Edilizia: le ultime Faq della CNCE sulla congruità della manodopera

La CNCE ha rilasciato nuove FAQ sulla Congruità della manodopera in edilizia

La CNCE – Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili  – con comunicato del 3/5/2022, ha pubblicato il le seguenti Faq sulla manodopera in edilizia:

1. Nel caso in cui nel corso di un cantiere del sisma ci siano lavorazioni aggiuntive di importo pari o superiori a 70.000 euro che usufruiscono del bonus fiscale 110%, queste ultime lavorazioni a quale tipo di verifica di congruità saranno soggette?
Nel caso in cui un’azienda che abbia già lavori in corso (ricostruzione sisma) acceda anche a quelli previsti dalla normativa sull’ecobonus 110% attraverso la presentazione di una variante progettuale alla DNL esistente, dovrà essere sottoposta alla verifica della congruità secondo la disciplina prevista per la congruità dei lavori di ricostruzione del cratere del sisma 2016 (Congruità Sisma).
La richiesta di congruità effettuata al portale SICS, pertanto, dovrà essere riferita al nuovo importo lavori edili, così come modificato in corso di variante.

2. Ai fini dell’applicazione dell’istituto della congruità della manodopera il montaggio di serramenti deve essere considerata attività edile?
Fermo restando l’elencazione di cui all’Allegato X del D.Lgs. n. 81/2008 di cui all’art. 2 del DM n. 143/2021, laddove venga effettuata una fornitura con posa in opera di serramenti da impresa che applica un contratto diverso da quello edile (ad es. metalmeccanico), tale attività di posa e i relativi costi di fornitura dei materiali non rileveranno ai fini dell’istituto della congruità della manodopera.
Laddove, viceversa, il montaggio dei serramenti sia effettuato dall’impresa edile affidataria che abbia acquistato la fornitura, in tal caso l’attività di montaggio dei serramenti rientrerà nell’ambito dei lavori edili (cfr allegato X), con conseguente rilevanza della relativa manodopera ai fini dell’istituto della congruità e rilevando, altresì, il costo della fornitura del materiale (serramenti ricevuti dall’impresa non edile) nel costo dei lavori edili. Parimenti nel caso in cui l’impresa affidataria subappalti i lavori di montaggio dei serramenti ad altra impresa.

3. Le regole Durc 2015 (Delibera comitato della bilateralità 2/2015) devono applicarsi anche ai fini del rilascio della congruità della manodopera ex DM n. 143/2021?
No, fermo restando che la congruità non sospende in alcun modo le Regole Durc 2015 valevoli ai fini della regolarità contributiva.

4. L’impresa non edile che inserisce un cantiere in CNCE_Edilconnect deve iscriversi presso la Cassa competente al rilascio della congruità?
No, la gestione della congruità prescinde dall’iscrizione in Cassa Edile/Edilcassa. Ove l’impresa legittimamente svolga attività diversa dall’edilizia, anche laddove sia affidataria di lavori che in tutto o in parte consistono in lavori edili che affida però, rispettivamente, totalmente o parzialmente a imprese subappaltatrici edili, non dovrà iscriversi in Cassa Edile/Edilcassa, fermo restando gli adempimenti in tema di congruità.

5 Laddove l’impresa operi fuori provincia, esclusivamente con lavoratori in trasferta e al netto di accordi di trasferta regionale, e inserisca il cantiere quindi presso la rispettiva Cassa di competenza, dovrà conseguentemente iscriversi presso la stessa?
No, salvo quanto previsto da contratti e accordi collettivi.
La competenza al rilascio dell’attestazione di congruità (cfr. anche FAQ n. 17 COM. CNCE n. 803/2021) prescinde, infatti, dagli obblighi di iscrizione alle Casse, che continuano a seguire le regole dettate dalla normativa dei contratti e accordi collettivi, comprese quelle sulla trasferta.

Cooperative Sociali Mantova: costo del lavoro

Con accordo siglato lo scorso febbraio è stato individuato il costo del lavoro dei dipendenti delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova, per gli anni 2022 e 2023.

Individuato il costo del lavoro orario per i lavoratori e le lavoratrici delle Cooperative Sociali della Provincia di Mantova – imprese +15 dipendenti.

2022

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
MITIGAZIONE EFFETTO COVID   150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT.   197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid   24.968,26 25.290,00 26.569,89 28.600,62 29.470,34 30.352,09 31.501,25
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,13 16,34 17,16 18,48 19,04 19,61 20,35
Incidenza costi generali (15%) 15% 2,42 2,45 2,57 2,77 2,86 2,94 3,05
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,55 18,79 19,73 21,25 21,9 22,55 23,4
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,89 1,91 2,01 2,16 2,23 2,29 2,38
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO   20,44 20,68 21,62 23,14 23,79 24,44 25,29

2022

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
MITIGAZIONE EFFETTO COVID 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70 47,70
TOT. 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70 197,70
TOT. COSTO ANNUO + Mitigazione effetto covid 32.072,02 34.945,21 34.229,97 38.486,33 41.838,32 44.007,03 45.922,42 51.295,67 50.306,79
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,72 22,57 22,11 24,86 27,03 28,43 29,67 33,14 32,5
Incidenza costi generali (15%) 3,11 3,39 3,32 3,73 4,05 4,26 4,45 4,97 4,88
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,83 25,96 25,43 28,59 31,08 32,69 34,12 38,11 37,38
indennità di turno (11,7%) 2,42 2,64 2,59 2,91 3,16 3,33 3,47 3,88 3,8
TOT. COSTO ORARIO CON IND. DI TURNO 25,72 27,85 27,32 30,48 32,97 34,58 36,01 40 39,27

2023

Livelli >

A1

A2

B1

C1

C2

C3/D1

C3/D1 ip

Retribuzione conglobata Mensile   1.254,59 1.266,21 1.325,21 1.425,21 1.467,90 1.511,25 1.511,25
Anzianità 3 scatti 3 34,86 40,29 48,81 55,77 58,89 61,98 61,98
Indennità Professionali               61,97
Indennità Funzione                
Altre Indennità 2,55% 31,99 32,29 33,79 36,34 37,43 38,54 38,54
Lordo Mensile   1.321,44 1.338,79 1.407.81 1.517,32 1.564,22 1.611,77 1.673,74
TOTALE ANNUO   17.178,72 17.404,27 18.301,53 19.725,16 20.334,86 20.953,01 21.758.62
INPS 28,80% 28,80% 4.947,47 5.012,43 5.270,84 5.680,85 5.856,44 6.034,47 6.266,48
INAIL 3% 3% 515,36 522,13 549,05 591,75 610,05 628,59 652,76
TOT. ONERI PREV.   5.462,83 5.534,56 5.819,89 6.272,60 6.466,49 6.663,06 6.919,24
Oneri per la sicurezza   200,00 200,00 200,00 200,00 200.00 200,00 200.00
TFR 13,5 1.272,50 1.289,21 1.355,67 1461,12 1.506,29 1.552,07 1.611,75
Rivalutaz. TFR 4,35924% 332,83 337,20 354,58 382,16 393,98 405,95 421,56
Prev. Compl. 1,5% 1,50% 257,68 261,06 274,52 295,88 305,02 314,30 326,38
Assistenza San. Integrativa   60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int.   6,00 6,00 6.00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI   2.129,01 2.153,47 2.250,77 2.405,16 2.471,29 2.538,32 2.625,69
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.)   256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%)   81,41 81,41 81.41 81,41 81,41 81.41 81,41
TOT. P.T.R.   337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR   25.107,97 25.429,71 26.709,60 28.740,33 29.610,05 30.491,80 31.640,6
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE)   16,22 16,43 17,25 18,57 19,13 19,70 20,44
Incidenza costi generali (15%) 15% 2.43 2.46 2,59 2,79 2,87 2,96 3,07
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI   18,65 18,89 19,84 21,36 22,00 22,66 23,51
indennità di turno (11,7%) 11,7% 1,90 1,92 2,02 2,17 2,24 2,30 2,39
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO   20,55 20,79 21,74 23,26 23,90 24,56 25,41

2023

D2

D2 ip

D3/E1

E2

E2if

F1

F1 if

F2

F2 id

Retribuzione conglobata Mensile 1.594,15 1.594,15 1697,04 1.831,74 1.831,74 2.023,07 2.023,07 2.310.41 2.310,41
Anzianità 3 scatti 69,72 69,72 80,58 94,50 94,50 118,53 118,53 139,44 139 44
Indennità Professionali   154,94     258,23   258,23   232,41
Indennità Funzione       77,47   154,94   232,41  
Altre Indennità 40,65 40.65 43,27 46,71 46,71 51,59 51,59 58,92 58,92
Lordo Mensile 1.704,52 1.859,46 1.820,89 2.050,42 2.231,18 2.348,13 2.451,42 2.741,18 2.741,18
TOTALE ANNUO 22.158,76 24.172,98 23.671,57 26.655,46 29.005,34 30.525,69 31.868,46 35.635,34 35.635,34
INPS 28,80% 6.381,72 6.961,82 6.817,41 7.676,77 8.353,54 8.791,40 9.178,12 10.262,98 10.262,98
INAIL 3% 664,76 725,19 710,15 799,66 870,16 915,77 956,05 1.069,06 1.069,06
TOT. ONERI PREV. 7.046,48 7.687,01 7.527,56 8.476,43 9.223,70 9.707,17 10.134,17 11.332,04 11.332,04
Oneri per la sicurezza 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00
TFR 1.641,39 1.790,59 1.753,45 1.974,48 2.148,54 2.261,16 2.360,63 2.639,65 2.639,65
Rivalutaz. TFR 429,31 468,34 458,62 516,43 561,96 253,33 617,43 690.41 690,41
Prev. Compl. 1,5% 332,38 362,59 355,07 399,83 435,08 457,89 478,03 534,53 534,53
Assistenza San. Integrativa 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Contr. sol. su san. int. 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
TOT. ALTRI ONERI 2.669,08 2.887,52 2.833,14 3.156,74 3.411,58 3.238,38 3.722.09 4.130,59 4.130,59
PREMIO TERRITORIALE DI RISULTATO (P.T.R.) 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00 256,00
Contr. Prev.li (28,80%) e Ass.vi (3%) 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41 81,41
TOT. P.T.R. 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41 337,41
TOT. COSTO ANNUO CON PTR 32.211,73 35.084,92 34.369,68 38.626,04 41.978,03 43.808,65 46.062,13 51.435,38 51.435,38
COSTO ORARIO (1548 ORE ANNUE) 20,81 22,66 22,20 24,95 27,12 28,30 29,76 33,23 33,23
Incidenza costi generali (15%) 3,12 3,40 3,33 3,74 4,07 4,25 4,46 4,98 4,98
TOT. COSTO ORARIO CON COSTI GENERALI 23,93 26,06 25,53 28,69 31,19 32,55 34,22 38,21 38,21
indennità di turno (11,7%) 2,43 2,65 2,60 2,92 3,17 3,31 3,48 3,89 3,89
TOT. COSTO ORARIO CON INDENNITA’ DI TURNO 25,83 27,96 27,43 30,59 33,09 34,45 36,12 40,11 40,11

INAIL: prorogata al 31 luglio 2022 la sorveglianza sanitaria eccezionale

L’INAIL informa che sono state prorogate fino al 31 luglio 2022 le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria dei lavoratori maggiormente a rischio in caso di contagio da virus SARS-CoV-2 (Comunicato del 26 maggio 2022).

L’Istituto precisa che i datori di lavoro pubblici e privati possono nuovamente fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Ente tramite l’apposito servizio online.
Ai datori di lavoro è imposto l’obbligo di assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell’età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità.

Tale attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si concreta in una visita medica sui lavoratori qualificabili come “fragili” ovvero su coloro che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.
L’Istituto ricorda, altresì, che i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente possono nominarne uno per la durata dello stato di emergenza o, in alternativa, possono fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail attraverso l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, nuovamente disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile mediante Spid, Cns o Cie.
La richiesta di visita medica può essere inoltrata dal datore di lavoro o da un suo delegato; in quest’ultimo caso sarà necessario compilare ed inoltrare l’apposito modulo “Mod. 06 SSE delega”, reperibile nella sezione dedicata del portale “Moduli e modelli”.

All’esito della valutazione della condizione di fragilità, il medico esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2. Il giudizio di non idoneità temporanea sarà, invece, espresso solo per i casi che non consentano soluzioni alternative.

Scadenza termine quota contrattuale del CCNL Cemento Industria

 

Fino al 31 maggio i dipendenti a cui si applica il CCNL del cemento Industria, non iscritti ai sindacati sottoscriventi il CCNL, possono rifiutare la trattenuta della quota sindacale

 

L’accordo del 15/3/2022, ha previsto una trattenuta in busta paga inerente una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00 euro da parte delle Organizzazioni sindacali stipulanti, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, ai lavoratori non iscritti al sindacato

Tali lavoratori, a differenza dei lavoratori iscritti ai quali non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta, hanno tempo fino al 31/5/2022, di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.

Successivamente, le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.

Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario

Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni

presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11

IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

Precisazioni Inps sull’APE sociale

L’Inps ha fornito indicazioni sulle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2022 sull’APE sociale.

Il periodo di sperimentazione dell’APE sociale è stato differito al 31 dicembre 2022. Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, devono tenere conto delle modifiche intervenute che si espongono ai paragrafi che seguono.
Resta fermo che, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione (31 dicembre 2022).
Dal 1° gennaio 2022, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della L. n. 604/1966, nonché per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato, a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno 3 mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante.
Relativamente agli operai agricoli, non è più necessario, ai fini della decorrenza del beneficio, computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.
Ne consegue che, in fase di calcolo dell’indennità di disoccupazione agricola spettante per i periodi di disoccupazione antecedenti la decorrenza dell’APE sociale, non è necessario considerare non indennizzabili i tre mesi antecedenti la decorrenza dell’APE sociale.

A decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’APE sociale per la categoria dei lavoratori addetti ad attività c.d. gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat.  La definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.
Possono usufruire della riduzione del requisito contributivo di cui al comma 92 in parola esclusivamente: gli operai edili con contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini, nell’ambito dei codici Istat; i ceramisti con codice di classificazione Istat 6.3.2.1.2;i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta con codice di classificazione Istat 7.1.3.3.
Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva in oggetto, il soggetto richiedente l’APE sociale deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni, una o più delle attività previste.
Nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie sopra elencate, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di 24 mesi opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.
Ai fini dell’applicazione della riduzione in parola ai figli legittimi sono equiparati quelli naturali e adottivi.

Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > “Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
– AP148, denominato ” Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234″;
– AP149, denominato “Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all’allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234”.
I termini entro i quali l’Inps deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
– 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
– 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
– 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero (Circolare 25 maggio 2022, n. 62).