Istanza di revisione per il rigetto della domanda di cfp per riduzione del canone di locazione

In caso di rigetto della domanda  di CFP riconosciuto per la riduzione dei canoni dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo nonostante risulti soddisfatto il requisito temporale per l’ammissione, il locatore deve presentare un’istanza di revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini (l’Agenzia delle Entrate – Risposta 11 gennaio 2022, n. 13).

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda il rigetto della domanda di contributo a fondo perduto per la riduzione dei canoni di locazione previsto dal “decreto Ristori”.
Con riferimento ad un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo in essere alla data del 29 ottobre 2020 sono state effettuate due rinegoziazioni:
– la prima, relativa al periodo dal 23/06/2020 al 22/06/2021, con la quale è stato ridotto l’importo del canone annuo;
– la seconda, riguardante il periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, con la quale è stata riconfermata la medesima riduzione prevista con la prima rinegoziazione.
In relazione alla seconda rinegoziazione, il locatore ha presentato domanda per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione previsto dal “decreto Ristori”, tuttavia la procedura non ha riconosciuto la diminuzione del canone, poiché già effettuata con la prima rinegoziazione. Pertanto, l’istanza è stata respinta.
Si chiede in che modo sia possibile ottenere il beneficio, sebbene il software per la presentazione dell’istanza non consenta l’inoltro della relativa istanza di ammissione.

Il Decreto Ristori stabilisce che per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020, è riconosciuto un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore.
Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore deve comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione del contributo.
A tal fine l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contributo spetta a condizione che la locazione:
– abbia una decorrenza non successiva al 29 ottobre 2020 e risulti in essere alla predetta data;
– sia oggetto di rinegoziazione in diminuzione del canone previsto per tutto l’anno 2021 o per parte di esso.
In particolare, il contributo è destinato ai locatori che dal 25 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 hanno ridotto i canoni del contratto di affitto per tutto o parte dell’anno 2021. Il contratto di locazione deve essere oggetto di una o più rinegoziazioni in diminuzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso e tali rinegoziazioni devono avere data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020.

In considerazione della normativa di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il contributo non spetta con riferimento ai contratti di locazione che, seppur in essere al 29 ottobre 2020, sono stati rinegoziati prima del 25 dicembre 2020.
Nel caso di specie, assumendo il contratto “iniziale” ancora in essere alla data del 29 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “seconda” rinegoziazione relativa al periodo dal 23/06/2021 al 22/07/2022, soddisfa il requisito temporale per l’ammissione alla richiesta del contributo.
In particolare, il contratto è stato oggetto di una “prima” rinegoziazione per la diminuzione del canone alla scadenza della quale, se non si fosse provveduto con una successiva rinegoziazione, il canone sarebbe ritornato al valore iniziale pattuito.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, in tale ipotesi il locatore può essere ammesso a richiedere il contributo, a condizione che presenti all’Agenzia delle entrate una istanza volta alla revisione, in autotutela, dell’esito del rigetto sulla base di quella già trasmessa in pendenza dei termini.
Qualora il locatore sia un soggetto non residente in Italia, detta istanza può essere presentata via PEC all’Ufficio presso il quale è stato registrato il contratto di locazione in essere, firmata digitalmente e contenente tutti i dati previsti dal Provvedimento n. 180139/2021, con allegazione della documentazione probatoria relativa alla rinegoziazione del canone di locazione.
L’Agenzia delle Entrate precisa che insieme al modello dell’istanza deve essere inviata, altresì, una nota con la quale il soggetto richiedente il contributo specifica in modo puntuale e chiaro i motivi dell’errore.

INPS: congedo parentale “SARS CoV-2” fino al 31 marzo

Si comunica che, il congedo parentale SARS CoV-2″ per genitori lavoratori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi è stato prorogato fino al 31 marzo prossimo.

Si tratta di uno specifico congedo indennizzato, denominato “Congedo parentale SARS CoV-2”, per genitori con figli affetti da SARS CoV-2, in quarantena da contatto o con attività didattica o educativa in presenza sospesa o con centri diurni assistenziali chiusi, per la cura dei figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS CoV-2, alla durata della quarantena da contatto del figlio, ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza o di chiusura dei centri diurni assistenziali.
La domanda per i lavoratori dipendenti, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:
– tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
– tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
– tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Per presentare la domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” si deve utilizzare la procedura per l’acquisizione delle Domande per Prestazioni a sostegno del reddito – Servizio Maternità selezionando le voci “Congedo Parentale” oppure “Congedo Parentale su Base Oraria”, anche per figli con disabilità in situazione di gravità. Dopo aver completato le informazioni di tipo anagrafico sarà necessario:
1. selezionare “Richiesta di uno dei congedi istituiti per emergenza COVID-19” nella pagina “Tipo richiesta”, cliccare quindi su AVANTI;
2. spuntare la richiesta del congedo nella sezione “Congedo parentale SARS CoV-2 (D.L. n.146 del 21/10/2021)”, cliccare quindi su AVANTI;
3. indicare il motivo per il quale si richiede il congedo e, dunque, le informazioni relative alle certificazioni/attestazioni/provvedimento, cliccare quindi su AVANTI;
4. procedere con l’acquisizione e richiedere un periodo coperto dalla certificazione (se presente), purché ricadente nell’intervallo previsto dalla norma.
Per richiedere il congedo parentale ordinario in modalità giornaliera è necessario spuntare l’opzione “Richiesta per congedo parentale”, mentre per la modalità oraria l’opzione “Richiesta per congedo su base oraria”.
Inoltre, nella domanda di “Congedo parentale SARS CoV-2” in modalità oraria, il genitore dovrà dichiarare:
– il numero di giornate intere di “Congedo parentale SARS CoV-2” da fruire in modalità oraria;
– il periodo all’interno del quale tali giornate di “Congedo parentale SARS CoV-2” sono fruite in modalità oraria.
Il periodo all’interno del quale si intende fruire delle ore di “Congedo parentale SARS CoV-2”, dovrà essere contenuto all’interno di un mese solare.

Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sugli interventi di efficientamento energetico e antisismici su edificio di un unico proprietario (con usufrutto parziale a favore di un altro soggetto), composto da unità abitative residenziali e non sulla prevalenza della natura residenziale dell’edificio (Agenzia delle entrate – Risposta 07 gennaio 2022, n. 5).

Con riferimento alla possibilità per il contribuente di beneficiare del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, quale comproprietario dell’edificio composto da un unico corpo di fabbrica che comprende due unità residenziali, una pertinenza ed una unità censita nella categoria catastale C/6, occorre rilevare che laddove non sussista la condizione della prevalenza della residenzialità non può fruire delle agevolazioni previste dal decreto Rilancio.
Con riferimento alla possibilità di fruire della detrazione nella misura del 50 per cento per gli interventi che riguardano il rifacimento delle scale all’interno dell’edificio posseduto da un unico proprietario, il contribuente potrà fruire della detrazione di cui all’articolo 16- bis del TUIR, attualmente nella misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, calcolata su un ammontare massimo delle stesse pari a 96.000 per immobile, per gli interventi di rifacimento delle scale, secondo i criteri sopra precisati. In particolare, considerato che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è inferiore al 50 per cento, la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni dovrà essere commisurata alle sole unità immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.

Regime speciale lavoratori impatriati: primi chiarimenti del 2022

Il lavoratore dipendente di un impresa svizzera con attività parzialmente svolta in Italia in telelavoro, qualora dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, può beneficiare del regime speciale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta (Agenzia Entrate – risposta 07 gennaio 2022, n. 3).

Il regime speciale dei lavoratori impatriati è disciplinato dall’art. 16, D.Lgs. n. 147/2015 e per accedere è necessario che il lavoratore:
– trasferisca la residenza in Italia;
– non sia stato residente in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegni a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolga l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Sono destinatari del beneficio fiscale, inoltre, i cittadini dell’Unione europea o di uno Stato extra UE con il quale risulti in vigore una Convenzione contro le doppie imposizioni o un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale che:
– sono in possesso di un titolo di laurea e abbiano svolto “continuativamente” un’attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, ovvero
– abbiano svolto “continuativamente” un’attività di studio fuori dall’Italia negli ultimi 24 mesi o più, conseguendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream.

L’agevolazione è fruibile dai contribuenti per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui trasferiscono la residenza fiscale in Italia, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, e per i quattro periodi di imposta successivi.
Per accedere al regime speciale, è necessario, inoltre, che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro.
In relazione alle modifiche normative che hanno ridisegnato il perimetro di applicazione del suddetto regime agevolativo a partire dal periodo di imposta 2019, con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere all’agevolazione, ai presupposti per accedere all’ulteriore quinquennio agevolabile, all’ambito temporale di applicazione della sopra richiamata disposizione, alle modifiche normative concernenti il requisito dell’iscrizione all’anagrafe degli Italiani residenti all’estero (c.d. AIRE) per fruire dell’agevolazione fiscale in esame sono stati forniti puntuali chiarimenti con la circolare n. 33/E del 28 dicembre 2020, cui si rinvia per una completa disamina degli aspetti di carattere generale della normativa in esame.
Possono accedere all’agevolazione anche i soggetti che vengono a svolgere in Italia attività di lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con sede all’estero, o i cui committenti siano stranieri (non residenti).
L’applicazione del regime agevolativo richiede, tra l’altro, che l’attività lavorativa sia prestata prevalentemente nel territorio italiano.
Per l’accesso al regime speciale per i lavoratori impatriati è richiesto che il soggetto non sia stato residente in Italia per due periodi di imposta precedenti il rientro e che trasferiscano la residenza fiscale in Italia e si impegnino a permanervi per almeno due anni a pena di decadenza dall’agevolazione.
Al riguardo, si evidenzia che ai sensi del citato articolo 2 del TUIR, sono residenti in Italia le persone fisiche che, per almeno 183 giorni (o 184 giorni in caso di anno bisestile), sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile.
Le suddette condizioni sono fra loro alternative; pertanto, la sussistenza anche di una sola di esse è sufficiente a far ritenere che un soggetto sia qualificato, ai fini fiscali, residente in Italia.
Pertanto, qualora nel caso di specie si dimostri di avere avuto la residenza effettiva in Svizzera nel periodo precedente il trasferimento in Italia, e si sia trasferita il 6 settembre 2021, si potrà considerare fiscalmente residente nel territorio dello Stato, a partire dal 1° gennaio 2022.

Sulla base della normativa e della prassi illustrate, laddove risultino soddisfatti tutti i requisiti richiesti dalla norma in esame, è possibile beneficiare del regime speciale per i redditi di lavoro dipendente prodotti in Italia a decorrere dal periodo d’imposta 2022, nel quale si trasferisce la residenza fiscale in Italia, e per i successivi quattro periodi di imposta.

Regolamentazione del piano sanitario nelle Emittenti Radiofoniche

 

 

Siglato, tra la Confindustria Radio Televisioni, ANICA, RNA e la SLC-CGIL, la FISTEL-CISL, la UILCOM UIL, l’accordo di integrazione accordo di primo livello per la regolamentazione del piano sanitario per le aziende private esercenti servizi radiotelevisivi multimediali.

Considerato che in data 14/3/2018 il Fondo Salute Sempre ha presentato all’Osservatorio Nazionale Commissione sanità integrativa di settore una proposta di polizza che prevede la copertura di servizi sanitari integrativi offerti alle imprese aderenti alle medesime condizioni economiche previste nella delibera 11/12/2014: € 120,00 (centoventi/00) annui integralmente a carico delle aziende. Le parti fanno salva la facoltà di aderire al Piano Sanitario del Fondo Salute Sempre anche per le imprese che già prevedono ulteriori forme di assistenza sanitaria integrativa.
Al fine di garantire continuità nella copertura sanitaria assicurativa a tutela dei dipendenti del comparto, necessita prorogare la polizza alle medesime condizioni e oneri vigenti per un periodo di almeno un anno.
Le parti stabiliscono che l’accordo relativo alla proposta contrattuale avrà durata dall’1/1/2022 al 31/12/2022 alle medesime condizioni attualmente vigenti.

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