CCNL Enel: aggiornati gli importi del premio di risultato per gli anni 2023 e 2024

Ad integrazione del verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti Sociali hanno aggiornato gli importi

Il giorno 28 marzo 2024, Enel Italia Spa e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil si sono incontrare per definire l’aggiornamento degli importi del premio di risultato relativo agli anni 2023 e 2024. Con il Protocollo sul Trattamento Economico inserito nel CCNL Elettrici 18 luglio 2022 è stato definito il trattamento economico complessivo applicabile a tutti i lavoratori del settore elettrico. Nello specifico l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 è costituito da tre componenti (incremento dei minimi, welfare e produttività). In relazione alla produttività, le Parti hanno concordato che tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, sulla base di criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale. 
Tale quota è annuale ed è stata quantificata nella misura di 210,00 euro per il 2023 e di 210,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione il CCNL elettrico e di 140,00 euro per il 2023 e di 140,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici – disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav – considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Detto importo deve essere erogato in forma di una tantum secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali, in linea con la legislazione vigente sui premio di risultato. 
Ad integrazione di quanto concordato con il verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti hanno stabilito che gli importi base del premio complessivo di risultato per gli anni 2023 e 2024 sono aggiornati come segue:
a) Importi lordi pro-capite per la cat. BSS valevoli per il personale cui trova applicazione CCNL elettrico:
– anno 2023: 2.630,00+195 = 2.825,00 euro
– anno 2024: 2.735,00+195 = 2.930,00 euro.
b) Importi lordi pro-capite per il terzo livello valevoli per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici -disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav elettrico:
– anno 2023: 2.329,23+140 = 2.469,23 euro
– anno 2024: 2.423,59+140 = 2.563,59 euro.
Nell’accordo viene inoltre stabilito che le suddette quote di produttività come previste dal Protocollo sul Trattamento Economico verranno destinate ad incrementare la sola quota dell’ammontare complessivo del premio collegato ad obiettivi di redditività, da corrispondersi nei confronti della generalità del personale (quadri, impiegati, operai). 

CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: siglato l’accordo economico

Stabilito l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate

Il 3 aprile scorso è stato siglato tra Cna Fita, Confartigianato Autobus Operator, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, la Fit-Cisl, Uiltrasporti il verbale di accordo che prevede l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Innanzitutto, l’accordo prevede l’impegno delle Parti di avviare a partire dal mese di maggio 2024 una Commissione Tecnica per valutare l’inserimento nella sfera di applicazione del contratto, delle imprese artigiane esercenti attività di rimessa veicoli noleggio con conducente, noleggio auto con conducente, servizi di supporto a noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente e servizi di noleggio autombulanza con conducente. Le Parti ,infine, ribadiscono che l’accordo si applica anche alle figure professionali che svolgono attività di trasporto scolastico.
Contratto a termine
Previste le seguenti ulteriori condizioni per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti di legge:
– esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti;
– incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali. 
Aumenti retributivi 
Le Parti hanno convenuto gli  incrementi retributivi sul livello C2 di 45,00 euro a partire  dal 1° aprile 2024 dal 1°agosto 2024, come da tabella che segue.

Livello   Aumenti dal 1° aprile 2024 Aumenti dal1°agosto 2024
C4 33,58 uro  33,58 uro 
C3 41,98 euro  41,98 euro 
C2 45,00 euro 45,00 euro
C1 51,04 euro 51,04 euro
B3 52,05 euro 52,05 euro
B2 54,40 euro 54,40 euro
B1 57,09 euro 57,09 euro
A2 63,13 euro 63,13 euro
A1 67,16 euro 67,16 euro
Q2 67,16 euro 67,16 euro
Q1 67,16 euro 67,16 euro

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione viene corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto:
250,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di settembre.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione l’importo è ridotto nella misura del 70%. L’importo è ridotto proporzionalmente per i lavoratori con servizio militare, in assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Viene riconosciuto per i lavoratori in forza dal 1°gennaio 2024 al 31 marzo 2024 un ulteriore importo pari a 100,00 euro come anticipo della futura una tantum. L’importo verrà erogato conla retribuzione del mese di dicembre 2023.
Buoni Pasto
A partire dal 1° aprile 2024 è previsto l’aumento dei buoni pasto da 5,29 euro a 7,00 euro.

CCNL Cinematografia: proteste formali al Ministro della Cultura

Il Settore chiede certezze e tempistiche brevi

L’incontro organizzato dalle associazioni di categoria, “Vogliamo ancora un domani”, ha riunito più di 1500 persone al Cinema Adriano (centinaia anche le persone collegate in diretta streaming) tra registi, sceneggiatori, agenti ed altri protagonisti dell’industria, al fine di incitare il Ministro della Cultura a considerare urgentemente le proposte del Settore ed a promuovere un incontro per attuare le riforme in tempi brevi. 
Difatti, l’industria cinematografica e audiovisiva (che vanta 9.000 imprese, 95.000 posti di lavoro diretti e 114.000 nelle filiere connesse), avendo bisogno di certezze sui tempi di attuazione delle riforme, rimane a disposizione delle Istituzioni, sperando altresì, di continuare a far onore al cinema italiano. 

Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: il regime contributivo

Illustrate le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, circolare 8 aprile 2024, n. 56).

L’INPS ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità (articolo 1, comma 1) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Inoltre, l’Istituto ha anche fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Il nuovo regime contributivo

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori in argomento, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della Legge n. 88/1989).

La stessa disposizione ha previsto anche un contributo di solidarietà – confluente presso la citata Gestione – a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in questione, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Invece, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Peraltro, la circolare in trattazione include anche un riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2023, oltre che le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo interessate.

 

 

La nuova Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

L’INPS comunica che, con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi (INPS, messaggio 8 aprile 2024, n. 1399).

Lo schema di Convenzione in questione regolamenta il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

 

Tra le novità della Convenzione, si segnala la rideterminazione dei costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per l’erogazione servizio di riscossione dei contributi, ciò in considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio stesso.

 

L’INPS illustra poi le modalità con cui sarà applicata la trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, distinguendo tra due ipotesi.

 

Infatti, per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. 

 

Nel caso diverso in cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’INPS provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo. 

 

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC on line.

 

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione, avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

 

I soggetti interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare a mezzo PEC istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali.