Firmato il CCNL Comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri

Firmato il 7 ottobre 2022, tra l’ARAN e le Organizzazioni e Confederazioni Sindacali competenti, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri condecorrenza 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018

Campo di applicazione
Il CCNL 7/10/2022 si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato ricompreso nel comparto autonomo di contrattazione collettiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Durata e decorrenza
Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica.
Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L’avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza dell’amministrazione mediante pubblicazione nel sito web dell’ARAN e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana nonché mediante comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dall’amministrazione entro trenta giorni dalla data di stipulazione.

Copertura economica
A decorrere dal mese di aprile dell’anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l’erogazione di cui all’art. 47-bis co. 1 del DLgs n. 165 del 2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un’anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale. L’importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell’inflazione, misurata dall’indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l’erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui alle vigenti disposizioni legislative, fermo restando – per il triennio 2019-2021 – quanto previsto in materia dall’art. 1, co. 440, della Legge n. 145/2018.

Stipendi tabellari, inserimento nuovi parametri, incremento dell’indennità di presidenza
Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite dalla allegata Tabella

 

Retribuzione tabellare annua a seguito degli incrementi contrattuali

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Dall’1/1/2016

Dall’1/1/2017

Dall’1/1/2018

A F9 35.952,72 36.415,92 37.206,72
F8 34.387,32 34.831,32 35.587,32
F7 32.778,32 33.200,72 33.921,92
F6 30.887,00 31.285,40 31.964,60
F5 28.931,51 29.305,91 29.941,91
F4 27.164,60 27.515,00 28.112,60
F3 24.728,79 25.047,99 25.591,59
F2 23.409,40 23.711,80 24.226,60
F1 22.600,56 22.892,16 23.388,96
B F9 24.218,92 24.532,12 25.064,92
F8 23.414,12 23.716,52 24.231,32
F7 22.683,04 22.975,84 23.475,04
F6 21.948,04 22.231,24 22.714,84
F5 20.704,15 20.970,55 21.426,55
F4 19.462,06 19.714,06 20.141,26
F3 18.807,62 19.050,02 19.464,02
F2 18.151,43 18.386,63 18.785,03
F1 17.523,35 17.748,95 18.134,15

A decorrere dal mese successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, la quota base dell’indennità prevista dall’art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009 e l’indennità di vacanza contrattuale riconosciuta con decorrenza 2010 cessano di essere corrisposte come specifiche voci retributive e sono conglobate nello stipendio tabellare, come indicato nell’allegata Tabella

Retribuzione tabellare annua a seguito del conglobamento dell’IVC e della quota base dell’indennità art. 18 del contratto integrativo della Presidenza del 10 novembre 2009

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare dall’1/1/2018

IVC decorrenza 2010

Indennità base conglobata

Nuova retribuzione tabellare

A F9 37.206,72 267,96 5.981,54 43.456,22
F8 35.587,32 256,32 5.981,54 41.825,18
F7 33.921,92 244,32 5.981,54 40.147,78
F6 31.964,60 230,16 5.981,54 38.176,30
F5 29.941,91 215,64 5.981,54 36.139,09
F4 28.112,60 202,44 5.981,54 34.296,58
F3 25.591,59 184,32 5.981,54 31.757,45
F2 24.226,60 174,48 5.981,54 30.382,62
F1 23.388,96 168,48 5.981,54 29.538,98
B F9 25.064,92 180,48 4.873,85 30.119,25
F8 24.231,32 174,48 4.873,85 29.279,65
F7 23.475,04 169,08 4.873,85 28.517,97
F6 22.714,84 163,56 4.873,85 27.752,25
F5 21.426,55 154,32 4.873,85 26.454,72
F4 20.141,26 145,08 4.873,85 25.160,19
F3 19.464,02 140,16 4.873,85 24.478,03
F2 18.785,03 135,24 4.873,85 23.794,12
F1 18.134,15 130,56 4.873,85 23.138,56

A decorrere dal 1° gennaio dell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, sono previsti due nuovi parametri retributivi F10, sia nell’ambito della categoria A che della categoria B, con i valori stipendiali indicati nell’allegata Tabella.

Nuovi parametri retributivi F10 in cat. A e in cat. B

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13ma mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Retribuzione tabellare

A F10 45.629,03
F9 43.456,22
F8 41.825,18
F7 40.147,78
F6 38.176,30
F5 36.139,09
F4 34.296,58
F3 31.757,45
F2 30.382,62
F1 29.538,98
B F10 31.625.21
F9 30.119,25
F8 29.279,65
F7 28.517,97
F6 27.752,25
F5 26.454,72
F4 25.160,19
F3 24.478,03
F2 23.794,12
F1 23.138,56

Incrementi mensili dell’Indennità di Presidenza

Valori in Euro mensili da corrispondere per 12 mensilità

Categorie

Parametri retributivi

Valore Indennità al 1/1/2016

Incremento dal 1/1/2018

Nuovo valore dell’Indennità di Presidenza

A F10 688,00
F9 676,00 12,00 688,00
F8 676,00 12,00 688,00
F7 676,00 12,00 688,00
F6 676,00 12,00 688,00
F5 676,00 12,00 688,00
F4 676,00 12,00 688,00
F3 635,00 11,28 646,28
F2 629,00 11,17 640,17
F1 629,00 11,17 640,17
B F10 559,77
F9 550,00 9,77 559,77
F8 550,00 9,77 559,77
F7 550,00 9,77 559,77
F6 550,00 9,77 559,77
F5 550,00 9,77 559,77
F4 550,00 9,77 559,77
F3 550,00 9,77 559,77
F2 536,00 9,52 545,52
F1 514,00 9,13 523,13

Bonus fonti rinnovabili: definite le modalità di richiesta

Definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’istanza per il riconoscimento del tax credit relativo alle spese sostenute nel 2022 per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili (Agenzia Entrate – provvedimento 11 ottobre 2022 n. 382045).

L’Istanza deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
A seguito della presentazione dell’Istanza è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’Istanza, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
L’Istanza è inviata dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023. Nello stesso periodo è possibile:
– inviare una nuova Istanza, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Istanza validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
– presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

Ai fini del rispetto del limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, è comunicata la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun soggetto.

Bonus alle imprese per acquisto energia elettrica, gas naturale e carburante: codici tributo

Istituiti i codici tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta acquistati dai cessionari (Agenzia delle entrate – risoluzione 11 ottobre 2022, n. 59/E)

Con alcuni provvedimenti legislativi sono state introdotte misure agevolative, riconosciute nella forma del credito d’imposta, al fine di compensare parzialmente il maggior onere sostenuto dalle imprese per l’acquisto di energia elettrica, gas naturale e carburante. La disciplina di riferimento dei crediti d’imposta in parola prevede che gli stessi siano utilizzati in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, oppure ceduti solo per intero a soggetti terzi. Per consentire ai beneficiari originari l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, dei crediti d’imposta di cui trattasi, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
6967 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50
6968 – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6969 – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6970 – -credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6971 – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
6972 – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115
Le disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici sono state estese anche ai crediti d’imposta sopra indicati.
Tanto premesso, per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono istituiti i seguenti codici tributo:
– “7727” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività della pesca (secondo trimestre 2022) – art. 3-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
– “7728” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7729” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7730” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7731” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art. 6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;
– “7732” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (terzo trimestre 2022) – art. 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”.

INL: competenza a decidere per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell’Ispettorato

L’Ispettorato nazionale del lavoro fornisce precisazioni sull’individuazione dell’Ispettorato territorialmente competente a decidere sui ricorsi avverso atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziari (Nota 2016/2022).

 

Per i ricorsi in questione, occorre privilegiare un criterio che valorizzi la trattazione unitaria del ricorso dinnanzi al Direttore dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale sia stato adottato l’atto di accertamento da parte dell’organo ispettivo.
L’INL richiama le istruzioni fornite con lettera circolare del 29.12.2016 nelle parti in cui è stato evidenziato, in relazione alla individuazione del soggetto cui presentare ricorso, che “salvo diverse modalità organizzative che potranno essere adottate dopo una prima fase di monitoraggio sulla quantità dei ricorsi presentati, gli stessi vanno inoltrati alla sede dell’Ispettorato territoriale del lavoro nel cui ambito territoriale è stato adottato l’atto di accertamento da impugnare.”
Ciò premesso, depongono conclusivamente per l’attribuzione della competenza sul gravame ex art. 16 cit. in favore dell’Ispettorato nel cui ambito provinciale operi l’organo che abbia adottato l’atto di accertamento, tenuto conto altresì della necessità di assicurare la corretta gestione del ricorso in termini di completezza istruttoria e coerenza decisoria concernenti vicende ispettive confluite in un unico verbale di accertamento laddove, di contro, la frammentazione del gravame minerebbe in radice l’unitarietà delle valutazioni, nonchè dell’esigenza di garantire, in un’ottica di trasparente e leale interlocuzione con il soggetto sanzionato, che quest’ultimo sia posto nella condizione di avvalersi con pienezza della tutela impugnatoria riconosciutagli dall’art. 16 cit., a tal fine evitando che lo stesso sia gravato dall’incombente dell’individuazione, di volta in volta, dell’Ispettorato competente a decidere sul gravame.
Laddove il ricorso amministrativo sia stato definito con provvedimento, totale o parziale, di rigetto (espresso o implicito), una volta riscontrato il mancato pagamento delle sanzioni nei termini di legge, l’organo accertatore, cui andrà comunicato l’esito del gravame, provvederà a sua volta a trasmettere il rapporto a tutti gli Ispettorati competenti ad emettere le ordinanze-ingiunzioni di pertinenza.

Codatorialità nelle reti di impresa: impresa referente per comunicazioni di assunzione

Nell’ambito delle reti di impresa, quella individuata come referente per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità, può legittimamente trasmettere le comunicazioni telematiche mediante la modulistica UNIRETE pur non rivestendo il ruolo di co-datore dello specifico rapporto di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro – Nota 10 ottobre 2022, n. 2015)

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito chiarimenti in merito alle comunicazioni relative ai rapporti di lavoro in regime di codatorialità nell’ambito dei contratti di rete d’impresa (UNIRETE), e in particolare l’impresa legittimata ad effettuare le comunicazioni.
La norma di riferimento (D.M. n. 205/2021) individua due distinti soggetti che vengono coinvolti in occasione delle comunicazioni inerenti i rapporti di lavoro in codatorialità:
– l’impresa referente per le comunicazioni, ossia un’impresa appartenente alla rete individuata nell’ambito del contratto di rete per effettuare le comunicazioni previste per i rapporti in codatorialità;
– l’impresa retista alla quale viene imputato, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto. Tale impresa ha la responsabilità di gestione degli adempimenti contributivi ed assicurativi quali la trasmissione dei flussi UniEmens, le registrazioni sul LUL, l’inserimento del lavoratore nell’autoliquidazione annuale INAIL.
Oltre a queste due figure vi sono, poi, tutte le imprese appartenenti alla rete che assumono il ruolo di co-datore rispetto al rapporto di lavoro oggetto di comunicazione telematica.
L’INL precisa che dal punto di vista normativo non vi sono ragioni che impediscano al soggetto referente per le comunicazioni di effettuare gli adempimenti comunicativi per conto delle altre imprese retiste, pur non rivestendo contemporaneamente anche il ruolo di co-datore dello specifico rapporto.
Del resto, il ruolo di referente per le comunicazioni non implica un’assunzione specifica di obblighi e di diritti inerenti il singolo rapporto, ma unicamente l’onere di effettuare le comunicazioni telematiche per conto della rete.
Dal punto di vista tecnico, osserva l’INL, l’attuale modello UNIRETE prevede un’apposita sezione “1° codatori”, nella quale devono essere riportati i dati identificativi di tutti i co-datori (datori di lavoro co-obbligati) e deve essere indicato, tra questi ultimi, mediante apposito “flag”, il co-datore di lavoro di riferimento ai fini previdenziali e assicurativi.
Pertanto, nel caso in cui l’impresa referente per le comunicazioni non sia anche co-datore, deve semplicemente limitarsi a compilare le schede relative ai co-datori; laddove, invece, sia anche co-datore, deve necessariamente inserire i propri dati anche nella sezione relativa ai co-datori.
Infine, l’INL precisa, che tra i soggetti che possono essere individuati quali referenti per le comunicazioni telematiche, rientrano anche la cd. “rete soggetto”, in quanto dotata di personalità giuridica propria, autonoma e distinta rispetto alle imprese retiste.

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