Depositario scritture contabili: nuovo modello per la comunicazione di cessazione dall’incarico

L’Agenzia delle entrate ha approvato il modello da utilizzare per la comunicazione della cessazione dell’incarico di depositario di libri, registri, scritture e documenti di cui all’articolo 35, comma 3-bis, del D.P.R. n. 633/1972 (Agenzia delle entrate, provvedimento 17 aprile 2024, n. 198619).

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 1/2024 ha introdotto, all’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, il comma 3-bis che prevede in caso di variazione del luogo in cui sono tenuti e conservati i libri, i registri, le scritture e i documenti di cui all’articolo 35, comma 2, lett. d), del medesimo D.P.R., conseguente alla cessazione dell’incarico di conservazione dei predetti libri e documenti, la possibilità, per il depositario cessato, di comunicare all’Agenzia delle entrate la cessazione dell’incarico stesso, qualora non vi abbia provveduto il contribuente nei termini normativamente previsti.

 

La comunicazione, che potrà essere trasmessa dal depositario solo a partire dal giorno successivo alla scadenza del termine di 30 giorni, dovrà essere preceduta dall’avviso al cliente depositante, tramite PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell’intenzione di effettuare la comunicazione stessa all’Agenzia delle entrate.

 

Per consentire, dunque, la suddetta comunicazione di cessazione dell’incarico di depositario, l’Agenzia ha provveduto ad approvare il relativo modello, corredato di istruzioni, da inviare esclusivamente mediante procedura web, che sarà resa disponibile nell’area riservata del sito istituzionale dell’Agenzia.

Con l’acquisizione della comunicazione da parte del Fisco, è rilasciata un’attestazione di cessazione recante la data a partire dalla quale il luogo di deposito dei libri, dei registri, delle scritture e dei documenti contabili si presume coincidere con il domicilio fiscale del cliente depositante, secondo quanto disposto dal richiamato comma 3-bis dell’articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972.

La comunicazione del depositario, con la relativa attestazione di cessazione, è resa disponibile al depositario e al cliente depositante nelle rispettive aree riservate del sito dell’Agenzia delle entrate.

Adesione al Fondo interprofessionale “INNOVA”

L’INPS illustra le modalità operative per l’adesione dei datori di lavoro al nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua denominato “Fondo INNOVA” (INPS, messaggio 17 aprile 2024, n. 1516). 

Si tratta del Fondo costituito a seguito dell’accordo interconfederale sottoscritto in data 17 ottobre 2019 tra l’organizzazione datoriale A.N.P.I.T. (Associazione nazionale per l’Industria e il Terziario) e quella sindacale C.I.S.A.L. (Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori) per la formazione continua in alcuni specifici settori economici.

 

In particolare, la formazione continua in questione riguarda i quadri e i dipendenti delle Piccole, Medie e Grandi imprese che operano nei settori economici dell’Industria, dell’Agricoltura, della Pesca, del Turismo, del Terziario, dei Servizi, degli Studi professionali e dell’Artigianato, nonché i dipendenti di Enti, Associazioni, Cooperative e Fondazioni.

 

L’INPS comunica che, per aderire al Fondo, i datori di lavoro interessati devono valorizzare il codice di nuova istituzione “FINN” nell’elemento <Adesione> di <FondoInterprof>, contenuto nell’elemento <DenunciaAziendale> del flusso UniEmens.

 

L’Istituto ricorda che l’adesione al Fondo prescelto o la sua revoca sono espresse dal datore di lavoro direttamente all’INPS attraverso la denuncia contributiva e producono effetti con decorrenza dal periodo di paga (mese di competenza del flusso UniEmens) in cui le scelte vengono effettuate. In caso di cambio di adesione, è indispensabile indicare nel flusso UniEmens sia la causale di revoca che quella di adesione: contrariamente, la nuova adesione non sarà accettata.

 

Per le aziende agricole la gestione delle adesioni avviene all’interno della procedura di dichiarazione trimestrale DMAG-Unico, tramite l’apposita funzione denominata “Fondi interprofessionali”, che consente i seguenti adempimenti:

 

– l’adesione al Fondo prescelto;

– la revoca del Fondo precedentemente prescelto;

– l’adesione a un nuovo Fondo.

 

In caso di mancanza di un’esplicita revoca del Fondo precedentemente scelto, non sarà possibile l’adesione a un nuovo Fondo.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, vengono fornite le istruzioni ai fini della rilevazione contabile del contributo da destinare al finanziamento del nuovo Fondo Paritetico Interprofessionale da parte dei datori di lavoro che vi aderiscono.

Trattamento IVA per attività di trasporto mediante trenini turistici viaggianti su gomma

L’Agenzia delle entrate ha fornito risposta a un interpello in merito al trattamento IVA applicabile all’attività di trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreative (Agenzia delle entrate, risposta 16 aprile 2024, n. 93).

L’Agenzia delle entrate, già con la risoluzione n. 8/2021, aveva illustrato il trattamento IVA delle prestazioni di trasporto, precisando che:

  • sono esenti da IVA le sole prestazioni di trasporto urbano effettuate mediante ”veicoli da piazza”, per tali intendendosi quelli adibiti al servizio di taxi, ricompreso negli autoservizi pubblici non di linea. Ad essi sono equiparati gondole e motoscafi;

  • soggiacciono all’aliquota IVA del 5% le prestazioni di trasporto urbano via acqua effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare;

  • sono soggetti all’aliquota IVA del 10% le prestazioni di trasporto diverse dalle precedenti e più in generale, il trasporto extraurbano, indipendentemente dal mezzo usato.

In sede di risposta al nuovo interpello, l’Agenzia ha ricordato che ai sensi dell’articolo 36­bis del D.L. n. 50/2022, il trattamento agevolato IVA, sia esso in termini di esenzione o di aliquota agevolata, è applicabile alle prestazioni aventi ad oggetto esclusivamente il servizio di trasporto di persone e non comprendano la fornitura di ulteriori servizi, a nulla rilevando la natura del soggetto che rende la prestazione e la finalità del trasporto che può essere anche turistico-ricreativa.

 

Pertanto, relativamente al caso di specie, nel quale una società esegue attività di trasporto urbano di persone mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli ”adibiti al servizio di taxi”, l’Agenzia ritiene che, nel presupposto dell’assenza di prestazioni accessorie, la fattispecie rientri nell’ambito del n. 127novies), Parte III della Tabella A, allegata al Decreto IVA, con l’applicazione dell’IVA nella misura del 10%.

L’Agenzia, inoltre, ha precisato che i soggetti che svolgono attività di trasporto nei confronti del pubblico, laddove certifichino i relativi corrispettivi tramite l’emissione di biglietti conformi al D.M. 30 giugno 1992, gli stessi non incorrono nell’ulteriore obbligo di memorizzazione e trasmissione dei dati di cui all’articolo 2 del D.Lgs. n. 127/2015, ovvero di emissione di scontrini e ricevute fiscali.

MINISTERO DEL LAVORO E UNIONCAMERE PUNTANO SULL’IMPRENDITORIA MIGRANTE

Con il progetto “Futurae. Programma Imprese Migranti” si persegue l’obiettivo dell’inclusione e dello sviluppo (Ministero del lavoro e delle politiche sociali, comunicato 16 aprile 2024).

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Uniocamere stanno promuovendo in collaborazione un progetto per agevolare la crescita delle imprese dei migranti, rafforzarne i rapporti con il sistema camerale e ampliarne la conoscenza: “Futurae. Programma Imprese Migranti“.

Il progetto che si basa su risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie ha tra i suoi obiettivi:

– favorire l’accesso dei migranti alle Camere di Commercio;
– promuovere la nascita di nuove imprese tramite percorsi di orientamento, formazione e affiancamento delle startup;
– accompagnare l’accesso al credito;
– creare e diffondere conoscenza.

In particolare, Futurae coinvolge sui territori le Camere di commercio di Roma, Milano, Lodi, Monza e Brianza, Torino, Bari, Verona e Pavia e vede la collaborazione di Infocamere, IFOA, SiCamera e CeSPI. 

La sinergia tra il dicastero e Unioncamere è nata alla luce della strutturalità, della costante crescita, ma anche delle criticità del fenomeno (660.000 imprese con oltre un milione di addetti): infatti, si tratta generalmente di microimprese, concentrate in settori a basso valore aggiunto e a basso tasso di innovazione, spesso in difficoltà per la complessità delle norme e della burocrazia, poco collegate con il resto del tessuto produttivo e con le istituzioni.

 

CCNL Metalmeccanica Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Consenso dei lavoratori pari al 98,13% sui contenuti della piattaforma: richieste salariali, contrasto alla precarietà, riduzione dell’orario di lavoro, rafforzamento delle norme su salute e sicurezza

Lo scorso 10 aprile si è conclusa la campagna di assemblee programmata nei luoghi di lavoro e durata più di due mesi per presentare l’ipotesi di piattaforma predisposta da Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil per il rinnovo del CCNL Metalmeccanica Industria e sottoscritto da Ferdermeccanica e Assistal.
I sindacati hanno potuto constatare un aumento dei lavoratori che hanno partecipato e votato alle assemblee, con un consenso molto amplio alle richieste delle piattaforma predisposta dalle sigle sindacali. 
Nello specifico:
– si sono svolte assemblee in 6.630 aziende su tutto il territorio nazionale coinvolgendo oltre 785mila metalmeccaniche e metalmeccanici;
– i lavoratori che hanno partecipato al voto sono stati 411.320, pari all’87% dei presenti in assemblea., tra cui i favorevoli sono stati 399.921, il 98,13% dei voti validi, i contrari sono stati 7.621, pari all’1,87%; le bianche 2.858 e le nulle 920.
Pertanto, i contenuti della piattaforma (richieste salariali, il contrasto alla precarietà, la riduzione dell’orario di lavoro, il rafforzamento delle norme su salute e sicurezza, la qualificazione di Cometa e Metasalute) possono considerarsi approvati con un consenso molto ampio, rafforzando i sindacati per il tavolo negoziale con Federmeccanica e Assistal.
Secondo i sindacati è necessario avviare le trattative per il rinnovo il prima possibile concentrandosi sul tema salariale, la copertura del secondo livello di contrattazione ed il conseguente rafforzamento dell’elemento economico, il welfare, la  riduzione oraria e la conciliazione dei tempi di vita-lavoro, il tema della formazione e inquadramento professionale, il contrasto al precariato e il tema della salute e sicurezza.

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