CCNL Metalmeccanici: necessaria una riapertura della trattativa

Lo stallo preoccupa imprese e lavoratori del settore

Dopo lo sciopero di 32 ore, a parere della Fim-Cisl, mancano ancora molti punti di incontro per il rinnovo del contratto dei metalmeccanici. Difatti, a parere della stessa, il negoziato non è mai partito dopo la presentazione della piattaforma, prolungando una rottura che procede da oltre 6 mesi e portando le grandi e medie aziende a scrivere una lettera di sollecito a Federmeccanica. 

Tale piattaforma prevede un incremento salariale pari a 280,00 euro mensili, in considerazione sia della inflazione che di altri aspetti inerenti all’innovazione organizzativa e dei processi di trasformazione previsti dal Patto per la fabbrica. 

Invece, secondo Federmeccanica, gli aumenti dovrebbero essere erogati all’atto della consuntivazione dell’inflazione. Pertanto, non vengono definiti gli aumenti, e posticipati in base all’andamento dell’inflazione. 

A fronte di ciò, il 20 maggio sono state convocate unitariamente oltre 1500 delegati a Bologna per ribadire la propria posizione e per rilanciare le iniziative per il mese di giugno qualora la trattativa non dovesse riprendere.

CCNL Autostrade: previsto un percorso di riqualificazione del personale

Previsto un piano di formazione mirato per il personale del comparto Esazione

Lo scorso 13 maggio è stato sottoscritto da Società Autostrade per l’Italia e le Segreterie Nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Sla-Cisal e Ugl-Vl il verbale di accordo sul progetto di riconversione professionale del personale esattoriale, come stabilito anche dall’Accordo del 5 dicembre 2024.

Viene, pertanto,attivato un piano di formazione mirato per il personale esattoriale, nell’ottica di supportare il processo di crescita e sviluppo professionale verso altri settori operativi aziendali.

Sulla base di ciò sono pubblicatidue differenti bandi per coinvolgere il personale esattoriale in un percorso formativo dedicato al fine di acquisire nuove competenze professionali propedeutiche a ricoprire le seguenti mansioni:

– U.O. Impianti – posizioni di “Addetto Intervento Qualificato di Tratta” e “Addetto Centro Monitoraggio Impianti” (liv. “B1”);

– U.O. Esercizio – posizione di “Operatore dell’Esercizio” (liv. “C”).

L’attribuzione del nuovo codice ATECO ai datori di lavoro già iscritti

Si procederà ad attribuirlo progressivamente a tutte le matricole che, al 1° aprile 2025, risultano già iscritte e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata” (INPS, messaggio 13 maggio 2025, n. 1471).

Dopo la recente circolare n. 71/2025 l’INPS torna sul tema dell’introduzione del nuovo codice ATECO 2025. Infatti, dal 1° aprile 2025, l’INPS ha iscritto i nuovi datori di lavoro utilizzando il codice relativo alla nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, come illustrato nella recente circolare n. 71/2025.

La registrazione del nuovo codice è avvenuta anche per chi ha indicato il precedente codice ATECO 2007, attraverso la conversione automatica del corrispondente codice ATECO 2025.

Ora l’INPS ha comunicato anche che procederà ad attribuire progressivamente il codice ATECO 2025 a tutte le matricole già iscritte alla data del 1° aprile 2025 e che si trovano nello stato “Attiva” o “Riattivata”, alla data del 13 maggio 2025. Il messaggio in commento specifica le modifiche operative dell’operazione. Peraltro, l’attività in questione riguarda tutte le matricole che risultano attive negli archivi dell’Istituto.

Invece, per le matricole che si trovano nello stato “Sospesa”, il passaggio al nuovo codice ATECO 2025 avverrà al momento dell’eventuale riattivazione, secondo modalità particolari, anch’esse illustrate nel messaggio in argomento.

CCNL Farmacie: le OO.SS. proclamano lo stato di agitazione

Per i Sindacati la proposta di aumento salariale avanzata da Federfarma è inadeguata

Le OO.SS. di settore hanno comunicato nei giorni scorsi l’interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro delle Farmacie Private a causa dell’indisponibilità di Federfarma ad accettare la proposta di adeguamento salariale proposta dalle organizzazioni sindacali di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. Sono circa 60mila le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti interessati dal negoziato.

L’associazione datoriale si è orientata su un aumento economico salariale nel triennio di circa 120,00 euro. Per le OO.SS. l’incremento è da considerarsi inadeguato se rapportato alla loro richiesta, avanzata nel corso di precedenti incontri e basata sul calcolo del differenziale di inflazione registrata nel corso del periodo di vigenza del contratto in essere e dell’inflazione programmata per il prossimo triennio. 

Nel corso della riunione le Associazioni datoriali hanno rappresentato il maggiore impegno professionale della figura del farmacista, nonchè gli orari lavorativi sempre più gravosi. 

Per questi motivi le federazioni nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil hanno deciso di avviare lo stato di mobilitazione secondo un quadro di iniziative a carattere nazionale e territoriale che verrà definito nel corso del coordinamento unitario già fissato per il prossimo 19 maggio. 

 Costituzione diritto di usufrutto e cessione nuda proprietà del medesimo immobile: il trattamento fiscale

Con una nuova risposta, l’Agenzia affronta la questione fiscale relativa alla simultanea alienazione dell’usufrutto e della nuda proprietà di un immobile a due distinti acquirenti (Agenzia delle entrate, risposta 14 maggio 2025, n. 133).

Gli istanti, coniugati in regime di separazione legale dei beni e comproprietari in parti uguali di un appartamento, dichiarano di voler vendere “separatamente e contestualmente” l’usufrutto e la nuda proprietà dell’immobile a “due possibili acquirenti”.
Il dubbio sollevato è se questo trasferimento contestuale separato debba essere qualificato unitariamente come cessione, con conseguente assoggettamento all’articolo 67, comma 1, lettera b) del TUIR, o se, al contrario, ciascun trasferimento debba essere considerato distintamente, con la costituzione del diritto di usufrutto che ricadrebbe nell’ambito della lettera h) e la cessione della nuda proprietà nella lettera b) del citato articolo 67 del TUIR.

 

L’Agenzia delle entrate analizza la questione alla luce del TUIR, tenendo conto delle modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2024.

In particolare, l’articolo 9, comma 5, del TUIR stabilisce che, ai fini delle imposte sui redditi, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti onerosi che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento, salvo diversa previsione.
L’articolo 67, comma 1, del TUIR elenca i “redditi diversi“. In particolare:

  • la lettera b) include le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni (con alcune eccezioni, come l’abitazione principale);
  • la lettera h) include i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento di beni immobili.

Viene chiarito dall’Agenzia che l’equiparazione tra diritto di proprietà e diritti reali di godimento si applica esclusivamente nell’ipotesi di cessione del diritto reale, mentre tale equiparazione è esclusa nell’ipotesi della loro costituzione. Pertanto, il regime impositivo delle plusvalenze è riservato solo alle cessioni dei diritti reali di godimento successivi alla loro costituzione, mentre i redditi percepiti in sede di costituzione dei medesimi diritti divengono imponibili per l’intero ammontare percepito.

 

Il caso di specie è particolare poiché, oltre alla costituzione dell’usufrutto, viene ceduta la nuda proprietà a un terzo diverso dall’usufruttuario. L’Agenzia sottolinea che si tratta di due negozi distinti che riguardano due diritti distinti (usufrutto e nuda proprietà).

La costituzione del diritto di usufrutto può avvenire solo se il soggetto è titolare della piena proprietà, e solo successivamente può disporre per il trasferimento a terzi della nuda proprietà. Pertanto, logicamente, prima viene costituito un diritto di usufrutto classificabile come “nuovo”, e successivamente si ha il trasferimento oneroso di un diritto “preesistente” (la nuda proprietà).

A supporto di questa interpretazione, l’Agenzia cita due ordinanze della Corte di Cassazione: Ordinanza n. 7154/2021 e Ordinanza n. 11922/2021.

 

Sulla base della normativa citata e in linea con i principi esposti, l’Agenzia ritiene che nella fattispecie prospettata, i due negozi, autonomi sotto il profilo civilistico, siano parimenti soggetti autonomamente alla disciplina fiscale.
Pertanto, nel caso in esame:

  • il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell’usufrutto costituisce reddito diverso ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera h), del TUIR, determinato secondo i criteri di cui all’articolo 71, comma 2;
  • la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell’abitazione è tassabile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, secondo i criteri di cui all’articolo 68, nell’ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall’acquisto.

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