CCNL Riscossione Tributi: apertura del confronto per il rinnovo

I sindacati chiedono adeguamenti normativi ed economici

Il 25 novembre 2025 si è svolto il 1° incontro tra l’ Agenzia delle Entrate e le Organizzazioni sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil e Uilca, Unisin per il rinnovo del CCNL di settore.

Durante l’incontro le OO.SS. hanno chiarito le ragioni sulla base delle quali è stata presentata la piattaforma sindacale contenente proposte normative ed economiche volte a valorizzare il lavoro e adeguare il contratto alla mutata realtà lavorativa, garantendo, ai lavoratori, diritti rispondenti ai nuovi assetti organizzativi e ai risultati positivi del settore.

Le Parti datoriali hanno affermato che la trattativa sarà influenzata da:

– le modifiche normative che interverranno, ad opera del legislatore, sull’attività di Ader;

– le disponibilità economiche del Fondo di dotazione del Mef per finanziare il rinnovo contrattuale.

Le Parti datoriali hanno, inoltre, evidenziato l’esigenza di aggiornare il CCNL relativamente ad Equitalia Giustizia.

Per quanto riguarda le assunzioni, Ader ha comunicato che procederà ad una rivalutazione per il 2026, prevedendo 322 nuovi ingressi oltre i 470 già previsti per la 1° tranche.

Le OO.SS. hanno ribadito l’importanza di un adeguamento normativo ed economico che rispetti la professionalità e i risultati raggiunti dal comparto nell’ultimo biennio. È stata anche preannunciata la disdetta del contratto dei dirigenti con scadenza il 31 dicembre 2025.

Infine, in merito alla polizza sanitaria con decorrenza 1° agosto 2026, l’Ente ha comunicato che la gara sarà pubblicata tra fine novembre e dicembre di quest’anno.

Il prossimo incontro è stato fissato per il 16 dicembre 2025.

Edilizia: confermata per il 2025 la riduzione contributiva

L’agevolazione è pari all’11,5% a favore delle imprese del settore (INPS, circolare 21 novembre 2025, n. 145).

L’INPS ha illustrato i requisiti necessari per accedere alla riduzione contributiva, pari all’11,5%, per le imprese del settore edile, confermata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministero dell’economia e delle finanze, mediante il D.M. 29 settembre 2025.

In particolare, l’agevolazione è riservata ai datori di lavoro classificati nel:

– settore industria: codici statistici contributivi da 1.13.01 a 1.13.05;
– settore artigianato: codici statistici contributivi da 4.13.01 a 4.13.05.

I requisiti

La riduzione si applica esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno (40 ore settimanali). Non spetta ai lavoratori a tempo parziale e riguarda i contributi per le assicurazioni sociali, esclusa quella pensionistica.

Per accedere al beneficio, le imprese devono:

– essere in possesso del DURC;
– rispettare la normativa sulla retribuzione imponibile;
– non aver riportato condanne per violazioni della sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni;
– rispettare i contratti collettivi nazionali e territoriali.

Le domande

Le domande devono essere inviate esclusivamente online, mediante il modulo “Rid-Edil“, disponibile nel Cassetto previdenziale del contribuente, nella sezione “Comunicazioni on-line” e verranno elaborate entro il giorno successivo.

Lo sgravio si riferisce al periodo che va da gennaio a dicembre 2025.

In caso di esito positivo, viene attribuito il codice di autorizzazione “7N” per il periodo novembre 2025 – febbraio 2026.

Il termine per l’invio delle domande è fissato al 15 marzo 2026. Si può fruire del beneficio fino a febbraio 2026, con la denuncia Uniemens.

La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive (come l’esonero per l’occupazione giovanile) e non si applica in presenza di contratti di solidarietà per i lavoratori con orario ridotto.

CCNL POSTE: siglato l’accordo su smart working

Prorogato il lavoro agile fino al 2026, le modalità restano quelle del 14 settembre 2023

Lo scorso 17 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal-Com.ni, Ugl-Com.ni e Poste Italiane Spa hanno siglato il rinnovo dell’accordo relativo al lavoro agile.

Sono escluse dall’applicazione di tale accordo le società del Gruppo Sda Express Courier, Poste Logistics e Kipoint, le quali applicheranno le condizioni del CCNL di settore del 23 luglio 2024, in vigore dal 1° gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026.

Per Poste Spa e per la maggior parte delle società del Gruppo, viene, pertanto, prorogata la possibilità di ricorrere allo smart working fino al 31 dicembre 2026. Le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile sono quelle previste dall’accordo del 14 settembre 2023.

La possibilità di ricorrere al lavoro agile viene estesa ad ulteriori ambiti lavorativi rispetto a quelli già previsti come:

tutela aziendale, Cert e monitoraggio canali digitali;

risk e compliance, fraud management e security intelligence, procedure e monitoraggio frodi Torino.

Le Aziende, infine, si impegnano ad avviare subito le attività di perfezionamento degli accordi individuali di proroga del lavoro agile.

Prestazione universale: chiarimenti sulla titolarità del rapporto di lavoro

Riconosciuta l’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (INPS, messaggio 21 novembre 2025, n. 3514).

L’INPS ha fornito chiarimenti in materia di titolarità del rapporto di lavoro instaurato con il lavoratore domestico nell’ambito della quota integrativa della Prestazione universale definita “assegno di assistenza” (articolo 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 29/2024).

In particolare, l’Istituto precisa che la prestazione può essere riconosciuta anche nell’ipotesi di contratto di lavoro stipulato da una persona diversa dal beneficiario (familiare, amministratore di sostegno, curatore, tutore, ecc.) se, a seguito dell’istruttoria svolta dalla struttura territoriale dell’INPS, risulta che l’assunzione come badante o come lavoratore domestico è finalizzata all’assistenza del beneficiario medesimo.

Più nel dettaglio, deve risultare, sia nel contratto di lavoro, sia nelle buste paga quietanzate, che l’indirizzo di svolgimento dell’attività coincide con quello del domicilio del beneficiario della Prestazione universale e le mansioni del lavoratore sono di assistenza al titolare della prestazione.

 

CCNL Rai: definito il premio di risultato per il triennio 2026-2028

Prevista con la retribuzione di ottobre l’erogazione del premio destinato a quadri, impiegati e operai dipendenti 

Il 18 novembre 2025 le Parti sociali hanno siglato un verbale di accordo per definire la disciplina del Premio di Risultato relativa agli esercizi 2026-2027-2028. 

Il premio viene fissato nella misura di 1.579,27 euro riferiti al livello 4 e sarà erogato, con le competenze del mese di ottobre, al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. 

L’erogazione avrà luogo solo qualora venga raggiunto, nel bilancio del Gruppo Rai, un valore positivo. Invero, qualora gli attivi non siano comunque sufficienti a permettere l’erogazione del premio di risultato, l’importo del premio sarà determinato con una ripartizione proporzionale ai rispettivi costi di erogazione.

La misura individuale viene rideterminata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:

– nel caso di 2 giorni di assenza nel mese, riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di 3 giorni di assenza nel mese, riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;

– nel caso di assenze superiori ai 3 giorni nel mese, riduzione di un dodicesimo del premio annuo.

 Per giornate complessive di assenze annue inferiori a 16, non si ha alcuna riduzione del premio.