Bonus edilizi: chiarimenti sulle novità della legge di Bilancio 2022

In materia di bonus edilizi, forniti i primi chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (Agenzia delle entrate – Comunicato 28 gennaio 2022).

Nel corso della giornata del 4 febbraio sarà aggiornato il canale per la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi in base alle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021).
In seguito agli adeguamenti delle procedure realizzati dal partner tecnologico Sogei, i contribuenti potranno quindi comunicare le opzioni esercitate per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
Permane, invece, l’obbligo del visto di conformità per il Bonus facciate e il Superbonus per i quali non sono state introdotte novità normative. A partire dalla stessa giornata sarà possibile anche trasmettere le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2022, tenendo conto delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2022.
Successivamente, la procedura sarà adeguata anche per consentire la trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative alle spese sostenute nel 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. L’avvenuto aggiornamento del canale sarà prontamente comunicato dall’Agenzia delle Entrate.
Con delle Faq, inoltre, le Entrate rispondono ai dubbi di cittadini, imprese e professionisti su alcuni casi concreti analizzati alla luce delle novità normative introdotte dalla legge di Bilancio 2022.

Dichiarazione Redditi 2022: proroga dei termini per l’utilizzo dei dati sanitari

Prorogati i termini per l’utilizzo, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata 2022, dei dati delle spese sanitarie messi a disposizione dal Sistema Tessera sanitaria. Viene spostato dal 9 marzo 2022 al 16 marzo 2022, il termine a partire dal quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie 2021 e dei relativi rimborsi (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 28 gennaio 2022, n. 28825)

Con riferimento ai dati relativi alle spese sanitarie sostenute nel 2021 e ai relativi rimborsi:

– ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, il Sistema Tessera Sanitaria, dal 16 marzo 2022, mette a disposizione dell’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi comunicati da parte degli ulteriori soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria in base alla normativa vigente;

– l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati delle spese sanitarie e dei relativi rimborsi per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata può essere effettuata:

a) con riferimento ai dati aggregati relativi ad una o più tipologie di spesa, fino all’8 febbraio 2022 (anziché fino al 31 gennaio), comunicando all’Agenzia delle entrate, oltre alla tipologia di spesa da escludere, il proprio codice fiscale, i dati anagrafici e il numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria con la relativa data di scadenza;

b) in relazione ad ogni singola voce, dal 16 febbraio 2022 al 15 marzo 2022 (anziché dal 9 febbraio all’8 marzo), accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite credenziali SPID.

Disciplina antielusiva ACE esclusa per joint venture paritetica extragruppo

Nell’ambito dell’agevolazione ACE, la specifica disciplina antielusiva si applica alle sole operazioni intercorse all’interno del medesimo gruppo per le quali può ritenersi sussistente un rapporto di controllo. L’agenzia delle Entrate ha chiarito che, qualora le operazioni siano effettuate tra soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, la disciplina antielusiva non si applica, mancando il rapporto di controllo rilevante. (Risposta 25 gennaio 2022, n. 1)

La questione esaminata dall’Agenzia delle Entrate riguarda la corretta applicazione della disciplina ACE, e in particolare delle norme antielusive in caso di operazioni riguardanti una società controllata pariteticamente da due (o più) soggetti appartenenti a gruppi distinti (cd. controllo congiunto).
In altri termini, se ai fini ACE, una società che sia oggetto di controllo congiunto (joint-venture) possa o meno considerarsi come società appartenente al gruppo di ciascuno dei soci anche quando i soci detengano una partecipazione paritetica e nessuno dei soci sia in grado di esercitare un’influenza dominante sulla società in questione.

L’Agenzia delle Entrate evidenzia che la disciplina ACE – Aiuto alla crescita economica – (art. 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201) ha introdotto un incentivo alla capitalizzazione delle imprese, da operare mediante una deduzione dal reddito complessivo netto, commisurata, in estrema sintesi, agli incrementi del capitale proprio. Lo scopo dell’agevolazione è di riequilibrare il trattamento fiscale tra le società che si finanziano con debito e quelle che si finanziano con capitale proprio.
Al fine di evitare che, per effetto di transazioni poste in essere all’interno di gruppi societari, a fronte di un’unica immissione di capitale proprio in favore di una società del gruppo, si possano conseguire effetti moltiplicativi del beneficio ACE anche a vantaggio di altre società appartenenti al medesimo gruppo, la disciplina prevede disposizioni antielusive.
In particolare, la norma contenuta nelle disposizioni attuative (art. 10, D.M. 3 agosto 2017), contempla l’irrilevanza, ai fini del computo della cd. base ACE, dei trasferimenti di liquidità in favore di altre società del gruppo derivanti da conferimenti in denaro, finanziamenti, acquisizioni di aziende o rami di aziende e di partecipazioni di controllo. Nel delimitare il perimetro applicativo della disciplina antielusiva, dispone che essa riguarda le imprese appartenenti al medesimo gruppo, determinato facendo riferimento alla nozione di controllo individuata dall’articolo 2359 del codice civile.
Riguardo all’ipotesi di controllo congiunto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che lo stesso non rileva laddove una particolare norma fiscale richiami la nozione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile. In particolare, ad eccezione delle ipotesi in cui, in capo ad alcuno dei partecipanti, ricorrano i presupposti per ravvisare l’esercizio di un controllo di fatto o contrattuale, le joint-venture non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 2359 del codice civile. Queste, infatti, normalmente sono regolate da accordi contrattuali che prevedono una partecipazione paritetica dei soci alle decisioni più importanti della società, nonché la ripartizione paritetica della composizione degli organi di governo della stessa.
Ciò posto, nel caso di soggetti costituiti in forma di joint-venture paritetica tra due società appartenenti a gruppi diversi, ai fini dell’agevolazione ACE, le operazioni “sorvegliate” effettuate tra i predetti soggetti non sono soggette all’applicazione delle disposizioni antielusive, poiché non sussiste tra le società il rapporto di controllo rilevante agli effetti dell’articolo 2359 codice civile, cui fa espresso riferimento la disciplina ACE.

Decreto ATAD: chiarimenti dal Fisco

L’Agenzia delle Entrate fa il punto sulla disciplina dei disallineamenti da ibridi di cui al D.Lgs. n. 142/2018 di recepimento della direttiva UE, n. 2017/952 (Agenzia Entrate – circolare 26 gennaio 2022, n. 2/E).

Dopo i chiarimenti già forniti in materia di controlled foreign companies con la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021, il nuovo documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate fa luce sulla disciplina prevista dagli artt. da 6 a 11 del D.Lgs. n. 142/2018 (Decreto di recepimento della Direttiva Atad come modificata dalla Direttiva Ue n. 2017/952), dando indicazioni sull’attuazione delle norme che prevedono forme di reazione ai disallineamenti da ibridi.

Tra gli ulteriori aspetti trattati, anche la duplicazione (“double dip” o “foreign tax credit generator”) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero e il coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti dai disallineamenti da ibridi.

In particolare, l’Agenzia delle Entrate si sofferma sulle norme di reazione, che variano a seconda del ruolo ricoperto dal soggetto passivo nell’ambito dell’operazione posta in essere e dell’effetto o disallineamento che si genera e si suddividono in due categorie: quelle che agiscono sulla “causa ibrida” e quelle che neutralizzano gli “effetti ibridi”.

I presupposti necessari all’attivazione delle norme di reazione che agiscono sugli effetti ibridi sono tre:

– la presenza di un disallineamento, ossia un effetto di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione;

– la presenza di una causa ibrida, secondo le fattispecie tipiche previste dal Decreto Atad;

– l’elemento soggettivo.

Double dip e coordinamento delle discipline

Il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate tratta anche il tema della duplicazione (doublé Cip o foreign tax credit generator) del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero come rimedio contro la doppia imposizione giuridica e fornisce chiarimenti sul coordinamento delle disposizioni che mirano a eliminare gli effetti derivanti da disallineamenti da ibridi. Su questo fronte, è prevista una gerarchia nell’applicazione delle reazioni primaria e secondaria volta ad evitare fenomeni di doppia imposizione: in particolare, il compito di rimuovere gli effetti spetta in primo luogo alla giurisdizione chiamata ad applicare la reazione primaria. Solo in assenza di tale previsione emergeranno i presupposti per l’applicazione della reazione secondaria da parte dell’altra giurisdizione.

Inoltre, viene chiarito che le disposizioni anti ibridi hanno natura di “norme di sistema” e non di “norme antiabuso” e, pertanto, non possono essere oggetto di disapplicazione a seguito di interpello disapplicativo.

Superbonus: SAL per interventi di efficienza energetica e antisismici

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti sui criteri di determinazione dello “Stato di avanzamento lavori (SAL)” per interventi di efficienza energetica e antisismici (Agenzia delle entrate – Risposta 27 gennaio 2022, n. 53).

Per gli interventi di efficientamento energetico l’asseverazione del rispetto dei requisiti richiesti e, per quelli antisismici l’asseverazione dell’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, va effettuata in base alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici e nel decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 concernente “Requisiti delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, nonché nel decreto del Ministero delle Infrastrutture 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Le due distinte tipologie di interventi (di “efficientamento energetico” e “riduzione del rischio sismico”) richiedono, pertanto, differenti competenze tecniche ai fini dell’asseverazione dell’efficacia degli stessi, nonché del rispetto dei requisiti tecnici e della congruità delle spese.
Ciò comporta che qualora, sul medesimo immobile siano effettuati sia interventi di efficienza energetica sia interventi antisismici, ammessi al Superbonus, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, è effettuata separatamente per ciascuna categoria di intervento agevolabile.