EBNA : Nuova contribuzione da gennaio 2022

Devono adeguarsi al versamento per EBNA, previsto dall’accordo nazionale del 17/12/2021, le imprese dei settori Meccanica, Alimentazione, Trasporto e TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco

Lo scorso dicembre è stato sottoscritto l’Accordo interconfederale tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e CISL, CGIL, UIL in materia di bilateralità nel comparto artigiano, in cui  viene previsto un incremento della contribuzione volto a fornire:
– maggiori risorse destinate alla bilateralità ed in particolare agli Enti Bilaterali Territoriali per prestazioni a lavoratori ed imprese;
– maggiori investimenti a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro;
– sviluppo e promozione della bilateralità e relativi servizi.
L’Accordo incrementa la quota di contribuzione mensile di 4 € per ogni dipendente in forza e quindi il contributo mensile passa da 7,65 € ad 11,65 € per ogni dipendente.
L’Accordo, inoltra, precisa che:
– la contribuzione è obbligatoria ed è a carico del datore di lavoro
– il versamento è dovuto in egual misura sia per i dipendenti full-time che per quelli a tempo parziale e deve essere versato anche per i lavoratori con contratto di apprendistato.
Le modalità di versamento sono quelle usuali.
L’Accordo interconfederale dovrà essere recepito nell’ambito dei rinnovi di categoria in corso per avere piena efficacia e produrre obbligazione nei confronti delle aziende.
Ad oggi, i nuovi parametri di contribuzione sono già stati recepiti nei settori Alimentazione-Panificazione, Trasporti e area Meccanica. Viene quindi confermato che la decorrenza della nuova contribuzione, per tali settori, vale da gennaio 2022.
Lo scordofebbraio, inoltre, anche il rinnovo CCNL pmi TAC-Chimica Ceramica-Terzo Fuoco,  ha integralmente recepito l’Accordo Interconfederale e la nuova contribuzione decorrerà a far data dal 1/2/2022.

Codatorialità: modalità operative per la comunicazione

23 febb 2022 Il Ministero del lavoro ha definito le modalità operative per la comunicazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità da parte dell’impresa referente individuata nell’ambito di contratti di rete, nonché le modalità di comunicazione dei lavoratori in distacco.

Le comunicazioni di inizio, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro in regime di codatorialità, comprese le comunicazioni di distacco, sono effettuate telematicamente per il tramite del modello “Unirete”, messo a disposizione dal Ministero del lavoro sul sito www.servizi.lavoro.gov.it e aggiornato con decreto direttoriale.
Le imprese che aderiscono ad un contratto di rete effettuano le comunicazioni suddette per il tramite di un soggetto individuato, nell’ambito del contratto di rete, quale incaricato alle comunicazioni previste dalle disposizioni vigenti.
Ai fini degli obblighi derivanti dall’inquadramento previdenziale e assicurativo, per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e che sono utilizzati in regime di codatorialità, si fa riferimento all’impresa di provenienza. In caso di nuova assunzione di personale da utilizzare in codatorialità, nella relativa comunicazione va indicata l’impresa alla quale imputare, sotto il profilo dell’inquadramento previdenziale e assicurativo, il lavoratore assunto.
La retribuzione imponibile è individuata in base al contratto collettivo applicabile all’impresa, fatto salvo l’obbligo di adeguamento alla maggiore retribuzione imponibile, desumibile in base al contratto applicato dall’impresa presso la quale il lavoratore ha svolto nel mese prevalentemente la propria attività, da indicare nella dichiarazione contributiva mensile all’INPS a cura dell’impresa stessa.
I lavoratori in codatorialità sono iscritti sul LUL dell’impresa e le relative annotazioni evidenziano separatamente l’impiego orario del lavoratore presso ciascun datore di lavoro.
In relazione agli adempimenti inerenti alle comunicazioni in parola, si applicano le sanzioni già previste in materia (art. 19, D.Lgs. n. 276/2003).

INPS: attivata la procedura per ottenere la Carta europea della disabilità

23 febb 2022 L’INPS ha comunicato che è disponibile sul proprio sito internet la nuova procedura “Richiesta della Carta europea della disabilità in Italia”, attraverso cui il cittadino può presentare la domanda per ottenere la Carta europea della disabilità.

La procedura è accessibile direttamente dal cittadino tramite SPID di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei servizi (CNS).
Dopo l’accesso con identità digitale, la procedura visualizza automaticamente i dati anagrafici presenti negli archivi dell’Istituto e l’indirizzo di residenza del richiedente.
La procedura chiede poi all’interessato di fornire una propria fotografia a colori in formato tessera (formato europeo), che sarà successivamente stampata sulla Carta e l’indirizzo per il recapito della Carta, se diverso da quello di residenza già noto all’INPS.
Il cittadino dovrà inoltre dichiarare sotto la propria responsabilità di essere in possesso di verbali cartacei antecedenti al 2010 o di verbali rilasciati dalla Regione Valle d’Aosta e dalle Province autonome di Trento e Bolzano attestanti lo stato di invalidità, ovvero di essere stato riconosciuto invalido da sentenze o decreti di omologa a seguito di contenzioso giudiziario.
Nel caso di minori con disabilità la domanda deve essere presentata dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale, da chi esercita la funzione di tutore o dall’amministratore di sostegno, utilizzando la delega dell’identità digitale in uso oppure le credenziali di identità digitale del minore. Nel caso di minori in affidamento familiare la richiesta può essere presentata dagli affidatari per il periodo di permanenza dei minori in famiglia.
La presentazione della domanda può essere effettuata dal cittadino attraverso associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall’INPS all’uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).
L’accesso al servizio anche in questo caso deve essere effettuato mediante identità digitale (SPID, CIE, CNS) dall’operatore dell’associazione, preventivamente abilitato ad accedere agli archivi dell’Istituto, e prevede obbligatoriamente la dichiarazione di possedere la delega specifica firmata dal cittadino.
L’INPS precisa, inoltre, che gli operatori delle associazioni non avranno accesso alla funzione di inserimento di un indirizzo di recapito della Carta diverso da quello di residenza del richiedente.
I soggetti legittimati a presentare la domanda sono gli invalidi civili maggiorenni con invalidità certificata superiore al 67%, gli invalidi civili minorenni, i cittadini con indennità di accompagnamento, i cittadini con idonea certificazione, i ciechi e i sordi civili, gli invalidi e inabili al lavoro permanenti, gli invalidi sul lavoro con invalidità certificata maggiore del 35%, gli invalidi sul lavoro con diritto all’assegno per l’assistenza personale e continuativa o con menomazioni dell’integrità psicofisica, gli inabili alle mansioni, i cittadini titolari di trattamenti di privilegio ordinari e di guerra.
L’INPS verifica il possesso dei requisiti richiesti sulla base dei dati disponibili nei propri archivi e nel caso di disabilità autocertificata si riserva di accertarne l’effettiva validità.
All’esito dell’accertamento del possesso dei requisiti, la produzione della Carta è affidata dall’INPS all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato che provvede anche alla consegna della stessa al richiedente presso l’indirizzo indicato nella domanda (Messagio n. 853/2022).

Firmato l’accordo Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco -Confartigianato

Sottoscritta l’ipotesi di accordo per il rinnovo dei CCNL per i lavoratori addetti al settore artigiano e Pmi Moda – Chimica- Ceramica -Terzo Fuoco

L’accordo, accorpa e si applica ai seguenti comparti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio -Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.
L’Ipotesi di accordo decorre dall’1/1/2019 e scadrà il 31/12/2022.
Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento e si incontreranno entro il 28/2/2022 per sottoscrivere le tabelle retributive complete per tutti i livelli di inquadramento.

TESSILE ABBIGLIAMENTO – MODA

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00

CALZATURE

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

3° bis 20,00 20,00 40,00 80,00

PELLI E CUOIO

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

OCCHIALI

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

GIOCATTOLI

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

20,00 20,00 40,00 80,00

CHIMICA E SETTORI ACCORPATI

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

D 25,00 20,00 20,00 30,00 95,00

PLASTICA E GOMMA

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

V 25,00 20,00 15,00 23,00 83,00

ABRASIVI

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

V 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

 

CERAMICA

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

VETRO – settore meccanizzato (prime lavorazioni)

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

D1 25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

VETRO – settore trasformazioni (seconde lavorazioni)

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

Incremento

 a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

VETRO – settore soffio a mano e semiautomatiche

 

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

Dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

Dal 1/12/2022

Incremento a regime

25,00 20,00 15,00 20,00 80,00

LAVORAZIONI PIASTRELLE IN TERZO FUOCO

Livello

Incremento

dal 1/3/2022

Incremento

dal 1/7/2022

Incremento

dal 1/9/2022

Incremento

dal 1/12/2022

D 20,00 20,00 30.00 70.00

 

Una tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale, ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” pari ad euro 200, suddivisibile in quote mensili:100 euro ad aprile 2022, 100 euro a novembre 2022.
Per lavorazioni piastrelle in terzo fuoco l’importo una tantum è  pari ad euro 180, suddiviso in due tranches: 90 euro ad aprile 2022, 90 euro a novembre 2022.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Bilateralità
In merito al diritto alle prestazioni della bilateralità, per tutti i settori viene recepito l’Accordo Interconfederale del 17/12/2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 10/2/2022

Diversamente, in merito alle singole sezioni:

a) Per la SEZIONE TESSILE – ABBIGLIAMENTO – CALZATURIERO viene ridisciplinato:
– rapporto di lavoro, da tempo pieno a tempo parziale
– Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Flessibilità dell’orario contrattuale di lavoro)
– Conservazione del posto

b) Per la SEZIONE CHIMICA/CERAMICA viene disciplinato:
– Contratto a termine – somministrazione di lavoro a tempo determinato
– Classificazione del personale del I e II livello della Plastica e Gomma
– Trasferta per il settore coibenti dall’1/4/2022, il cui importo della diaria. è fissato in € 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.
– Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
c) Per la sezione DECORAZIONE PIASTRELLE IN TERZO FUOCO:

– il Contratto a termine e somministrazione di lavoro a tempo determinato

Proroga ERT nel settore alimentare artigiano del Veneto

Prorogato al 31 marzo 2022 l’elemento regionale (ERT) per i dipendenti delle imprese della Regione Veneto, settore alimentare artigiano, settore aumentare non artigiano fino a 15 dipendenti, settore panificazione.

Con accordo siglato lo scorso fine ottobre, le Parti firmatarie hanno convenuto la proroga della parte economica e normativa per il settore alimentare artigiano e quello dei panificatori, fino al 31/3/2022.
La quota di previdenza complementare è prorogata al 31/3/2022 nelle modalità e con I medesimi valori previsti dal CIRL 2017 aumentata della quota annua prevista all’art. 1 punti c) e d) dell’accordo di proroga dell’8/3/2021.
L’elemento regionale (ERT) viene prorogata fino al 31/3/2022 nelle stesse modalità e con i medesimi valori previsti dal CIRL 2017 e mantiene le caratteristiche indicate in tale accordo;

ERT aziende artigiane settore alimentare

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri, dipendenti delle aziende artigiane settore alimentare, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.

Livello

Valore ERT in € Mensile

Valore ERT in € Orario

1S 130,00 0,75144
1 104,00 0,60115
2 85,00 0,49132
3/A 73,00 0,42196
3 62,00 0,35838
4 55,00 0,31791
5 48,00 0,27745
6 38,00 0,21965

 

L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini del computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.

ERT aziende settore panificazione

Viene istituito un elemento regionale transitorio (ERT) da corrispondere ad operai, impiegati e quadri (con esclusione degli apprendisti), dipendenti delle aziende della panificazione, che sarà erogato per le ore effettivamente lavorate nelle misure mensili/orarie sotto indicate in euro.
L’ERT sarà erogato anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante solo qualora abbiano completato – anche in forza di uno o più contratti conclusi con datori di lavoro diversi ma finalizzati al conseguimento della medesima qualifica contrattuale – il terzo anno di apprendistato. La corresponsione dell’elemento partirà dal 1 mese successivo all’inizio del 4° anno.

Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €)Orario

A1S 21,20 0,12254
A1 17,70 0,10231
A2 14,80 0,08555
A3 11,30 0,06532
A4 9,40 0,05434

Livello

Valore ERT (in €) Mensile

Valore ERT (in €) Orario

B1 13,00 0,07514
B2 6,90 0,03988
B3S 5,80 0,03353
B3 5,60 0,03237
B4 4,50 0,02601

L’ERT è omnicomprensivo, viene escluso dal calcolo del TFR ed include le incidenze su ferie, gratifica natalizia e/o tredicesima mensilità; non avendo le caratteristiche di premio di produttività tale somma non potrà godere dei benefici della detassazione di cui alla legge 208/2015 (Legge Stabilità 2016) e smi.
Ai fini dell’erogazione dell’ERT saranno considerate come ore lavorate le ore di permessi retribuiti per ( assemblee, le ore di permesso per l’esercizio di cariche sindacali elettive previste dall’accordo interconfederale veneto del 21/7/1988 e le ore di assenza retribuite o indennizzate per sottoporsi a terapie salvavita certificate. Inoltre dovrà tener conto anche dell’ERT la retribuzione riconosciuta nei seguenti casi:
– dipendente assente per infortunio sul lavoro riconosciuto dall’INAIL;
– durante il congedo obbligatorio per maternità con riduzione del 50% dell’importo orario spettante e per un massimo di 5 mesi. A decorrere dal 1/4/2018 ai fini dei computo l’importo orario dell’ERT sarà elevato dal 50% al 100%.