Bonus acqua potabile: pronto il codice tributo

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, del credito d’imposta per l’acquisto di sistemi di filtraggio acqua potabile, di cui all’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020 (Agenzia Entrate – risoluzione 01 aprile 2022, n. 17).

L’art. 1, co. da 1087 a 1089, L. n. 178/2020, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti, alle condizioni e nei termini ivi previsti.
Con il provvedimento n. 153000 del 16 giugno 2021 sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, prevedendo, in particolare, che:
– i soggetti aventi i requisiti per accedere al credito d’imposta devono comunicare all’Agenzia delle entrate, dal 1° febbraio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese agevolabili, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute nell’anno precedente;
– per ciascun beneficiario, il credito d’imposta è pari al 50% delle spese complessive risultanti dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia.
– ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile è pari al credito d’imposta indicato nella comunicazione validamente presentata moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 marzo di ciascun anno;
– il credito d’imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, è utilizzabile dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo;
– ai fini dell’utilizzo in compensazione, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso, pena lo scarto del modello F24.

Detto questo, per consentire ai beneficiari l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta in argomento tramite il modello F24, è istituito il seguente codice tributo:
– “6975” denominato “CREDITO D’IMPOSTA PER L’ACQUISTO DI SISTEMI DI FILTRAGGIO ACQUA POTABILE – articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito d’imposta, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di riconoscimento del credito, nel formato “AAAA”.

Chiarimenti sulle novità fiscali della legge di Bilancio 2022

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 01 aprile 2022, n. 9/E, ha fornito chiarimenti, a seguito delle novità della legge di Bilancio 2022, sul nuovo bonus affitto giovani, sulla proroga delle agevolazioni per la casa, sulla stabilizzazione del limite per le compensazioni.

Bonus affitto per gli under 31
Per i giovani che prendono in affitto un appartamento, in seguito alle modifiche introdotte dalla L. n. 234/2021, viene innalzato da 30 a 31 anni non compiuti il limite di età per beneficiare del bonus. Lo sconto fiscale può coprire fino al 20% dell’ammontare del canone, fino a un importo massimo di 2mila euro, viene esteso da tre a quattro anni e spetta anche nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto una porzione dell’unità immobiliare adibita a residenza (ad esempio una sola stanza).

Bonus casa
La circolare si sofferma inoltre sull’estensione al 2024 delle detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l’acquisto di mobili e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici (“bonus verde”) e ricorda che lo sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al bonus facciate è stato prorogato dall’ultima legge di Bilancio fino al 31 dicembre 2022, con percentuale ridotta dal 90 al 60%. Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021 (un anno in più rispetto al precedente limite fissato a fine 2020).

Bonus “rientro dei cervelli” allargato
Docenti e ricercatori, che sono stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati Ue, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 rientravano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (Dl n. 78/2010) possono optare per l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni a  otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria. Ciò a condizione che siano diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

Limite crediti compensabili
Elevato a 2 milioni di euro il limite dei crediti di imposta e dei contributi compensabili o rimborsabili. In considerazione della situazione di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, il decreto “Rilancio” (Dl n. 34/2020) ha elevato a 1 milione di euro, per il 2020, il limite precedentemente in vigore (700mila euro per anno solare). Successivamente, il decreto “Sostegni bis” (Dl n. 73/2021) ha previsto l’innalzamento dello stesso limite a 2 milioni di euro per l’anno 2021. L’ultima legge di Bilancio ne ha sancito la stabilizzazione, nella stessa misura, a partire dal 2022.

 

Irregolare funzionamento attività Agenzia delle entrate: proroga dei termini

Pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici e proroga dei termini a seguito del ripristino dei servizi e dei collegamenti da parte di Sogei (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 01 aprile 2022, n. 103772 e Comunicato 01 aprile 2022)

 

Come comunicato da Sogei S.p.A., alle ore 18:30 del 31 marzo, sono stati ripristinati i servizi e i collegamenti telematici e telefonici dell’Agenzia delle Entrate. È stato, quindi, emanato un provvedimento di irregolare funzionamento degli uffici, pubblicato sul sito dell’Agenzia (pubblicità legale in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).
In virtù di questa norma, infatti, nei casi in cui gli uffici finanziari non siano in grado di funzionare regolarmente a causa di eventi di carattere eccezionale, non riconducibili a disfunzioni organizzative dell’Amministrazione finanziaria stessa, i termini di prescrizione e di decadenza nonché quelli di adempimento di obbligazioni e di formalità previsti dalle norme riguardanti le imposte e le tasse a favore dell’erario, scadenti durante il periodo di mancato o irregolare funzionamento, sono prorogati fino al decimo giorno successivo alla data in cui viene pubblicato il provvedimento di irregolare funzionamento.
Si precisa che i crediti emergenti dalle comunicazioni delle opzioni – cessioni e sconti – relative ai bonus edilizi (provvedimento del direttore dell’Agenzia del 3 febbraio 2022, punto 4), inviate entro il 5 aprile 2022, saranno comunque caricati entro il 10 aprile 2022 sulla Piattaforma cessione crediti, a disposizione dei fornitori che hanno praticato gli sconti e dei cessionari, al pari dei crediti emergenti dalle comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2022.

Riciclo alluminio: via libera ai contributi

Parte alle ore 16 del 30 marzo 2022 il Fondo per le società che gestiscono impianti di riciclo dei rifiuti in alluminio (MISE – Comunicato 30 marzo 2022)

Il Fondo istituito dal Ministero della Transizione ecologica e dal Ministero dell’Economia si rivolge alle aziende che nel 2020 hanno continuato a operare nonostante le difficoltà causate dall’emergenza Covid-19 e dal calo della domanda di materiale riciclato.

Con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sostiene le società di gestione degli impianti di riciclo di rifiuti in alluminio, aventi codice CER 150104, che abbiano registrato una riduzione dei ricavi.

Le società possono presentare domanda di contributo fino al 20% della riduzione dei ricavi del 2020 rispetto ai ricavi del 2019, fino a un massimo di 200.000 euro.

Le domande possono essere presentate solo su https://ricicloalluminio.invitalia.it, dalle ore 16 del 30 marzo fino alle 16 del 2 maggio 2022.

Determinata la percentuale bonus acqua potabile

Determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, per il miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo umano erogate da acquedotti (Agenzia delle entrate – Provvedimento 31 marzo 2022, n. 102326).

L’articolo 1, commi da 1087 a 1089, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha previsto, allo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di contenitori di plastica, un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 1° febbraio 2022 al 28 febbraio 2022, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, è risultato pari a 16.461.141 euro, a fronte di 5 milioni di euro di risorse disponibili, che costituiscono il limite di spesa.
Pertanto, la percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è pari al 30,3745 per cento (5.000.000/16.461.141) dell’importo del credito richiesto.
L’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al credito risultante dall’ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale di cui sopra.
Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile tramite il proprio cassetto fiscale accessibile.
Il credito d’imposta è utilizzato dai beneficiari in compensazione, ovvero, per le sole persone fisiche non esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento delle spese agevolabili e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo.