Godimento dei permessi sindacali sui luoghi di lavoro

Il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate (CORTE DI CASSAZIONE – Sez. lav. – Sentenza 11 marzo 2022, n. 8051)

Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte il Sindacato Nazionale Autonomo Forestali (SNAF) ha agito davanti al Tribunale di Oristano nei confronti dell’Agenzia Regionale Forestas denunciando l’antisindacalità della condotta della convenuta che gli aveva denegato la destinazione di un locale idoneo per la propria attività sindacale ed aveva omesso di comunicare all’associazione il numero complessivo ed i beneficiari dei permessi sindacali concessi alle altre organizzazioni.
La domanda di attribuzione di un locale per le attività sindacali è stata accolta dal Tribunale, che ha invece disatteso la domanda di accesso alle richieste informazioni e la sentenza di primo grado è stata integralmente confermata dalla Corte d’Appello di Cagliari.
L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui ha opposto difesa con controricorso lo SNAF.
I motivi di ricorso sono risultati infondati
Secondo la Suprema Corte il godimento delle prerogative sindacali sui luoghi di lavoro è conseguenza, secondo un principio comune all’ordinamento privatistico ed a quello pubblicistico, della partecipazione delle organizzazioni sindacali alle trattative per la stipula dei contratti collettivi da applicare presso le unità produttive o le strutture interessate;
conseguentemente, la legislazione regionale sarda va interpretata nel senso, armonico rispetto a tale principio ed a quelli di effettività del pluralismo sindacale, oltre che conforme alle esigenze di coerenza tra ordinamento nazionale ed ordinamenti regionali a statuto speciale, che hanno diritto a partecipare alle trattative per la stipula dei contratti regionali integrativi per l’Ente Foreste, e quindi a godere delle conseguenti prerogative sindacali, le organizzazioni che risultino munite della rappresentatività, nel comparto destinato da tale legislazione al predetto Ente, nella misura minima del 5%.
Il ricorso principale, con riferimento al diritto di SNAF di avere a disposizione un locale per l’attività sindacale presso il Servizio territoriale di Oristano è dunque infondato.
Del tutto generico e tale da coinvolgere profili fattuali estranei al giudizio di legittimità è infine il passaggio dei motivi di ricorso in cui si assume che il locale avrebbe potuto essere messo a disposizione in ciascuno dei fabbricati di servizio dell’unità provinciale di Oristano e non necessariamente presso gli uffici di quella città.
Il ricorso incidentale assume invece la violazione e falsa applicazione di norme di diritto sui contratti e accordi nazionali di lavoro, per non essere stato riconosciuto il diritto di SNAF ad ottenere da FORESTAS informazioni rispetto ai permessi rilasciati alle altre Organizzazioni Sindacali, così impedendosi il controllo sul rispetto della clausola di proporzionalità, di cui la ricorrente incidentale assume essere stata firmataria.
Il principio rivendicato con il motivo è in sé condivisibile.
A tal fine non ha pregio il richiamo all’art. 50 d. lgs. 165/2001 o all’art. 68 della L.R. 31/1998, nella parte in cui tali norme prevedono la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dei dati riguardanti permessi, in quanto si tratta chiaramente di regole finalizzate al controllo sui costi pubblici dei permessi sindacali concessi e non alla trasparenza intersindacale. Tuttavia, almeno rispetto alla P.A., per i principi di imparzialità che devono informare il suo procedere (art. 97 Cost.) e per il soggiacere delle attività sindacali da svolgere presso di essa a regole legali di fondo, secondo il sistema di cui agli artt. 40 ss. d. lgs. 165/2001 (ma, analogamente, v. artt. 58 ss. L.R. 31/1998), si deve ritenere che il godimento delle prerogative debba avvenire nel rigoroso rispetto della corrispondente disciplina e che ciascun sindacato abbia interesse a controllare il rispetto di essa al fine di escludere che vi siano favoritismi per l’una o l’altra delle compagini legittimate.
Di ciò è del resto chiaro indice, l’art. 43, co. 12, d. lgs. 165/2001 che riconosce il diritto delle organizzazioni sindacali a forme adeguate di informazione ed accesso agli atti sulla rappresentatività e che va inteso come espressione di un principio generale alle informative necessarie al controllo, da parte delle organizzazioni stesse, del rispetto da parte della P.A. delle regole legali e contrattuali di tempo in tempo vigenti.
Analoghi diritti di informazione vanno dunque riconosciuti in favore delle Organizzazioni rappresentative ed ammesse come tali al godimento dei permessi, tanto più quando di essi, come è nel caso dell’art. 1 del CIRL evocato dallo SNAF (ma v. anche art. 42, co.2, ultimo periodo, d.lgs. 165/2001), rispetto ad un monte-ore previsto in sede collettiva, sia prevista una ripartizione su base proporzionale.
In sostanza, il diritto a quelle informative sussiste, per quanto esso va esercitato, stante l’evidente necessità di abbinare l’interesse all’informazione con il buon andamento della P.A., a condizione che sia evidenziato un concreto e motivato interesse al controllo della legalità intersindacale.
La domanda dello SNAF, nel caso di specie, riguarda i permessi rilasciati alle Organizzazioni Sindacali del territorio di Oristano, mentre la norma del CIRL regola la fruizione proporzionale dei permessi con riferimento all’intero ambito regionale.
Sfugge e non è meglio precisato quale sia l’interesse ad informazioni su un dato disaggregato per una sola provincia, sicché il motivo non consente comunque, sulla base dei principi sopra fissati, di apprezzare l’esistenza di un diritto all’informazione che sia stato indebitamente leso dal diniego nei cui confronti lo SNAF è insorto.
Il contemporaneo rigetto del ricorso principale e di quello incidentale giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

Licenziamento: concetto di “retribuzione globale di fatto”

Nel concetto di retribuzione globale di fatto va ricompreso solo il compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del normale svolgimento di una prestazione, dovendosi escludere quelli aventi carattere occasionale o eccezionale.

La nozione di “retribuzione globale di fatto” non possa che rimandare a quella che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse lavorato, con esclusione dei compensi eventuali, di cui non sia certa la percezione, di quelli legati a particolari modalità di svolgimento della prestazione stessa ed aventi carattere occasionale o eccezionale.
Il concetto di “retribuzione globale di fatto” rinvia sinallagmaticamente al compenso che il lavoratore percepisce in conseguenza del “normale” svolgimento di una prestazione, senza che possano quindi essere valorizzate ulteriori indennità connesse non all’attività lavorativa svolta, ma ad altri parametri (per esempio, rimborso per oneri di trasferimento, di sede, etc.), emolumenti volti a compensare non la maggiore gravosità/difficoltà della prestazione, ma altri disagi, come – ad esempio – quelli connessi al trasferimento, ai viaggi, alla locazione di un immobile nel nuovo luogo di lavoro, etc. Conclusivamente, nel concetto di retribuzione globale di fatto vanno ricomprese solo le poste retributive e nemmeno tutte, dovendosi, come detto, escludersi quelle aventi carattere occasionale o eccezionale.
Esclusa la natura corrispettiva e retributiva dell’indennità estera, infatti, deve escludersene la computabilità nella retribuzione globale di fatto.
A tal riguardo, sovviene l’orientamento prevalente in materia della Corte di Cassazione, che ha negato la natura retributiva dell’indennità di servizio estero in quanto finalizzata a sopperire agli oneri derivanti dalla permanenza nella sede straniera.
Pertanto, negata la natura corrispettiva quindi retributiva dell’indennità in parola, ne va esclusa la rilevanza al fine della commisurazione del parametro risarcitorio in discussione (Ordinanza dell’11 marzo 2022, n. 8040).

INPS – tutele previdenziali nel settore privato

Con messaggio Inps n. 1126/2022 sono state individuati gli aggiornamenti normativi sulle tutele previdenziali per i lavoratori del settore privato assicurati per la malattia.

Come illustrato nel messaggio n. 679/2022, in merito al riconoscimento della tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili, il decreto-legge n. 221/2021, ha previsto la proroga delle sole disposizioni inerenti alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa ed ha disposto l’adozione di un apposito decreto interministeriale finalizzato a individuare “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità”, in presenza delle quali la prestazione lavorativa, viene effettuata in “modalità agile,anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento”, secondo la disciplina contenuta nel contratto di riferimento.
In applicazione di quanto sopra, è stato pubblicato il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione, recante “Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.
Successivamente, la legge 18 febbraio 2022, n. 11 ha disposto la proroga al 31 marzo 2022:
– lo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;
– l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica.
Si è stabilito altresì che gli oneri a carico dell’INPS, dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022, connessi con le tutele previdenziali, sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato in norma, dando priorità agli eventi cronologicamente anteriori.
La norma affida all’INPS anche il monitoraggio dello stanziamento, affinché l’Istituto non prenda in considerazione ulteriori domande, qualora il limite massimo di spesa ivi individuato, anche in via prospettica, venga raggiunto.
Per quanto sopra esposto, quindi, la tutela previdenziale per i lavoratori c.d. fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS è riconosciuta dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
In merito, invece, all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, non è stata prevista, ad oggi, alcuna proroga per il 2022 e, pertanto, ai fini del riconoscimento della tutela previdenziale da parte dell’INPS, il cui termine rimane fissato al 31 dicembre 2021, sono confermate le indicazioni contenute nel citato messaggio n. 679/2022.

A fronte del nuovo quadro normativo, vengono ribadite le istruzioni già fornite agli Uffici medico legali territorialmente competenti, che sono tenuti a proseguire con la consueta trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS afferenti alle tutele di cui all’articolo 26 (commi 1, 2 e 6), e agli operatori amministrativi con funzioni sanitarie, che debbono provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti.

Firmato accordo per la riduzione delle tasse nel Lazio

Siglato il 10/3/2022, tra la REGIONE LAZIO e la CGIL Roma e Lazio, la CISL Lazio, la UIL Roma e Lazio, il seguente accordo per la riduzione delle tasse.

Le Parti pertanto concordano:
– di confermare per il 2022 l’esenzione per i redditi fino a 35000 € dalla maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef analogamente a quanto avvenuto nel 2021.
– di mitigare, in relazione alla riduzione del potere di acquisto determinata dalla fase congiunturale di crescita dell’inflazione e dei costi energetici, l’incidenza dell’addizionale regionale Irpef per tutti i redditi tra 35.001 € e 40.000 € attraverso una detrazione del valore individuale annuale di 300€ per il 2022.
Le Parti, inoltre, al fine di rafforzare il sistema delle relazioni sindacali sui temi inerenti le politiche di bilancio e fiscali, si impegnano a:
– proseguire già dalle prossime settimane il confronto sulla possibilità di valutare la rimodulazione o la neutralizzazione della maggiorazione dello 0,50% della addizionale Irpef per il 2023 (cd. Irpef Sanità)
– tenere aperto il confronto, in attesa degli esiti degli incontri con il Governo per l’utilizzo del Fondo di Sviluppo e Coesione per consentire il co-finanziamento dei Fondi europei e liberare conseguentemente risorse aggiuntive per una ulteriore riduzione della pressione fiscale ovvero continuare gli incontri per valutare nei prossimi mesi la possibilità di eventuali ulteriori iniziative a salvaguardia del potere di acquisto delle lavoratrici e dei lavoratori e delle pensionate e dei pensionati in relazione alle dinamiche dell’inflazione, dei prezzi delle materie prime energetiche, delle conseguenze economiche del conflitto in corso tra Russia e Ucraina e delle ricadute sul costo della vita.

Cassa Edile Catania: nuovi contributi

La Cassa Edile della provincia di Catania pubblica la nuova Tabella Contributi dovuti dall’1/3/2022

 

Tabella contributiva dall’1/3/2022

CONTRIBUTI

TOTALE (%)

QUOTA IMPRESA(%)

QUOTA LAVORATORE(%)

Contributo Cassa Edile 2,25 1,875 0,375
Contributo APE 2,53 2,53
Contributo unificato Formazione e Sicurezza 1,00 1,00
Quote adesione contrattuale (prov. + naz.) 1,9788 0,9894 0,9894
Contributo RLST 0,125 0,125
Contributo Fondo incentivo all’occupazione 0,10 0,10
Contributo Fondo prepensionamenti 0,20 0,20
TOTALE CONTRIBUTI 8,1838 6,8194 1,3644
Fondo sanitario SANEDIL operai 0,60 0,60
Fondo sanitario SANEDIL impiegati 0,26 0,26