Incrementi salariali e nuove tabelle retributive per i lavoratori del settore
Il 5 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e le Associazioni datoriali Cna-Federmoda, Cna-Produzione, Confartigianato-Moda, Confar…
CCNL Abbigliamento Pmi Artigianato: siglato l’accordo integrativo
Ebilog: contributo solidarietà 2025

Previsti fino a 10.000 euro in caso di infortunio sul lavoro o decesso
L’Ebilog, l’Ente nazionale per il settore Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha previsto un supporto a sostegno delle famiglie colpite da un evento luttuoso o invalidante, avvenuto nell’anno 2025.
La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025 in via telematica, tramite il sito e deve contenere la seguente documentazione:
– certificato di morte del lavoratore e certificazione dell’Inail;
– certificato dell’Inail che attesti l’invalidità permanente;
– dichiarazione dell’azienda che certifichi che l’evento sia occorso in occasione del lavoro;
– ultima busta paga;
– certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
– estremi dei dati bancari (codice IBAN) per il pagamento del contributo.
E’ previsto un contributo pari a:
– 10.000 euro in caso di decesso a causa infortunio sul lavoro;
– 5.000 euro in caso di di invalidità permanente, a causa infortunio sul lavoro, uguale o superiore al 70%.
I contributi sono erogati in ordine cronologico e sulla base delle risorse definite
Salute e sicurezza dei marittimi e dei ferrovieri: le deleghe al governo

Pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge per il coordinamento della normativa in materia (Legge 10 novembre 2025, n. 167).
La Legge n. 167/2025 recante “Misure per la semplificazione normativa e il miglioramento della qualità della normazione e deleghe al Governo per la semplificazione, il riordino e il riassetto in determinate materie” è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 novembre scorso ed entrerà in vigore il 29 novembre 2025.
Sul versante del lavoro, nel provvedimento si segnala l’articolo 21 che dispone una delega al governo per il coordinamento della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei settori portuale, marittimo, delle navi da pesca e ferroviario con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.
In particolare, il governo avrà 24 mesi di tempo per adottare uno o più decreti legislativi, in osservanza di principi e criteri direttivi specifici. In particolare, il riordino e coordinamento delle disposizioni vigenti deve avvenire nel rispetto delle normative nazionali e dell’Unione europea e delle convenzioni internazionali in materia di sicurezza del lavoro nei porti e a bordo delle navi, nel settore delle navi da pesca, nonché nel settore ferroviario, in ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 117 della Costituzione.
L’applicazione della normativa a terra e a bordo delle navi deve conformarsi ai limiti previsti dal diritto internazionale vigente.
Ulteriori principi a cui si deve attenere il governo nell’esercizio della delega sono:
– garanzia dei livelli di protezione, di sicurezza e di tutela nonché dei diritti e delle prerogative dei lavoratori e delle loro rappresentanze già previsti dalle disposizioni vigenti;
– applicazione della normativa di sicurezza e interoperabilità ferroviaria definita dal diritto dell’Unione europea vigente;
– applicazione della normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori e ambiti lavorativi;
– definizione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali volte alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, nonché dei contenuti relativi alla pianificazione dell’emergenza;
– determinazione degli obblighi, dei ruoli, delle funzioni e delle responsabilità propri di ciascuno dei soggetti coinvolti nelle attività di prevenzione.
Entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi che verranno emanati, il governo può adottare, inoltre, uno o più decreti legislativi modificativi, recanti disposizioni integrative o correttive.
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà: il recupero delle risorse per il 2024

Illustrate le modalità per la fruizione delle riduzioni, a valere sulle risorse stanziate per l’anno scorso (INPS, circolare 14 novembre 2025, n. 143).
L’INPS ha illustrato le modalità per il recupero delle riduzioni contributive (previste dal D.L. n. 510/1996 e successive modificazioni) relative ai contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) del D.Lgs n. 148/2015, a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2024.
In particolare, per l’anno scorso sono destinatarie della riduzione contributiva in argomento le imprese che al 30 novembre 2024 abbiano stipulato un contratto di solidarietà (articolo 21, comma 1, lettera c), D.Lgs. n. 148/2015), nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.
Piu nel dettaglio, con la circolare in argomento l’INPS ha fornito indicazioni e istruzioni per la fruizione della riduzione contributiva alle sole imprese, destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultino conclusi entro il 31 marzo 2025 (elencate nell’allegato n. 1 alla circolare in discussione).
Lo sgravio è riconosciuto, per la durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, sulla contribuzione a carico del datore di lavoro, dovuta sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori interessati alla contrazione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%. La misura della riduzione contributiva è pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro.
Inoltre, la circolare in commento include, tra l’altro, l’iter istruttorio delle richieste, le modalità di calcolo della riduzione contributiva, la cumulabilità del beneficio di cui al D.L. n. 510/1996 con l’agevolazione denominata Decontribuzione Sud e le modalità di compilazione del flusso Uniemens per i datori di lavoro.
CCNL Portieri: avviate le consultazioni assembleari

Aumenti retributivi, Una Tantum e tutele sanitarie al vaglio dei lavoratori
Il 14 novembre 2025 le Organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno dato il via alle consultazioni dei lavoratori per l’approvazione dell’ipotesi di rinnovo siglata, con l’Associazione datoriale Confedilizia, lo scorso 30 ottobre 2025. Gli esiti delle dette consultazioni saranno trasmessi entro il 30 novembre 2025.
Il nuovo CCNL avrà decorrenza dal 1° novembre 2025 al 31 ottobre 2028.
L’accordo riguarda circa 40.000 lavoratori e introduce misure significative per migliorare le condizioni lavorative, retributive e di tutela del personale. Le Sigle sindacali hanno avviato le assemblee di consultazione con i lavoratori, i cui esiti saranno trasmessi alle Segreterie nazionali entro il 30 novembre 2025.
L’accordo prevede un aumento economico complessivo di 209,20 euro per il livello A3/A4, riparametrato per gli altri livelli ed erogato in 3 tranches: la 1° di 154,28 euro a gennaio 2026, la 2° di 27,18 euro a gennaio 2027, la 3° di 27,18 euro a gennaio 2028.
E’ prevista, inoltre, l’erogazione di un importo Una Tantum pari a 1.500,00 euro per il livello A3/A4 come copertura del periodo di vacanza contrattuale. Tale importo verrà erogato in 3 rate da 500,00 euro con scadenza a novembre 2025, giugno 2026, giugno 2027.
E’ stata introdotta una maggiorazione del 15% della paga conglobata per i lavoratori con profili B e orario inferiore a 8 ore settimanali.
Per quanto riguarda la prevenzione medica, l’accordo prevede l’introduzione di una giornata di permesso retribuito per effettuare visite mediche.
Viene incrementata l’indennità economica di malattia al 65% fino al 20° giorno e 75% dal 21° al 180° giorno.
In materia di assistenza sanitaria integrativa, dal 1° febbraio 2027, è stabilito un contributo aggiuntivo mensile di 6,00 euro a carico del datore di lavoro per ciascun lavoratore e destinato alle prestazioni sanitarie per i familiari fiscalmente a carico.
E’ stata introdotta l’indennità temporanea assoluta a carico del datore di lavoro per gli infortuni Inail dal 1° gennaio 2026.
Inoltre è stata prevista:
– l’introduzione di un’indennità specifica per il servizio di consegna delle chiavi per locazioni;
– l’incremento dell’indennità per il ritiro di raccomandate e pacchi.
E’ stata recepita e ampliata la normativa sui congedi per le donne vittime di violenza di genere, con la possibilità di richiedere ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
In merito alle festività nazionali riconosciute, è stata aggiunta, infine, la festa di San Francesco d’Assisi (4 ottobre).