Esonero contributo addizionale Cassa integrazione: nuove attività incluse

Ampliata la platea dei datori di lavoro che beneficiano dell’esonero dal pagamento della contribuzione addizionale per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale nel 1° trimestre 2022 (art. 7, Decreto Sostegni-ter convertito)

In base alla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro, i datori di lavoro ammessi, in relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa, ai trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale o all’assegno ordinario di integrazione salariale a carico del FIS, sono soggetti al pagamento di un contributo addizionale.
Con il cd. “Decreto Sostegni-ter” (art. 7, D.L. n. 4/2022), il Governo ha introdotto l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i trattamenti ordinari o straordinari di integrazione salariale, nonché per gli assegni ordinari di integrazione salariale (a carico del FIS), fruiti dai datori di lavoro di alcuni settori a seguito di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.
Con la Legge n. 25/2022, di conversione del Decreto Sostegni-ter, sono state individuate ulteriori attività economiche per le quali è riconosciuta l’applicazione dell’esonero dal pagamento del contributo addizionale, in relazione agli eventi di riduzione o sospensione dell’attività nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022 con accesso ai trattamenti di integrazione salariale o agli assegni FIS.
Per effetto della modifica introdotta in sede di conversione, l’esenzione transitoria dal contributo addizionale si applica ai datori di lavoro appartenenti ai settori del turismo, della ristorazione, del commercio all’ingrosso, dei parchi divertimenti e parchi tematici, degli stabilimenti termali, delle attività ricreative, dei trasporti, dei musei, degli spettacoli, delle feste e cerimonie, delle organizzazioni associative, nonché di specifiche attività di produzione o di erogazione di servizi.

ATTIVITÀ INDIVIDUATE DAL DECRETO SOSTEGNI-TER

SETTORE – Attività economica

Codice ATECO

TURISMO

Alloggio

Agenzie e tour operator

 

55.10 e 55.20

79.1, 79.11, 79.12 e 79.90

RISTORAZIONE

Ristorazione su treni e navi

Catering per eventi, banqueting

Mense e catering continuativo su base contrattuale

Bar e altri esercizi simili senza cucina

Ristorazione con somministrazione

56.10.5

56.21.0

56.29

56.30

56.10.1

PARCHI

Parchi divertimenti e parchi tematici

93.21
TERMALE

Stabilimenti termali

96.04.20
ATTIVITÀ RICREATIVE

Discoteche, sale da ballo night-club e simili

Sale giochi e biliardi

Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo)

93.29.1

93.29.3

93.29.9

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca

Gestione di stazioni per autobus

Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano

Attività dei servizi radio per radio taxi

Musei

Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d’acqua

Attività dei servizi connessi al trasporto aereo

Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi

Attività di proiezione cinematografica.

Organizzazione di feste e cerimonie

49.31 e 49.39.09

52.21.30

49.39.01

52.21.90

91.02 e 91.03

52.22.09

52.23.00

59.13.00

59.14.00

96.09.05

ATTIVITÀ AGGIUNTE IN SEDE DI CONVERSIONE

SETTORE – Attività economica

Codice ATECO

TURISMO

Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte

55.30
FILIERA HO.RE.CA.

Commercio all’ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati

Commercio all’ingrosso di carne e di prodotti a base di carne

Commercio all’ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili

Commercio all’ingrosso di bevande

Commercio all’ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno

Commercio all’ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie

Commercio all’ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi

Commercio all’ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco

46.31

46.32

46.33

46.34

46.36

46.37

46.38

46.39

ATTIVITÀ RICREATIVE

Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche

Attività nel campo della recitazione

Altre rappresentazioni artistiche

Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli

Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche

Altre creazioni artistiche e letterarie

Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby

Attività di altre organizzazioni associative nca

90.04.00

90.01.01

90.01.09

77.39.94

90.02.01

90.02.09

90.03.09

94.99.20

94.99.90

ALTRE ATTIVITÀ

Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente

Movimento merci relativo ai trasporti aerei

Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili

Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie

Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati)

Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici

Tessitura

Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

Fabbricazione di altri prodotti tessili nca

Confezioni in serie di abbigliamento esterno

Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

Fabbricazione di articoli in maglieria

Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce

Fabbricazione di calzature

Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l’edilizia

Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili)

Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero

Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

Laboratori di corniciai

Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone

Fabbricazione di articoli di carta e cartone

Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media

Legatoria e servizi connessi

Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi

Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature)

Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico

Produzione di prodotti di panetteria freschi

Produzione di pasticceria fresca

Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati

Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione

Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale

Fabbricazione di materassi

Fabbricazione di mobili per arredo domestico

Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi)

Finitura di mobili

Altre industrie manifatturiere

Riparazione trattori agricoli

Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia

Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive

Riparazione di altre apparecchiature nca

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Riparazione di carrozzerie di autoveicoli

Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli

Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici)

Attività di design di moda e design industriale

Attività fotografiche

Organizzazione di convegni e fiere

Creazioni artistiche e letterarie

Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

Riparazione di calzature e articoli da viaggio

Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria

Riparazione di orologi e gioielli

Riparazione di strumenti musicali

Riparazione di articoli sportivi

Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca

49.32.2

52.24.1

10.73.00

10.82.00

10.85.0

11.01.00

13.2

13.92.10

13.92.20

13.99

14.13.1

14.13.2

14.14.0

14.19.10

14.3

15.1

15.20

16.21

16.22

16.23

16.29.19

16.29.2

16.29.3

16.29.4

17.1

17.2

18.13.0

18.14.0

23

25

10.52.00

10.71.10

10.71.20

10.72.00

28.22.09

30.99.0

31.03

31.09.1

31.09.2

31.09.5

32

33.12.60

33.12.70

33.15.00

33.19.09

41.20.00

45.20.20

45.20.30

45.40.30

74.10.10

74.20

82.30

90.03

95.22.01

95.23

95.24

95.25.00

95.29.01

95.29.02

95.29.03

95.29.04

95.29.09

Decorrenza dei nuovi minimi retributivi per le lavanderie del Turismo

Decorrono, dal mese di manzo, i nuovi minimi per i lavoratori dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione.

Stante la situazione di crisi derivante dalla pandemia da Covid-19, le Parti hanno stabilito che le tranche per le lavanderie industriali che abbiano avuto nell’anno 2019 un’incidenza del fatturato derivante per almeno il 60% dal settore turistico-alberghiero e della ristorazione, verranno erogate nella seguente modalità:
– € 20,00 (settembre 2021);
– € 15,00 (marzo 2022);
– € 15,00 (agosto 2022);
– € 13,00 (dicembre 2022).
Tali aziende, devono aver sottoscritto un apposito verbale d’accordo, entro il mese di febbraio 2021, con la propria RSU/RSA, ovvero laddove non esistente con le organizzazioni territoriali sindacali firmatarie del presente contratto, dove verrà indicato il valore dell’incidenza del fatturato derivante da strutture turistico-ricettive e ristorative sul totale del fatturato.Copia del predetto verbale dovrà essere inviato ad Ebli.
Per le aziende multisito si farà riferimento al fatturato complessivo di gruppo.

Tabella retribuzioni Aziende del Turismo

 

Aree

Moduli

Aumento dall’1/3/2022€

Incentivo di modulo

Direttiva – Gestionale Centrato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Consolidato 2.515,46 103,25
Tecnica e Gestionale Centrato 2.177,24 93,44
Tecnica e Gestionale Base 1.952,35 78,76
Qualificata Consolidato 1.884,88 75,51
Qualificata Centrato 1.739,86 65,39
Qualificata Base 1.664,54 59,76
Operativa Consolidato 1.635,52 57,00
Operativa Centrato 1.556,03 52,68
Operativa Base 1.378,53

Settore “Area Chimica” Veneto: proroga del CIRL scaduto

Firmato il 21/3/2022, tra la CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto, la CNA Veneto, la CASARTIGIANI del Veneto e la FILCTEM-CGIL regionale del Veneto, la FEMCA-CISL regionale del Veneto, la UILTEC-UIL regionale del Veneto, il verbale di accordo di proroga del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle Imprese artigiane del settore chimica, gomma-plastica, vetro scaduto il 28/2/2022

Le Parti firmatarie della contrattazione territoriale “Settore Area Chimica” per la regione Veneto, si sono incontrate lo scorso 21 marzo e considerato che il CCRL del 9/2/2017 è scaduto in data 28 febbraio 2022, hanno concordato di prorogarne gli effetti fino al 28 febbraio 2023.
Pertanto con il presente accordo del 21/3/2022, le Parti hanno disposto:

1. la proroga dell’erogazione dell’ERT negli importi e nelle modalità previste dall’art. 2.1 del CCRL 9/2/2017 fino al 28/2/2023, secondo la tabella che segue

Settore Chimica Gomma Vetro

Livello

Valore ERT

 

Mensile

Orario

7 56,00 0,32370
6 50,00 0,28902
5s 45,00 0,26012
5 41,00 0,23699
4 37,00 0,21387
3 33,00 0,19075
2 28,00 0,16185
1 23,00 0,13295

2. la proroga della quota di 2,50 € di supporto ai costi di gestione previsti dai fondi negoziali dell’artigianato a favore dei lavoratori (operai, impiegati, apprendisti professionalizzanti). Tale quota viene versata dal datore di lavoro in un’unica soluzione in aggiunta alle quote di adesione contrattuale di competenza del mese di marzo (BO1 mese di marzo).
La quota annua di cui sopra non è riducibile per i part time.
Per il 2022 i datori di lavoro che per le nuove assunzioni stipulate dall’1/1/2022 e fino al 28/2/2022 hanno già assolto al versamento della quota annua di 2,50 € nei BO1 di gennaio o febbraio 2022 non sono tenuti a ripetere tale versamento nel BOI di marzo. Per i lavoratori assunti dall’1/4/2022 al 28/2/2023 tale quota sarà versata con le stesse modalità unitamente al primo versamento (nel BO1 del mese di assunzione);

Licenziamento collettivo: violazione dei criteri di scelta

La comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo, carente con riguardo alle indicazioni circa le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, si traduce nell’illegittima applicazione di tali criteri e da luogo all’annullamento del licenziamento del lavoratore, con condanna del datore alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto (Corte di Cassazione, Sentenza 25 marzo 2022, n. 9800).

La Corte territoriale aveva ritenuto che il licenziamento collettivo (legge n. 223/1991) della società datrice di lavoro ad alcuni dipendenti fosse affetto da mera violazione di carattere formale in virtù della mancata indicazione – nella comunicazione diretta ai lavoratori – dei concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso alcuni lavoratori, sostenendo che le carenze della comunicazione finale effettuata agli stessi, non costituivano mera irregolarità formale bensì violazione dei criteri di scelta, in quanto mancava la puntuale indicazione delle modalità di applicazione dei criteri, idonea a consentire la valutazione comparativa delle posizioni dei dipendenti e, pertanto, la verifica della corretta applicazione degli stessi.

Tale motivo di ricorso è stato accolto dalla Suprema Corte che ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale la comunicazione relativa alla procedura di licenziamento collettivo (art. 4, co. 9 della legge n. 223 del 1991) deve contenere puntualmente l’indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, al fine di consentire ai lavoratori interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. A tal fine, quindi, l’esigenza di consentire il suddetto controllo impone che non solo i criteri, ma anche i presupposti fattuali sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.
Da tanto consegue che la generica indicazione dei criteri dei lavoratori da licenziare, dei dati relativi ai carichi di famiglia e dell’indicazione, per ciascun lavoratore, dei punteggi ricollegati astrattamente ai criteri selezionati, impedisce ogni verifica di coerenza tra i detti criteri e la concreta applicazione degli stessi, perché non offre alcun parametro comparativo, rispetto alla posizione di altri lavoratori, idoneo ad escludere la sussistenza di ingiustificati trattamenti più favorevoli.
Tali carenze, che rendono lacunosa la comunicazione, danno luogo non ad una mera “violazione delle procedure”, come erroneamente ritenuto dalla Corte territoriale nel caso di specie, bensì ad una violazione dei criteri di scelta, che determina l’annullamento del licenziamento, con condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcitoria in misura non superiore alle dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.

Conversione DL Sostegni-ter: misure bonus edilizi

A seguito della conversione del D.L. n. 7 gennaio 2022, n. 4 in L. 28 marzo 2022, n. 25, in materia di bonus edilizi, di seguito si forniscono le misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, sanzionatorie frodi edilizie e i termini di utilizzo dei crediti d’imposta.

Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche (art. 28)

L’articolo 28 contiene un insieme di disposizioni relative alle modalità di cessione dei crediti di imposta e al versamento dell’imposta sulle transazioni finanziarie. Tali disposizioni riproducono quelle già in vigore per effetto del decreto legge n. 13 del 2022, abrogato dalla L. n. 25/2022.
nello specifico, il citato articolo interviene sulla disciplina dell’utilizzo delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi mediante sconto in fattura e cessione del credito, nonché dei crediti di imposta riconosciuti in ragione dell’emergenza da COVID-19. Ove il contribuente usufruisca delle detrazioni per interventi edilizi sotto forma di sconto sul corrispettivo ovvero opti per la trasformazione delle detrazioni in crediti d’imposta cedibili, in luogo di consentire una sola cessione del credito d’imposta, le norme permettono di effettuare due ulteriori cessioni, ma solo a banche, intermediari finanziari e società appartenenti a un gruppo bancario vigilati, ovvero a imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. Analoghe previsioni sono disposte per la cessione dei crediti di imposta riconosciuti in base a provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.
Per le predette agevolazioni, dunque, in luogo di una sola cessione viene prevista la possibilità di effettuarne tre in totale.
Si chiarisce che i crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni per lo sconto in fattura o per la cessione non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate, a partire dalle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022.
Per i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di cessione o sconto in fattura, viene consentita esclusivamente una ulteriore cessione ad altri soggetti. Sono nulli i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni recate dall’articolo in commento, come modificate in sede referente.
Si può versare con modello F24 anche l’imposta sulle transazioni finanziarie.
Inoltre, sono posti analoghi limiti alla cessione del credito d’imposta per le imprese operanti nel settore turistico, alberghiero e ricettivo a fronte di interventi edilizi e di digitalizzazione d’impresa, nonché al credito di imposta per agenzie di viaggi e tour operator concesso in ragione dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo digitale. Anche tali crediti possono essere ceduti di norma una sola volta, salva la facoltà di cederlo per due ulteriori volte a banche, intermediari e imprese di assicurazione vigilati, nel rispetto delle disposizioni antiriciclaggio, dunque in tutto tre volte.

Misure sanzionatorie frodi edilizie (art. 28-bis, co. 2)

Sono introdotte nuove sanzioni per i tecnici abilitati alle asseverazioni previste dalla disciplina del superbonus nonché per le asseverazioni della congruità dei prezzi nelle ipotesi di cessione del credito o sconto in fattura per alcuni bonus edilizi, in caso di informazioni o attestazioni false nonché di omissione di informazioni rilevanti, ossia la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata.
La norma prevede, inoltre, un nuovo massimale per le polizze assicurative che i citati tecnici sono tenuti a sottoscrivere, per ogni intervento, nella loro attività di attestazione o asseverazione. Per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, il massimale deve essere pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni.

Termini di utilizzo dei crediti d’imposta sottoposti a sequestro penale (art. 28-ter)

L’articolo 28-ter, che riproduce il testo dell’articolo 3 del decreto legge n. 13 del 2022, precisa i termini per l’utilizzo da parte dei beneficiari dei crediti d’imposta relativi alla cessione o allo sconto di alcune detrazioni fiscali oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria. In particolare, la norma stabilisce che per i crediti d’imposta che non possono essere utilizzati in quanto oggetto di sequestro disposto dall’Autorità giudiziaria, il termine per l’utilizzo delle quote residue al momento del sequestro è aumentato di un periodo pari alla durata del sequestro stesso.

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