Gestione pensionistica dei giornalisti trasferita all’Inps: istruzioni

L’Inps fornisce istruzioni in merito al trasferimento della gestione pensionistica per i giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, per i titolari di posizioni assicurative e i titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI (Inps – Circolare 28 luglio 2022, n. 92).

Con effetto dal 1° luglio 2022 e limitatamente alla gestione sostitutiva, la funzione previdenziale svolta dall’INPGI è trasferita all’INPS per i giornalisti dipendenti, che vi succede nei relativi rapporti attivi e passivi. A decorrere dalla medesima data sono iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’IVS dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti presso la medesima forma.
Ecco come l’Inps gestirà le prestazioni pensionistiche sia per i soggetti che hanno maturato il diritto alle prestazioni entro il 30 giugno 2022, sia per quelli che li matureranno con la nuova gestione previdenziale Inps.

SOGGETTI INTERESSATI

Il regime pensionistico FPLD si applica ai giornalisti professionisti, ai pubblicisti e ai praticanti iscritti all’Albo negli appositi elenchi e registri, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonché, con evidenza contabile separata, ai titolari di posizioni assicurative e ai titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la gestione sostitutiva dell’INPGI.

REGIME PENSIONISTICO DEI SOGGETTI CHE MATURANO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A TALE DATA PRESSO L’INPGI

I lavoratori già assicurati presso la gestione sostitutiva dell’INPGI, che alla data del 30 giugno 2022 hanno maturato i requisiti pensionistici previsti dalle disposizioni vigenti nell’INPGI, conseguono in qualsiasi momento successivo alla predetta data le prestazioni pensionistiche previste in tale gestione sulla base delle disposizioni ivi vigenti alla data del 30 giugno 2022 e non le prestazioni pensionistiche eventualmente maturate a carico del FPLD successivamente alla predetta data.
Per il perfezionamento dei requisiti previsti dall’INPGI entro il 30 giugno 2022 trova applicazione l’articolo 3 della legge 9 novembre 1955, n. 1122.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata nell’AGO anteriormente o successivamente al 30 giugno 2022, e comunque prima della decorrenza del trattamento pensionistico, deve essere valorizzata, ai fini della misura del pro-quota di pensione, secondo le disposizioni applicabili nell’AGO.
L’eventuale contribuzione versata o accreditata dopo la decorrenza del trattamento pensionistico è valorizzata, ai fini del diritto e della misura dei trattamenti spettanti, secondo le disposizioni applicabili ai titolari di pensione a carico dell’INPGI nella gestione in cui è versata la contribuzione (dando luogo, ad esempio, a un supplemento di pensione o a una pensione supplementare).

L’Inps precisa che:
– a decorrere dal 1° luglio 2022 la pensione di anzianità maturata nella gestione Inpgi è interamente cumulabile con i redditi da lavoro;
– ai fini della pensione di invalidità i requisiti contributivo e sanitario non possono essere maturati successivamente al 30 giugno 2022; tuttavia è possibile presentare la domanda anche successivamente alla predetta data. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. L’accertamento del requisito sanitario sarà effettuato dal UO medico-legale dell’INPS competente per territorio. La pensione di invalidità è incompatibile con l’attività giornalistica svolta successivamente alla concessione della pensione. Nel caso in cui si verifichi tale causa di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all’INPS che revoca la pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell’incompatibilità medesima;
– ai fini della pensione ai superstiti, la disciplina previgente presso l’INPGI trova applicazione, in presenza di tutti i requisiti e condizioni, per i decessi che si verificatisi antecedentemente al 1° luglio 2022. In tali casi le aliquote vigenti in INPGI continueranno a trovare applicazione anche nel caso di successiva variazione del nucleo familiare.

REGIME PENSIONISTICO PER I SOGGETTI CHE NON HANNO MATURATO ENTRO IL 30 GIUGNO 2022 I REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE A TALE DATA PRESSO L’INPGI

A partire dal 1° luglio 2022 il regime pensionistico dei giornalisti iscritti al FPLD è uniformato a quello degli iscritti al FPLD; pertanto, tali soggetti possono conseguire le prestazioni pensionistiche riconosciute agli iscritti al FPLD, sulla base delle disposizioni vigenti nella gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
A riguardo l’Inps chiarisce che tali soggetti possono conseguire le prestazioni con riferimento alle quali alla data del 30 giugno 2022 non risulta interamente trascorso l’arco temporale entro il quale la legge richiede la maturazione dei prescritti requisiti.
I giornalisti iscritti al FPLD, pertanto, non possono conseguire le pensioni anticipate cd.dd. Quota 100 e Opzione donna, i cui requisiti andavano perfezionati entro la data del 31 dicembre 2021.

Fermo restando il principio del pro-rata, per il calcolo della pensione, ai fini dell’individuazione del regime pensionistico in cui il lavoratore si colloca (sistema misto/retributivo ovvero contributivo), occorre fare riferimento all’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995 nella gestione a carico della quale è liquidata la pensione e nelle gestioni con essa dialoganti.
Di conseguenza, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema retributivo/misto; d’altra parte, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono accedere alla pensione sulla base dei requisiti e degli istituti previsti per coloro che si collocano nel sistema contributivo.
Ai soggetti che alla data del 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati presso l’INPGI – ancorché contestualmente ad altra gestione – per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, limitatamente al FPLD, non si applica il massimale contributivo di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995, ancorché il primo accredito in qualsiasi gestione sia successivo al 31 dicembre 1995. Il massimale contributivo si applica invece ai soggetti già assicurati presso l’INPGI, con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016 e che risultino privi di anzianità contributiva in qualsiasi altra gestione nei periodi antecedenti alla predetta data.
L’Inps precisa che, per i soggetti che al 30 giugno 2022 risultino da ultimo assicurati a una qualsiasi altra gestione (compreso il FPLD), nonché per i soggetti con accredito contributivo in qualsiasi gestione pensionistica prima del 1° gennaio 1996, continuerà a trovare applicazione la generale disciplina del massimale di cui all’articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge n. 335 del 1995.

VALORIZZAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (FPLS) E DEL FONDO PENSIONE LAVORATORI SPORTIVI (FPSP) DELLA GESTIONE EX ENPALS

Con riferimento ai titolari di pensione INPGI liquidata, nonché ai soggetti che hanno maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente a tale data presso l’INPGI, ai fini della valorizzazione della contribuzione presso la Gestione ex ENPALS potrà essere riconosciuta, a domanda, una pensione autonoma o supplementare per la sola contribuzione versata/accreditata in detta gestione.
Al di fuori dai predetti casi, la contribuzione FPLD che non abbia dato luogo a pro-quota di pensione e la contribuzione ex ENPALS possono essere valorizzate, a domanda, al fine del riconoscimento di una pensione autonoma o supplementare in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 16 del D.P.R. n. 1420 del 1971 che sarà posta a carico della gestione – FPLD o ex ENPALS – nella quale risulti versata/accreditata una prevalente contribuzione.
Le disposizioni citate non sono peraltro applicabili in presenza di istanze di pensione presentate in regime di cumulo, di totalizzazione e di computo.

Nelle ipotesi in cui i soggetti in possesso di contribuzione presso la gestione ex ENPALS e il FPLD, anche in evidenza contabile separata, non abbiano maturato entro il 30 giugno 2022, al fine del riconoscimento di un unico trattamento previdenziale, non è contemplato l’utilizzo di “altra contribuzione” oltre a quella versata/accreditata presso l’ex ENPALS e presso il FPLD. La contribuzione INPGI versata entro il 30 giugno 2022 non può essere valorizzata ai fini dell’accertamento del rapporto di prevalenza stabilito dalla norma utile a determinare il diritto alla concessione della prestazione; diversamente, la contribuzione versata a decorrere dal 1° luglio 2022 in favore dei giornalisti iscritti al FPLD, potrà essere valutata al fine del riconoscimento della prestazione.
In questi casi, pertanto, qualora la competenza alla definizione del trattamento pensionistico sia attribuita al FPLD, la contribuzione ex ENPALS sarà trasferita a tale Fondo che liquida anche la prestazione. Nell’ipotesi inversa, la prestazione sarà liquidata dalla Gestione ex ENPALS. Sia nel primo che nel secondo caso, l’eventuale contribuzione, FPLD ed ex ENPALS, versata successivamente al pensionamento potrà essere utilizzata per la concessione di un supplemento di pensione da parte della gestione che ha liquidato la prestazione. Nelle ipotesi di prestazioni riconosciute dall’ex ENPALS in applicazione delle disposizioni in parola, la pregressa contribuzione INPGI potrà determinare, a domanda, una pensione supplementare a carico dell’evidenza contabile separata del FPLD.

PENSIONI CON IL CUMULO DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nei confronti dei giornalisti iscritti al FPLD trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo dei periodi assicurativi (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; FPLD ed ex ENPALS; cumulo; cumulo per assicurati dal 1996; totalizzazione; computo in Gestione separata).
L’Inps precisa che, in deroga al principio del pro-quota, in caso di computo in Gestione separata e di totalizzazione (in assenza di diritto autonomo), le anzianità contributive acquisite in INPGI fino al 30 giugno 2022 sono valorizzate secondo le regole di calcolo di cui al decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180 del 1997.
Inoltre, in presenza di sola contribuzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, l’evidenza contabile ex INPGI senza diritto al 30 giugno 2022 e presso le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, il cumulo della contribuzione posseduta può realizzarsi esclusivamente in base alle disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613 del 1966.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande relative alle prestazioni pensionistiche riconosciute in favore dei giornalisti iscritti al FPLD devono essere presentate esclusivamente mediante i seguenti canali:
– sito internet www.inps.it, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica) ai servizi telematici disponibili;
– Contact Center chiamando da rete fissa il numero gratuito 803 164 oppure il numero 06 164164 da telefono cellulare, a pagamento, secondo il piano tariffario del proprio gestore telefonico;
– Patronati e altri soggetti abilitati all’intermediazione con l’Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
Ai giornalisti iscritti al FPLD residenti all’estero si applicano le seguenti modalità:
– il giornalista che risiede in uno Stato estero UE/SEE/Svizzera e Regno Unito che abbia periodi assicurativi anche in Italia, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari comunitari/SED;
– il giornalista che risiede all’estero in uno Stato extracomunitario convenzionato e abbia periodi assicurativi anche in Italia, al fine di evitare ritardi nella lavorazione delle pratiche, deve presentare la domanda di prima liquidazione della pensione in regime internazionale all’Istituzione estera del luogo di residenza, che provvederà a trasmetterla all’Istituto con i consueti formulari previsti dalle Convenzioni bilaterali.

PENSIONI GIÀ LIQUIDATE

A decorrere dal 1° luglio 2022, i trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti già erogati dall’INPGI sono a carico del FPLD, con evidenza contabile separata. Dalla medesima data, l’INPS provvede al pagamento dei trattamenti pensionistici in argomento con le modalità adottate per la generalità dei propri pensionati.

DOMANDE DI RICONGIUNZIONE

Le richieste di ricongiunzione, presentate nel regime sostitutivo INPGI, entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate, continueranno ad essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI e i relativi periodi affluiranno nell’evidenza contabile separata del FPLD; per quelle già definite alla predetta data, i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere a carico degli assicurati continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. A partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS (e non più all’INPGI) secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Analogamente, continueranno ad essere definite le domande di ricongiunzione presentate all’INPS entro il 30 giugno 2022 al fine di trasferire nel FPLD – Gestione ordinaria, i periodi contributivi di pertinenza della gestione sostitutiva INPGI. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022, i trasferimenti di contribuzioni da effettuare per completare le suddette domande di ricongiunzione presentate entro il 30 giugno 2022 non danno luogo a movimentazioni di natura finanziaria.
A partire dal 1° luglio 2022, i titolari di posizioni assicurative già iscritti alla data del 30 giugno 2022 presso la Gestione sostitutiva dell’INPGI sono iscritti al FPLD, sebbene in evidenza contabile separata. Essendo le posizioni già unificate per il conseguimento di un’unica pensione, nel rispetto del principio del pro-rata, non sarà più possibile presentare domande di ricongiunzione al fine di trasferire i periodi contributivi dall’evidenza contabile separata alla gestione ordinaria del FPLD o viceversa. In caso di successive domande di ricongiunzione, i periodi contributivi di cui il soggetto sia titolare nelle altre gestioni sostitutive o esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria o presso le casse professionali, affluiranno, al ricorrere dei prescritti requisiti, nella gestione ordinaria del FPLD. Nel caso di successive domande di ricongiunzione in uscita dal FPLD, il trasferimento riguarderà tutta la contribuzione di cui il soggetto sia titolare nel suddetto Fondo, compresa quella accreditata in evidenza contabile separata.

DOMANDE DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DI PERIODI CONTRIBUTIVI

Le domande di riscatto di periodi contributivi presentate presso la gestione sostitutiva dell’INPGI entro la data del 30 giugno 2022 e non ancora lavorate continueranno a essere definite secondo la normativa vigente presso l’INPGI; per quelle già definite alla predetta data i cui piani di versamento dell’onere siano ancora attivi, l’onere continuerà ad essere versato secondo l’originario piano di ammortamento. Resta inteso che a partire dal 1° luglio 2022 l’onere, o la parte residua di esso, è comunque versato all’INPS secondo le modalità che saranno successivamente comunicate. Per le suddette domande di riscatto, i periodi contributivi e i relativi oneri sono imputati all’evidenza contabile separata del FPLD.
A decorrere dal 1° luglio 2022 i giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, potranno esercitare le medesime facoltà di riscatto previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, secondo le stesse modalità, requisiti e limitazioni.
I periodi contributivi e i corrispondenti oneri saranno imputati alla gestione ordinaria del FPLD, indipendentemente dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto (sia anteriore che successiva al 1° luglio 2022). Fanno eccezione le domande di costituzione di rendita vitalizia, per contribuzione omessa e prescritta, in considerazione della funzione ricostruttiva della posizione assicurativa lesa da omissioni contributive; in queste fattispecie, i periodi e i relativi oneri, se afferenti al rapporto di lavoro con iscrizione nell’evidenza contabile separata del FPLD, affluiranno anch’essi nell’evidenza contabile.

ACCREDITI FIGURATIVI

A decorrere dal 1° luglio 2022 ai giornalisti iscritti al FPLD, ancorché in evidenza contabile separata, si applicheranno le medesime regole in materia di accrediti figurativi previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

INL: indicazioni per la prevenzione del rischio da stress termico

L’INL ha fornito ulteriori indicazioni operative ai fini di una più incisiva attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore (Nota del 26 luglio 2022, n. 4753).

L’Ente ricorda che, in ragione della valutazione del rischio “microclima”, si rende necessaria la predisposizione di opportune misure di prevenzione, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi alle ondate di calore che possono incidere negativamente sullo svolgimento dell’attività lavorativa, generando importanti conseguenze sulla salute, malesseri o anche infortuni.

Da tanto consegue che, qualora durante l’attività ispettiva si riscontri, nei settori in cui il rischio è maggiore (ad es. lavori all’aperto), l’assenza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre in atto, si deve procedere sia ad emettere il verbale di prescrizione per assenza della valutazione del rischio “microclima” ovvero per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione, sia ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, che comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
Se invece, durante l’accesso ispettivo, risulta che il datore di lavoro abbia proceduto alla valutazione del rischio e abbia individuato le misure di prevenzione e protezione, ma le stesse non siano rispettate, sarà emesso un verbale di prescrizione nei confronti del preposto, per non aver vigilato sull’ osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento, poi, alle attività svolte all’interno di cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all’atto dell’elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima.
Pertanto, nell’ambito del PSC potranno essere previste misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell’inizio delle lavorazioni.
Misure specifiche di organizzazione delle lavorazioni in cantiere dovranno essere previste, all’interno dei relativi POS, anche dai datori di lavoro delle ditte in appalto.
Tra queste rientrano:
– l’idoneità dei DPI alla stagione in corso;
– la possibilità di pause o l’anticipo/posticipo delle lavorazioni;
– la fornitura di bevande;
– l’accesso all’ombra.
Il Coordinatore per l’esecuzione, dunque, nell’ambito dei compiti ad esso attribuiti, deve verificare l’applicazione delle misure individuate nel PSC da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi e la presenza delle stesse misure nei relativi POS, provvedendo anche alla sospensione dei lavori per condizioni meteoclimatiche che possano configurare la presenza di un pericolo grave e imminente per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Laddove, nel corso dell’accertamento, si riscontri la carenza della valutazione del rischio “microclima” e delle relative misure di prevenzione nell’ambito del PSC, si procederà alla redazione del verbale di prescrizione nei confronti del CSE per non aver adeguato il PSC in relazione al rischio microclimatico e/o per non aver individuato le misure di prevenzione.
Se la suddetta valutazione non è presente nei POS, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del datore di lavoro per non aver curato la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche, e nei confronti del CSE, qualora il rischio sia stato valutato nel PSC, per non aver verificato l’idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest’ultimo.

Nei confronti dell’impresa affidataria, laddove essa sia presente, dovrà anche essere accertato l’adempimento dei seguenti obblighi:
– verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
– applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC;
– verifica della congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione degli stessi al coordinatore per l’esecuzione.
L’ accertato inadempimento darà luogo all’emissione di apposito verbale di prescrizione.

Infine, nel caso in cui, sia nell’ambito del PSC che nell’ambito del POS sia stato valutato il rischio “microclima” e siano state individuate le relative misure di prevenzione ma le stesse non siano rispettate, il verbale di prescrizione sarà emesso nei confronti del preposto, per non aver vigilato sulla osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

L’Ente, concludendo, richiama l’attenzione sugli strumenti preventivi finalizzati alla valutazione dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito https://www.worklimate.it.

Brevetti+: domande per gli incentivi

Dal 27 settembre 2022 è possibile inviare le domande per gli incentivi

 

A partire dal 27 settembre 2022 le PMI interessate all’acquisto di servizi specialistici per la valorizzazione economica di un brevetto potranno presentare a Invitalia le domande per richiedere gli incentivi previsti da Brevetti+.
Il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato infatti il bando per il 2022 dedicato ai contributi agevolativi: per la misura sono stati stanziati 30 milioni di euro (10 a valere su risorse PNRR).

Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo

Farmacie municipalizzate: ratificato l’accordo di rinnovo

Sciolta la riserva sull’accodo di rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all’ingrosso, laboratori farmaceutici.

 

L’accordo prevede un trattamento economico riparametrato al 1° livello di  €80,00 dal 1/7/2022; €18,00 dal 1/7/2023; €15,00 dal 1/7/2024

Livello

Retr. Base al 31/12/2015

Incremento 1

Nuova R.B.M. al 1/7/2022

1° livello Q 2.325,33 93,15 2.418,48
1° livello super 2.245,40 89,95 2.335,35
1° livello C 2.145,00 85,93 2.230,93
1° livello + 12 anni 1.996,97 80,00 2.076,97
1° livello + 2 anni 1.996,97 80,00 2.076,97
1° livello 1.996,97 80,00 2.076,97
2° livello 1.771,90 70,98 1.842,88
3° livello 1.682,11 67,39 1.749,50
4° livello 1.564,10 62,66 1.626,76
5° livello 1.440,65 57,71 1.498,36
6° livello 1.345,35 53,90 1.399,25

Livello

Incremento 2

Nuova R.B.M. al 1/7/2023

1° livello Q 20,96 2.439,44
1° livello super 20,24 2.355,59
1° livello C 19,33 2.250,26
1° livello + 12 anni 18,00 2.094,97
1 ° livello + 2 anni 18,00 2.094,97
1° livello 18,00 2.094,97
2° livello 15,97 1.858,85
3° livello 15,16 1.764,66
4° livello 14,10 1.640,86
5° livello 12,99 1.511,35
6° livello 12,13 1.411,37

Livello

Incremento 3

Nuova R.B.M. al 1/7/2024

Totale incremento

1° livello Q 17,47 2.456,91 131,58
1° livello super 16,87 2.372,46 127,06
1° livello C 16,11 2.266,38 121,38
1° livello + 12 anni 15,00 2.109,97 113,00
1° livello + 2 anni 15,00 2.109,97 113,00
1° livello 15,00 2.109,97 113,00
2° livello 13,31 1.872,16 100,26
3° livello 12,63 1.777,29 95,18
4° livello 11,75 1.652,61 88,51
5° livello 10,82 1.522,17 81,52
6° livello 10,11 1.421,48 76,13

Tabella incrementi indennità Quadri

Livello

I.Q. al 31/12/2015

Incremento

Nuova I.Q. al 1/7/2022

1° livello Q 140,00 20,00 160,00
1° livello super 130,00 20,00 150,00
1° livello C 130,00 15,00 145,00

 Tabella indennità forfettaria di rinnovo contrattuale

Livello

1.a tranche alla ratifica dell’Ipotesi di accordo

2.a tranche con cedolino gennaio 2023

Totale indennità

1° livello Q 291,11 291,11 582,21
1° livello super 281,10 281,10 562,20
1° livello C 268,53 268,53 537,06
1°livello + 12 anni 250,00 250,00 500,00
1° livello + 2 anni 250,00 250,00 500,00
1° livello 250,00 250,00 500,00
2° livello 221,82 221,82 443,65
3° livello 210,58 210,58 421,17
4° livello 195,81 195,81 391,62
5° livello 180,35 180,35 360,71
6° livello 168,42 168,42 336,85

Viene prevista un’indennità forfettaria: € 250,00 alla ratifica dell’ipotesi, € 250,00 a gennaio 2023.

Sul piano del welfare, viene previsto un incremento dello 0,50% della quota a carico dell’azienda alla Previdenza Complementare.

In merito alla Classificazione del personale viene costituita una Commissione Paritetica per il monitoraggio

dell’evoluzione normativa e le conseguenti applicazioni nella “Farmacia dei Servizi

Per quanto riguarda il mutamento mansioni viene stabilita l’ assegnazione definitiva trascorso un periodo di sei mesi

Per il contratti tempo parziale viene esteso l’orario in applicazione di clausole elastiche fino a 40 ore/settimana e la cancellazione delle deroghe alle norme di legge per le clausole elastiche e flessibili.

Prevista l’esclusione, per i contratti a termine, delle limitazioni quantitative per le aziende che operano in località a prevalente vocazione turistica.

Viene introdotta, per i congedi particolari, un’estensione della copertura nel caso di percorsi di protezione alla violenza di genere.

 

Senza formazione professionale soggetti ad Iva i corsi di nuoto delle ASD

L’Associazione sportiva dilettantistica non usufruisce dell’esenzione Iva per i corsi di nuoto erogati ai minori in quanto si tratta di lezioni a scopo sportivo e ricreativo (Agenzia Entrate – risposta 27 luglio 2022 n. 393).

L’art. 10, n. 20), D.P.R. n. 633/1972, prevede l’esenzione dall’IVA per “le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da enti del Terzo settore di natura non commerciale”.

Tale disposizione, coerentemente con quanto previsto dall’art. 132 della direttiva, subordina l’applicazione dell’esenzione dall’IVA al verificarsi di due presupposti, uno di carattere oggettivo e l’altro soggettivo, stabilendo che le prestazioni a cui si riferisce:

– devono essere di natura educativa dell’infanzia e della gioventù o didattica, ivi compresa l’attività di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale;

– devono essere rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni.

Con riferimento al presupposto soggettivo, deve essere attribuito un valore meramente descrittivo, in relazione ai soggetti che normalmente presiedono a tali attività, e non il significato di un’indicazione tassativa di soggetti ammessi a fruire del regime di esenzione. Inoltre, l’esenzione deve ritenersi operante anche se il riconoscimento di istituti o scuole è effettuato per ragioni di specifica competenza, da un’amministrazione dello Stato che non sia quella scolastica e il riconoscimento deve riguardare il corso educativo, didattico, che l’organismo intende realizzare.

Con riferimento al profilo oggettivo, la Corte di Giustizia UE:

– ha ribadito che “i termini con i quali sono stati designate le esenzioni di cui all’articolo 132 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati restrittivamente, dato che tali esenzioni costituiscono deroghe al principio generale stabilito dall’articolo 2 della direttiva stessa, secondo cui l’IVA è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo;

– ha precisato che la nozione di insegnamento scolastico o universitario ai sensi della direttiva 2006/112, non si limita ai soli insegnamenti che si concludono con esami volti all’ottenimento di una qualifica o che consentono di acquisire una formazione per l’esercizio di un’attività professionale, ma comprende altre attività in cui l’istruzione viene fornita nelle scuole o nelle università per sviluppare le conoscenze e le attitudini degli allievi o degli studenti, purché tali attività non abbiano carattere puramente ricreativo.

Secondo la Corte di Giustizia, inoltre, “la nozione di insegnamento scolastico o universitario” include attività che si distinguono tanto per la loro specifica natura, quanto per il contesto in cui sono esercitate. Ne consegue che, mediante tale nozione, il legislatore dell’Unione ha inteso fare riferimento ad un determinato tipo di sistema di insegnamento, che è comune a tutti gli stati membri, indipendentemente dalle caratteristiche specifiche di ogni sistema nazionale. Di conseguenza, la nozione “di insegnamento scolastico o universitario” ai fini del regime IVA, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e di competenze avente ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché all’approfondimento e allo sviluppo di tali conoscenze e di tali competenze da parte degli allievi e degli studenti, di pari passo con la loro specializzazione in seno ai diversi livelli costitutivi del sistema stesso”.

Con riferimento alle lezioni di nuoto, sotto il profilo oggettivo, in accordo alle indicazioni della Corte di Giustizia UE sopra illustrate, è necessario accertare se l’insegnamento del nuoto possa essere o meno riconducibile nell’ambito della nozione di “insegnamento scolastico o universitario”.

Al riguardo, la suddetta Corte, nella sentenza causa C-373/19, emanata nel 2021, vertente proprio su tale specifico argomento, ha statuito, tra l’altro, che “l’insegnamento del nuoto, impartito da una scuola di nuoto nei confronti principalmente di bambini e diretto all’apprendimento delle basi e delle tecniche della disciplina del nuoto, presenti un’indubbia importanza e persegua un obiettivo di interesse pubblico, esso costituisce comunque un insegnamento specialistico ed impartito ad hoc, che non equivale, di per se stesso, alla trasmissione di conoscenze e di competenze aventi ad oggetto un insieme ampio e diversificato di materie, nonché al loro approfondimento e al loro sviluppo, caratterizzanti l’insegnamento scolastico o universitario”.

Peraltro, i predetti corsi non possono essere considerati quali servizi di formazione o riqualificazione professionale, nell’accezione sopra evidenziata, piuttosto hanno uno scopo meramente ricreativo o sportivo.

Detto questo, i corsi di nuoto impartiti dall’ASD, prevalentemente a bambini, non possano essere riconducibili nell’ambito dell’esenzione dall’IVA, in quanto, fermo restando l’eventuale sussistenza del requisito soggettivo di scuola di nuoto riconosciuta dalla Federazione di competenza, risulta carente del presupposto oggettivo che concerne la definizione e la qualificazione della nozione “di insegnamento scolastico o universitario”, come emerge dalla citata giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.

Ne consegue che, ai corrispettivi percepiti dall’ASD a fronte dei corsi di nuoto in argomento, si applica l’IVA nella misura ordinaria del 22%.

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