METALMECCANICA INDUSTRIA: contributo Fondo Cometa

Da oggi è previsto l’aumento del contributo aziendale per i lavoratori under 35 neoiscritti al Fondo Nazionale di Pensione Complementare Cometa.

Dall’1/6/2022, per i lavoratori under 35 neoiscritti, il Fondo Nazionale di Pensione Complementare per i lavoratori dell’industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini (Cometa), ha considerato l’innalzamento del contributo a carico del datore di lavoro dal 2% al 2,2%.
Il rinnovo del CCNL metalmeccanico ha voluto incentivare le giovani generazioni a iscriversi al Fondo per costruire un futuro pensionistico più solido.
Il diritto a questa misura si acquisisce nel momento in cui il lavoratore sia iscritto al Fondo Cometa dopo il 5 febbraio 2021, abbia compiuto 35 anni e che versi nel Fondo il contributo individuale minimo che, come previsto dalla normativa sulla previdenza complementare, comporta anche quello del datore di lavoro.
Dall’1/6/2022, per il lavoratore che soddisfa i suddetti requisiti, il contributo del datore sale al 2,2% ed una volta che ha acquisito il diritto all’applicazione della clausola, lo mantiene anche se viene assunto da un nuovo datore di lavoro che applica il CCNL metalmeccanico.
Coloro che sono stati iscritti al Fondo Cometa tramite silenzio-assenso, non possono accedere a questa possibilità, perché non versano il contributo minimo a loro carico e quindi non beneficiano del contributo del datore di lavoro.

Fondi pensionistici complementari: contributo Covip 2022

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha stabilito la misura del contributo di vigilanza dovuto dalle forme di previdenza complementare per l’anno 2022, nonché le modalità e i termini di versamento dello stesso (Delibera 09 marzo 2022)

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ha stabilito la misura del contributo di vigilanza per l’anno 2022 allo 0,5 per mille dell’ammontare complessivo dei contributi incassati a qualsiasi titolo dalle forme pensionistiche complementari nell’anno 2021.
Dalla base di calcolo vanno esclusi:
– i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari;
– i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, qualora il fondo, o singole sezioni dello stesso, si configuri quale mera posta contabile nel bilancio della società o ente, nella determinazione della base di calcolo del contributo di vigilanza occorre tener conto anche degli accantonamenti effettuati nell’anno al fine di assicurare la copertura della riserva matematica rappresentativa delle obbligazioni previdenziali.

Il versamento del contributo di vigilanza è dovuto da ciascuna forma pensionistica complementare che al 31 dicembre 2021 risulti iscritta nell’apposito albo.
Per le forme pensionistiche complementari costituite all’interno di società o enti, il versamento del contributo deve essere effettuato dalla società o dall’ente stesso.
Qualora per ciascuna forma pensionistica complementare il contributo dovuto sia inferiore a 10,00 euro, il versamento non deve essere fatto.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2022, tramite la piattaforma PagoPA, generando l’avviso all’interno dell’area riservata del sito internet della COVIP. Dalla medesima area riservata, contestualmente al pagamento devono essere trasmessi i dati del contributo, anche qualora non sia dovuto.
In caso di cancellazione dall’albo della forma pensionistica complementare prima della scadenza, il versamento del contributo deve essere effettuato prima della cancellazione.

Il codice tributo per il bonus carburanti agricoltura e pesca

Istituito il codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 maggio 2022, n. 23/E).

L’articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022.
Lo stesso articolo 18 prevede che il credito d’imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6965” denominato “credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

 

Versamenti in scadenza nell’artigianato friulano

Entro il 15 giugno va effettuato il versamento al Fondo Regionale Friuli Venezia Giulia di categoria regolamentato dal CIRL del settore Alimentare e della Panificazione e quello al Fondo Integrativo Artigiani Legno.

Il versamento al Fondo Regiona…

Sospensione adempimenti e versamenti INPS per il settore sportivo

La sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in favore delle Federazioni sportive nazionali, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni e Società sportive dilettantistiche italiane che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, è stata prorogata, comprendendo il periodo dal 1° gennaio al 31 luglio 2022. L’Inps ha fornito le istruzioni sulle modalità per applicare la sospensione e per effettuare i versamenti sospesi. (Circolare 30 maggio 2022, n. 64).

Alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato è riconosciuta la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.
Secondo la previsione originaria la sospensione riguardava il periodo dal 1° gennaio 2022 al 30 aprile 2022; successivamente la sospensione è stata prorogata fino al 31 luglio 2022.
Possono beneficiare della sospensione solo quelli che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
La sospensione riguarda gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022.
In particolare, sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022), ivi comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Inps.
Sono incluse nella sospensione anche le quote di contributi a carico dei lavoratori e le quote del TFR da versare al Fondo di Tesoreria.
Restano escluse dalla sospensione, invece, le rate riferite alla rateizzazione della contribuzione in scadenza a dicembre 2021 sospesa per causa Covid.

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 31 agosto 2022.
In alternativa, è possibile optare per la rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, con l’ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. La prima rata deve essere versata entro il 31 agosto 2022. Le rate successive entro fine mese, tranne quella di dicembre che deve essere versata entro il giorno 16.

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