica che, ai fini della verifica della soglia limite di 200 kW, si debba tener conto di eventuali impianti preesistenti ma fa riferimento all’impianto installato, specificando che il limite massimo di spesa agevolabile di 96.000 euro va commisurato ”all’intero impianto”.

 

Riguardo al caso di specie, dunque, l’istante potrà fruire del Superbonus nella modalità alternativa dello ”sconto in fattura”, per l’installazione di un ulteriore impianto fotovoltaico di potenza nominale di 200 kW.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”

Pubblicate le indicazioni dell’Agenzia delle entrate sul “Bonus Natale”, un’indennità a favore dei lavoratori dipendenti che si trovano in particolari condizioni economiche e familiari, individuati sulla base di specifici criteri (Agenzia delle entrate, circolare 10 ottobre 2024, n. 19/E). 

L’articolo 2-bis del D.L. n. 113/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 143/2024 (cosiddetto Decreto Omnibus), ha stabilito che, nelle more dell’introduzione del regime fiscale sostitutivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera a), n. 2.4), della Legge delega, venga erogata, una tantum per l’anno 2024, un’indennità di importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, a favore dei lavoratori dipendenti in possesso di alcuni requisiti di reddito e familiari. 

 

Tre sono i requisiti necessari per i dipendenti che intendono richiedere il bonus:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28mila euro;

  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico;

  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente.

Con riguardo al limite dei 28mila euro, la circolare chiarisce che non concorre al calcolo il reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze. Quanto invece al secondo requisito, il documento precisa che occorre avere il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, entrambi (coniuge e figlio) fiscalmente a carico. In presenza di un nucleo familiare monogenitoriale, il bonus è riconosciuto al dipendente con almeno un figlio fiscalmente a carico.

 

Per ottenere il bonus, il lavoratore dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale).

In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare, tramite autocertificazione, di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.

 

Il documento di prassi, infine, fornisce istruzioni ai sostituti d’imposta che dovranno erogare il bonus, spiegando che l’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro e non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time).

Il sostituto d’imposta dovrà riconoscere l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà, poi, recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.

Pubblicata la legge di conversione del Decreto Omnibus

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre 2024, n. 236, la Legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico nazionale.

La legge di conversione è entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero il 9 ottobre 2024.

Il decreto convertito in questione, al Capo I, fornisce disposizioni fiscali:

  • in materia di credito d’imposta per investimenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica (articolo 1);

  • in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia (articolo 2);

  • in materia di benefici corrisposti ai lavoratori dipendenti (articolo 2-bis);

  • sul trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono (articolo 2-ter);

  • sull’imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale (articolo 2-quater);

  • in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche (articolo 3);

  • riguardo al credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche (articolo 4);

  • di modifica della disciplina in materia di IVA (articolo 5);

  • sulla tassazione dei redditi di talune categorie di lavoratori frontalieri (articolo 6);

  • di modifica della Legge 14 luglio 2023, n. 93, in materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi abusivamente (articolo 6-bis);

  • sull’introduzione dell’articolo 174-sexies della Legge 22 aprile 1941, n. 633 (articolo 6- ter).

Il Capo II contiene, invece, disposizioni in materia di proroghe di termini normativi (articoli dal 7 al 7-quater).

 

L’articolo 1, come modificato in sede di conversione, integra le modalità per l’erogazione del contributo sotto forma di credito di imposta per la realizzazione di investimenti nella ZES unica; stabilisce una procedura di calcolo dell’ammontare massimo del credito di imposta fruibile da ciascun beneficiario ai fini del rispetto del limite di spesa prevedendo la possibilità che l’autorizzazione di spesa sia incrementata nel limite massimo complessivo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2024; dispone che i versamenti all’entrata possano essere disposti direttamente alla contabilità speciale n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate; viene disciplinata l’ipotesi in cui il credito di imposta riconosciuto alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise e alle zone assistite della regione Abruzzo con il provvedimento di cui ai commi 2 e 4 sia inferiore a quello massimo riconoscibile; interviene sulla disciplina del registro per le tecnologie del fotovoltaico prevedendo che, sia gli impianti fotovoltaici, sia le relative celle, debbano essere prodotte negli Stati membri dell’UE.

 

L’articolo 2 eleva da 100.000 a 200.000 euro l’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

 

A seguire, il nuovo articolo 2-bis prevede, a determinate condizioni, una indennità una tantum in favore dei lavoratori dipendenti per l’anno 2024, di importo pari a 100 euro.

 

L’articolo 2-ter, introdotto in sede di conversione, riduce della metà le soglie per l’applicazione delle sanzioni accessorie quando è irrogata una sanzione amministrativa per violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta di concordato preventivo biennale non accolta dal contribuente ovvero, in relazione a violazioni riferibili ai periodi d’imposta e ai tributi oggetto della proposta, nei confronti di un contribuente decaduto dall’accordo di concordato preventivo biennale per inosservanza degli obblighi previsti dalle norme che lo disciplinano (comma 1). Tali disposizioni si applicano anche nei confronti dei contribuenti che, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non si sono avvalsi del regime di ravvedimento di cui all’articolo 2-quater ovvero che ne decadono (comma 2).

 

L’articolo 2-quater, inserito anch’esso in sede di conversione, consente ai soggetti ISA e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale di adottare il regime di ravvedimento versando un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive.

 

L’articolo 3, modificato al Senato, chiarisce che, ai fini IVA, fino al 31 dicembre 2024, le associazioni e le società sportive dilettantistiche possono continuare a porre fuori dal campo di applicazione dell’IVA le prestazioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del D.L. n. 146/2021.

Come modificato in fase di conversione, l’articolo 4 ripropone, al fine di sostenere gli operatori del settore sportivo, alcune agevolazioni fiscali per gli investimenti pubblicitari effettuati dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 15 novembre 2024.

 

Il nuovo articolo 6-ter, inoltre, modifica la Legge n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), prevedono per un più efficace contrasto della pirateria online specifici obblighi di segnalazione e di comunicazione per i prestatori di servizi di accesso alla rete, i soggetti gestori di motori di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione.

 

L’articolo 7, comma 1, stabilisce che il termine di versamento della prima rata delle imposte dovute, di cui all’articolo 1, comma 82, della Legge n. 213/2023, è differito al 30 settembre 2024 per i soggetti per i quali detto termine scade entro il 29 settembre 2024. Se il termine di versamento della prima rata scade successivamente a quello previsto per il versamento della seconda rata, quest’ultimo termine è differito anch’esso al 30 settembre 2024. Sempre l’articolo 7, al comma 2, proroga i termini per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento delle esistenze di bilancio iniziali previsto dall’articolo 1, commi da 78 a 85, della Legge di bilancio 2024. Al comma 3, invece, proroga dal 30 giugno 2024 al 30 novembre 2024 i termini di versamento dell’imposta sostitutiva e di redazione della perizia giurata di stima in materia di rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, posseduti alla data del 1°gennaio 2024. Infine, al comma 5 lo stesso articolo 7 consente ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell’albo dei privati abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di adeguare il proprio capitale sociale entro il 31 dicembre 2025 anziché entro il 31 dicembre 2024 previsto dalla normativa previgente.