CCNL Emittenti televisive: siglato il rinnovo del contratto

Aumenti economici e Una Tantum per i settori televisivo e radiofonico

Dopo mesi di trattative, lo scorso 3 novembre 2025, le Sigle sindacali Uilcom-Uil, Slc-Cgil, Fistel-Cisl e le Parti datoriali Confindustria Radio Televisioni, Anica hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

I sindacati hanno definito l’accordo un risultato positivo che fornisce risposte concrete ai lavoratori del comparto.

Dal punto di vista economico, al fine di restituire il potere di acquisto ai lavoratori e permettere loro di recuperare l’inflazione pregressa, il suddetto rinnovo prevede degli incrementi retributivi a regime pari a:

205,00 euro di aumento e 300,00 euro a titolo di Una Tantum per il settore Tv;

165,00 euro di aumento e 200,00 euro di Una Tantum per il settore Radio.

Dal punto di vista normativo l’accordo introduce delle novità sulle regole riguardanti le malattie oncologiche. Ulteriori temi come permessi per genitorialità e violenza di genere saranno affrontati dall’Osservatorio Nazionale di Settore da febbraio 2026.

Viene istituita, inoltre, all’interno dell’Osservatorio Nazionale, una sezione bilaterale per le nuove tecnologie con l’obiettivo di aggiornare e adeguare gli inquadramenti e i profili professionali per affrontare l’impatto crescente dell’Intelligenza Artificiale e contrastare l’obsolescenza professionale.

Il rinnovo sarà sottoposto all’approvazione definitiva dei lavoratori nelle assemblee che si terranno nelle prossime settimane.

Risorse dall’INAIL per la formazione dei lavoratori e dei RLS

Nel Decreto sicurezza sul lavoro sono previsti interventi per 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 (D.L.  31 ottobre 2025, n. 159).

L’articolo 5 del Decreto sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025) stabilisce che l’INAIL, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, trasferisca 35 milioni di euro a decorrere dal 2026 per il finanziamento di interventi mirati di promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, anche attraverso la valorizzazione di supporti digitali quali la realtà simulata e aumentata ai fini dell’apprendimento esperienziale.

Si tratta di risorse stanziate nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore e di istruzione tecnologica superiore, nonché dei percorsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica realizzati in modalità duale, in conformità con gli standard di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 2 agosto 2022.

Inoltre, l’importato citato servirà anche al finanziamento di iniziative volte a incrementare la formazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) aziendali, territoriali e di sito produttivo, sulla base di piani formativi concordati con le organizzazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Iniziative di formazione per prevenire gli infortuni

L’INAIL dovrà promuovere anche con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell’ambito del bilancio del medesimo Istituto, interventi di formazione in materia prevenzionale, per incrementare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in tutti i settori di attività e in particolare in quelli delle costruzioni, della logistica e dei trasporti che presentano una alta incidenza infortunistica.

Peraltro, l’Istituto promuoverà campagne informative e progetti formativi per la diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, a favore delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, con particolare riferimento alla riduzione del fenomeno degli infortuni in itinere, nell’ambito dell’insegnamento dell’educazione civica.

Invece, per le imprese che occupano meno di 15 lavoratori, sarà la contrattazione collettiva nazionale a disciplinare le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico nel rispetto del principio di proporzionalità, tenuto conto della dimensione delle imprese e del livello di rischio per la salute e la sicurezza derivante dall’attività svolta.

Il fascicolo elettronico del lavoratore

 Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività di formazione citate dovranno essere registrate nel fascicolo elettronico del lavoratore, nonché all’interno del fascicolo sociale e lavorativo del cittadino, in particolare al fine del loro inserimento nella piattaforma Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL).

Il contenuto del fascicolo elettronico del lavoratore viene considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e gli organi di vigilanza ne tengono conto ai fini della verifica degli obblighi prescritti dal decreto in commento.

CCNL Metalmeccanica Industria: previsti prossimi incontri per la trattativa di rinnovo

Previsto nelle giornate del 13 e 14 novembre il prosieguo della negoziazione

Con un comunicato stampa rilasciato il 31 ottobre 2025, le Sigle sindacali Fim, Fiom e Uilm informano che durante l’ultimo incontro son stati registrati alcuni avanzamenti sul piano normativo.

Invero, sono state constate delle aperture in materia di salute e sicurezza, come la previsione di un sistema di segnalazioni in tutte le aziende degli elementi di criticità e pericolo, in caso di infortuni la previsione di un apposito incontro di analisi tra RSPP e RLS e il ricorso al break formativo come modalità prioritaria nei casi di infortuni.

Inoltre, si è discusso circa:

– l’aumento delle ore di formazione per gli RLS;

– implementazione delle casistiche nell’ambito del diritto soggettivo alla formazione;

– rafforzamento del diritto di informazione per le RSU;

– miglioramenti in materia di patologie gravi e diritti per i lavoratori immigrati.

La trattativa di rinnovo proseguirà nelle giornate del 13 e 14 novembre prossimo, affrontando tematiche quali mercato del lavoro, appalti, orari e salari

 

Art bonus: i chiarimenti dell’Agenzia delle entrate

Ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, ai sensi del principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta con il decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463 deve intendersi sostitutiva di quella precedente. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate, con risposta ad interpello 3 novembre 2025, n. 279).

L’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, al comma 1, riconosce un credito d’imposta (c.d. Art bonus), nella misura del 65% delle erogazioni effettuate in denaro da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d’impresa per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

Tale credito d’imposta, riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è altresì riconosciuto anche qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

Il credito d’imposta in argomento spetta per le erogazioni liberali effettuate in denaro per i seguenti scopi (cfr. circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e circolare n. 34/E del 28 dicembre 2023):

– sostegno di istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;

– realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di Enti o Istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo;

– realizzazione di interventi di restauro, protezione e manutenzione di beni culturali pubblici qualora vi siano soggetti concessionari o affidatari del bene stesso.

Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per la progettazione dei lavori sopra citati.

Con riferimento alla particolare fattispecie in esame, al fine di verificare l’applicabilità dell’Art bonus alle erogazioni liberali destinate a sostenere le attività dell’Istante, è stato necessario acquisire il parere dal competente Ministero della cultura, il quale ha affermato che l’Istante per tutto il triennio 2022-2024, è stato ammesso al contributo per il settore ”centri di produzione” prime istanze triennali, ambito Musica, ex art. 21bis del D.M. 27 luglio 2017 come modificato dal D.M. 25 ottobre 2021 e precedentemente, lo stesso è risultato ammesso a contributo a valere sul FNSV. Per il triennio 2025 2027, è risultato ammesso anche al contributo a valere sul FNSV per l’anno 2025 per il settore ”centri di produzione” organismo che può essere qualificato come naturale evoluzione delle società concertistiche nell’ambito musica, in quanto ospita e produce concerti, ex art. 22 del D.M. 23 dicembre 2024 e per il settore ”festival di musica” prime istanze triennali, ambito musica, ex art. 25 del D.M. 23 dicembre 2024.

A tal riguardo, l’Agenzia delle entrate rappresenta che, ai fini dell’ammissibilità al beneficio fiscale dell’Art bonus, pur non essendo necessaria l’effettiva percezione dei contributi a valere sul FNSV ex FUS, deve pur sempre trattarsi di attività dello spettacolo riconducibili in astratto alle categorie previste dal D.M. 27 luglio 2017 e ss.mm. e ii. Inoltre, con riferimento al decreto ministeriale 27 luglio 2017, abrogato e sostituito dal decreto ministeriale 23 dicembre 2024, n. 463, il Ministero della cultura ha chiarito che ai sensi del noto principio per cui tempus regit actum, la disposizione normativa sopravvenuta deve intendersi sostitutiva di quella precedente.

Dunque, sulla scorta della complessiva attività svolta dall’Istante nel corso del tempo, potrebbe ritenersi che l’Associazione presenti i requisiti di attività strutturata, stabile e continuativa nel settore dello spettacolo e rientri tra i soggetti dello spettacolo previsti dall’articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, quale destinatario di erogazioni liberali ammissibili all’Art bonus.

 

 

CCNL Laterizi Industria: siglata l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 205,00 euro e maggiori tutele per i lavoratori del settore

Lo scorso 31 ottobre 2025 le Organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil e le controparti datoriali Confindustria Ceramica-Raggruppamento Laterizi e Assobeton hanno siglato il rinnovo del CCNL di settore, scaduto il 30 settembre 2025.

Nonostante la proposta di validità quadriennale dell’accordo, è stata mantenuta la vigenza triennale per garantire un aggiornamento più rapido dei termini contrattuali.

Al fine di fronteggiare l’inflazione e recuperare parte del potere d’acquisto perso nel triennio precedente, l’accordo prevede un aumento economico complessivo a regime di 205,00 euro che corrisponde ad un incremento percentuale del 14,7%.

Tale aumento sarà erogato in 4 tranches:

90,00 euro da ottobre 2025;

55,00 euro da luglio 2026;

55,00 euro da luglio 2027;

5,00 euro da luglio 2028.

L’accordo prevede, inoltre, un aumento del contributo a carico dell’azienda, in favore del Fondo Pensione Arco, dello 0,20% (0,10% dal 1° luglio 2026 e 0,10% dal 1° gennaio 2028) . Tale contributo dovrà essere versato in 2 tranches, portando il totale al 2%.

Dal 1° gennaio 2026 il suddetto rinnovo prevede, in merito all’Assistenza Sanitaria Altea, un incremento di 5,00 euro mensili a carico delle aziende, portando il totale a 15,00 euro. Tale incremento permette ai lavoratori di accedere ad un migliore piano sanitario.

Sia i sindacati che le Parti datoriali hanno espresso piena soddisfazione per l’accordo raggiunto.

 

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