CCNL Dirigenti Assologistica: contribuzione al Fondo Mario Besusso

Sottoscritto l’accordo sulla contribuzione al fondo di assistenza sanitaria integrativa Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti delle imprese di logistica, magazzini generali, magazzini frigoriferi, terminalisti portuali, interportali ed aereoportuali

Per i dirigenti Assologistica è previsto un Fondo di assistenza sanitaria ”Mario Besusso” integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1° gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care  pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1° gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente riscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

Contributi integrativi versati alla Cassa Forense: escluso l’obbligo di restituzione

Nei casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense, in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne i soli contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, tenuto conto della funzione solidaristica degli stessi. Il principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza dell’11 ottobre 2022, n. 29641.

La Corte d’appello territoriale condannava la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense a restituire ad un avvocato i contributi integrativi dichiarati dalla Cassa stessa inefficaci ai fini pensionistici a causa del contemporaneo svolgimento da parte del professionista di attività incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato.

Avverso tale pronuncia la Cassa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo che la Corte territoriale aveva errato nel ritenere che l’obbligo di restituzione dei contributi integrativi potesse farsi discendere dagli artt. 22, I. n. 576/1980, e dall’art. 4 del Regolamento generale della Cassa, assimilando, altresì, la fattispecie di causa a quelle in cui la restituzione dei contributi consegua ad un provvedimento di cancellazione dall’Albo degli Avvocati disposto dal competente Consiglio dell’Ordine.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso e deciso nel merito la causa con il rigetto della domanda proposta dall’avvocato sulla base del principio di diritto, disatteso dai giudici del gravame, secondo cui in tutti i casi in cui il professionista abbia diritto alla restituzione dei contributi versati alla Cassa di Previdenza e Assistenza Forense in ragione dell’inefficacia ai fini pensionistici dell’anno o degli anni cui essi si riferiscono, l’obbligo di rimborso concerne soltanto i contributi soggettivi, non anche i contributi integrativi, per i quali non è previsto il diritto alla restituzione, in coerenza con la funzione solidaristica degli stessi.

Rilevanza Irap per le somme corrisposte dalla PA al dipendente con sentenza TAR

I chiarimenti del Fisco sulla rilevanza IRAP di somme corrisposte da un’Amministrazione pubblica a un dipendente a seguito di sentenza di TAR (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 ottobre 2022, n. 509)

Nella fattispecie esaminata dal Fisco, l’Amministrazione pubblica Istante è un soggetto passivo dell’IRAP che determina la base imponibile ai sensi dell’articolo 10-bis), comma 1, del decreto IRAP (decreto legislativo n. 446/1997).
A seguito di una sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR), passata in giudicato, l’Amministrazione Istante è stata condannata a corrispondere al ricorrente, attualmente in servizio alle proprie dipendenze, una somma a titolo di risarcimento del danno da ritardata assunzione in servizio pari, secondo quanto determinato in sentenza, al 40% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte al ricorrente nel periodo decorrente dalla prima possibile immissione nei ruoli al riconoscimento delle spettanze retributive si ricollega l’obbligo dell’Amministrazione medesima di regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale nei limiti appena precisati.
In esecuzione del giudicato, l’Amministrazione Istante ha proceduto, come chiarito con documentazione integrativa, a corrispondere al proprio dipendente la somma dovuta assoggettando la somma corrisposta al dipendente a ritenute, ai sensi degli articoli 6, 17 e 21 del dpr n. 917/1986 (TUIR).
Ciò posto, in relazione alla predetta somma, l’Amministrazione Istante chiede se essa debba rientrare nella base imponibile IRAP e se, in tal caso, tale imposta debba essere versata entro gli stessi limiti decisi in sentenza per gli oneri contributivi (40%). Chiede altresì quale sia, nel caso di specie, la Regione da individuare come competente alla riscossione dell’IRAP.
Per il Fisco ciò che rileva ai fini della determinazione della base imponibile IRAP è la natura giuridica delle somme erogate al personale dipendente. In relazione alla quantificazione dell’ammontare delle retribuzioni rilevante ai fini IRAP, detto ammontare è quello rilevante ai fini previdenziali.
Con riguardo ancora all’individuazione delle retribuzioni “erogate ” di cui all’articolo 10-bis) del decreto legislativo istitutivo dell’IRAP, è stato chiarito che le retribuzioni e i compensi che concorrono a formare la base imponibile vanno determinati con il criterio di cassa, atteso che la disposizione in parola fa riferimento alla erogazione delle retribuzioni e dei compensi.
In sostanza, sono rilevanti ai fini contributivi e, quindi, concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP, tutte le somme e i valori che il dipendente percepisce nel periodo d’imposta e che siano in qualunque modo riconducibili al rapporto di lavoro, a eccezione delle somme e dei valori che la norma esclude espressamente dal prelievo contributivo.

Nel merito delle questioni prospettate nell’istanza, assume rilievo la circostanza che le somme erogate al dipendente sono state assoggettate dall’istante a tassazione ai fini Irpef ai sensi dell’art. 6, comma 2, del TUIR in base al quale i proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti. Le somme in questione, pertanto, in quanto sostitutive del reddito di cui all’articolo 49, comma 1, del TUIR, sono state considerate reddito di lavoro dipendente, che in base a quanto in precedenza rappresentato, costituisce la base imponibile ai fini Irap.
Per le suesposte considerazioni, quindi, le somme corrisposte dall’Istante al dipendente rilevano ai fini della base imponibile IRAP nell’anno della relativa erogazione (cd. criterio di cassa) per un ammontare pari a quello rilevante ai fini previdenziali e determinato ai sensi dell’articolo 12 della citata legge n. 153 del 1969 (sostituito dall’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 314 del 1997).
In relazione al quesito relativo all’individuazione della Regione interessata dalla riscossione dell’IRAP correlata alla somma erogata a titolo di risarcimento, si rinvia al contenuto delle istruzioni al Modello per la dichiarazione Irap 2022. Si ritiene, in ogni caso, che essa debba essere individuata nella medesima Regione interessata dall’IRAP correlata alle retribuzioni ordinariamente erogate al dipendente beneficiario del risarcimento.

INPGI: via libera all’erogazione ai giornalisti dell’indennità una tantum

A decorrere dal 12 ottobre 2022 l’Inpgi sta provvedendo a liquidare l’erogazione dell’indennità una tantum per le circa 5.100 domande presentate dai giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Istituto (INPGI – Comunicato 12 ottobre 2022).

Come è noto, possono beneficiare dell’indennità una tantum, nella misura di 200 euro, erogata dall’Inpgi, i giornalisti liberi professionisti o titolari di una collaborazione coordinata e continuativa iscritti all’Inpgi che, nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro e a condizione che alla data del 18 maggio 2022:
– risultino già iscritti all’ente, con partita IVA attiva e attività lavorativa già avviata;
– abbiano effettuato almeno un versamento, totale o parziale, della contribuzione dovuta con competenza a decorrere dall’anno 2020. Questo requisito non si applica a tutti coloro per i quali alla data del 18 maggio 2022 non fossero previste scadenze ordinarie di pagamento da effettuare. Possono quindi fare domanda anche coloro che si sono iscritti nel periodo 1° gennaio – 17 maggio 2022.

Per quanto riguarda il requisito reddituale dei 35 mila euro, questo è calcolato al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali ed escludendo dal computo i trattamenti di fine rapporto, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate assoggettate a tassazione separata.

Inoltre, se nel periodo d’imposta 2021 il reddito complessivo percepito – determinato sempre sulla base dei predetti criteri – sia stato non superiore a 20.000 euro annui, è prevista una maggiorazione dell’importo del Bonus di ulteriori 150 euro, per un totale complessivo, quindi, di 350 euro.

L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Inpgi, esclusivamente in modalità telematica, accedendo all’interno della propria area riservata (https://areaiscritti.inpgi.it) e seguendo le istruzioni riportate nella pagina web, entro le ore 20 del prossimo 30 novembre 2022.
Dal 26 settembre 2022, data di attivazione della procedura di presentazione delle domande, l’Inpgi ha accolto circa 5.100 domande.
A decorrere dal 12 ottobre 2022 lo stesso Istituto ha iniziato il pagamento delle prime erogazioni dell’indennità “una tantum”.

CEIV: Contributi alla Cassa Edile di Rovigo

 

La Cassa Edile di mutualità assistenza interprovinciale del Veneto, pubblica il prospetto contributi da versare alla Cassa Edile di Padova con decorrenza 1° ottobre 2022

Contributi per la provincia di Rovigo dall’1/10/2022

DENOMINAZIONE CONTRIBUTI

% AZIENDA

% OPERAI

% TOTALE

ENTE CASSA EDILE POLESANA 1,875 0,375 2,250
ASSISTEDIL – SCUOLA EDILE / C.P.T. 1,000   1,000
ASSISTEDIL – R.L.S. TERRITORIALE 0,045   0,045
ASSISTEDIL – SERVIZI AL LAVORO 0,250   0,250
ASSISTEDIL – PREMIALITA’ DI SETTORE 0,250   0,250
ASSOCIAZIONE A.S.C. – VENETO 0,055   0,055
FONDO ANZIANITA’ PROFESSIONALE EDILE 3,980   3,980
FONDO ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 0,600   0,600
FONDO INCENTIVO ALL’OCCUPAZIONE 0,100   0,100
FONDO PREPENSIONAMENTI 0,200   0,200
Q.A.C. NAZIONALE 0,220 0,220 0,440
Q.A.C. PROVINCIALE 0,610 0,610 1,220
9,185 1,205 10,390

Contattaci
Invia con WhatsApp