CCNL Lavanderie (Conflavoro-Confsal): sottoscritto accordo integrativo

A seguito della sottoscrizione del CCNL in data 28 febbraio 2022 le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale

Il giorno 8 aprile 2024 Conflavoro PMI e Fesica Confsal, con l’assistenza della Confsal si sono incontrate per sottoscrivere l’accordo integrativo e modificativo del contratto applicabile ai rapporti di lavoro tra le Aziende operanti nel settore lavanderie e tintorie ed il relativo personale dipendente. Le Parti Sociali sono intervenute su alcuni articoli del CCNL 28 febbraio 2022, al fine di eliminare eventuali refusi e rendere più completa la disciplina contrattuale. Le modifiche apportate, con effetto dal 1° aprile 2024, si inseriscono nel testo del CCNL e ne fanno parte integrante, variando conseguentemente i relativi testi originari.
Il primo intervento riguarda l’istituto del contratto a tempo determinato, con la previsione di una appendice denominata “Accordo sul tempo determinato”, al fine di definire le causali utilizzabili per l’instaurazione di contratti a tempo determinato di durata superiore ai 12 mesi stabilita nell’art. 24, D.L. n. 48/2023.
L’elemento di garanzia retributiva di cui all’art. 25/Bis è stato definito in 300,00 euro per l’anno 2024 e 350,00 euro per l’anno 2025, in relazione alle imprese del settore lavanderie industria rientranti nel campo di applicazione del presente CCNL, in cui è assente la contrattazione aziendale o nel caso in cui la contrattazione aziendale si concluda senza accordo entro il mese di novembre di ciascun anno. Tale importo è omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il TFR.
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti (art. 51), sono stati modificati come segue. 
Settore Industria – Operai

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/base   1 mese  
Operativa/Consolidato   20 giorni  
Operativa Centrato/Base   14 giorni  

Settore Industria – Impiegati

Area professionale Modulo Anzianità di servizio fino a 5 anni Anzianità di servizio 6-10 anni Anzianità di servizio oltre 10 anni
Direttiva gestionale 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Consolidato 2 mesi 3 mesi 4 mesi
Tecnica e gestionale/Centrato 1 mese e mezzo 2 mesi 2 mesi e mezzo
Tecnica e gestionale/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Centrato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Qualificata/Base 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi
Operativa/Consolidato 1 mese 1 mese e mezzo 2 mesi

Al fine di tutelare l’occupazione del personale sono state ridefinite le retribuzioni, con decorrenza aprile e giugno 2024, come da tabelle che seguono.

Settore Industria 

Area Modulo Retribuzione
dal 1° aprile 2024
Retribuzione
dal 1° giugno 2024
A – Operativa 1/Base  1.432,60 1.472,20
2/Centrato 1.670,90 1.716,60
3/Consolidato 1.759,00 1.807,75
B – Qualificata 1/Base 1.792,40 1.842,40
2/Centrato 1.878,80 1.932,65
3/Consolidato 2.045,80 2.108,40
C – Tecnica 1/Base 2.118,10 2.181,90
2/Centrato 2.375,50 2.452,40
3/Consolidato 2.753,20 2.851,95
D – Gestionale 2/Centrato 2.753,20 (*)   2.851,95 (*)

(*) Da aggiungere indennità mensile di funzione pari ad 130,00 euro. 

Settore Artigianato

 

Inquadramento Retribuzione Base
dal 1° aprile 2024
Primo Livello 1.302,00
Secondo Livello 1.376,00
Terzo Livello 1.435,00
Quarto Livello 1.496,00
Quinto Livello 1.621,50
Sesto Livello 1.782,00
Quadri (*) 1.910,00

(*) Indennità mensile di funzione di quadro conglobata.

AFAM e reclutamento del personale docente

Approvati due regolamenti in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (Consiglio dei ministri, comunicato 15 aprile 2024).

Nella seduta del 15 aprile 2024, il Consiglio dei ministri, tra gli altri provvedimenti, ha approvato, in via definitiva, due regolamenti, da adottarsi con altrettanti decreti del Presidente della Repubblica, in materia di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).

 

L’obiettivo delle norme è di avvicinare il sistema AFAM a quello universitario, tramite un meccanismo di reclutamento dei docenti più selettivo e oggettivo e una maggiore autonomia delle istituzioni, per garantire un’offerta formativa più ampia e specialistica, con l’incremento del panorama dei corsi a disposizione.

 

In tema di reclutamento, tra le novità più importati, si segnala l’istituzione della “abilitazione artistica nazionale”, che costituisce l’attestazione della qualificazione dei docenti, nonché il requisito necessario per l’accesso alle procedure di reclutamento. 

 

Per consentire procedure di reclutamento e di mobilità che assicurino un’offerta formativa sempre più specialistica e di alta qualità, si farà riferimento al “profilo disciplinare”, che garantirà e valorizzerà le esigenze didattiche e di ricerca più adeguate e innovative delle singole istituzioni.

 

Al fine di superare il precariato storico nelle AFAM è stato stabilito, inoltre, che il reclutamento del personale docente a tempo indeterminato avvenga, esclusivamente, mediante selezioni pubbliche per titoli ed esami.

 

Le procedure di reclutamento vengono decentrate a livello di singola istituzione, così da valorizzarne l’autonomia anche in termini di programmazione delle procedure di mobilità del personale, prevedendo un’offerta formativa qualificata e certa in termini di continuità didattica.

 

Viene anche prevista la creazione della figura del ricercatore AFAM, dando così il giusto risalto all’attività di ricerca nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale. 

CIPL Edilizia Industria e Artigianato Valle D’Aosta: verificati gli indicatori per la definizione dell’EVR

Le Organizzazioni Sindacali e le Associazioni Datoriali hanno proceduto alla verifica degli indicatori per l’EVR 2024

Il 12 marzo 2024 è stato sottoscritto da Confindustria Valle D’Aosta, sezione edile e dalle organizzazioni sindacali Feneal-Uil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, Savt Edili della Valle D’Aosta il verbale che attesta l’avvenuta verifica dell’EVR ed applicabile ai lavoratori del settore dell’edilizia nella provincia della Valle D’Aosta.
Si è, pertanto, proceduto all’accertamento dei seguenti indicatori:
numero dei lavoratori iscritti presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
monte salari denunciato presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
ore denunciate presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
numero imprese iscritte presso l’Ente Paritetico Edile Vda: 20% ed esito positivo;
media cassa integrazione ordinaria (dati l’Ente Paritetico Edile): 20% ed esito positivo.
Le Parti hanno quindi stabilito gli importi da erogare nella misura del 4%.

Edilizia Industria – Impiegati 
Livello  Importo 
Settimo Livello  68,83 euro
Sesto Livello  61,95 euro
 Quinto Livello   51,62 euro 
Quarto Livello  48,18 euro 
Terzo Livello  44,74 euro
Secondo Livello  40,26 euro
Primo Livello  34,41 euro
Edilizia Artigianato – Impiegati 
Livello  Importo 
Settimo Livello  72,19 euro
Sesto Livello  63,18 euro
 Quinto Livello   52,64 euro 
Quarto Livello  48,76 euro 
Terzo Livello  45,60 euro
Secondo Livello  40,31 euro
Primo Livello  35,21 euro
Edilizia Industria – Operai
Livello  Importo 
Quarto Livello  0,28 euro
Specializzato Terzo Livello  0,26 euro
 Qualificato secondo livello 0,23 euro 
Comune Primo Livello   0,20 euro 
Edilizia Artigianato – Operai
Livello  Importo 
Quinto Livello  0,30 euro
Quarto Livello   0,28 euro 
Specializzato Terzo Livello  0,26 euro
 Qualificato secondo livello 0,23 euro 
Comune Primo Livello   0,20 euro 

CIPL Edilizia Industria Novara e Vercelli: definiti gli importi dell’EVR 2024

Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione da erogarsi da aprile 2024 fino a marzo 2025

Sulla base di quanto stabilito all’interno dei CIPL della provincia di Vercelli, stipulato il 1° dicembre 2022, e della provincia di Novara, sottoscritto il 6 giugno 2023, le Parti Sociali hanno effettuato la ricognizione annuale degli indicatori collettivi che determinano il calcolo dell’EVR per l’anno 2024, come stabilito agli artt. 12, 38 e 46 del CCNL vigente. In seguito alla verifica, è stato stabilito che l’importo dell’Elemento variabile della retribuzione, per i dipendenti del settore edile delle province sopra indicate, deve essere riconosciuto mensilmente, dal aprile 2024 fino a marzo 2025, secondo gli importi indicati nella tabella riportata di seguito.

Livello Importo mensile Importo orario
7 75,79 0,44
6 68,21 0,39
5 56,84 0,33
4 53,05 0,31
3 49,26 0,28
2 44,34 0,26
1 37,89 0,22

Si precisa, inoltre, che in caso di andamento negativo di uno o di entrambi gli indicatori aziendali citati nei contratti territoriali, l’impresa è tenuta a segnalare per iscritto la situazione alla Cassa Edile, ad Ance Novara e Vercelli e alle Rsu ove presenti, al fine di rimodulare gli importi spettanti.

Agenzia delle entrate: sospesi i codici tributo per i crediti d’imposta Transizione 4.0

L’Agenzia delle entrate ha reso nota la temporanea sospensione dell’utilizzazione in compensazione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” (Agenzia delle entrate, risoluzione 12 aprile 2024,n. 19/E).

L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 39/2024, ha disposto che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dei crediti d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica, ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente, in via telematica:

– l’ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare;

– la presunta ripartizione negli anni del credito;

– la relativa fruizione.

La comunicazione deve essere, poi, aggiornata al completamento degli investimenti.

Tale comunicazione di completamento deve essere effettuata anche per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1 gennaio 2024 e fino al giorno antecedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024.

 

Il comma 3 del citato articolo 6 del D.L. n. 39/2024 ha stabilito che per gli investimenti in beni strumentali nuovi, relativi all’anno 2023, la compensabilità dei crediti maturati e non ancora fruiti è subordinata alla comunicazione effettuata secondo le modalità definite da apposito decreto direttoriale del MIMIT.

 

Pertanto, in attesa dell’adozione del suddetto decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, per i crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0” è sospeso l’utilizzo in compensazione, mediante modello F24, nei seguenti casi:

  • per i codici tributo 6936 e 6937, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2023 o 2024;

  • per i codici tributo 6938, 6939 e 6940, quando in corrispondenza degli stessi viene indicato come “anno di riferimento” 2024.

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