Dipendenti della PA: telematizzazione della comunicazione ai fini TFS/TFR

L’Inps fornisce indicazioni operative per l’utilizzo del canale telematico di comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, nonché precisazioni sull’avvio in modalità esclusiva di tale canale per la trasmissione dei dati utili alla liquidazione delle prestazioni previdenziali da parte delle Amministrazioni iscritte (Circolare 04 novembre 2022, n. 125)

A decorrere dal 1° gennaio 2023, in base al processo di trasformazione digitale e tecnologica della pubblica Amministrazione, è previsto l’utilizzo esclusivo degli strumenti digitali per la comunicazione dei dati giuridici ed economici necessari alla liquidazione del TFS e per lo scambio digitale dei dati nell’ambito delle procedure TFR.
Rimane invariata la modalità di invio dei dati giuridico-economici necessari alla liquidazione del TFR per i rapporti di lavoro a tempo determinato del comparto Scuola attraverso il flusso telematico MUR/MEF.
Il passaggio all’utilizzo esclusivo del canale digitale mira a superare le criticità legate alla trasmissione da parte delle Amministrazioni pubbliche della documentazione cartacea, attraverso i modelli “PL/1”, “350/P” e “TFR/1” per la liquidazione del TFS e del TFR, utilizzando, laddove disponibili, le informazioni presenti su Posizione Assicurativa attraverso le denunce contributive mensili (flusso Uniemens) inviate dalle Amministrazioni.

Per effettuare le attività di seguito indicate le Amministrazioni devono essere abilitate ad accedere attraverso il sito istituzionale dell’INPS, sia alla procedura Nuova Passweb sia alla procedura di Comunicazione di Cessazione TFS.
Per l’abilitazione a Nuova Passweb occorre compilare il modulo “RA011”, mentre per l’abilitazione alla Comunicazione di Cessazione TFS occorre compilare il modulo “RA012”. Entrambi i moduli devono essere inviati alla PEC della Struttura territoriale INPS di competenza.

Nel caso in cui l’Amministrazione, già abilitata con i moduli “RA011” e “RA012”, abbia necessità di lavorare su posizioni assicurative di dipendenti appartenenti a Enti diversi dall’Amministrazione stessa (ad esempio, il Provveditorato che deve lavorare sulle posizioni assicurative di dipendenti di diverse scuole) è possibile richiedere la configurazione come Ente gestore compilando il modulo “RA015”. Tale modulo deve essere inviato alla PEC AbilitazioneEnti.GestionePubblica@postacert.inps.gov.it.

FLUSSO INTEGRATO TRA LA PRESTAZIONE TFS E LA POSIZIONE ASSICURATIVA

Il flusso integrato tra la prestazione TFS e la Posizione Assicurativa è strutturato nelle seguenti fasi:

Fase 1 – Sistemazione della Posizione Assicurativa:
In prima istanza il datore di lavoro è tenuto a verificare la completezza e la correttezza della Posizione Assicurativa ai fini TFS. Tale attività di verifica e sistemazione della Posizione Assicurativa ha l’obiettivo di consolidare i dati giuridici utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS.
A tal fine, in ciascun periodo lavorativo utile ai fini TFS deve essere verificata la presenza delle seguenti informazioni:
– Cassa previdenziale e regime di fine servizio;
– corretto tipo impiego e tipo servizio;
– laddove previsto, tipo part-time e percentuale part-time;
– motivo di cessazione sull’ultimo periodo di servizio;
– certificazione e validazione di tutti i periodi utili.
La mancata o l’errata indicazione di tali informazioni comporterà un’erronea valutazione del relativo periodo nel calcolo della prestazione finalizzata sia alla certificazione del TFS cedibile che alla liquidazione dello stesso TFS.

Conseguentemente, in caso di incoerenze o assenza di dati, è necessario che l’Amministrazione interessata proceda a un’attività di sistemazione della Posizione Assicurativa attraverso gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto (Nuova Passweb, flusso Uniemens). In particolare, gli elementi di interesse da verificare per un’efficace sistemazione della Posizione Assicurativa ai fini della liquidazione del TFS si riferiscono:
– alle informazioni dei flussi DMA/ListaPosPA con cui si alimenta la Posizione Assicurativa a partire da gennaio 2005;
– alle informazioni previdenziali da sistemare in Posizione Assicurativa relativamente ai periodi ante 2005.

Fase 2 – Inserimento dell’ultimo miglio TFS:
Successivamente alla verifica e alla sistemazione della Posizione Assicurativa, l’Amministrazione deve procedere all’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS, utilizzando lo strumento “Nuova Passweb”. L’attività dell’Ultimo Miglio TFS conferma alcuni dati giuridici e consolida i dati economici che, una volta inseriti, saranno utilizzati per la certificazione e la liquidazione della prestazione TFS. Tale inserimento è propedeutico alla successiva fase di Comunicazione di Cessazione TFS.
Le informazioni richieste nell’Ultimo Miglio TFS sono le seguenti:
– “Dati utili”: si tratta di dati giuridici estratti dalla Posizione Assicurativa di cui si chiede conferma al datore di lavoro;
– “Dati retributivi”: si tratta di specifici dati economici di cui si chiede l’inserimento al datore di lavoro in base al comparto di appartenenza.
In fase di apertura del processo di lavorazione “Certificazione Ultimo Miglio ai fini TFS” è necessario valorizzare:
1) la data inizio del servizio ai fini TFS, che coincide con il primo giorno di iscrizione previdenziale ai fini TFS anche nell’eventualità che tale data si riferisca a un rapporto di lavoro con un diverso datore di lavoro;
2) la data di fine servizio ai fini TFS, che può coincidere con:
– il giorno della cessazione definitiva dal servizio se il dipendente cessa in regime TFS;
– l’ultimo giorno di servizio prestato in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, ha aderito a un fondo di previdenza complementare optando per il regime TFR;
– l’ultimo giorno in regime TFS allorché il dipendente, dal giorno successivo a tale data, transita in ausiliaria.
L’attività di “Certificazione dell’Ultimo Miglio ai fini TFS”, a seguito dell’avvenuta sistemazione, consiste nell’inserimento di alcuni dati necessari all’elaborazione del TFS. L’inserimento di tali dati è suddiviso in due folder: Dati utili e Dati retributivi.
I “Dati utili” sono i principali dati giuridici di riferimento sull’intero periodo oggetto di liquidazione/certificazione del TFS cedibile. Si tratta di:
a) data inizio: è la data di inizio del periodo lavorativo in regime TFS presente in Posizione Assicurativa;
b) data fine: è la data dell’ultimo giorno di servizio in regime TFS;
c) motivo di cessazione: è il motivo di cessazione di riferimento per la liquidazione/certificazione TFS cedibile in essere alla data fine;
d) contratto: è il contratto di lavoro in essere alla data fine;
e) qualifica: è la qualifica in essere alla data fine.
L’inserimento dei dati sopra indicati e la selezione del flag, con la quale l’Amministrazione dichiara che tali dati sono coerenti con quanto indicato nel flusso Uniemens/ListaPosPA, sono obbligatori.

I “Dati retributivi” sono gli importi annualizzati degli emolumenti relativi alle voci stipendiali utili ai fini TFS nel comparto di riferimento del dipendente, che dovrà essere opportunamente selezionato, come richiesto dalla procedura. In particolare:
– per i dipendenti statali, iscritti alla Cassa ex Enpas, occorre inserire l’ultima retribuzione annualizzata con riferimento alle voci utili ai fini TFS, senza considerare la tredicesima mensilità che verrà calcolata in automatico dal gestionale TFS;
– per i dipendenti degli Enti locali e del comparto Sanità, iscritti alla Cassa ex Inadel, occorre inserire la retribuzione utile con riferimento agli ultimi dodici mesi di effettivo servizio, senza considerare la tredicesima mensilità che dovrà essere indicata nell’apposito campo.
A questo punto occorre procedere alla chiusura del processo e alla relativa approvazione. L’approvazione dei dati di Ultimo Miglio TFS li rende disponibili nella fase successiva di Comunicazione di Cessazione TFS.
La presenza di una Posizione Assicurativa consolidata dall’erogazione di una prestazione pensionistica, non impedisce la compilazione e l’invio dell’Ultimo Miglio TFS.

Fase 3 – Comunicazione di cessazione TFS:
La Comunicazione di Cessazione TFS sostituisce i modelli “PL/1” e “350/P” e consente all’Amministrazione di comunicare alla Struttura territoriale INPS competente ulteriori dati non presenti in Posizione Assicurativa e non comunicati con l’Ultimo Miglio TFS, anche essi utili ai fini del calcolo del TFS. Il servizio online da utilizzare per tale adempimento, denominato Comunicazione di Cessazione TFS, è disponibile nel sito dell’Istituto (www.inps.it).
Con l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS la Struttura territoriale INPS competente dispone degli elementi utili per avviare la procedura di calcolo della prestazione.
Le principali informazioni che l’Amministrazione deve comunicare, inserendole nelle apposite sezioni, sono le seguenti:
– stato di pagamento dei riscatti TFS presenti negli archivi INPS;
– documentazione (da allegare) per riscatti TFS non presenti negli archivi INPS;
– dati relativi ai periodi di servizio prestati presso Enti non iscritti ai fini previdenziali all’INPS (in particolare nei casi di passaggio per mobilità o periodi presso Enti soppressi);
– dati relativi ai benefici di legge di cui ha usufruito l’scritto e che comportano riflessi nella liquidazione/certificazione del TFS cedibile (ad esempio, quelli relativi al servizio militare di leva di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958);
– ulteriori allegati utili alla Struttura territoriale INPS competente per la corretta valutazione del TFS. Con particolare riferimento ai periodi antecedenti al ruolo, per i dipendenti statali iscritti alla Cassa ex Enpas è sempre obbligatorio l’invio dello stato di servizio a corredo dei dati necessari all’elaborazione del TFS (indennità di buonuscita). Costituisce buona prassi, anche nel caso dei dipendenti degli Enti iscritti alla Cassa ex Inadel, inviare in allegato gli atti fondamentali di costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, con riguardo alla prima assunzione in ruolo e alle eventuali precedenti assunzioni non di ruolo, allo scopo di evitare supplementi istruttori da parte della Struttura territoriale INPS competente, volti a chiarire iscrizioni dubbie.
Compilata la Comunicazione di Cessazione TFS, tramite la medesima procedura, l’Amministrazione può procedere all’invio della stessa, che verrà, quindi, protocollata presso la Struttura territoriale INPS competente alla definizione della relativa pratica. La Comunicazione di Cessazione TFS inviata dall’Amministrazione all’INPS risulta visualizzabile e consultabile dall’interessato sul portale dell’INPS (www.inps.it) accedendo al Cassetto previdenziale del contribuente.

Fase 4 – Calcolo del TFS:
A seguito dell’impianto della pratica TFS, l’operatore INPS prosegue con la procedura di calcolo della prestazione TFS che utilizza i dati giuridici ed economici predisposti nelle fasi illustrate in precedenza, attraverso la sistemazione della Posizione Assicurativa, l’inserimento dell’Ultimo Miglio TFS e l’invio della Comunicazione di Cessazione TFS da parte dell’Amministrazione interessata.

Fase 5 – Certificazione TFS cedibile/Liquidazione TFS:
Il calcolo del TFS è propedeutico alle seguenti due tipologie di richieste:
– predisposizione della certificazione del TFS cedibile in caso di domanda di cessione, entro i termini previsti dalla normativa di riferimento;
– predisposizione della liquidazione del TFS da parte dell’INPS all’atto della decorrenza dei termini di pagamento della prestazione.

Fase 6 – Riliquidazioni TFS:
Effettuata la liquidazione del TFS, le variazioni dei dati presenti su Posizione Assicurativa, sull’Ultimo miglio TFS e sulla Comunicazione di Cessazione TFS potrebbero dare origine a un ricalcolo del valore del TFS e a una conseguente riliquidazione.
Con riferimento alle variazioni che intercorrono prima del pagamento della prima liquidazione TFS, la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si procede esclusivamente a sistemare in modo opportuno la Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS si deve esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un nuovo modello di prima liquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’Ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se invece le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.

Con riferimento alle variazioni che intercorrono dopo il pagamento della prima liquidazione TFS la comunicazione è effettuata nel modo seguente:
– se le variazioni riguardano solo i dati giuridici presenti sulla Posizione Assicurativa di interesse per il TFS si provvede esclusivamente alla sistemazione della Posizione Assicurativa;
– se le variazioni riguardano solo i dati dell’Ultimo Miglio TFS è necessario esclusivamente inviare, con lo strumento Nuova Passweb, una nuova certificazione di Ultimo Miglio TFS, variando i dati del precedente inserito;
– se le variazioni riguardano solo i dati della Comunicazione di Cessazione TFS si deve unicamente inviare, con lo stesso strumento, un modello di riliquidazione. Tale invio è necessario se alla base della richiesta non c’è una variazione economica e/o giuridica, ma l’ente ha la necessità di variare oppure indicare ulteriori dati specifici (ad esempio, riscatto non presente nelle banche dati, periodi di servizio Enti in convenzione/soppressi o periodi di mobilità, benefici di legge, ecc.);
– se le variazioni riguardano entrambe le ultime due tipologie di dati si deve procedere sia alla certificazione dell’Ultimo Miglio TFS, con la conseguente modifica dei dati di Ultimo Miglio TFS, sia alla Comunicazione di Cessazione TFS, con il conseguente invio del modello di riliquidazione;
– se, invece, le variazioni riguardano due o più fattispecie dei dati sopra descritti è necessario eseguire le conseguenti operazioni.

DIRIGENTI ZOOTECNICI: nuovi minimi

Nuovi minimi retributivi, con decorrenza novembre 2022, per i Dirigenti e dei Direttori delle Organizzazioni degli Allevatori, Consorzi ed Enti Zootecnici.

Dal 1° novembre 2022 decorrono i nuovi minimi retributivi previsti dal rinnovo del CCNL che disciplina i rapporti di lavoro subordinato tra le Associazioni, Enti e Consorzi zootecnici in genere.

Qualifica

Minimo retributivo

Dirigente 3.459,87
DQ 2.315,76
DA 2.232,65

Il suddetto rinnovo ha considerato il profilo professionale del Direttore di Area, le cui funzioni sono svolte in relazione all’Area o alle Aree di attività assegnate mentre la responsabilità attribuita può essere in riferimento direttamente agli Organi Statutari oppure al Direttore dirigente o al Direttore quadro.
ll Direttore di Area ha diritto per ogni anno solare ad un periodo di ferie retribuito pari a 30 giorni lavorativi e dalla data di assunzione, ha diritto ad un massimo di dieci aumenti periodici, ciascuno dei quali, maturato per ogni biennio di effettivo servizio, corrisponde all’importo di Euro 52,79.

Comparto Sanità Pubblica 2019-2021: ratificato il nuovo accordo

Firmato definitivamente il CCNL relativo al personale del Comparto Sanità per il triennio 2019/2021.

Il nuovo CCNL prevede un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali economici di professionalità” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione.

In merito al trattamento economico, l’accordo riconosce – a decorrere dall’1/1/2021 – un incremento medio a regime degli stipendi tabellari di 91 euro medi per 13 mesi ed una rivalutazione dei Fondi destinati alla contrattazione integrativa di 12 euro mese per 13 mensilità

A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del CCNL, l’elemento perequativo una tantum cessa di essere corrisposto come specifica voce retributiva ed è conglobato nello stipendio tabellare

 

POSIZIONE ECONOMICA

RETRIBUZIONE MENSILE LORDA CCNL 2016-2018

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Incrementi mensili CCNL 2019-2021

Elemento Perequativo

Professionisti della salute e funzionari     2019 2020 2021  
Ds6 2.571,79 20,10 41,70 98,10 42,84
Ds5 2.469,96 19,30 40,10 94,20 42,84
Ds4 2.395,74 18,70 38,90 91,40 64,20
Ds3 2.324,49 18,20 37,70 88,60 53,52
Ds2 2.238,51 17,50 36,30 85,40 85,56
Ds1 2.155,02 16,80 35,00 82,20 117,72
Ds 2.073,65 16,20 33,60 79,10 149,76
D6 2.332,51 18,20 37,80 88,90 96,24
D5 2.251,04 17,60 36,50 85,80 128,40
D4 2.185,45 17,10 35,50 83,30 106,92
D3 2.121,20 16,60 34,40 80,90 128,40
D2 2.057,44 16,10 33,40 78,50 149,76
D1 1.993,30 15,60 32,30 76,00 181,80
D 1.922,87 15,00 31,20 73,30 203,28
Assistenti          
C5 2.147,19 16,80 34,80 81,90 117,72
C4 2.048,20 16,00 33,20 78,50 160,44
C3 1.953,81 15,30 31,70 74,50 192,60
C2 1.889,56 14,80 30,70 72,10 214,26
C1 1.825,90 14,30 29,60 69,60 213,96
C 1.770,90 13,80 28,70 67,50 235,32
Operatori          
Bs5 1.851,44 14,50 30,00 70,60 203,28
Bs4 1.791,98 14,00 29,10 68,30 224,64
Bs3 l./34,39 13,60 28,10 66,10 246,00
Bs2 1.699,65 13,30 27,60 64,80 256,68
Bs1 1.650,88 12,90 26,80 63,00 278,16
Bs 1.600,82 12,50 26,00 61,00 278,16
Personale di supporto          
B5 1.734,92 13,60 28,10 66,20 246,00
B4 1.699,49 13,30 27,60 64,80 256,68
B3 1.664,87 13,00 27,00 63,50 246,00
B2 1.635,76 12,80 26,50 62,40 256,68
B1 1.589,42 12,40 25,80 60,60 278,16
B 1.545,05 12,10 25,10 58,90 278,16
A5 1.583,98 12,40 25,70 60,40 267,48
A4 1.557,29 12,20 25,30 59,40 278,16
A3 1.531,03 12,00 24,80 58,40 288,84
A2 1.507,95 11,80 24,50 57,50 299,52
A1 1.469,39 11,50 23,80 56,00 310,20
A 1.429,75 11,20 23,20 54,50 320,88

Posizione economica

Aumento Mensile Lordo Nuovo

CCNL 2019-2021  (comprensivo

Lordo  di Elemento Mensile Perequativo)  (per 13 mensilità)

Nuovo tabellare lordo mensile (per 13 mensilità) comprensivo dell’elemento perequativo dall’1/11/2022

Arretrati al 31.10.2022

al netto dell’IVC già percepita (per 13 mensilità)

Ds6 101,67 € 2.673,46 € 2.256,30 €
Ds5 97,77 € 2.567,73 € 2.166,60 €
Ds4 96,75 € 2.492,49 € 2.102,20 €
Ds3 93,06 € 2.417,55 € 2.037,80 €
Ds2 92,53 € 2.331,04 € 1.964,20 €
Ds1 92,01 € 2.247,03 € 1.890,60 €
Ds 91,57 € 2.165,23 € 1.819,30 €
D6 96,92 € 2.429,43 € 2.044,70 €
D5 96,50 € 2.347,54 € 1.973,40 €
D4 92,21 € 2.277,66 € 1.915,90 €
D3 91,60 € 2.212,80 € 1.860,70 €
D2 90,98 € 2.148,42 € 1.805,50 €
D1 91,15 € 2.084,45 € 1.748,00 €
D 90,24 € 2.013,11 € 1.685,90 €
C5 91,71 € 2.238,90 € 1.883,70 €
C4 91,47 € 2.139,67 € 1.805,50 €
C3 90,55 € 2.044,36 € 1.713,50 €
C2 89,93 € 1.979,49 € 1.658,30 €
C1 87,43 € 1.913,33 € 1.600,80 €
C 87,11 € 1.858,01 € 1.552,50 €
Bs5 87,54 € 1.938,98 € 1.623,80 €
Bs4 87,02 € 1.879,00 € 1.570,90 €
Bs3 86,60 € 1.820,99 € 1.520,30 €
Bs2 86,19 € 1.785,84 € 1.490,40 €
Bs1 86,18 € 1.737,06 € 1.449,00 €
Bs 84,18 € 1.685,00 € 1.403,00 €
B5 86,70 € 1.821,62 € 1.522,60 €
B4 86,19 € 1.785,68 € 1.490,40 €
B3 84,00 € 1.748,87 € 1.460,50 €
B2 83,79 € 1.719,55 € 1.435,20 €
B1 83,77 € 1.673,20 € 1.393,80 €
B 82,08 € 1.627,13 € 1.354,70 €
A5 82,69 € 1.666,67 € 1.389,20 €
A4 82,58 € 1.639,87 € 1.366,20 €
A3 82,47 € 1.613,50 € 1.343,20 €
A2 82,46 € 1.590,41 € 1.322,50 €
A1 81,85 € 1.551,24 € 1.288,00 €
A 81,24 € 1.510,99 € 1.253,50 €

Al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili del ruolo sanitario e socio-sanitario, il contratto, in applicazione di alcune disposizioni previste nelle ultime due leggi di bilancio, istituisce l’indennità di specificità infermieristica per i profili di infermiere, l’indennità di tutela del malato e promozione della salute per altri profili del ruolo sanitario e socio-sanitario ed una specifica indennità destinata al personale operante nei servizi di pronto soccorso.

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Indennità per 12 mesi (art. 1 co.409 e 414 – Legge 178/2020)

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Totale arretrati – Nuove indennità al 31/10/2022

Posizione economica

Infermieristica*

Tutela del Malato**

Infermieristica dal 1.1.2021

Tutela del Malato dal 1.1.2021

Ds6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
Ds 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D6 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D5 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D4 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D3 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D2 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D1 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
D 72,79 € 41,10 € 1.601,38 € 904,20 €
C5 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C4 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C3 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C2 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C1 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
C 66,97 € 37,81 € 1.473,34 € 831,82 €
Bs5 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs4 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs3 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs2 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs1 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €
Bs 62,81 € 35,46 € 1.381,82 € 780,12 €

Incremento di sanzioni e interessi di rateazione su premi e accessori Inail

Per effetto dell’incremento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori e quello per la determinazione delle sanzioni civili sono aumentate rispettivamente all’8 e 7,50 per cento (INAIL – Circolare 28 ottobre 2022, n. 41)

A decorrere dal 2 novembre 2022, la BCE ha aumentato il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) dall’1,25 per cento al 2 per cento.
Considerato che la determinazione delle sanzioni civili e degli interessi per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori dovuti all’Inail sono influenzate dal predetto tasso, a decorrere dal 2 novembre 2022 sono applicate nella seguente misura:
– 8,00% interesse dovuto per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori;
– 7,50% misura delle sanzioni civili.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori comporta l’applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 6 punti.
Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 2 novembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all’8,00%.
Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell’istanza.

SANZIONI CIVILI

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d’anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell’importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
In applicazione della decisione di politica monetaria della BCE, a decorrere dal 2 novembre 2022 si applica un tasso pari al 7,50% nelle seguenti ipotesi:
a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie;
b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa;
c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese.
Il Consiglio di amministrazione dell’INAIL ha previsto che:
– in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.);
– in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.
L’INAIL ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l’omissione, agli interessi legali e, per l’evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.
Pertanto, tenuto conto che il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema è superiore al tasso degli interessi legali attualmente in vigore pari all’1,25%, a decorrere dal 2 novembre 2022, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,00% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Fondo nuove competenze: nuove risorse

Rifinanziato il Fondo per le nuove competenze per le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori da realizzarsi anche nel 2023.

La parte dell’orario di lavoro che a seguito delle intese in parola è finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità: a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard; b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria; c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi: a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Accedono altresì al Fondo i datori di lavoro che identificano in sede di intesa un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
I progetti formativi sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno esitare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.
I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A tal fine, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. ANPAL e i Fondi paritetici individuano altresì modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.
In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali
L’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione (DM 22 settembre 2022).