Cassa Edile Cagliari: erogati nuovi sussidi e rimborsi

Dal 1° giugno 2023 raddoppiano le prestazioni extracontrattuali per il personale di aziende del settore edile

La Cassa Edile della provincia di Cagliari e Sardegna Meridionale comunica che dal 1° giugno 2023 raddoppiano gli importi delle prestazioni extracontrattuali riservate al personale di aziende regolarmente aderenti alla Cassa Edile. Trattasi di un miglioramento senza precedenti e che dà ulteriori incrementi di importi apportati già nel luglio 2022.
Tra le prestazioni si enunciano:
– il sussidio di natalità pari ad 600,00 euro per ogni figlio che sia nato, adottato o in affidamento;
– il rimborso per spese scolastiche effettuate fino ad un massimo di euro 150,00 per ogni figlio a carico;
– il rimborso spese per campi estivi passa da 200,00 euro annui ad un massimo pari a 400,00 euro;
– rimborsi per conseguimento di patenti conduzione mezzi di tipo C, C1, D1, E, fino ad un massimo di 600,00 euro annui e, in caso di rinnovo, fino a 300,00 euro.
A queste, vengono aggiunte altre due nuove prestazioni:
– voucher di un ammontare pari a 500,00 euro annui per soggiorno e cure termali presso strutture convenzionate, riservato ai lavoratori che abbiano più di 65 anni;
viaggio turistico-formativo-culturale presso il SAIE, fiera annuale dedicata al settore edile a favore dei lavoratori più giovani in servizio presso imprese regolarmente iscritte alla Cassa Edile.
Si precisa che tali importi si intendono per eventi tenuti a partire dal 1° giugno 2023, oppure tenendo conto della data riportata sull’atto di matrimonio, nascita, affidamento, adozione o sulla fattura o scontrino.
Per tutti gli eventi avuti prima della data summenzionata, valgono le quote previste dal Regolamento in vigore fino al 30 maggio 2023.
Per poter accedere alle prestazioni, previa verifica dei requisiti richiesti, si deve necessariamente compilare l’apposito modulo allegando la documentazione domandata per la prestazione di cui si intende usufruire.
Si ricorda che la domanda può essere inoltrata anche per e-mail sul sito della Cassa Edile della provincia di Cagliari.
Da ultimo si comunica che per ulteriori dettagli si può consultare il nuovo Regolamento delle prestazioni extracontrattuali 1° giugno 2023.

CCNL Ceramica-Industria: varata la piattaforma

Aumento dei salari e delle maggiorazioni per lo straordinario festivo e notturno tra le richieste dei sindacati

Il 14 giugno, in vista della scadenza prevista a fine mese, i delegati dei tre sindacati di categoria Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno varato la piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Ceramica-Industria applicabile ai dipendenti delle imprese industriali produttrici di piastrelle di ceramica, di materiali refrattari, di ceramica sanitaria, di porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, di ceramica tecnica, di tubi in grès.
A livello economico, per il triennio dal 1° luglio 2023  al 30 giugno 2026, sono stati richiesti un aumento salariale complessivo di 260,00 euro al livello di inquadramento D1 e l’incremento delle maggiorazioni relativo al lavoro festivo e lavoro notturno.
Per quanto riguarda la parte normativa, invece, è stata richiesta la rivisitazione del sistema classificatorio, con l’introduzione di figure professionali, già utilizzate e non previste nelle declaratorie contrattuali. 
Sulla formazione, i sindacati hanno previsto delle ore specifiche, durante l’attività lavorativa dedicate a percorsi per acquisire nuove competenze, anche in tema di salute e sicurezza.
Per quanto riguarda, invece, i diritti individuali, si vuole migliorare la disciplina del congedo per malattie dei figli; dei permessi parentali; dei  permessi per le vittime di violenza di genere e del periodo di comporto per malattie degenerative ed invalidanti.

Le disposizioni urgenti del governo su lavoro, assunzioni e mondo dello sport 

Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri del 15 giugno prevede una articolata serie di interventi (Consiglio dei ministri, comunicato 15 giugno 2023, n. 39).

La riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la previsione di assunzioni in diversi settori della pubblica amministrazione, disposizioni di sostegno ai lavoratori autonomi e alle imprese e agli enti non commerciali: queste sono alcuni degli interventi approvati nell’ultima seduta del Consiglio dei ministri del 15 giugno 2023 nel quadro di provvedimenti più generali relativi all’organizzazione della pubblica amministrazione, del settore dello sport e del Giubileo della Chiesa cattolica 2025, oltre che nell’ambito di norme di recepimento delle direttive europee.

Ministero del lavoro e PA

Tra i provvedimenti adottati dal governo si segnala la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la modifica dell’assetto organizzativo dell’Ispettorato nazionale del lavoro, per l’assorbimento delle competenze fin qui attribuite all’Agenzia nazionale politiche attive lavoro (ANPAL). Inoltre, si stabiliscono le assunzioni a tempo determinato, anche attraverso agenzie di somministrazione, per la durata di un anno, di 30 unità da inquadrare nel profilo di funzionario, per supportare le Prefetture delle province interessate dagli eventi alluvionali.

Inoltre, sono previste norme per la velocizzazione delle procedure concorsuali per il personale docente, in attuazione di quanto previsto dal PNRR, oltre che indennità aggiuntive e l’aumento dell’organico per la dirigenza penitenziaria e risorse per la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali.

Lavoratori autonomi e dipendenti

Il decreto-legge sopra citato non interviene soltanto nel settore della pubblica amministrazione, ma include la previsione un credito d’imposta, per l’anno 2023, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie

Invece, per quel che riguarda il tema della sicurezza sul lavoro, nell’ambito un disegno di legge di delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2022 – 2023, del 9 marzo 2022, si prevede l’adozione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni.

 

Il mondo dello sport

 

Sul versante dello sport, è prevista la reintroduzione del vincolo sportivo per gli atleti praticanti discipline sportive dilettantistiche e sul piano fiscale un’esenzione dall’IVA anche per le attività didattiche e formative svolte dagli organismi riconosciuti dal CONI e dagli enti sportivi senza fini di lucro iscritti al Registro Nazionale delle attività sportive.

Per le società sportive professionistiche, c’è da registrare che solo solo le plusvalenze biennali (e non più annuali) contribuiscono a formare reddito. Inoltre, le medesime società professionistiche saranno sottoposte a controlli di natura economico-finanziaria per garantire il regolare svolgimento del campionato. Inoltre, le norme sui giudizi sportivi comportanti penalizzazioni di punti, dovranno iniziare non prima della fine del campionato e concludersi non oltre l’inizio di quello successivo.

 

 

 

Pegno mobiliare non possessorio: servizio web per compilare e inviare le domande

 

L’Agenzia delle entrate ha reso nota l’attivazione del nuovo servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, l’istituzione di nuovi codici tributo e l’istituzione di un codice negozio ad hoc (Agenzia delle entrate, comunicato 14 giugno 2023, risoluzione 14 giugno 2023, n. 26/E, provvedimento 14 giugno 2023, n. 212883).

L’articolo 1 del D.L. n. 59/2016, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 119/2016, ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa. Al comma 4 del suddetto articolo 1 è stata prevista la costituzione presso l’Agenzia di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori” che consente al pegno, al momento dell’iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

 

Con il provvedimento n. 120760/2023 è stato stabilito che i tributi e i diritti dovuti per la registrazione del titolo, per l’esecuzione delle formalità in tale registro informatico e per le relative certificazioni e copie, sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Nei casi in cui i versamenti effettuati dovessero risultare insufficienti o venisse riscontrato un mancato addebito, i pagamenti possono essere regolarizzati, tramite modello F24, utilizzando i codici tributo di cui alla risoluzione n. 9/E del 20 febbraio 2020 (per gli atti privati) e alla risoluzione n. 76/E del 2 dicembre 2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, per consentire il versamento dei diritti di certificazione, con la risoluzione del 14 giugno 2023, n. 26/E, è stato istituito il codice tributo:

  •  “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione”.

Mentre, per consentire il versamento, sempre tramite modello F24, dei diritti di certificazione, è stato istituito il codice tributo:

  •  “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio – Diritti di certificazione – somme liquidate dall’ufficio”.

La necessità di individuare puntualmente l’istituto del pegno mobiliare non possessorio ai fini dell’imposta di registro ha reso necessaria anche l’istituzione di un codice negozio dedicato. A tal fine, con provvedimento del 14 giugno 2023, n. 212883, l’Agenzia delle entrate ha introdotto il codice negozio “5000 – Costituzione, modificazione o estinzione di pegno mobiliare non possessorio”, da esporre nella richiesta di registrazione (modello 69) prevista dall’articolo 6 del D.P.R. n. 605/1973.

 

Infine, l’Agenzia ha reso noto che dal 15 giugno 2023 è attivo il servizio web per compilare e inviare le domande di pegno mobiliare non possessorio, tramite il quale le domande possono essere compilate direttamente online all’interno dell’area riservata nel sito dell’Agenzia, trasmettendo i dati dei soggetti coinvolti, la descrizione dei beni o crediti dati in garanzia e le informazioni relative all’atto costitutivo.

 

Sospensione dei termini amministrativi a seguito degli eventi alluvionali, le precisazioni dell’INL

L’INL fornisce alcune precisazioni in merito alla sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi prevista dal D.L. n. 61/2023 tra gli interventi emergenziali in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali occorsi nelle ultime settimane (INL, nota 12 giugno 2023, n. 1006).

Il Decreto Alluvioni (D.L. n. 61/2023), tra le varie misure adottate per far fronte alla situazione di emergenza verificatasi nei territori di Emilia Romagna, Marche e Toscana a seguito degli eventi alluvionali del mese di maggio 2023, ha disposto anche la sospensione dei procedimenti e dei termini amministrativi fino al 31 agosto 2023, nonchè interventi urgenti in materia di giustizia civile e penale.

 

Entrambe le disposizioni, contenute, rispettivamente, negli articoli 4 e 2 del decreto, vanno ad impattare anche sui procedimenti di interesse dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

 

In particolare, l’articolo 4, comma 1, del Decreto Alluvioni, prevede, per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto 2023, la sospensione di tutti i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi relativi a procedimenti amministrativi, comunque denominati, pendenti alla data del 1° maggio 2023 o iniziati successivamente a tale data, ivi inclusi quelli sanzionatori.

 

Il beneficio della sospensione riguarda i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori colpiti dall’alluvione (come indicati nell’allegato 1 al decreto).

 

Nella nota in oggetto, l’INL richiama alcuni fra i principali procedimenti di proprio interesse i cui termini si ritengono sospesi fino al 31 agosto 2023 per effetto della disposizione di cui sopra detto, ovvero:

 

– i termini relativi al procedimento sanzionatorio di cui alla Legge n. 689/1981, con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all’art. 14 e al termine di prescrizione ex art. 28;

 

– i termini per la notificazione dei processi verbali (ad es. quelli in materia di autotrasporto) diversi dai verbali notificati ai sensi dell’art. 14 della Legge n. 689/1981;

 

– il termine per presentare scritti difensivi, per la richiesta di audizione e l’istanza di rateizzazione di cui agli artt. 18 e 26 della richiamata legge;

 

– i termini per presentare ricorsi amministrativi di cui agli artt. 12, 14, 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 del D.P.R. n. 1124/1965;

 

– il termine per la trattazione dei ricorsi sopra indicati, ricordandosi che lo stato emergenziale incide anche sul corretto computo del termine per la formazione della volontà conclusiva dell’Amministrazione nelle forme del silenzio significativo (rigetto o accoglimento); 

 

– il termine per la verifica degli adempimenti di cui all’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all’art. 20 del D.Lgs. n. 758/1994 con le eccezioni delle violazioni in materia di salute e sicurezza che non abbiano carattere “formale”;

 

– il termine di avvio dell’inchiesta infortuni di cui all’art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l’infortunio sia mortale;

 

– il termine per il pagamento in misura ridotta dei verbali di cui all’art. 16 della Legge n. 689/1981 nonché termine per il pagamento degli importi sanzionatori in misura minima, legati alla emanazione di una diffida.

 

Con particolare riferimento ai procedimenti di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, viene precisato che, in relazione alla natura stringente della tempistica posta a carico degli Uffici riguardo all’attivazione della procedura conciliativa (articolo 7, Legge n. 604/1966), il termine perentorio di 7 giorni previsto per la convocazione delle parti è anch’esso sospeso per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto.

 

L’articolo 2 del D.L. n. 61/2023 contiene poi misure urgenti in materia di giustizia civile e penale, prevedendosi, tra l’altro, il rinvio delle udienze fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023, la sospensione dei termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, di tutti i termini procedurali, così come è sospeso il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione.

 

Pertanto, anche tali misure emergenziali rilevano per l’INL, incidendo le stesse sia sul compimento delle attività di costituzione in giudizio nell’interesse dell’Ispettorato, sia riguardo allo svolgimento delle funzioni procuratorie in udienza per il tramite dei funzionari delegati (in particolare, le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 2 e, fino alla data del 31 maggio u.s., anche i commi 1 e 2). 

 

    

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