CCNL Commercio Confesercenti: siglato l’accordo integrativo

Con l’accordo integrativo arrotondati gli importi delle tabelle retributive

Il 28 marzo scorso Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi siglata il 22 marzo 2024, improntando alcune specifiche e perfezionando le tabelle retributive. Nella fattispecie, in tema di classificazione del personale, al fine di individuare  e condividere profili professionali relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, è stata concordata l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali. 
Dal punto di viste retributivo, invece, le Parti hanno perfezionato la tabella degli aumenti retributivi mensili, prevista dall’art. 213 del contratto collettivo, con la sistemazione degli arrotondamenti, come riportato nelle tabelle di seguito.

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita

Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Per quel che concerne i criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

CCNL Federcasa: nuovo incontro per il rinnovo

 

Distanze tra le Parti Sociali dal punto di vista degli incrementi economici

Si è svolto lo scorso 4 aprile 2024 l’incontro tra Federcasa e Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, per il prosieguo della trattativa per il rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende, società ed enti pubblici economici aderenti a Federcasa, relativo al triennio 2022/2024.
Dopo lo sciopero del 20 febbraio, le OO.SS. speravano in una proposta di parte datoriale diversa da quella già avanzata, in grado di rimettere in moto la trattativa. Federcasa, invece, in una nota inviata alla vigilia dell’incontro ha esposto la necessità di un riassetto complessivo del sistema, onde consentire alle Aziende di poter esperire il proprio mandato istituzionale, ossia quello di garantire il diritto all’abitare. Ha affermato inoltre di non riuscire ad andare incontro alle aspettative sindacali, ossia di un incremento tabellare che vada oltre il 6%
Le OO.SS. Fp-Cgil, Fp-Cisl, Fpl-Uil, hanno invece rivendicato la piena riuscita dello sciopero del 20 febbraio, rappresentando la necessità di un aggiornamento della proposta di aumento tabellare da parte di Fedecasa, nonchè lo stanziamento di ulteriori risorse economiche per il riconoscimento degli arretrati per i contratti aziendali, per la formazione e per la definizione compiuta di un sistema di classificazione più in linea con le necessità di valorizzare la professionalità dei lavoratori.
Al termine dell’incontro le Parti Sociali hanno aggiornato il tavolo di confronto per metà maggio e Federcasa si è impegnata a presentare una proposta di acconto sull’incremento tabellare.

Tirocini curriculari, la Convenzione tra l’INPS e le Università

TIROCINI CURRICULARI, LA CONVENZIONE TRA L’INPS E LE UNIVERSITÀ

L’INPS RENDE NOTO CHE, CON LA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 31 GENNAIO 2024, È STATA ADOTTATA LA NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI CON LE UNIVERSITÀ (INPS, MESSAGGIO 5 APRILE 2024, N. 1374).

L’INPS ha sottoscritto la nuova Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.

 

La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) 6 mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.

 

L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

 

Viene chiarito che i rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro e, pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

 

Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, lo stesso potrà effettuare il tirocinio presso l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.

 

Nella diversa eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).

 

Ai fini dell’attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo che specifica anche gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in cui viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo con il tutor dell’Università e con lo studente.

 

Una volta approvato il progetto formativo, verranno realizzati gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.

 

L’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi mentre, le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono garantite dall’INPS.

 

Le singole convenzioni sono sottoscritte dai Direttori regionali e dai Direttori di coordinamento metropolitano con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, sono fornite le istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema Gestionale delle Convenzioni”.

 

Fondo di garanzia per le PMI: applicazione delle misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità

Mediocredito centrale/INVITALIA ha comunicato che con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 2, della Legge n. 28/2024, è stato abrogato il D.L. n. 9/2024, recante disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria (Mediocredito centrale/INVITALIA, circolare 5 aprile 2024, n. 8).

La Legge 15 marzo 2024, n. 28, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico, è entrata in vigore il 19 marzo 2024 ed ha:

  • abrogato il D.L. n. 9/2024, contenente disposizioni urgenti a tutela dell’indotto delle grandi imprese in stato di insolvenza ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria;

  • convertito in Legge il D.L. n. 4/2024, riguardante disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico;

  • introdotto nel D.L. n. 4/2024 l’articolo 2-bis, recante misure per il sostegno e l’accesso alla liquidità delle microimprese e delle piccole e medie imprese che forniscono beni e servizi a imprese di carattere strategico ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, nel quale è confluita, con alcune modifiche, la disciplina relativa all’intervento del Fondo, in precedenza contenuta nell’articolo 1 del D.L. n. 9/2024.

In particolare, la garanzia del Fondo è concessa alle micro, piccole e medie imprese, anche se rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione di cui alla parte IX delle vigenti Disposizioni Operative, che:

– sono fornitrici e creditrici nei confronti di imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell’articolo 1 del D.L. n. 207/2012 e che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in data successiva al 3 febbraio 2024;

– hanno prodotto, negli ultimi cinque esercizi precedenti la data di presentazione della richiesta di garanzia, almeno il 35% del fatturato medio complessivo nei confronti del committente sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria.

 

Per questa tipologia di imprese, la garanzia è concessa a titolo gratuito su finanziamenti di importo massimo pari ai crediti vantati nei confronti dell’impresa committente, fino alla misura:

– dell’80% dell’importo dell’operazione finanziaria, nel caso di garanzia diretta;

– del 90% dell’importo dell’operazione finanziaria garantita dal garante di primo livello, nel caso di riassicurazione.

 

In fase di presentazione della richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo, tali soggetti richiedenti dovranno trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dal comma 2 del predetto articolo 2-bis ai fini della certificazione dell’importo del fatturato medio e dei crediti vantati nei confronti dell’impresa committente.

Lavoratori marittimi: le istruzioni per il calcolo della malattia

Fornite le indicazioni sulla retribuzione media globale giornaliera da considerare ai fini del calcolo delle indennità (INPS, circolare 4 aprile 2024, n. 55).

L’INPS ha fornito istruzioni sulla Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) da considerare ai fini del calcolo delle indennità previste per le prestazioni a tutela dello stato di malattia per i lavoratori marittimi, alla luce delle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (articolo 1, comma 156 della Legge n. 213/2023); inoltre l’Istituto ha anche illustrato il relativo flusso di processo.

In sostanza, la norma citata in ordine alle modalità di calcolo e all’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia in favore della gente di mare, novellando gli articoli 6 e 10 del Regio decreto-legge  n. 1918/1937, ha previsto che, per gli eventi insorti dal 1° gennaio 2024, nei casi in cui la malattia impedisca totalmente e di fatto all’assicurato di attendere al lavoro, l’indennità giornaliera sia pari al 60% della retribuzione e ha disposto, con riferimento alla base di calcolo, che la medesima indennità venga determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso o, per gli eventi insorti nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, sulla base della retribuzione percepita nel periodo di riferimento e in rapporto al numero di giorni retribuiti.

Componenti retributive escluse dal calcolo

L’INPS segnala anche che per la determinazione della Retribuzione media globale giornaliera occorre tenere conto dei principi generali previsti in materia di prestazione economica di malattia, secondo cui tale prestazione è per sua natura compensativa della perdita di guadagno: di conseguenza, non devono essere considerate, anche se assoggettate a prelievo contributivo, tutte le componenti retributive monetizzate che non vengono meno per effetto dell’evento di malattia sulla base della contrattazione di riferimento e che, pertanto, vengono corrisposte integralmente dal datore di lavoro.

Inoltre, devono essere escluse dal calcolo della RMGG, seppure assoggettate a contribuzione – l’indennità sostitutiva del preavviso e le somme corrisposte dal datore di lavoro a integrazione dell’indennità giornaliera di malattia.

Dal canto loro, gli emolumenti a carattere ricorrente, non facenti parte della retribuzione corrente mensile, vanno considerati determinando il rateo mensile lordo.

In particolare, per la categoria dei lavoratori dipendenti dai datori di lavoro del settore della pesca di cui alla Legge n. 413/1984 (aventi diritto alle tutele specifiche se in possesso dei requisiti contributivi descritti con la circolare INPS n. 179/2013), per i quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, l’indennità di malattia continua a essere calcolata in misura percentuale sulla Retribuzione media giornaliera stabilita per la categoria di appartenenza del lavoratore.

L’INPS segnala, poi, che per armonizzare la novella legislativa in esame, su conforme parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini del calcolo dell’indennità per l’inabilità temporanea da malattia per i marittimi in continuità di rapporto di lavoro (C.R.L.), la retribuzione di riferimento è determinata in applicazione di tutti i criteri sopra illustrati.

Infine, nella circolare in commento sono le indicazioni per l’armonizzazione dei flussi di processo, con l’annuncio che le procedure di gestione sono in corso di aggiornamento per l’automatico inserimento della “retribuzione teorica” esposta nei flussi Uniemens e la conseguente dismissione del servizio web “Comunicazione dei flussi retributivi”.

 

 

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