CCNL Dirigenti – Medici e Veterinari: siglata l’ipotesi di rinnovo del contratto

Aumento in busta paga di 230,00 euro e nuove indennità per i lavoratori del settore 

Il 18 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Anaao-Assomed, Federazione Cimo-Fesmed, Aaroi-Emac, Fp-Cgil, Fvm, Uil-Fpl, Federazione Cisl-Medici, Cosmed, Cida, Uil, Cisl e l’Aran hanno firmato l’ipotesi di contratto relativa a tutti i dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie, per il triennio 2022-2024. Le Sigle Fp-Cgil, Fassid, Codirp e Cgil non hanno sottoscritto il contratto.

Il contratto ha decorrenza dal giorno successivo alla data di stipulazione.

L’accordo introduce significative modifiche in campo economico, in particolare:

– l’incremento del minimo lordo mensile, per 13 mensilità, di 230,00 euro, con decorrenza 1° gennaio 2024. Tale incremento comprende e riassorbe le precedenti anticipazioni economiche relative al 2022 e 2023. Pertanto, il nuovo valore economico a regime annuo lordo dello stipendio è rideterminato nell’importo pari a 50.005,77 euro;

– la retribuzione di posizione (con oneri a carico del Fondo per la retribuzione degli incarichi) che si compone di una parte fissa e di una parte variabile. Tale retribuzione è stabilita in base alla tipologia di incarico, raggiungendo l’importo di 52.966,00 euro per l’Incarico di direzione di struttura complessa, mentre l’Incarico professionale iniziale è fissato a 30.891,00 euro. Ai dirigenti con rapporto di lavoro non esclusivo spetta il 65% della retribuzione di posizione;

– l’indennità di specificità medico-veterinaria è rideterminata in 9.466,00 euro annui lordi (comprensivi della tredicesima mensilità), a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità di specificità sanitaria viene rideterminata in 1.614,46 euro annui lordi, a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dall’anno successivo;

– l’indennità per incarico di direzione di struttura complessa viene rideterminata nell’importo pari a 11.157,00 euro annui lordi per 13 mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2024;

Per quanto riguarda il lavoro straordinario, le prestazioni sono consentite solo per fronteggiare situazioni eccezionali o in seguito a chiamata in servizio per pronta disponibilità. La tariffa oraria per lo straordinario, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del CCNL, è rideterminata in:

30,72 euro per lo straordinario diurno;

34,73 euro per lo straordinario notturno o festivo;

40,07 euro per lo straordinario notturno-festivo.

Infine, l’accordo prevede la clausola di garanzia per i dirigenti con rapporto esclusivo e con una valutazione positiva, per i quali è garantito un valore minimo di retribuzione di posizione complessiva basato sull’anzianità di servizio (anche a tempo determinato). Questi valori minimi sono stabiliti nell’importo pari a:

6.798,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 5 a 15 anni;

7.600,00 euro nel caso di anzianità di servizio da 15 a 20 anni;

9.100,00 euro nel caso di anzianità uguale o superiore a 20 anni.

Se la retribuzione di posizione complessiva dell’incarico conferito risulta inferiore a questi valori, viene maggiorata fino al raggiungimento della soglia minima garantita.

Fondo TLC: la disciplina delle prestazioni straordinarie

Fornite le istruzioni in merito all’accesso all’assegno riconosciuto nel quadro dei processi di esodo (INPS, circolare 19 novembre 2025, n. 144).

L’INPS ha illustrato la disciplina delle prestazioni straordinarie garantite dal Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle telecomunicazioni, istituito con il decreto interministeriale 4 agosto 2023, fornendo anche le modalità di compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro.

In particolare, con la circolare in commento, l’Istituto è intervenuto in materia di accesso all’assegno straordinario riconosciuto nel quadro dei processi di esodo di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato sulla base dei requisiti di cui all’articolo 24, commi 6, 7 e 10, del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, nei successivi cinque anni.

I trattamenti in via straordinaria

In via straordinaria il Fondo prevede l’erogazione di un assegno straordinario, in forma rateale, riconosciuto ai lavoratori in esubero ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata nel limite massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il valore dell’assegno è pari, sia per i lavoratori che conseguono la pensione anticipata prima della pensione di vecchiaia sia per coloro che conseguono la pensione di vecchiaia prima della pensione anticipata, all’importo del trattamento pensionistico spettante nell’AGO, alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Ai sensi dell’articolo 8 del D.I. 4 agosto 2023, l’accesso alle prestazioni straordinarie di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), d), e) ed f), è subordinato alla sottoscrizione di un accordo sindacale aziendale o di gruppo, stipulato con le rappresentanze sindacali aziendali o con la rappresentanza sindacale unitaria espressione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Per il finanziamento delle prestazioni straordinarie in argomento è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata nella misura prevista dall’articolo 40 della Legge n. 183/2010.

Presentazione della domanda

La domanda di assegno straordinario deve essere presentata dal datore di lavoro in modalità telematica, attraverso l’apposito servizio disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.

Il datore di lavoro individua i soggetti abilitati ad agire in nome e per conto dell’impresa, ai quali sono fornite le credenziali per accedere al “Portale prestazioni esodo”. A tale fine, il datore di lavoro deve trasmettere il modulo “AA02”, disponibile nella sezione “Moduli” del sito, all’indirizzo di posta elettronica indicato nel medesimo modulo.

Infine, la circolare in argomento include le modalità di compilazione del flusso Uniemens per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) e alla ListaPosPA per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.

CCNL Funzioni centrali: inizio della trattativa per il rinnovo contrattuale

L’Aran convoca i sindacati per il prossimo 3 dicembre 

L’Aran ha convocato le Organizzazioni e Confederazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni Centrali per il prossimo 3 dicembre, dando il via alla trattativa per il rinnovo CCNL di settore per il triennio 2025-2027.

In particolare, la Sigla sindacale Uil-Pa ha espresso grande soddisfazione e ha sottolineato come, grazie alla propria azione, la contrattazione collettiva torni ad essere lo strumento centrale del confronto tra le Parti sociali. 

L’obiettivo principale della negoziazione è raggiungere l’intesa in tempi rapidi ed assicurare che gli incrementi retributivi previsti entrino a regime.

Le risorse economiche necessarie per finanziare il rinnovo contrattuale sono già state previste nella Legge di Bilancio dell’anno precedente e risultano confermate.

L’impegno primario della Uil-Pa è concentrato sull’obiettivo dil fare in modo che la 1° tranche di aumenti, con decorrenza fissata al 1° gennaio 2025, venga corrisposta in busta paga il prima possibile, con l’auspicio che ciò avvenga già dai primi mesi del 2026.

La Uil-Pa ha affermato, infine, che la convocazione rappresenta una risposta concreta per tutti i lavoratori del settore.

Gestione separata: le nuove categorie

Fornite istruzioni sull’obbligo contributivo per incaricati di ricerca e addetti al controllo delle competizioni equestri (INPS, circolare 12 novembre 2025, n. 142).

L’INPS ha fornito istruzioni in ordine agli obblighi contributivi previsti per le nuove figure di lavoratori per i quali è dovuta la contribuzione previdenziale presso la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26 della Legge n. 335/1995. In particolare, si tratta dei titolari di incarichi di ricerca disciplinati dall’articolo 22-ter della Legge n. 240/2010, introdotto dall’articolo 1-bis del D.L. n. 45/2025, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 79/2025 e degli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella per i quali è stata prevista specifica tutela previdenziale al comma 553 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2025 (Legge n. 207/2024).

Nello specifico, a decorrere dal 1° gennaio 2025, hanno l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata:

– i titolari di incarichi di ricerca finalizzati all’introduzione alla ricerca e all’innovazione sotto la supervisione di un tutor. Di questi incarichi possono essere destinatari giovani studiosi in possesso di un titolo di laurea magistrale o a ciclo unico, da non più di sei anni e di un curriculum idoneo per l’assistenza allo svolgimento di attività di ricerca. I titoli devono essere stati conferiti da università, enti pubblici di ricerca o istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca;

– gli addetti al controllo e alla disciplina delle corse ippiche e delle manifestazioni del cavallo da sella organizzate dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e per le quali è autorizzato l’esercizio di scommesse sportive.

 

Staff House: contributi per gli alloggi dei lavoratori del turismo

Con decreto 13 novembre 2025 n. 261768, parzialmente rettificato dal decreto n. 261768, si definiscono i termini, le modalità e le procedure operative per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi – Staff House – per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, previsti dall’articolo 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

Il provvedimento in argomento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande di agevolazione e la documentazione a corredo delle stesse, nonché gli ulteriori elementi atti a definire la corretta attuazione dell’intervento agevolativo per il sostegno agli operatori del settore turistico-ricettivo, inclusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio dei lavoratori impiegati. Ai predetti fini, il provvedimento fornisce, tra l’altro, anche ulteriori specificazioni occorrenti in merito alle condizioni di ammissibilità delle spese nonché alla fase di concessione delle agevolazioni. 

Possono dunque presentare la domanda di accesso alle agevolazioni i soggetti che dimostrino di sostenere spese per l’alloggio ai lavoratori impiegati presso la/e propria/e unità locale/i costituita/e da strutture turistico-ricettive o esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. A tal fine sono ammesse le imprese proponenti di qualsiasi dimensione che, alla data di presentazione della domanda, abbiano attivato nell’ambito di ciascuna delle proprie unità locali oggetto della domanda di agevolazione almeno uno dei codici ATECO elencati all’articolo 3, comma 1 del decreto 18 settembre 2025, in qualità di attività prevalente/primaria o secondaria, nonché risultino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3, comma 3, del medesimo decreto. 

Le imprese proponenti che, alla data di presentazione della domanda, non risultino residenti nel territorio italiano possono dimostrare la piena disponibilità in Italia di almeno una unità locale nell’ambito della richiesta di erogazione del contributo. Tali imprese devono, comunque, essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese. 

Le risorse disponibili ammontano a 66 milioni di euro, pari a 22 milioni per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.
La presentazione delle domande avviene tramite la piattaforma telematica del Soggetto gestore Invitalia:
• Apertura: dalle ore 12.00 del 21 novembre 2025
• Chiusura: alle ore 17.00 del 19 dicembre 2025
• Pre-caricamento: disponibile dalle ore 12.00 del 17 novembre 2025

Per l’elenco degli oneri informativi previsti per le imprese è possibile, consultare l’Allegato 1 del decreto.

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