CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore

Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 

Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita

Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 

Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita

Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo

 

CCNL Gas: dal 2023 cambia la disciplina della reperibilità

 Maggiorazioni sui compensi e limiti all’impegno di reperibilità per i dipendenti del settore Gas

A decorrere dal 1°gennaio 2023, per i dipendenti delle imprese che gestiscono i servizi relativi alla distribuzione ed alla vendita del gas, al trasporto, rigassificazione, stoccaggio, al teleriscaldamento, alla cogenerazione ed ai servizi relativi al ciclo integrale dell’acqua, incluse le attività di depurazione e gestione delle reti fognarie, l’impegno di reperibilità sarà limitato a 10 giorni/mese di servizio pro-capite.
I compensi saranno maggiorati del 15% per le giornate eccedenti il decimo giorno/mese e semestralmente verrà attivata una verifica con la rsu sulle eccedenze medie.
Nei confronti del personale reperibile che di norma svolge la propria attività da remoto utilizzando gli strumenti aziendali, senza doversi recare sul luogo dell’intervento, in aggiunta ai compensi sopra indicati verrà riconosciuto un importo aggiuntivo per ciascuna giornata di reperibilità pari a 6,00 euro. Ove siano attuate forme di reperibilità oraria, tale importo sarà riproporzionato alle ore prestate in ragione di 1/24esimo per ciascuna ora. Tutti i compensi saranno corrisposti mensilmente in base ai servizi di reperibilità effettivamente prestati; questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto contrattuale, escluso il TFR.

CCNL Igiene Ambientale: prorogata al 31 marzo 2023 la fruizione dei permessi sindacali

Le Associazioni datoriali, in via eccezionale e non ripetibile, hanno concesso la proroga al fine di favorire il processo elettorale di rinnovo delle RSU

A fronte della richiesta avanzata dalle OO.SS. di settore nel mese di ottobre, le Associazioni datoriali, Utilitalia, Confindustria Cisambiente, Confcooperative Lavoro e Servizi, Legacoop Produzione e Servizi, A.g.c.i. Servizi e Assoambiente, hanno consentito, in via eccezionale e non ripetibile, l’utilizzo da parte delle strutture territoriali, entro il 31 marzo 2023 o fino alle elezioni delle nuove RSU, delle ore di permesso spettanti alla RSU nella misura del 35% del monte ore annuo relativo all’anno 2022, cui si aggiunge un ulteriore 35% del monte ore annuo per l’anno 2023. Le ore in oggetto andranno fruite esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla RSU dal CCNL di settore e le eventuali eccedenze non potranno essere riportate in periodi successivi. Tutte le ore eventualmente già fruite al medesimo titolo, fino alla data del 10 novembre 2022, andranno comunque detratte dal monte ore attribuito.
Nel comunicato le Associazioni datoriali hanno altresì precisato che la proroga è stata concessa al fine di favorire un rapido rinnovo delle RSU e per agevolare la gestione della fase preparatoria del relativo processo elettorale.

 

CCNL Scuola Pubblica: siglata l’intesa sulla parte economica

Da dicembre 2022 aumenti retributivi e pagamento degli arretrati per tutti i dipendenti del settore scolastico

Il 6 dicembre è stato siglato il CCNL sui principali aspetti del trattamento economico per il personale del Comparto Istruzione e Ricerca, relativamente al triennio 2019-2021.
Il nuovo CCNL prevede l’aumento degli stipendi a partire da dicembre 2022 per tutto il personale con contratto a tempo indeterminato e determinato dipendente dalle amministrazioni del comparto sopra indicato.
L’incremento medio lordo mensile per 13 mensilità sarà pari a 98,00 euro al mese, mentre nello specifico per gli insegnanti sarà pari a 101,00 euro al mese.
E’ prevista, inoltre, la corresponsione di arretrati  per 2.362,49 euro medi  per tutto il personale della scuola, per i docenti l’ammontare sarà di 2.450,00 euro medi.
Previste, invece, per il 15 dicembre le trattative sulla parte normativa, sulle relazioni sindacali e sulle sanzioni disciplinari.
I sindacati di categoria si ritengono soddisfatti ed auspicano di siglare anche la parte normativa entro gennaio 2023.
 

 

Il lavoro domestico in regime di somministrazione

 

La fattispecie di intermediazione di una cooperativa sociale, nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è comunque riconducibile al lavoro domestico, laddove l’attvità lavorativa sia caratterizzata da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare (Corte di Cassazione, ordinanza 29 novembre 2022, n. 35080).

Una Corte d’appello territoriale aveva rigettato l’opposizione di una cooperativa sociale all’ordinanza con la quale l’Ispettorato Territoriale del Lavoro le aveva ingiunto il pagamento di una certa somma per 3 illeciti di natura amministrativa, relativi alla natura del rapporto lavorativo instauratosi con 17 lavoratrici, avendo accertato la natura non autonoma ed occasionale dei predetti rapporti di lavoro.
Avverso la sentenza, la Società propone ricorso in Cassazione, lamentando, tra l’altro, l’erronea qualificazione dei rapporti lavorativi sanzionati dall’ITL come subordinati, nonostante l’assenza degli elementi costitutivi dell’esercizio del potere direttivo, di controllo e disciplinare, anziché di collaborazione libero-professionale, sulla base delle dichiarazioni rese dalle lavoratrici in sede ispettiva (non confermate in giudizio), nonché l’inconfigurabilità di un rapporto di lavoro domestico, non avendo le lavoratrici prestato attività a beneficio dei bisogni personali del datore di lavoro e non potendone costituire strumento di esercizio della sua attività professionale.
Per la Suprema Corte, i motivi sono infondati.
La fattispecie in questione, infatti, in quanto di intermediazione della cooperativa sociale nella collaborazione con le famiglie richiedenti il servizio di lavoratrici straniere quali addette alla cura di persone anziane o disabili, è riconducibile al lavoro domestico, caratterizzato da una prestazione finalizzata al funzionamento della vita familiare. Altresì, il lavoro domestico esercitato in regime di somministrazione (art. 20, co. 3, lett. i- bis), D.Lgs. n. 276/2003) integra una particolare forma di subordinazione, giuridicamente ricorrente tra la società di somministrazione e i lavoratori/lavoratrici somministrati (in tal senso, Corte di Cassazione, sentenza 6 dicembre 2019, n. 31889, ai fini di individuazione del soggetto responsabile per i danni cagionati a terzi da fatti illeciti compiuti dal lavoratore nello svolgimento della missione).