Fondi di solidarietà: nuove tutele e obblighi di adeguamento

Con il messaggio n. 2936 del 22 luglio 2022, l’Inps fornisce chiarimenti in relazione alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà ed ai corrispondenti obblighi di adeguamento alla riforma degli ammortizzatori sociali.

L’Inps precisa che, a seguito della riforma degli ammortizzatori sociali, i Fondi di solidarietà bilaterali già costituiti alla data del 31 dicembre 2021 sono obbligati ad adeguare i decreti istitutivi per garantire le nuove tutele e disciplinare i corrispondenti obblighi contributivi entro il 31 dicembre 2022.
Tale termine deve essere rispettato anche dai seguenti Fondi:
– “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”;
– “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”.
Circa il termine del 31 dicembre 2022, l’istituto ha chiarito che, poiché l’adeguamento avviene con la sottoscrizione dell’accordo collettivo, trasmesso alla competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, ai fini del rispetto del termine è sufficiente che l’accordo sia sottoscritto dalle Parti sociali entro tale data.

L’Inps ha inoltre precisato che per i trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 cessa di operare la disposizione che include nel campo di applicazione della CIGS le cosiddette imprese artigiane dell’indotto. Pertanto, tali imprese rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato (FSBA) anche per le causali straordinarie. A tale fine, nell’ambito dell’adeguamento del proprio decreto istitutivo, il FSBA potrà anche valutare un’eventuale rimodulazione della contribuzione di finanziamento.

Con riferimento alle tutele garantite dai Fondi di solidarietà bilaterali, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i datori di lavoro che non rientrano nell’ambito di applicazione della cassa integrazione ordinaria, gli stessi devono assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali sia ordinarie che straordinarie. In proposito, l’Inps ha chiarito che tale disposizione deve ritenersi pienamente operativa anche in assenza dell’adeguamento da parte dei singoli Fondi.
I Fondi di solidarietà stabiliscono la durata della prestazione in misura almeno pari ai trattamenti di integrazione salariale, a seconda della soglia dimensionale dell’impresa e della causale invocata e, comunque, nel rispetto delle durate massime complessive nel “quinquennio mobile”. In particolare, entro il 31 dicembre 2022 i Fondi devono adeguarsi ai seguenti criteri:

a) datori di lavoro che occupano mediamente fino a 5 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 13 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

b) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 5 e fino a 15 dipendenti nel semestre precedente: durata minima di 26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali sia ordinarie che straordinarie;

c) datori di lavoro che occupano mediamente oltre 15 dipendenti nel semestre precedente:
– durata minima di
26 settimane di assegno di integrazione salariale per causali ordinarie;
– durata minima di 24 mesi per causale CIGS “riorganizzazione aziendale”(anche per realizzare processi di transizione);
– durata minima di 12 mesi per causale CIGS “crisi aziendale”;
– durata minima di 36 mesi per causale CIGS “contratto di solidarietà”.

Ai lavoratori destinatari dell’assegno di integrazione salariare erogato dai Fondi di solidarietà e dal Fondo di integrazione salariale (FIS) spetta, in rapporto al periodo di paga adottato e alle medesime condizioni dei lavoratori a orario normale, l’assegno per il nucleo familiare (ANF) a carico delle gestioni dei Fondi stessi (a decorrere dal 1° marzo 2022, l’ANF è riconosciuto, in relazione ai nuclei familiari senza figli a carico).
I datori di lavoro operanti nei settori tutelati dai Fondi di solidarietà bilaterali, non rientrano più nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro CIGO e CIGS e non sono più tenuti all’assolvimento delle relative contribuzioni. Ai medesimi datori di lavoro sono, invece, interamente applicabili le tutele dei menzionati Fondi che, a tale fine, dovranno:
– adeguare i propri decreti istitutivi entro la data ultima del 31 dicembre 2022;
– garantire una tutela anche nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per le causali straordinarie, valutando anche l’eventuale rimodulazione della relativa contribuzione di finanziamento.

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Rinnovo CCNL Federchimica: Sciolta la riserva

Res nota, dalle OO:SS. Firmatarie,, lo scioglimento della riserva in merito all’ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL Chimica firmata lo scorso giugno

A seguito dell’ipotesi di Accordo per il rinnovo del CCNL siglata  lo scorso giugno, le Organizzazioni sindacali firmatarie hanno effettuato le consultazioni nelle assemblee dei lavoratori per lo scioglimento della riserva, comunicando l’approvazione del rinnovo e formalizzato lo scioglimento della riserva.

Le Parti firmatarie sottoscriveranno, quindi, a breve la stesura definitiva del CCNL e avvieranno la pubblicazione dei testi da distribuire ai lavoratori.

Si ricorda che sono immediatamente operative sin dal 13 giugno scorso le previsioni contrattuali relative a:

– annullamento dell’ultima tranche di giugno 2022 del Trattamento Economico Minimo (TEM).

– riconoscimento, da luglio, di un incremento del Trattamento Economico Minimo (TEM) pari a 50 euro alla D1, comprensivo dei 32 euro spostati alla stessa data dall’ EDR al TEM.

Settore Chimico e Chimico-farmaceutico

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.355,52 478,96 34,00
A2 2.355,52 271,07 31,00
A3 2.355,52 214,70 28,00
B1 2.172,22 271,76 27,00
B2 2.172,22 188.39 26,00
C1 1.947.25 283,40 25,00
C2 1.947,25 207,61 23,00
D1 1.800,03 282,23 23,00
D2 1.800,03 193,74 20,00
D3 1.800,03 144,73 20,00
E1 1.625,87 226,41 19,00
E2 1.625,87 140,27 18,00
E3 1.625,87 83.42 16,00
E4 1.625,87 40,17 16,00
F 1.592,46 0,00 15,00

Settore Fibre

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 1/7/2022

da 1/7/2022

da 1/7/2022

A1 2.346,52 448,96 33,00
A2 2.346,52 215,07 26,00
A3 2.346,52 143,70 26,00
B1 2.131,22 265,76 26,00
B2 2.131,22 136,39 22,00
01 1.939,25 230,40 22,00
02 1.939.25 166,61 21,00
D1 1.762,03 277,23 21,00
D2 1.762,03 150,74 19,00
D3 1.762,03 111,73 19,00
E1 1.608,87 206,41 19,00
E2 1.608,87 98,27 16,00
E3 1.608,87 57,42 14,00
E4 1.608,87 24,17 14,00
F 1.573,46 0,00 14,00

Settore Abrasivi

Cat.

Min.

IPO

EDR

PO

da 01/07/2022

da 01/07/2022

da 01/07/2022

A1 2.268,51 304,47 34,00
B1 2.048,38 278.04 26,00
B2 2.048,38 131,05 24,00
C1 1.792,05 224,50 23,00
C2 1.792,05 177,46 21,00
C3 1.792,05 124,92 21,00
D1 1.608,44 264,06 20,00
D2 1.608,44 139,03 19,00
D3 1.608,44 101,15 19,00
E1 1.518,79 138,42 19,00
E2 1.518,79 56,47 16,00
E3 1.518,79 18,33 16,00
F 1.496,78 0,00 16,00

Settore Lubrificanti e GPL

Liv.

Min dall’1/7/2022

EDR dall’1/7/2022

Q1 3.120,00 38,00
Q2 2.832,00 33,00
A 2.710,00 31,00
B 2.512,00 28,00
C 2.287,00 26,00
D 2.145,00 24,00
E 1.990,00 21,00
F 1.855,00 19,00
G 1.818,00 18,00
H 1.713,00 18,00
I 1.574,00 16,00

Siracusa Operai Agricoli: salari in vigore dal 1/6/2022

Diffuse dalle Parti territoriali del settore agricolo, le tabelle salariali per i lavoratori agricoli OTD e OTI della provincia di Siracusa con l’aumento della prima tranche prevista dall’accordo di rinnovo nazionale del 23/5/2022

TABELLA OTD dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base oraria

3° Elem. 30,44%

Imp. prev. lordo

Rit. Prev. 8,84 + Cac Naz. 0,20% + Ebat 0,50% = 9,54%

Retribuzione netta

TFR 8,63% su col. 1

Retribuzione netta comprensiva di TFR

1.a Area
Giornaliera  65,54  19,95  85,49 8,15  77,34 5,65  82,99
Oraria  10,08 3,06  13,14 1,25  11,89 0,86  12,75
             
Giornaliera  63,20  19,23  82,43 7,86  74,57 5,45  80,02
Oraria 9,72 2,95  12,67 1,20  11,47 0,83  12,30
             
2.a Area              
Giornaliera 61,12  18,60  79,72 7,60 72,12 5,27  77,39
Oraria 9,40 2,86  12,26 1,16  11,10 0,81  11,91
             
Giornaliera  58,91  17,93  76,84 7,33  69,51 5,08  74,59
Oraria 9,06 2,75  11,81 1,12  10,69 0,78  11,47
             
3.a Area              
Giornaliera  46,52  14,16  60,68 5,78  54,90 4,01  58,91
Oraria 7,15 2,17 9,32 0,88 8,44 0,61 9,05
             
Giornaliera  43,71  13,30  57,01 5,43 51,58 3,77 55,35
Oraria 6,72 2,04 8,76 0,83 7,93 0,57 8,50
             
Giornaliera 40,90  12,44 53,34 5,08 48,26 3,52 51,78
Oraria 6,29 1,91 8,20 0,78 7,42 0,54 7,96
             
Giornaliera  35,94  10,94 46,88 4,47  42,41 3,10 45,51
Oraria 5,53 1,68 7,21 0,68 6,53 0,47 7,00

TABELLA OTI dall’1/6/2022

Area

Livello

Paga base lorda mensile

1.a Area  
 1.704,04
 1.643,20
 
2.a Area  
 1.589,12
 1.531,66
 
3.a Area  
1.209,52
1.136,46
1.063,40
934,40

Firmata ipotesi di rinnovo del CCNL Attività Minerarie

Firmata il 13 luglio 2022 l’ipotesi di rinnovo del CCNL attività minerarie, tacitamente ratificata in accordo il 30 luglio 2022 e con scadenza al 31 marzo 2025.

Con la presente ipotesi di accordo le Parti istituiscono una commissione paritetica composta da dodici membri totali che definirà le necessarie implementazioni all’attuale sistema classificatorio, e individuerà le nuove professionalità determinatesi nel processo produttivo.
I lavori della Commissione hanno individuato nuovi profili nel livello 8, Addetto cernita e Addetto alla conduzione di pala, nel livello 7, Cernitore con almeno 1 anno di esperienza e Palista con almeno 1 anno di esperienza.
L’aumento di retribuzione è definito come segue:

Livelli

Aumento dal 1 gennaio 2023

Aumento dal 1 dicembre 2023

Aumento dal 1 gennaio 2025

1S 71,67 119,44 127,41
1 69,00 115,00 122,67
2 63,33 105,56 112,59
3 55,00 91,67 97,78
4 48,33 80,56 85,93
5 45,00 75,00 80,00
6 41,67 69,44 74,07
7 38,33 63,89 68,15
8 33,33 55,56 59,26

 

La retribuzione è definita come segue:

Livelli

Minimi al 1 gennaio 2023

Minimi al 1 dicembre 2023

Minimi al 1 gennaio 2025

1S 2.886,66 3.006,10 3.133,51
1 2.845,45 2.960,45 3.083,12
2 2.634,40 2.739,96 2.852,55
3 2.344,11 2.435,78 2.533,55
4 2.126,11 2.206,67 2.292,59
5 2.008,19 2.083,19 2.163,19
6 1.893,75 1.963,19 2.037,27
7 1.775,64 1.839,53 1.907,68
8 1.635,01 1.690,57 1.749,83

Mobbing e provvedimenti disciplinari volti al discredito della dipendente

L’irrogazione da parte del datore di lavoro di numerosi provvedimenti disciplinari, volti a colpire la dipendente nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, integra l’ipotesi di mobbing (Corte di Cassazione, Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22381).

Il principio è stato stabilito dalla Suprema Corte con la sentenza di rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva accolto la domanda proposta da una lavoratrice nei confronti del Ministero dell’Istruzione e condannato lo stesso al risarcimento dei danni patiti dalla docente per effetto dell’illegittima condotta, integrante un’ ipotesi di mobbing, accertata con sentenza del TAR passata in giudicato ed emessa all’esito di vari giudizi proposti per l’annullamento di diversi provvedimenti adottati a suo carico.
La Corte territoriale, in particolare, a fondamento della sentenza, aveva valorizzato, ai fini dell’accoglimento della domanda della lavoratrice, la pronunzia del TAR che aveva accertato come la stessa fosse stata vittima di mobbing, sussistente la lamentata condotta persecutoria e l’intento vessatorio unificante tutti i comportamenti lesivi.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso il MIUR, lamentando l’omesso accertamento della pretesa risarcitoria avanzata dalla lavoratrice, in quanto i giudici del gravame avevano erroneamente riconosciuto efficacia di giudicato all’accertamento compiuto sul punto dal giudice amministrativo.

La Corte di Cassazione, di contro, respingendo la doglianza del Ministero, ha posto in evidenza che i giudici di merito non avevano ritenuto formato, con riferimento alla sentenza del TAR, il giudicato sostanziale o formale sul diritto della dipendente al risarcimento del danno da mobbing, bensì si erano limitati a recepire la ricostruzione operata dal giudice amministrativo circa il rapporto di lavoro indubbiamente conflittuale intercorso tra le parti.
Ne era, pertanto, disceso il convincimento della medesima Corte d’appello circa l’illiceità della condotta posta in essere dall’amministrazione, volta a colpire la lavoratrice nella sua dignità, minandone gravemente l’autorevolezza ed il prestigio, piuttosto che a comporre il conflitto insorto nell’ambiente di lavoro, e circa la sua riconducibilità ad un’ ipotesi di mobbing.
Sulla scorta di tanto, il Supremo Collegio, condividendo le conclusioni della sentenza impugnata, ha rigettato il ricorso, ritenuto sussistente il diritto al risarcimento del danno della lavoratrice in relazione al pregiudizio dalla stessa patito.