CFP Industria conciaria: in G.U. le modalità di erogazione

Pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2022, il decreto 30 dicembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante la disciplina delle modalità di funzionamento del fondo di cui all’art. 8, co. 2-quater, D.L. n. 73/2021 (DL Sostegni-bis) a sostegno dell’industria conciaria e la tutela delle filiere nel settore conciario.

Le agevolazioni sono gestite da Invitalia e consistono in contributi a fondo perduto concessi nella misura del 50% delle spese ammissibili e possono beneficiarne le imprese facenti parte di un distretto conciario presente nel territorio nazionale operanti nell’industria conciaria e che alla data di presentazione della domanda, sono regolarmente costituite, iscritte e attive nel Registro delle imprese.
Le suddette imprese, per accedere ai contributi devono:

– avere sede legale o operativa ubicata sul territorio nazionale e, comunque, operare nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza;
– non avere beneficiato del contributo di cui all’art. 1, co. 157 e 158, L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021);
– essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019;
– non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
– aver restituito somme dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
– essere in regola con le disposizioni vigenti in materia obblighi contributivi.

Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni le imprese che:
– risultino destinatarie di sanzioni interdittive;
– i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
– nei cui confronti sia verificata l’esistenza di una causa ostativa ai sensi della disciplina antimafia;
– che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative.

Progetti e spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e comunque non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa. I progetti, in particolare, devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:

– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;
b) introduzione di contenuti e processi digitali;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi, quali progetti per la riduzione dell’utilizzo di acqua, di energia e di prodotti chimici, per il trattamento dei reflui, per l’abbattimento delle emissioni nell’atmosfera, per il recupero dei rifiuti;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i suddetti progetti devono, in ogni caso:
– essere realizzati presso la sede ubicata in Italia indicata nella domanda di agevolazione e comunque nell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza previsto nella determinazione regionale di riconoscimento del medesimo distretto;
– prevedere spese ammissibili complessivamente non inferiori a euro 50.000,00 (cinquantamila) e non superiori a euro 200.000,00 (duecentomila);
– garantire la sostenibilità ambientale degli investimenti;
– essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione ed essere ultimati entro diciotto mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti, relative ai seguenti investimenti:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale inerente agli aspetti su cui è incentrato il progetto a fronte del quale è richiesta l’agevolazione;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili, (limitatamente alla creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attivita’, conoscenze e competenze relative allafiliera del settore conciario),

nel limite del 30% delle spese ammissibili complessive.

In relazione alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto, sono ammissibili le seguenti ulteriori spese, complessivamente nel limite del 30% dell’importo delle spese ammissibili del progetto:
– personale dipendente e collaboratori con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale incluse del progetto;
– strumenti e attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale;
– contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte di un soggetto commissionario di attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
– servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, inclusa l’acquisizione o l’ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato.

E’, altresì, ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti complessivamente ritenute ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa:

– materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci;
– servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa;
– godimento di beni di terzi;
– personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento.

Ai fini dell’ammissibilità, le spese devono:
– essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione;
– essere pagate esclusivamente attraverso uno specifico conto corrente intestato all’impresa beneficiaria e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura o al relativo documento giustificativo di spesa (bonifici bancari, SEPA Credit Transfer ovvero ricevute bancarie (RI.BA.).

Non sono invece ammissibili alle agevolazioni le spese:
– relative a beni usati e a mezzi targati;
– relative ad opere edili di qualsiasi tipo;
– inerenti a beni la cui installazione e il cui utilizzo non è previsto presso la sede operativa prevista per la realizzazione del progetto;
– sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
– ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a euro 500,00 al netto di IVA;
– relative a imposte e tasse.

Modalità accesso

Per accedere ai contributi le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito internet del soggetto gestore e devono essere accompagnate da una proposta progettuale che deve contenere tra l’altro:
– profilo dell’impresa richiedente;
– descrizione dell’iniziativa proposta e delle finalità previste;
– descrizione degli elementi necessari a determinarne il costo, la funzionalità e la coerenza delle spese del progetto.

L’impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda, in caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
Ai fini della concessione del contributo, il soggetto gestore, verifica per ciascuna domanda di agevolazione, nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione, la completezza e la regolarità della stessa nonché il possesso dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti e, in caso di esito positivo, procede all’istruttoria.
Le attività istruttorie sono concluse dal soggetto gestore entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione.
Per le domande di agevolazione per le quali l’attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, il soggetto gestore procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel Registro nazionale degli aiuti di Stato e adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Le agevolazioni sono erogate in non più di due quote, a seguito della presentazione di apposite richieste da parte delle imprese beneficiarie in relazione a spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto. L’impresa beneficiaria può richiedere l’erogazione della prima quota, pari al 50% delle agevolazioni concesse, successivamente al sostenimento delle spese, anche non quietanzate, per un importo pari almeno al 50% di quelle ammesse alle agevolazioni.

L’erogazione del saldo può essere richiesta dall’impresa beneficiaria entro novanta giorni dalla data di ultimazione del progetto, successivamente all’integrale sostenimento delle spese per la realizzazione del progetto.

Le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche “de minimis”, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di riferimento.

Obblighi a carico dei soggetti beneficiari

Le imprese beneficiarie dell’agevolazione sono tenute a:
– consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero o dal soggetto gestore;
– ultimare il progetto entro i termini previsti;
– corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero;
– custodire la documentazione amministrativa e contabile relativa alle spese rendicontate, nel rispetto delle norme nazionali di riferimento;
– adempiere agli obblighi di pubblicazione delle agevolazioni ricevute.

Inoltre, eventuali variazioni dell’impresa beneficiaria conseguenti a operazioni societarie o a cessioni a qualsiasi titolo dell’attivita’, nonche’ variazioni relative agli obiettivi complessivi, alla tempistica di realizzazione o alla localizzazione dei progetti, devono essere tempestivamente comunicate al soggetto gestore affinche’ proceda alle opportune verifiche, valutazioni e adempimenti, anche al fine della verifica della permanenza dei requisiti soggettivi e delle condizioni di ammissibilita’ dell’iniziativa agevolata.

Revoca delle agevolazioni

È prevista la revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nei seguenti casi:
– verifica dell’assenza o della perdita di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
– false dichiarazioni rese e sottoscritte dall’impresa beneficiaria;
– mancato rispetto dei limiti di cumulo delle agevolazioni;
– mancato adempimento degli obblighi;
– apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
– alienazione o destinazione ad usi diversi da quelli previsti nel progetto ammesso all’agevolazione delle immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell’agevolazione, prima che siano decorsi tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– cessazione o delocalizzazione dell’attività economica agevolata al di fuori del territorio nazionale o comunque dell’ambito territoriale e funzionale del distretto conciario di appartenenza, nei tre anni successivi alla data di erogazione dell’ultima quota delle agevolazioni;
– sussistenza di una causa di divieto in relazione alla normativa antimafia;
– variazioni valutate dal soggetto gestore come non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;
– negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione, nonché in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell’impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento europeo.

In caso di revoca totale, l’impresa beneficiaria non ha diritto all’eventuale quota residua ancora da erogare e deve restituire il beneficio già erogato, maggiorato degli interessi di legge e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie.
In caso di revoca parziale, il soggetto gestore procede alla rideterminazione dell’importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui l’impresa beneficiaria abbia eventualmente goduto sono detratti dall’eventuale erogazione successiva ovvero sono recuperati.

Fisco: regime fiscale dello sconto d’uso ai dipendenti

In materia di redditi di lavoro dipendente, forniti chiarimenti sul regime fiscale dello sconto applicato ai propri dipendenti dal datore di lavoro, mediante l’utilizzo del badge (Agenzia delle entrate – Risposta 25 marzo 2022, n. 158).

Nel caso di specie, la società istante, che si occupa del commercio all’ingrosso di generi alimentari e non, ha introdotto a favore dei propri dipendenti, quali prassi commerciale, la possibilità di acquistare, utilizzando il badge aziendale come mezzo di riconoscimento, i prodotti commercializzati con uno sconto. In particolare, l’uso del badge, consente di riconoscere ai relativi titolari, dipendenti della società, uno sconto sull’acquisto dei prodotti venduti presso i punti vendita pari al 5 per cento del prezzo di vendita, fruibile tutti i giorni dell’anno entro il limite della retribuzione netta, per acquisti esclusivamente personali.
Contestualmente, la società istante ha pianificato delle campagne promozionali verso i propri clienti che non possono essere cumulati con gli sconti che possono ottenere i dipendenti con il proprio badge.
Pertanto, gli sconti applicati al resto della clientela, pur in tempi e luoghi non omogenei, sono mediamente più elevati dello sconto del 5 per cento concesso ai dipendenti ed inoltre l’effettivo costo sostenuto dalla società istante per l’acquisto dei beni non è superiore al prezzo che i dipendenti pagheranno anche considerando gli sconti praticati.
Ciò rappresentato, l’ Istante, in qualità di sostituto di imposta, chiede se la concessione dello sconto ai propri dipendenti, mediante l’utilizzo di badge, rappresenti, per gli stessi, un compenso in natura imponibile soggetto alla ritenuta in acconto Irpef.
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate chiarisce che, in generale, il reddito da assoggettare a tassazione è pari al valore normale soltanto se il bene è ceduto o il servizio è prestato gratuitamente (ciò vale anche nel caso dei beni prodotti dall’azienda e ceduti gratuitamente al dipendente), se, invece, per la cessione del bene (anche in caso di bene prodotto dall’azienda e ceduto al dipendente) o la prestazione del servizio il dipendente corrisponde delle somme, con il sistema del versamento o della trattenuta, è necessario determinare il valore da assoggettare a tassazione sottraendo tali somme dal valore normale del bene o del servizio.
Pertanto, se per la cessione del bene il dipendente corrisponde delle somme, il valore da assoggettare a tassazione è pari alla differenza tra il valore normale del bene ricevuto e le somme pagate.
Nel caso di specie, considerato che il lavoratore corrisponde il valore normale del bene al netto degli ” sconti d’uso”, l’Agenzia non ritiene imponibile l’importo corrispondente a tale sconto.

METALMECCANICA INDUSTRIA – Contribuzione al Fondo Metasalute: pagamento con Modello F24

Metasalute – Fondo Sanitario Lavoratori Metalmeccanici – con propria circolare, informa che dall’1/4/2022, il pagamento della contribuzione va fatto tramite Modello F24

Il Fondo Metasalute comunica a tutte le Aziende e Consulenti che a decorrere dal 1° aprile 2022 il versamento della contribuzione mensilmente dovuta per ciascun lavoratore iscritto, potrà essere effettuato dall’azienda esclusivamente tramite modello di pagamento unificato F24, entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento e sarà necessario compilare il flusso UNIEMENS mensilmente trasmesso all’INPS specificando il codice corrispondente al piano prescelto dall’azienda, compatibilmente con le selezioni effettuate in fase di attribuzione dei piani sanitari.
Si ricorda alle Aziende che optavano per il pagamento tramite MAV, che l’ultimo giorno utile per generare il MAV relativo alla competenza del mese di febbraio 2022 è il 31 marzo 2022.
Successivamente a tale data sarà possibile versare la contribuzione mensile esclusivamente tramite F24.

Prestazioni erogate dallo “Schema pensionistico maltese”: tassazione separata

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la prestazione percepita da un cittadino brittanico residente fiscalmente in Italia, liquidata dallo Schema pensionistico maltese a cui erano stati trasferiti i benefici pensionistici della pensione aziendale maturata durante il periodo di lavoro in UK, è soggetta a tassazione esclusiva in Italia. In particolare, la prestazione si qualifica come pensione, ed essendo corrisposta in un’unica soluzione è assoggettata a tassazione separata. (Risposta 21 marzo 2022, n. 144).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il trattamento fiscale applicabile alla prestazione erogata dallo Schema pensionistico maltese, in misura forfettaria, ad un cittadino britannico con residenza fiscale in Italia, titolare di pensione corrisposta dall’Inps sulla base dei contributi versati in UK alla National Insurance e allo stesso INPS.

L’Agenzia delle Entrate ha osservato che lo “Schema pensionistico maltese” è un programma avviato dall’Her Majesty Revenue & Customs (HMRC), tramite il quale le persone aventi diritto a una pensione nel Regno Unito possono trasferire la loro pensione nel nuovo luogo di residenza.
Nella fattispecie, il contribuente invece di acquisire i benefici della pensione integrativa aziendale maturata in UK, ha trasferito le somme maturate a tale titolo nello Schema pensionistico maltese. Successivamente, come previsto dal regolamento dello “Schema pensionistico maltese”, il contribuente ha richiesto la liquidazione parziale di quanto investito nello “Schema”, con l’accredito di una somma forfettaria sul proprio conto corrente italiano.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, sotto il profilo fiscale, la somma percepita dal contribuente conserva la sua natura di pensione, derivante dal rapporto di lavoro cessato, anche tenuto conto che detta somma è stata trasferita, in neutralità fiscale, allo Schema pensionistico maltese, che la gestisce, attraverso l’apposito amministratore, secondo le norme tipiche di uno schema previdenziale integrativo, sia per quanto riguarda le prudenziali modalità di investimento che caratterizzano in generale le forme pensionistiche integrative, che per quanto riguarda le modalità di erogazione delle stesse.
La finalità previdenziale dell’investimento, i requisiti e le modalità di accesso alla prestazione, portano a ritenere che la somma percepita dal contribuente, in un’unica soluzione, sia riconducibile, secondo l’ordinamento tributario vigente in Italia, ai redditi di pensione, a loro volta equiparati a quelli di lavoro dipendente.

Per quanto riguarda le modalità di tassazione, tenuto conto che le somme sono percepite in un’unica soluzione, in luogo del regime di tassazione ordinaria trova applicazione il regime di tassazione separata, in base al quale “l’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: a) (.. ) altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni”.
La disciplina fiscale nazionale, tuttavia, deve essere coordinata con le disposizioni internazionali contenute in accordi conclusi dall’Italia con gli Stati esteri, secondo il principio di prevalenza del diritto convenzionale sul diritto interno. Nella fattispecie, la Convenzione contro le doppie imposizioni Italia-Malta prevede che “le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, nonché le annualità, pagate ad un residente di uno Stato contraente, sono imponibili soltanto in questo Stato”.
In conclusione, secondo l’Agenzia delle Entrate, partendo dal presupposto che il contribuente abbia la residenza fiscale in Italia, la prestazione allo stesso erogata dallo Schema pensionistico maltese, qualificandosi come pensione, deve essere oggetto di tassazione esclusiva in Italia, trovando applicazione il regime di tassazione separata.

Pubblicate le tabelle retributive del CCNL Moda- Chimica Ceramica – Pmi

Pubblicate le tabelle retributive relative al CCNL per i dipendenti della piccola e media industria Moda- Chimica Ceramica- Decorazione piastrelle in Terzo Fuoco

Le parti hanno convenuto i seguenti incrementi retributivi da riparametrarsi sui diversi livelli di inquadramento per i lavoratori addetti:
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del settore Tessile-Abbigliamento-Moda – Calzature – Pelli e cuoio – Occhiali – Giocattoli – Penne, spazzole e pennelli;
– Alla Piccola Industria fino a 49 dipendenti dei settori Chimica e settori accorpati Plastica, Gomma, Abrasivi, Ceramica, Vetro;
– Alla Piccola e Media Industria fino a 249 dipendenti del Settore Decorazione Piastrelle in Terzo fuoco.

Settore tessile abbigliamento – Moda

Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

8 2.189,30 2.215,37 2.241,44 2.293,58
7 2.068,42 2.093,01 2.117,60 2.166,78
6 1.938,53 1.961,49 1.984,45 2.030,37
5 1.816,58 1.838,21 1.859,84 1.903,10
4 1.719,83 1.740,28 1.760,73 1.801,63
3 bis 1.681,29 1.701,29 1.721,29 1.761,29
3 1.642,79 1.662,34 1.681,89 1.720,99
2 bis 1.595,78 1.614,74 1.633,70 1.671,62
2 1.556,54 1.575,06 1.593,58 1.630,62
1 1.246,97 1.261,79 1.276,61 1.306,24

Settore calzature

 

Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

8 2.199,70 2.225,87 2.252,04 2.304,38
7 2.043,75 2.068,06 2.092,37 2.140,99
6 1.887,03 1.909,48 1.931,93 1.976,83
5 1.793,31 1.814,65 1.835,99 1.878,66
4 1.720,14 1.740,60 1.761,06 1.801,99
3 bis 1.681,29 1.701,29 1.721,29 1.761,29
3 1.642,76 1.662,30 1.681,84 1.720,93
2 bis 1.595,87 1.614,85 1.633,83 1.671,80
2 1.556,51 1.575,02 1.593,53 1.630,55
1 1.246,58 1.261,41 1.276,24 1.305,90

Settore pelli e cuoio

Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

6 2.088,06 2.113,33 2.138,60 2.189,14
5 1.891,20 1.914,09 1.936,98 1.982,76
4S 1.768,71 1.790,12 1.811,53 1.854,35
4 1.721,64 1.742,48 1.763,32 1.805,00
3 1.652,46 1.672,46 1.692,46 1.732,46
2 1.566,11 1.585,06 1.604,01 1.641,91
1 1.248,02 1.263,12 1.278,22 1.308,43

Settore occhiali

Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

6 2.136,69 2.162,60 2.188,51 2.240,33
5 1.948,54 1.972,17 1.995,80 2.043,06
4S 1.804,76 1.826,65 1.848,54 1.892,32
4 1.726,20 1.747,14 1.768,08 1.809,95
3 1.649,01 1.669,01 1.689,01 1.729,01
2 1.557,92 1.576,82 1.595,72 1.633,51
1 1.247,00 1.262,13 1.277,26 1.307,52

Settore Giocattoli

Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

7 2.144,60 2.170,43 2.196,26 2.247,92
6 1.982,42 2.006,29 2.030,16 2.077,90
5 1.883,65 1.906,34 1.929,03 1.974,41
4S 1.779,30 1.800,73 1.822,16 1.865,02
4 1.736,25 1.757,16 1.778,07 1.819,89
3 1.660,61 1.680,61 1.700,61 1.740,61
2 1.573,71 1.592,66 1.611,61 1.649,51
1 1.261,40 1.276,59 1.291,78 1.322,16

Settore penne spazzole e pennelli

Livelli

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

8 2.148,06 2.174,31 2.200,56 2.253,06
7 1.965,41 1.989,43 2.013,45 2.061,48
6 1.866,41 1.889,22 1.912,03 1.957,65
5 1.774,15 1.795,83 1.817,51 1.860,87
4 1.718,44 1.739,44 1.760,44 1.802,44
3 1.636,69 1.656,69 1.676,69 1.716,69
2 1.548,03 1.566,95 1.585,87 1.623,71
1 1.248,22 1.263,48 1.278,74 1.309,25

Chimica e settori accorpati

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

A 1.457,43 1.476,41 1.491,59 1.506,77 1.529,55
B 1.570,60 1.591,05 1.607,41 1.623,77 1.648,31
C 1.731,50 1.754,04 1.772,07 1.790,10 1.817,15
D 1.920,00 1.945,00 1.965,00 1.985,00 2.015,00
E 2.056,21 2.082,98 2.104,40 2.125,82 2.157,95
F 2.284,06 2.313,80 2.337,59 2.361,38 2.397,07
G 2.508,26 2.540,92 2.567,05 2.593,18 2.632,37
H 2.652,62 2.687,16 2.714,79 2.742,42 2.783,87

Plastica e Gomma

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

I 1.444,58 1.466,85 1.484,66 1.498,02 1.518,51
II 1.573,90 1.596,82 1.615,15 1.628,90 1.649,98
III 1.622,42 1.646,01 1.664,88 1.679,04 1.700,74
IV 1.685,40 1.709,68 1.729,11 1.743,68 1.766,02
V 1.776,64 1.801,64 1.821,64 1.836,64 1.859,64
VI 1.904,68 1.931,48 1.952,92 1.969,00 1.993,66
VII 2.115,60 2.145,37 2.169,18 2.187,04 2.214,43
VIII 2.305,97 2.338,42 2.364,38 2.383,85 2.413,70
Q 2.386,80 2.420,38 2.447,25 2.467,40 2.498,30

Abrasivi

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

A1 2.441,81 2.475,73 2.502,87 2.523,22 2.550,36
B1 2.232,12 2.263,13 2.287,94 2.306,55 2.331,36
B2 2.096,88 2.126,01 2.149,31 2.166,79 2.190,09
C1 1.936,17 1.963,07 1.984,59 2.000,73 2.022,25
C2 1.894,16 1.920,47 1.941,52 1.957,31 1.978,36
CB 1.843,31 1.868,92 1.889,41 1.904,77 1.925,26
D1 1.799,50 1.824,50 1.844,50 1.859,50 1.879,50
D2 1.688,52 1.711,98 1.730,75 1.744,83 1.763,60
D3 1.650,84 1.673,77 1.692,12 1.705,88 1.724,23
E1 1.598,80 1.621,01 1.638,78 1.652,11 1.669,88
E2 1.527,43 1.548,65 1.565,63 1.578,36 1.595,34
E3 1.474,91 1.495,40 1.511,79 1.524,08 1.540,47
F 1.450,28 1.470,42 1.486,54 1.498,63 1.514,75

Ceramica

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

A1 2.391,34 2.424,77 2.451,51 2.471,57 2.498,31
B1 2.203,97 2.234,77 2.259,41 2.277,89 2.302,53
B2 2.077,52 2.106,56 2.129,79 2.147,21 2.170,44
C1 1.922,61 1.949,49 1.970,99 1.987,12 2.008,62
C2 1.882,30 1.908,61 1.929,66 1.945,45 1.966,50
C3 1.833,28 1.858,91 1.879,41 1.894,79 1.915,29
D1 1.788,50 1.813,50 1.833,50 1.848,50 1.868,50
D2 1.679,25 1.702,72 1.721,50 1.735,58 1.754,36
D3 1.641,03 1.663,97 1.682,32 1.696,08 1.714,43
E1 1.585,05 1.607,20 1.624,92 1.638,21 1.655,93
E2 1.516,61 1.537,81 1.554,77 1.567,49 1.584,45
E3 1.476,20 1.496,83 1.513,34 1.525,72 1.542,23
F 1.433,79 1.453,83 1.469,87 1.481,90 1.497,94

Vetro Settore meccanizzato (prime lavorazioni)

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

F 1.485,36 1.505,94 1.522,40 1.534,75 1.551,21
E1 1.595,89 1.618,01 1.635,70 1.648,97 1.666,66
E2 1.718,43 1.742,24 1.761,29 1.775,58 1.794,63
E3 1.753,60 1.777,90 1.797,34 1.811,92 1.831,36
D1 1.804,15 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
D2 1.928,54 1.955,26 1.976,64 1.992,67 2.014,05
D3 1.976,24 2.003,62 2.025,53 2.041,96 2.063,87
C1 2.024,57 2.052,62 2.075,06 2.091,89 2.114,33
C2 2.062,03 2.090,60 2.113,46 2.130,60 2.153,46
B1 2.236,95 2.267,95 2.292,75 2.311,35 2.336,15
B2 2.292,20 2.323,96 2.349,37 2.368,43 2.393,84
A1 2.485,82 2.520,27 2.547,83 2.568,50 2.596,06
A2 2.541,98 2.577,20 2.605,38 2.626,51 2.654,69

Vetro Settore trasformazione (seconde lavorazioni)

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

1 1.485,36 1.505,94 1.522,40 1.534,75 1.551,21
2 1.595,89 1.618,01 1.635,70 1.648,97 1.666,66
3 1.718,46 1.742,27 1.761,32 1.775,61 1.794,66
4 1.804,15 1.829,15 1.849,15 1.864,15 1.884,15
5 1.928,54 1.955,26 1.976,64 1.992,67 2.014,05
5A 1.976,25 2.003,63 2.025,54 2.041,97 2.063,88
6 2.024,57 2.052,62 2.075,06 2.091,89 2.114,33
6A 2.062,02 2.090,59 2.113,45 2.130,59 2.153,45
7 2.236,96 2.267,96 2.292,76 2.311,36 2.336,16
8 2.444,20 2.478,07 2.505,16 2.525,48 2.552,57
8A 2.500,37 2.535,02 2.562,74 2.583,53 2.611,25

Vetro Settore soffio a mano e semiautomatiche

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/9/2022

Minimi dall’1/12/2022

1 1.483,93 1.504,40 1.520,78 1.533,06 1.549,44
2 1.554,73 1.576,19 1.593,35 1.606,22 1.623,38
3 1.630,03 1.652,52 1.670,51 1.684,00 1.701,99
4 1.709,32 1.732,90 1.751,76 1.765,91 1.784,77
5 1.811,95 1.836,95 1.856,95 1.871,95 1.891,95
6 1.937,37 1.964,10 1.985,49 2.001,53 2.022,92
7 2.023,05 2.050,96 2.073,29 2.090,04 2.112,37
8 2.234,26 2.265,09 2.289,75 2.308,25 2.332,91
8A 2.251,11 2.282,17 2.307,02 2.325,66 2.350,51
9 2.441,16 2.474,84 2.501,78 2.521,99 2.548,93
9A 2.497,22 2.531,68 2.559,24 2.579,91 2.607,47

Lavorazioni Piastrelle in Terzo Fuoco

Livello

Minimi dall’1/7/2019

Minimi dall’1/3/2022

Minimi dall’1/7/2022

Minimi dall’1/12/2022

A 1.756,74 1.781,03 1.805,32 1.841,75
B 1.604,60 1.626,79 1.648,98 1.682,26
C 1.516,70 1.537,67 1.558,64 1.590,09
D 1.446,65 1.466,65 1.486,65 1.516,65
E 1.384,26 1.403,40 1.422,54 1.451,25
F 1.332,70 1.351,13 1.369,56 1.397,20
G 1.236,55 1.253,64 1.270,73 1.296,37

Contattaci
Invia con WhatsApp