Tassazione redditi di pensionati residenti in Francia

Forniti chiarimenti sulla tassazione da parte del sostituto d’imposta in relazione ai redditi di pensione erogati a soggetti residenti in Francia (Agenzia delle entrate – Principio di diritto 06 luglio 2022).

Ai sensi dell’articolo 49, comma 2, lettera a), del Tuir, costituiscono redditi di lavoro dipendente e sono, quindi, imponibili ai fini Irpef, le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparate.
Ai fini dell’applicazione dell’Irpef nei confronti dei soggetti non residenti, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, lettera a), del Tuir, le pensioni e gli assegni ad esse assimilabili si considerano prodotti nel territorio dello Stato se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
Pertanto, le pensioni sono attratte a tassazione in Italia per il solo fatto di essere erogate dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti.
La normativa interna deve, tuttavia, essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute nei Trattati.
In particolare, nel caso di pensionati residenti in Francia, occorre fare riferimento all’articolo 18, della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra l’Italia e la Francia, firmata a Venezia il 5 ottobre 1989 e ratificata con legge 7 gennaio 1992, n. 20, secondo cui le pensioni pagate in relazione ad un impiego privato sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del percettore, fatta eccezione per le pensioni e le altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, le quali sono imponibili in detto Stato.
Con riferimento all’applicazione della normativa convenzionale in questione, con l’Accordo Amichevole tra le Amministrazioni finanziarie italiana e francese, intervenuto al termine della Procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione e formalizzato con uno scambio di lettere tra Francia e Italia nel dicembre 2000, è stata definita l’interpretazione da dare all’espressione «sicurezza sociale», di cui al paragrafo 2 dell’articolo 18 ed è stato concordato, sulla base di una ricognizione effettuata, sia da parte italiana che da parte francese, un elenco di prestazioni pensionistiche da considerarsi ricomprese nei regimi di sicurezza sociale previsti dalle rispettive legislazioni nazionali.
Pertanto, qualora le pensioni erogate rientrino nella suddetta elencazione, le stesse saranno imponibili in Italia ai fini Irpef ai sensi del combinato disposto degli articoli 23, comma 2, lettera a), e 49, comma 2, lettera a), del Tuir.

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo

Trasferimento ex legge 104: il diniego della PA è legittimo

7 lug 2022 Il diritto di scelta del lavoratore della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto soggettivo assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto (Corte di Cassazione, Ordinanza 27 giugno 2022 – n. 20523).

Il principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con la sentenza di rigetto del ricorso proposto da un ispettore tecnico, dipendente del Ministero del Lavoro, avverso la sentenza d’appello che aveva respinto la domanda dello stesso volta a fare accertare il diritto a ottenere, ai sensi dell’art. 33, co. 5, legge n. 104/1992, il trasferimento presso la Direzione provinciale del lavoro di Foggia, per poter assistere la madre portatrice di handicap grave.

La Suprema Corte ha fatto propria l’interpretazione dell’art. 33, co. 5, L. n. 104/1992 operata dalla Corte distrettuale, ribadendo l’orientamento in base al quale il diritto di scelta della sede più vicina al domicilio della persona invalida da assistere non è un diritto assoluto e illimitato ma è assoggettato al potere organizzativo dell’Amministrazione che, in base alle proprie esigenze organizzative, potrà rendere il posto disponibile tramite un provvedimento di copertura del posto vacante, alla luce del necessario bilanciamento degli interessi in conflitto, ossia l’interesse al trasferimento del dipendente e l’interesse economicoorganizzativo del datore di lavoro.

I Giudici di legittimità, inoltre, hanno precisato che il diritto di scelta non può ledere le esigenze economiche, produttive od organizzative del datore di lavoro e, soprattutto nei casi di rapporto di lavoro pubblico, non può tradursi in un danno per l’interesse della collettività.
Dunque, in caso di trasferimento a domanda, l’esigenza familiare è di regola recessiva rispetto a quella di servizio, essendo necessario, per scongiurare un danno alla collettività, garantire la copertura e la continuità del servizio stesso, oltre che la stessa funzionalità della sede di origine, piuttosto che valutare l’impatto sulla sede rispetto alla quale è fatta richiesta.

In conclusione, la vacanza del posto è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto l’Amministrazione resta libera di decidere se coprire una data vacanza oppure privilegiare altre soluzioni e le sue decisioni devono sempre rispettare i principi costituzionali d’imparzialità e di buon andamento, dovendo rispondere a finalità ed esigenze che prescindono dall’interesse del lavoratore e che, invece, vanno contemperate anche con l’interesse alla corretta gestione della finanza pubblica.
Ebbene, nel caso in argomento, come accertato dai giudici di merito, in primo luogo, presso gli uffici giudiziari richiesti dal lavoratore non vi erano posti disponibili, in secondo luogo, l’interesse dell’Amministrazione a non depotenziare la sede di Roma, dove lo stesso prestava all’epoca servizio, doveva ritenersi prevalente.

Accordo Dipendenti RAI: Osservatorio sul Lavoro Agile

 

Il giorno 30 giugno 2022, la RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA e SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, FNC UGL COMUNICAZIONI, SNATER e LIBERSIND-CONFSAL si sono incontrate per valutare gli ambiti di applicazione dell’Istituto del Lavoro Agile previsto dall’accordo di rinnovo contrattuale del 9 marzo 2022

Le Parti sociali firmatarie della contrattazione collettiva nazionale per i dipendenti della Rai, con riferimento al tema dell’estensione dell’ambito di applicazione dell’accordo sul lavoro agile del 9 marzo 2022, hanno convenuto:

1) integrare l’elenco dei profili professionali contenuti nel punto “A1) Premessa: finalità ed accordo individuale” del citato accordo, aggiungendo “Tecnico, Specialista Web e Geometrd”, ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022;

2) inserire, alla fine del periodo in questione, il seguente elenco di ambiti/profili professionali ai quali verrà estesa la disciplina del lavoro agile contenuta nell’accordo, a decorrere dall’11 luglio 2022:

“Direzione Comunicazione
– Videografici Area Creativa

Direzione Rai Play e Digital
– Grafici-Operatori Animatori e Videografici

Direzione Tecnologie:
– Esercizio Reti e Sistemi (ex GASIP)

Direzione Radio:
– Tecnici della produzione, Quadri B, Tecnici (categoria y) inquadrati nell’area Ingegneria Esercizio e Manutenzione ad esclusione dei settori Booking, Sala Controllo e Manutenzione impianti;
– Tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione nell’ambito dell’area Risorse Radio;
– Grafici-Operatori Animatori.

Direzione Produzione TV
– Risorse impegnate in attività amministrative e/o di organizzazione del lavoro.

Si precisa che, in un’ottica di massima equità nell’applicazione delle pattuizioni in materia:

– nell’ambito dei singoli settori verrà consentita l’adesione al lavoro agile non solo alle risorse inquadrate nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina ma anche alle risorse che, seppur inquadrate in profili non considerati, svolgano le medesime mansioni delle prime;

– sarà inoltre possibile consentire l’adesione al lavoro agile anche alle risorse che, seppure al momento non rientrino nei profili espressamente contemplati dalla attuale disciplina, siano state avviate dall’Azienda verso il percorso di cambio qualifica attraverso accertamento di idoneità alle mansioni, ai fini dell’inquadramento in uno dei predetti profili”.

Infine, con riferimento ai profili della produzione che allo stato non risultano compatibili con la modalità agile e che non rientrano quindi nelle casistiche individuate nel presente accordo, le Parti convengono di avviare una fase di studio e confronto con l’obiettivo di concludere entro il 30 settembre – per individuare, laddove valutato possibile, modalità applicative del lavoro agile o, in alternativa, diverse misure connesse con la finalità di conciliazione vita- lavoro.

Turismo: emissione dei MAV di luglio del Fondo Fast

 

  Entro il 31 luglio  dovranno essere pagati i contributi per i lavoratori per i quali si sta procedendo al rinnovo dell’iscrizione al Fondo di assistenza sanitaria FAST per i dipendenti da aziende del settore turismo.

Il Fondo di assistenza sanitaria integrativa Fast è il fondo per i dipendenti da aziende del settore turismo al quale devono essere iscritti i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti.
Il suddetto Fondo comunica alle aziende che la prossima la prossima emissione dei MAV avverrà il 21 luglio 2022 e riguarderà i MAV richiesti entro il 17 luglio. I relativi pagamenti dovranno avvenire entro il 31 luglio 2022.
Le emissioni previste per l’intero 2022 sono:
– 11 agosto (richieste entro l’8);
– 16 settembre (richieste entro il 13);
– 21 ottobre (richieste entro il 18);
– 18 novembre (richieste entro il 15);
– 16 dicembre (richieste entro il 13).
Le precedenti emissioni sono avvenute il 17 giugno, 22 aprile; il 22 marzo; il 18 febbraio; il 21 gennaio; il 17 dicembre; il 19 novembre

Spettacolo: nuovi chiarimenti sull’indennità ALAS

L’Inps ha  fornito nuove precisazioni in merito alla contribuzione afferente all’indennità di disoccupazione dei lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

 

Per i datori di lavoro/committenti che instaurano rapporti di lavoro autonomo con soggetti per i quali è previsto l’obbligo di assicurazione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, la misura del contributo di finanziamento dell’indennità di disoccupazione ALAS è pari all’1,06% dell’imponibile contributivo (messaggio 5 luglio 2022, n. 2694)
l contributo di finanziamento dell’assicurazione di malattia, fino al 31 dicembre 2021 dovuto nella misura dell’1,28%, in quanto oggetto di riduzione, è calcolato nella misura piena del 2,22%.
I medesimi datori di lavoro/committenti devono versare la contribuzione ALAS, pari all’1,06%, con il codice “M219” per i mesi da gennaio ad aprile 2022. Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di maggio, di giugno e di luglio 2022.
I datori di lavoro/committenti provvedono, per gli stessi periodi (da gennaio ad aprile 2022), al versamento del differenziale di contribuzione di malattia (pari allo 0,94%, ossia 2,22% – 1,28%) valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreADebito> <CausaleADebito> il codice di nuova istituzione “M220”, che assume il significato di “Versamento differenziale di contribuzione di malattia”; nell’elemento <AltroImponibile> sarà indicato l’imponibile soggetto a contribuzione e nell’elemento <ImportoADebito> l’importo della differenza di contribuzione da versare pari allo 0,94% dell’imponibile entro il limite del massimale giornaliero che, per l’anno 2022, è determinato nella misura di 100,00 euro.
Il versamento di tale contribuzione può avvenire con le denunce di competenza dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022.
In ogni caso, per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali (c.s.c. 7.07.11) e per i committenti appartenenti al novero delle pubbliche Amministrazioni (identificati dal c.s.c. 1.18.10), la contribuzione da versare con il codice “M219”, per i periodi da gennaio a maggio 2022, deve essere calcolata applicando l’aliquota del 2%.

Contattaci
Invia con WhatsApp