Al via le domande di Assegno di inclusione

In vista dell’entrata in vigore, il prossimo 1° gennaio 2024, dell’Assegno di inclusione, l’INPS fornisce le prime indicazioni sulle modalità di accesso e di fruizione della misura attraverso l’adesione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa del nucleo beneficiario (INPS, circolare 16 dicembre 2023, n. 105). 

A partire dal 18 dicembre 2023 è possibile presentare domanda per l’Assegno di inclusione (ADI), la misura prevista dal Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023) che offre alle persone fragili o in condizione di grave disagio un sostegno economico e un percorso verso l’inclusione sociale e lavorativa.

 

In particolare, la domanda di Assegno di inclusione si può presentare nella sezione dedicata del sito istituzionale dell’INPS utilizzando le credenziali SPID, CNS e CIE oppure rivolgendosi a un patronato. A decorrere dal 1° gennaio 2024 le domande potranno essere inoltrate anche attraverso i CAF.

 

In sostanza, direttamente dal portale INPS oppure con il supporto degli intermediari citati, il richiedente, dopo aver presentato la domanda, deve accedere al Sistema di Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL) e sottoscrivere il Patto di Attivazione Digitale del nucleo familiare (PAD).

 

I Comuni e gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS), nell’ambito della propria autonomia organizzativa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono offrire assistenza nella presentazione della richiesta dell’Adi presso i servizi di segretariato sociale o altri servizi preposti a offrire informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.

 

L’iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD possono essere effettuate contestualmente alla presentazione della domanda la quale si considera accolta, con possibilità di disporne il pagamento, all’esito positivo dell’istruttoria e con PAD sottoscritto.

 

Ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. n. 48/2023, il beneficio economico dell’ADI, con esito positivo dell’istruttoria, decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare da parte del richiedente. In fase di prima applicazione, per le sole domande complete della sottoscrizione del PAD e presentate entro gennaio 2024, la decorrenza del beneficio sarà riconosciuta dallo stesso mese di gennaio, ferma restando la necessità dell’esito positivo del controllo dei requisiti.

 

Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare, viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni, nonché del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa dei componenti del nucleo familiare.

 

I servizi sociali effettuano la valutazione multidimensionale e definiscono insieme al nucleo familiare il percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

 

La valutazione multidimensionale consente:

 

1) di acquisire gli elementi necessari per la definizione del patto per l’inclusione sociale per i nuclei beneficiari;

2) di acquisire la documentazione inerente eventuali cause di esclusione dagli obblighi di attivazione lavorativa non già identificate dai dati amministrativi;

3) di identificare nell’ambio dei componenti il nucleo tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa coloro che sono immediatamente attivabili al lavoro, da indirizzare ai competenti Centri per l’impiego per la definizione anche dei patti di servizio personalizzati.

 

All’esito della valutazione multidimensionale, i componenti del nucleo possono essere tenuti a effettuare i seguenti percorsi:

 

– i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilità genitoriale, non già occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura sono tenuti all’obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attività formative, di lavoro, nonché alle misure di politica attiva individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa. Tali componenti sono pertanto tenuti agli obblighi che derivano dal Patto di inclusione sociale sottoscritto, nonché da quelli derivanti dal percorso di attivazione lavorativa;

 

– i componenti del nucleo familiare con disabilità o di età pari o superiore a 60 anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, pur non essendo tenuti all’adesione al patto di inclusione o al patto di servizio, possono comunque richiedere l’adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo o all’inclusione sociale.

 

Il percorso di politica attiva può prevedere anche la partecipazione a Progetti utili alla collettività (PUC).

 

Non si considerano beneficiari dell’Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti di età compresa tra i 18 e i 59 anni che non esercitano responsabilità genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza, i quali possono richiedere il Supporto per la formazione e il lavoro, misura che è cumulabile con il benefico dell’Adi entro il limite massimo di 3.000 euro annui per singolo componente.

 

La circolare in oggetto, tra le altre cose, si occupa anche delle variazioni da comunicare durante il godimento del beneficio, della revoca e decadenza, dei controlli e delle sanzioni.

Dichiarazione integrativa per garantire l’effettività del diritto alla detrazione IVA

È possibile garantire l’esercizio del diritto a detrazione IVA attraverso una dichiarazione integrativa, relativa al periodo di imposta nel quale il diritto poteva essere esercitato (Agenzia delle entrate, risposta 18 dicembre 2023, n. 479).

L’articolo 19, comma 1, secondo periodo, del Decreto IVA stabilisce che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo.

Il momento da cui decorre il termine per l’esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione:

  • sostanziale, dell’avvenuta esigibilità dell’imposta;

  • formale, del possesso di una valida fattura redatta conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 21 del Decreto IVA.

É da tale momento che il soggetto passivo cessionario/committente può operare, previa registrazione della fattura, la detrazione dell’imposta assolta con riferimento agli acquisti di beni e servizi, ovvero alle importazioni di beni.

Il suddetto diritto può essere esercitato al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.

 

L’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, con la quale, in linea generale, è possibile correggere errori/omissioni che hanno determinato l’indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d’imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Pertanto, il soggetto passivo cessionario/committente, che non abbia esercitato il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti documentati nelle fatture, può recuperare l’imposta presentando la menzionata dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

 

L’Agenzia delle entrate, dunque, ammette la possibilità di ricorrere all’istituto della dichiarazione integrativa nell’ipotesi in cui, per mero errore, ­il contribuente beneficiario del diritto alla detrazione, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, abbia omesso di esercitare tale facoltà tempestivamente.

 

Nella fattispecie oggetto di interpello, per errore, l’istante ha riversato all’erario l’IVA originariamente detratta con le liquidazioni periodiche, omettendo così di far confluire, nella dichiarazione IVA 2022, l’imposta relativa alle operazioni di acquisto documentate dalle fatture emesse nel 2021.

Ricorrendo la presenza del duplice presupposto, sostanziale e formale, pur non essendo stato esercitato ”tempestivamente” il diritto alla detrazione, resta possibile ”integrare” l’originaria dichiarazione presentata, senza versare alcuna sanzione.

CCNL Pubblico Impiego: con la retribuzione di dicembre anticipo rinnovo dei contratti pubblici 

 

Ai lavoratori delle amministrazioni statali viene riconosciuto l’importo dell’IVC relativo al periodo 2022-2024

Con una nota NoiPa del 16 dicembre 2023 è stata diffusa la notizia riguardante il pagamento dell’anticipo della mensilità di dicembre 2023 riguardante il rinnovo dei contratti pubblici, previsto dall’art.3 del D.L. 18 ottobre 2023, n. 145. Viene reso noto che l’anticipo è corrisposto eccezionalmente in un’unica soluzione, in misura pari a 6,7 volte il valore annuo lordo dell’indennità di vacanza contrattuale.
I destinatari dell’emolumento sono i lavoratori con contratto a tempo indeterminato che appartengono alle amministrazioni statali e titolari dell’IVC: Ministeri; Agenzie fiscali; Enti pubblici non economici; Enti quali Cnel, Ansfisa-Ansv (ex art.70 del D.Lgs. 165/2001); Istruzione e ricerca; Funzioni Locali; Presidenza del Consiglio dei Ministri; Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico; Carriera Diplomatica e Carriera Prefettizia.
Con la dicitura “Anticipo Rinnovo CCNL 2022-2024” è possibile indentificare l’importo nel cedolino con il codice 967. L’emolumento, come indicato nella nota, è soggetto a ritenute previdenziali e assistenziali ed è da ritenersi escluso dalla gestione dell’esonero contributivo.

CCNL Giocattoli – Industria: inizia la trattativa per il rinnovo

Tra gli argomenti discussi sono gli aumenti degli stipendi, l’innalzamento al 2,5 % del contributo aziendale a Previmoda, l’aumento del contributo per il fondo sanitario Sanimoda e maggiori tutele a livello normativo

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro tra la delegazione trattante dei sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le rappresentanze dell’associazione datoriale Assogiocattoli per il rinnovo del CCNL applicabile ai lavoratori dell’industria dei giocattoli, in scadenza il prossimo 31 dicembre.
Innanzitutto, i sindacati hanno illustrato la piattaforma rivendicativa presentando la richiesta economica per un aumento salariale per il triennio 2024-2026  pari a circa 260,00 euro. A livello economico, viene anche richiesto l’innalzamento al 2,5% del contributo aziendale destinato alla previdenza complementare di Previmoda, l’aumento del contributo a carico delle aziende per il fondo sanitario Sanimoda da 12,00 euro a 15,00 euro e l’attivazione dell’assicurazione LTC (in caso di non autosufficienza) con un contributo mensile di 2,00 euro a capo del datore di lavoro.
Viene, inoltre, richiesta una maggiore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, con maggiore possibilità di fruizione al part-time, un allungamento del congedo di paternità obbligatoria e un aumento del trattamento economico in caso di fruizione dei congedi parentali e dei permessi per malattia dei figli.
Per quanto riguarda la violenza di genere, i sindacati chiedono due mensilità aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legge e il recepimento dell’accordo quadro interconfederale sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
Previsto a gennaio un nuovo incontro.

Ex pazienti oncologici, la normativa contro le discriminazioni è legge

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie di questo tipo (Legge 7 dicembre 2023, n. 193).

Dal prossimo 2 gennaio 2024 (data di entrata in vigore del provvedimento) sarà vietato richiedere informazioni relative allo stato di salute delle persone concernenti patologie oncologiche da cui siano state precedentemente affette e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di 10 anni alla data della richiesta. Il divieto riguarda i candidati che accedono alle procedure concorsuali e selettive pubbliche e private, quando nel loro ambito sia previsto l’accertamento di requisiti psico-fisici o concernenti lo stato di salute.

È quanto stabilisce al comma 1, l’articolo 4 della Legge n. 193/2023, recante l’accesso alle procedure concorsuali e selettive, al lavoro e alla formazione professionale, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 18 dicembre 2023. 

Il periodo, peraltro, è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 4 prevede anche che entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro della salute e sentite le organizzazioni di pazienti oncologici iscritte nella sezione Reti
associative del Registro unico nazionale del Terzo settore (articolo 41 del codice del Terzo settore di cui al  D.Lgs. n. 117/2017) o che abbiano la forma giuridica di associazioni di secondo livello iscritte al citato Registro, possano essere promosse specifiche iniziative per assicurare, a ogni persona che sia stata affetta da una patologia oncologica, eguaglianza di opportunità nell’inserimento e nella permanenza nel lavoro, nella  fruizione dei relativi servizi e nella riqualificazione dei percorsi di carriera e retributivi. 

Tali iniziative potranno essere adottate, nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

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