Inps: nuove misure degli interessi e delle sanzioni civili

A meno di due mesi dall’ultimo incremento, la misura dell’interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è ulteriormente incrementata dello 0,75 per cento con effetto dal 14 settembre 2022. (INPS – Circolare 12 settembre 2022, n. 100).

La BCE, con la decisione di politica monetaria dell’8 settembre 2022, ha innalzato di 75 punti base il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex TUR) che, a decorrere dal 14 settembre 2022, è pari all’1,25 per cento.
Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie nonché sulla misura delle sanzioni civili dovute per omesso o ritardato versamento dei contributi.
Ecco le misure in vigore a decorrere dal 14 settembre 2022.

Tasso interessi di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti 7,25 per cento annuo
Tasso interessi di differimento del termine di versamento 7,25 per cento annuo
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi dichiarati 6,75 per cento
Sanzioni civili per evasione o denunce contributive infedeli con regolarizzazione spontanea 6,75 per cento
Sanzioni civili per mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze 6,75 per cento

Cassa Edile Siracusa: variati i contributi

La Cassa Edile della Provincia di Siracusa comunica la variazione dei contributi in vigore dal mese di Agosto 2022.

CONTRIBUTI CASSA EDILE

AZIENDE

OPERAI

TOTALE

CASSA EDILE 1,875% 0,375% 2,25%
R.L.S.T. 0,05%      
O.P.T. 1,00% 1,05%   1,05%
Anzianità Prof. Edile 2,53%   2,53%
Quota servizio Sindacale 0,97% 0,97% 1,94%
Fondo Prepensionamenti 0,20%   0,20%
Incentivo occupazione 0,10%   0,10%
TOTALE 6,725% 1,345% 8,07%

FONDO SANITARIO

 

FONDO SANITARIO OPERAI (su un minimo di 120 ore) 0,60%
FONDO SANITARIO IMPIEGATI 0,26%

INPS: esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio

L’Inps fornisce istruzioni sull’esonero contributivo per le imprese esercenti attività di cabotaggio e crocieristiche (Inps, messaggio 12 settembre 2022, n. 3353).

L’esonero contributivo in parola riguarda le imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri dello Stato italiano, ovvero degli Stati dell’UE o dello Spazio economico europeo, che esercitano, con tali navi, le attività elencate (attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e ad assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali).
La misura dell’esonero è pari alla totalità (100%) dei contributi dovuti per i marittimi imbarcati sulle navi e trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi italiani e comunitari imbarcati sulle navi indicate. Viceversa, l’esonero contributivo non trova applicazione per le contribuzioni dovute per i marittimi extracomunitari.
Ai sensi del vigente regolamento comunitario, la regola generale per l’individuazione della normativa di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati a bordo di una nave iscritta nei registri di un qualsiasi Stato membro è la cosiddetta “legge della bandiera”, cioè si applica la legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera.
Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è l’ipotesi in cui si è in presenza della doppia condizione (cumulativa):
a) di impresa con sede in Italia;
b) di marittimi che abbiano la residenza in Italia.

Laddove siano verificate entrambe le condizioni sopra indicate, a prescindere dalla bandiera battente sulla nave, l’armatore è considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano.
Tenute ferme tali condizioni, l’armatore di navi iscritte nei registri di Stati dell’Unione europea e dello Spazio economico europeo, adibite alle attività indicate nell’articolo 88 in parola, che abbia sede legale o stabile organizzazione nel territorio italiano, potrà godere dell’esonero contributivo, limitatamente ai marittimi residenti in Italia.

Sulle matricole contributive delle imprese autorizzate dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile alla fruizione dell’esonero contributivo viene centralmente attribuito il c.a. “2W”,che assume il nuovo significato di “Impresa ammessa alla fruizione dell’esonero contributivo di cui all’art. 88, D.L. n. 104/2020”.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021, valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L233”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2020, e “L234”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex articolo 88 del decreto-legge n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.1 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito>, indicheranno il relativo importo da recuperare.
Le imprese autorizzate alla fruizione dell’esonero contributivo, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per i periodi compresi tra agosto 2020 e dicembre 2020 e quelli ricompresi tra gennaio 2021 e dicembre 2021 valorizzeranno, all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:
– nell’elemento<CausaleACredito> inseriranno i codici causale di nuova istituzione “L235”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2020”, e “L236”, avente il significato di “Conguaglio esonero contributivo ex art. 88 D.L. n. 104/2020, ai sensi della sezione 3.10 del Temporary Framework – anno 2021”;
– nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo da recuperare.
L’esposizione dei codici sopra riportati (“L233”, “L234”, “L235” e “L236”) potrà avvenire nei flussi di competenza dei mesi di giugno, luglio e agosto 2022 per le imprese che si avvalgono del differimento contributivo di cui all’articolo 11 della legge 26 luglio 1984, n. 413.
Per le imprese che non si avvalgono del predetto termine di differimento, il conguaglio con i codici sopra riportati potrà avvenire nelle denunce di competenza dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2022.
Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l’attività, ai fini della fruizione dell’esonero contributivo spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

Licenziamento nullo se la forma scritta è provata per testimoni

Il licenziamento, la cui comunicazione per iscritto sia provata in via testimoniale, è nullo per difetto della forma prevista ex lege (Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2022, n. 26532).

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato l’inefficacia del licenziamento intimato oralmente ad una lavoratrice, non avendo la società datrice provato di avere adempiuto con la forma scritta richiesta ad substantiam, e non essendo ammissibile la prova testimoniale sul punto.

Nel caso di specie la lavoratrice, inquadrata come dirigente, era stata licenziata in occasione di una riunione tenutasi nei locali aziendali, alla presenza dell’amministratore delegato e di due dipendenti; erano, tuttavia, controverse la forma scritta del recesso datoriale e la modalità della sua comunicazione.
I giudici del gravame, applicando i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, osservavano a fondamento della decisione che, nelle ipotesi in cui sia contestato che al momento dell’estromissione il lavoratore abbia ricevuto la consegna di una lettera di licenziamento, tale modalità di comunicazione non può essere oggetto di prova testimoniale, tenuto conto del divieto di prova orale stabilito dall’art. 2725 c.c. su atti di cui la legge prevede la forma scritta a pena di nullità.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società.

La Suprema Corte, giudicando la sentenza impugnata conforme ai principi giurisprudenziali consolidati in materia, ha ritenuto inammissibile il ricorso.
I Giudici di legittimità hanno, in particolare, ritenuto applicabile al caso di specie il principio secondo cui ex art. 2725 cpv. c.c. non è consentita la prova testimoniale di un contratto (o di un atto unilaterale, ex art. 1324 c.c.) di cui la legge preveda la forma scritta a pena di nullità se non nel caso indicato dall’ art. 2724 n. 3 c.c., ossia quando il documento sia andato perduto senza colpa; il detto divieto di testimonianza ne determina l’inammissibilità rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado né lo stesso è superabile ex art. 421 co. 2°, prima parte, c.c., dal momento che esso, nell’attribuire al giudice del lavoro il potere di ammettere d’ufficio ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, si riferisce non ai requisiti di forma previsti (ad substantiam o ad probationem) per alcuni tipi di contratti, ma ai limiti fissati alla prova testimoniale, in via generale, dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c..
Il Collegio ha, infine, osservato che a tal fine non può supplire il documento prodotto dalla società e consistente in una lettera di licenziamento, quando di tale documento non risulta la data certa di redazione in epoca anteriore o coeva all’estromissione del lavoratore, né la data può essere quella riferita dai testi, perché in tal modo si aggirerebbe surrettiziamente il menzionato divieto di prova testimoniale ex art. 2725 cpv. c.c..
Tanto premesso, la Cassazione ha affermato che, nel caso sottoposto ad esame, non potendosi provare in via testimoniale la controversa comunicazione per iscritto del licenziamento, lo stesso deve ritenersi nullo per difetto della forma prevista ex lege, discendendo da tanto il rigetto del ricorso.

Agevolazioni industria e filiera conciaria: termini e modalità di presentazione delle domande

Definite le modalità e i termini di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni previste per il sostegno dell’industria conciaria e per la tutela della filiera del settore conciario, nonché ulteriori indicazioni utili alla corretta attuazione dell’intervento (Ministero dello sviluppo economico – Decreto 06 settembre 2022).

La misura ha l’obiettivo di sostenere l’industria conciaria, gravemente danneggiata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, attraverso la tutela delle filiere e la programmazione di attività di progettazione,  sperimentazione, ricerca e sviluppo nel settore. Le risorse messe a disposizione sono pari a 10 milioni di euro.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nell’industria conciaria e facenti parte dei distretti conciari localizzati nelle Regioni Campania, Lombardia, Marche, Toscana e Veneto.
Per accedere alle agevolazioni, le imprese devono presentare progetti in grado di accrescere la competitività delle imprese proponenti e con ricadute positive sul distretto conciario di appartenenza, volti alla realizzazione di programmi di investimento dotati di elevato contenuto di innovazione e sostenibilità, che possono anche includere lo svolgimento di attività di ricerca industriale o sviluppo sperimentale, purché queste ultime siano strettamente connesse e funzionali alle finalità del progetto e, comunque, non preponderanti nell’ambito del complessivo programma di spesa.
Tali progetti devono essere diretti alla realizzazione di una delle seguenti finalità:
– introduzione, nell’attività dell’impresa proponente, di innovazioni di prodotto o processo per la realizzazione di almeno uno dei seguenti obiettivi:
   * ampliamento della gamma dei prodotti e/o servizi o loro significativa ridefinizione tecnologica in senso innovativo;

   * introduzione di contenuti e processi digitali;
– minimizzazione, secondo principi di ecosostenibilità ed economia circolare, degli impatti ambientali dei processi produttivi;
– creazione o consolidamento di strumenti di condivisione e integrazione di attività, conoscenze e competenze relative alla filiera del settore conciario, attraverso la creazione di idonee piattaforme e strutture di condivisione o animazione, in grado di favorire l’innovazione e l’internazionalizzazione delle imprese del settore conciario.
Gli stessi progetti, possono essere presentati anche nell’ambito di progetti integrati di distretto, qualora l’integrazione progettuale consenta alle imprese proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi, anche secondo una logica di filiera. Il progetto integrato di distretto deve prevedere più progetti coordinati proposti da imprese operanti nell’industria conciaria.
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla realizzazione dei progetti di investimento, relative a:
– acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di installazione;
– programmi informatici e licenze software;
– formazione del personale;
– acquisto di beni immobili e realizzazione di opere murarie e assimilabili;
– costo del personale, strumenti, attrezzature, servizi di consulenza e altri servizi qualora connessi all’attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale eventualmente incluse nel progetto;
– capitale circolante, nel limite del 20% delle spese per gli investimenti.
Le domande di agevolazione devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell’apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell’Agenzia medesima (www.invitalia.it), a partire dalle ore 10.00 del 15 novembre 2022.
Sarà in ogni caso possibile procedere alla compilazione delle domande di agevolazione a partire dalle ore 10.00 dell’8 novembre 2022.

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