CCNL Multiservizi (Conflavoro-Confsal): siglato il verbale di rinnovo economico

Con il rinnovo stabiliti nuovi minimi retributivi dal 1° ottobre 2025 

Lo scorso 27 ottobre 2025 si è svolto l’incontro tra le Organizzazioni sindacali Confsal, Fesica con l’Associazione datoriale Conflavoro-Pmi che si è concluso con la sigla del verbale di rinnovo della parte economica del CCNL di settore firmato il 30 giugno 2022 e avente validità ed efficacia dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025.

Le Parti sociali hanno concordato di dare priorità al rinnovo della parte economica per tutelare l’occupazione e, soprattutto, salvaguardare il potere d’acquisto dei lavoratori, anche in relazione all’andamento dell’inflazione consuntivata. Pertanto si è convenuto di procedere all’adeguamento dei minimi retributivi al fine di tutelare il potere d’acquisto delle retribuzioni.

In particolare, i minimi tabellari in essere verranno adeguati a decorrere dal 1° ottobre 2025.

Le suddette nuove tabelle salariali sostituiscono tutte le precedenti in vigore nel testo del CCNL di settore e ne diventano parte integrante, modificando i relativi testi originali.

Tabella A 

Livello Minimo *
Quadro 2.196,00
1 2.054,00
2 1.843,00
3 1.582,00
4 1.490,00
5 1.413,00
6 1.344,00
7 1.275,00

* A tali importi deve essere aggiunta la somma a titolo di Una Tantum da erogare in unica soluzione o in massimo 12 rate.

L’Una Tantum viene quantificata per ogni livello come segue:

Livello Una Tantum
Quadro 334,05
1 310,35
2 270,75
3 226,35
4 207,45
5 194,40
6 182,25
7 169,65

Professioni sanitarie: approvati i decreti attuativi di norme europee

Le norme riguardano, tra l’altro, i requisiti minimi di formazione per infermieri, dentisti e farmacisti (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Il 28 ottobre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato due decreti legislativi di attuazione di norme europee sulla formazione degli esercenti alcune professioni sanitarie.

 

In particolare, un primo decreto legislativo, approvato in esame preliminare, attua la direttiva (UE) 2024/782 della Commissione del 4 marzo 2024, che modifica la direttiva 2005/36/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti minimi di formazione per le professioni di infermiere responsabile dell’assistenza generale, dentista e farmacista.

Il provvedimento introduce novità nei percorsi di studio con l’obiettivo di assicurare che i professionisti sanitari italiani mantengano standard formativi all’avanguardia in Europa, in linea con l’evoluzione scientifica e tecnologica. L’aggiornamento della formazione per gli infermieri dell’assistenza generale riflette le esigenze emergenti, includendo elementi essenziali sull’uso e l’applicazione sicura delle nuove tecnologie nella pratica clinica.

 

Per dentisti e odontoiatri, vengono integrate nuove aree di studio e competenze professionali, quali l’implantologia orale, la gerodontologia, la tecnologia digitale in odontoiatria e l’assistenza collaborativa interprofessionale.

 

Per i farmacisti, le novità includono un’adeguata conoscenza della farmacia clinica e dell’assistenza farmaceutica, della sanità pubblica e delle sue ripercussioni sulla promozione della salute, nonché competenze in materia di collaborazione interdisciplinare e tecnologia digitale.

Infine, il secondo decreto legislativo, approvato in esame definitivo, riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell’assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania e tiene conto dei pareri espressi dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dalle competenti commissioni parlamentari.

CCNL Metalmeccanica P.I. Confimi: siglata l’ipotesi di accordo

Previsto aumento dei minimi tabellari per il biennio 2025-2026

Il 28 ottobre 2025 le Parti sociali Confimi Industria Meccanica e Fim-Cisl hanno siglato un accordo che prevede, per il biennio 2025-2026, un aumento dei minimi retributivi pari a 100,00 euro, riferiti al 5 Livello, comprensivo della rivalutazione IPCA-Nei, così ripartito:

– 27,97 euro con decorrenza dal 1° giugno 2025 (già corrisposti);

– 22,03 euro con decorrenza 1° novembre 2025;

– 50,00 euro con decorrenza 1° giugno 2026.

Pertanto, si riporta di seguito la tabella degli aumenti contrattuali e minimi retributivi suddivisi per livello.

Categorie 01 giugno 2024 01 giugno 2025 01 novembre 2025 01 giugno 2026
  Minimo Incremento Minimo Incremento Minimo Incremento Minimo
9 2.994,08 38,92 3.033,00 30,66 3.063,66 69,59 3.133,25
8 2.693,12 35,01 2.728,13 27,58 2.755,71 62,59 2.818,30
7 2.476,07 32,19 2.508,26 25,36 2.533,62 57,55 2.591,17
6 2.307,43 30,00 2.337,43 23,63 2.361,06 53,63 2.414,69
5 2.151,35 27,97 2.179,32 22,03 2.201,35 50,00 2.251,35
4 2.008,57 26,11 2.034,68 20,57 2.055,25 46,68 2.101,93
3 1.924,52 25,02 1.949,54 19,71 1.969,25 44,73 2.013,98
2 1.735,47 22,56 1.758,03 17,77 1.775,80 40,33 1.816,13

Inoltre, viene confermata la clausola di salvaguardia per il recupero di un eventuale scostamento inflazionistica del IPCA-Nei 2025.

Sono previsti ulteriori incontri per il proseguimento della trattativa di rinnovo del contratto nella seconda metà di novembre e dicembre e le assemblee per il voto dell’accordo verranno calendarizzate entro il 20 novembre 2025.

 

CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri: siglato il rinnovo contrattuale

Il rinnovo 2019-2021 per i dipendenti pubblici non è stato siglato dalla Fp-Cgil

Il 28 ottobre 2025 è stato siglato il rinnovo contrattuale del CCNL Presidenza del Consiglio per il triennio 2019-2021. Il rinnovo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il rinnovo prevede aumenti retributivi per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità e riportati nella tabella di seguito. A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del CCNL 2019-2021 sono previsti due nuovi parametri retributivi F11 e F12 nell’ambito della categoria A ed un nuovo parametro F11 nell’ambito della categoria B.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

 

A

 

F12 51.286,64
F11 49.552,31
F10 47.876,63
F9 38.131,92 38.637,12 39.347,52 45.597,02
F8 36.477,72 36.964,92 37.647,72 43.885,58
F7 34.776,32 35.244,32 35.899,52 42.125,38
F6 32.777,00 33.222,20 33.845,00 40.056,70
F5 30.711,11 31.132,31 31.721,51 37.918,69
F4 28.843,40 29.241,80 29.802,20 35.986,18
F3 26.268,39 26.636,79 27.156,39 33.322,25
F2 24.873,40 25.227,40 25.723,00 31.879,02
F1 24.017,76 24.362,16 24.844,56 30.994,58
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2019 Dall’1.1.2020 Dall’1.1.2021 Dall’1.1.2022
 

B

 

F11 34.408,79
F10 33.245,21
F9 25.705,72 26.057,32 26.608,12 31.662,45
F8 24.855,32 25.194,92 25.731,32 30.779,65
F7 24.082,24 24.414,64 24.935,44 29.978,37
F6 23.305,24 23.629,24 24.136,84 29.174,25
F5 21.989,35 22.297,75 22.781,35 27.809,52
F4 20.676,46 20.969,26 21.430,06 26.448,99
F3 19.984,82 20.270,42 20.718,02 25.732,03
F2 19.291,43 19.568,63 20.004,23 25.013,32
F1 18.627,35 18.896,15 19.319,75 24.324,16

Viene precisato che gli importi tabellari erogato il 1° gennaio 2022 sono rivalutati con gli incrementi stabiliti dal contratto, a partire dagli stipendi tabellari indicati nella tabella D del CCNL 7 ottobre 2022, come rideterminati per effetto dei conglobamenti dell’IVC decorrenza 2010 e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10/11/2009, previsti dall’art. 69, c. 3 del citato CCNL con decorrenza 1/11/2022. Per i soli parametri retributivi F10 della categoria A e della categoria B, i valori indicati nella colonna, i quali sono comunque comprensivi degli incrementi riconosciuti dal presente CCNL, decorrono dal 1° gennaio 2022, data di decorrenza di tali parametri in base a quanto previsto dall’art. 69, c. 4 del medesimo CCNL. Inoltre, sono previsti incrementi, a partire dal 1° gennaio 2021 per l’indennità di Presidenza.

Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

A

 

F10 18,10
F9 18,10
F8 18,10
F7 18,10
F6 18,10
F5 18,10
F4 18,10
F3 17,00
F2 16,80
F1 16,80
Categoria Parametri retributivi Dall’1.1.2021
 

 

B

 

F10 14,70
F9 14,70
F8 14,70
F7 14,70
F6 14,70
F5 14,70
F4 14,30
F3 13,80
F2 13,50
F1 13,50

Il Fondo unico di Presidenza, a decorrere dal 1° gennaio 2021, come disposto dall’art. 73 del CCNL 7 ottobre 2022, è stabilmente incrementato di un importo annuo lordo pro capite pari a 199,46 euro

Le misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto-legge per la tutela dei lavoratori con il rafforzamento di formazione e controlli (Presidenza del Consiglio dei ministri, comunicato 28 ottobre 2025, n. 147).

Nella seduta del 28 ottobre 2025, il governo ha approvato, tra gli altri provvedimenti, un decreto-legge recante misure per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

In particolare, per quel che concerne la tutela dei lavoratori, il provvedimento individua quali punti cardine la formazione, i controlli e la prevenzione, introducendo, tra l’altro, sistemi premiali per le imprese, il badge di cantiere come richiesto trasversalmente dalle parti sociali, il potenziamento della rete agricola di qualità, ulteriori assunzioni per 300 ispettori e 100 Carabinieri del Comando Tutela del Lavoro, oltre alla stabilizzazione di 94 medici e infermieri dell’INAIL.

Previste anche una serie di azioni a favore dei più giovani, compresa l’estensione della tutela INAIL anche agli infortuni avvenuti in itinere per gli studenti impegnati nella formazione scuola-lavoro e la previsione che non possano essere impegnati in attività ad alto rischio. Tra le novità del decreto, l’istituzione di una borsa di studio per gli orfani delle vittime di incidenti sul lavoro o di malattie professionali.

Inoltre, il decreto individua come misure: 

– la revisione delle aliquote INAIL e contributi agricoli;

– attenzione specifica al subappalto e agli strumenti digitali;

– rafforzamento della formazione per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);

– mancati infortuni e prevenzione;

– visite mediche aggiuntive;

– destinazione esclusiva delle sanzioni.

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