INPS: contributi per assistenza contrattuale alla CONF.S.I.N.

L’Inps ha fornito istruzioni sulla gestione della riscossione e  trasferimento alla Confederazione Nazionale Dei Sindacati Autonomi (CONF.S.I.N.), dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro (circolare n. 79/2022).

La riscossione dei contributi per assistenza contrattuale stabiliti dai contratti di lavoro, dovuti dalle imprese iscritte all’Associazione, è effettuata dall’Istituto, a favore dell’Associazione medesima, purché in regola con gli obblighi contributivi, unitamente alla riscossione dei contributi obbligatori  dovuti dai datori di lavoro all’INPS sarà operata con le medesime modalità e la medesima periodicità.
La circostanza che l’esazione del contributo avvenga congiuntamente a quella dei contributi obbligatori non altera la natura volontaria del contributo associativo. L’INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i soggetti tenuti al versamento dei contributi per assistenza contrattuale non vi provvedano e da ogni intervento di accertamento in ordine al rispetto degli obblighi contributivi stabiliti dall’Associazione o dai contratti di lavoro. É altresì escluso per l’Istituto qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.
La misura del contributo per assistenza contrattuale è stabilita dall’Associazione, la quale provvede a tal fine ad ogni attività informativa nei confronti dei soggetti tenuti alla contribuzione, nonché ad ogni forma di controllo in ordine al rispetto degli obblighi di versamento del predetto contributo.
L’Istituto provvederà a riversare all’Associazione le quote del contributo per assistenza contrattuale a condizione che gli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens, in cui il contributo medesimo è dichiarato, siano integralmente assolti entro la data d’inizio del processo di riconciliazione dei flussi Uniemens con i relativi flussi dei modelli di versamento F24, di norma coincidente con il settimo giorno successivo alla data di scadenza ordinaria legale per il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
L’Istituto non procederà al riversamento delle quote dichiarate a titolo di contributo per assistenza contrattuale, per i versamenti eccedenti la misura dei contributi previdenziali obbligatori effettuati successivamente al termine sopra indicato; dette somme saranno rese disponibili all’associato per eventuali compensazioni o restituite allo stesso attraverso apposito procedimento di rimborso.
Laddove l’azienda assolva in misura parziale agli obblighi contributivi afferenti all’Uniemens in cui il contributo per assistenza contrattuale è dichiarato, entro il termine sopra indicato, il versamento è prioritariamente imputato al pagamento dei contributi previdenziali obbligatori e degli eventuali oneri accessori; a seguito delle predette operazioni di imputazione, l’eventuale eccedenza che residua sarà riversata all’Associazione.

Cassa Edile della Provincia di Latina: Contribuzione vigente

 

La Cassa Edile della provincia di Latina pubblica la contribuzione in vigore dal 1° giugno 2022

Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 – Industria e Cooperative / Artigiani e P.M.I. (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)

 

CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Esel-Cpt 1,000  
4) Quota Adesione Contrattuale Terr.le 0,840 0,840
5) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
6) Contributo “F.do Sanitario Nazionale” 0,600  
7) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
8) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
9) Contributo RLST 0,200  
10) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 9,077 1,437
TOTALE CONTRIBUTI (1) + (2) 10,514  
Magg.ne per Quota nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance Latina 0,50  
Magg.ne per Quota Nazionale di adesione contrattuale Imprese iscritte Ance in altre province. 1,30  

Contribuzione in vigore dal 1/6/2022 Imprese interinali e fornitrici di lavoratori temporanei (CCNL 3/3/2022 e CCPL 17/5/2022)

CONTRIBUTO

% IMPRESA (1)

% LAVORATORE (2)

1) Contributo Cassa Edile ex art. 36 1,875 0,375
2) Fondo Naz.le Anzianità Professionale Edile 3,540  
3) Contr. Formazione Professionale 3,868  
4) CPT – Quota % “Sicurezza” 0,200  
5) Quota Adesione Contrattuale Prov.le 0,840 0,840
6) Quota Adesione Contrattuale Naz.le 0,222 0,222
7) Fondo autonomo sospensioni Lavoro 0,300  
8) Contributo “F.do Sanitario” 0,600  
9) Contr.”F.do Prepensionamenti” 0,200  
10) Contr.”F.do Incentivo Occupazione” 0,100  
11) Contributo RLST 0,200  
12) Contr. “F.do Legalità, Svil. e Sicurezza” 0,500  
TOTALE CONTRIBUTI 12,445 1,437

 

Una tantum a luglio per il CCNL Area Legno-Lapidei

 

 

  Con la busta paga del mese di luglio 2022, i dipendenti del CCNL Area Legno-Lapidei riceveranno la prima tranche di una tantum

 

L’accordo sottoscritto il  3/5/2022 ha previsto, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla suddetta data,  un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo: la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022, la seconda con la retribuzione del mese di ottobre 2022. Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Irpef: detraibili le spese per attività sportive praticate dai ragazzi

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportivadilettantisticadei ragazzi di età compresatraicinqueei diciotto anni. (Agenzia delle entrate – circolare n. 24 del 2022)

Il requisito dell’età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell’anno, in considerazione  delprincipio di unitarietà del periodo d’imposta.
Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni il 20 novembre 2021, la detrazione spetta anche perle spese sostenute successivamente a tale data, purché le stesse siano sostenute entro il 31 dicembre2021.
La detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (adesempiofigli).
La detrazione spetta per l’iscrizione annuale e l’abbonamento ad associazioni sportive, palestre,piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti       alle caratteristiche individuate con il decreto ministeriale 28 marzo 2007 pubblicato nella GU del 9maggio2007 n. 106.
Dall’annod’imposta2020ladetrazioneperspeseperattivitàsportivepraticatedairagazzispettaper    intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000; in caso di superamento del predettolimite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari aeuro240.000.
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per il contribuente, sein possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore chepercepisce redditi non soggetti all’usufrutto legale dei genitori) e per ogni soggetto fiscalmente acarico. Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamentesostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli.
Devonoesserecompresenell’importoanchelespeseindicatenellaCU2022(puntida341a352)con il codice16.
Ladetrazione nonspettaperlespesesostenute,adesempio,perl’attivitàsportiva praticata presso:       
– le associazioni che non rientrano nella definizione di “sportiva dilettantistica”, quali quelle chenon hanno
– lesocietàdicapitali dicui alla legge 23 marzo 1981, n. 91(sportprofessionistico);
– le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attivitàmotorianon in palestra.
Laspesadeveesseredocumentataattraversobollettinobancarioopostale,fattura,ricevutao quietanzadi pagamentodacui risulti lamodalità di pagamento “tracciabile”.
Ladocumentazioneattestantelaspesadeve  riportare:
– laditta,ladenominazioneoragione socialeovverocognomeenome (sepersonafisica) ela sedeovverolaresidenza, nonchéilcodicefiscaledelpercettore (associazionisportive,palestre,ecc.);
– lacausaledelpagamento(iscrizione,abbonamento,ecc.);
– l’attivitàsportivaesercitata(adesempionuoto,pallacanestro,ecc.);
– l’importopagato;
– i dati anagrafici del ragazzo praticante l’attività sportiva dilettantistica e il codice fiscale delsoggettocheeffettuail versamento.
La ricevuta deve riportare tali indicazioni anche nel caso in cui il comune stipuli, con associazionisportive,palestreopiscine,convenzioniperlafrequenzadicorsidinuoto, ginnastica,ecc..Pertanto,  il bollettino di c/c postale intestato direttamente al comune e la ricevuta complessiva che riporta inomidituttiiragazzichehannofrequentatoilcorsononcostituisconodocumentazionesufficienteai  finidelladetrazione.

Il percettore di Rdc che lavora in nero rischia il carcere

8 lug 2022 La pena della reclusione può essere inflitta al percettore di Reddito di cittadinanza che ometta di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, anche quando questa sia irregolare (Corte di Cassazione, Sentenza 04 luglio 2022, n. 25306).

Il principio è stato stabilito dalla Corte di Cassazione nel giudizio instaurato su ricorso proposto da un soggetto, beneficiario del reddito di cittadinanza, condannato per il reato previsto dall’ art. 7, co. 2, I. 28 marzo 2019 n. 26, il quale aveva omesso di comunicare l’avvenuta assunzione o, comunque, lo svolgimento di attività lavorativa, presso una ditta individuale.

L’imputato aveva impugnato dinanzi alla Suprema Corte la decisione di condanna, denunciando errata applicazione del cit. art. 7 e un vizio della motivazione, nella parte in cui affermava la sussistenza dell’elemento intenzionale della condotta, in quanto l’attività lavorativa che aveva svolto era, in realtà, priva di retribuzione, come confermato dallo stesso datore di lavoro, non essendo neppure stata accertata la corresponsione di salari.
Detta attività, secondo quanto dedotto dall’imputato, era stata da lui svolta mentre era sottoposto alla detenzione domiciliare al solo scopo di alleviare le afflizioni derivanti dalla detenzione; pertanto l’omessa comunicazione contestata non rientrava tra le condotte punibili contemplate dalla norma incriminatrice, in quanto essa non avrebbe potuto comportare la revoca del beneficio, con la conseguente irrilevanza penale della comunicazione e della sua omissione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibile la ricostruzione operata dai giudici di merito.

La Corte d’appello, difatti, nel disattendere il primo motivo, sostanzialmente replicato con il ricorso per cassazione, aveva correttamente ribadito la configurabilità del reato contestato all’imputato a causa dell’omessa comunicazione all’Inps dello svolgimento di attività lavorativa retribuita, seppure irregolare, sottolineando l’inverosimiglianza di quanto dichiarato dall’imputato e dal datore di lavoro, a proposito della gratuità dell’attività lavorativa svolta dal primo, che sarebbe stata compensata solo con regalie saltuarie. Da tanto discendeva la configurabilità del reato in conseguenza dell’ omessa comunicazione di una variazione patrimoniale rilevante, sussistente anche nel caso di conseguimento di somme di denaro per donazione.

Sulla scorta di tanto i Giudici di legittimità hanno ritenuto coerente e scevro da vizi logici il ragionamento posto a base della sentenza censurata, fondata sulla corretta applicazione della comune regola di esperienza, secondo cui l’attività lavorativa, anche se irregolare, viene retribuita, deponendo in tal senso anche quanto riconosciuto dallo stesso datore di lavoro, che, sia pure qualificandole come regalie corrisposte in occasioni particolari, ha riconosciuto la corresponsione di compensi all’imputato per l’attività lavorativa svolta nel suo interesse.

 

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