Ramo d’azienda: trattamento fiscale del fondo rischi

In un’operazione di acquisto di ramo d’azienda, gli utilizzi dei fondi per rischi e oneri non subiscono variazioni fiscali in aumento o in diminuzione ai fini Ires e Irap a prescindere dal metodo di contabilizzazione utilizzato (Agenzia Entrate – risposta 26 maggio 2022 n. 305).

Ai fini delle imposte dirette, il trasferimento d’azienda (o di un ramo), attraverso la sua cessione a titolo oneroso, determina ordinariamente una “cesura” tra la posizione del dante causa (alienante) e quella dell’avente causa (acquirente).
A fronte della cessione, infatti, il cedente rileverà un’eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dal trasferimento degli asset facenti parte dell’azienda ceduta e l’acquirente provvederà a iscrivere i singoli asset acquisiti attraverso una propria autonoma valutazione, indipendentemente da quella effettuata dall’avente causa. L’acquirente contabilizzerà il fair value delle attività e delle passività “identificabili” acquisite e/o assunte alla data di acquisizione e rileverà in bilancio l’eventuale differenza tra il costo dell’aggregazione (i.e. dell’acquisto del ramo d’azienda) e tale fair value.
Sotto il profilo fiscale, la cessione di un’azienda (o di un ramo di essa) è, per il cedente, un atto di realizzo dei beni che la compongono, che simmetricamente comporta il diritto dell’acquirente a iscrivere l’azienda acquisita al prezzo di cessione pagato, allocandolo, fermo il rispetto del criterio di ragionevolezza, fra gli asset (attivi e passivi) trasferiti e/o acquisiti ricompresi nell’azienda medesima.
Pertanto, con la cessione d’azienda non si assiste ad alcuna forma di subentro o di successione da parte dell’acquirente nei valori e nelle posizioni fiscali del cedente, data la natura realizzativa dell’operazione.
Ciò comporta, quindi, che con l’acquisto dell’azienda, il soggetto acquirente potrà iscrivere, sussistendone i relativi presupposti e sempre nel rispetto delle regole contabili, a titolo originario i fondi in esame con piena rilevanza fiscale.
Il successivo utilizzo di tali fondi (frutto di una autonoma valutazione dell’acquirente in sede di acquisto dell’azienda, iscritti direttamente nello stato patrimoniale) seguirà le proprie regole contabili con il conseguente riconoscimento fiscale.
Anche per quanto riguarda l’IRAP, il predetto fondo iscritto in sede di acquisizione del ramo d’azienda e il suo utilizzo assumeranno piena valenza ai fini della determinazione della sua base imponibile.

Fisco: ulteriori chiarimenti dal Fisco

In materia di Superbonus, forniti chiarimenti su interventi di consolidamento antisismico su di un edificio di unico proprietario prevalentemente residenziale e in relazione al caso di un locatario persona fisica di unità immobiliare di proprietà di una società di capitali (Agenzia delle entrate – Risposte 26 maggio 2022, nn. 306 e 307).

Nello specifico, è stato precisato che:
– ai fini dell’applicazione del Superbonus, per quanto riguarda gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, in particolare, va verificato che l’edificio oggetto degli interventi sia residenziale nella sua interezza; pertanto, è possibile fruire del Superbonus, in presenza di ogni altro requisito, solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento. Ai fini della predetta verifica, occorre fare riferimento alla superficie catastale delle unità immobiliari determinata secondo quanto previsto nell’allegato C del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, denominato ” Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria”. Inoltre, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente ai fini del computo delle unità immobiliari, anche se distintamente accatastate, mentre rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni, qualora tale limite sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi.
– gli interventi effettuati su una unità abitativa « funzionalmente indipendente» e con « uno o più accessi autonomi dall’esterno», possono essere ammessi al Superbonus, nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, indipendentemente dalla circostanza che tale unità immobiliare sia ubicata in un edificio escluso dall’agevolazione in quanto, ad esempio, composto da più di 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professioni ovvero composto da più unità immobiliari interamente di proprietà o in comproprietà di soggetti diversi da quelli elencati nel comma 9 del citato articolo 119 del decreto Rilancio, tra i quali rientrano anche le società di capitale.

Superbonus: nuove precisazioni dal Fisco

In tema di Superbonus, forniti chiarimenti sulla realizzazione di un muro di contenimento dell’edificio condominiale e sugli interventi di consolidamento antisismico ed efficientamento energetico effettuati su due edifici in comproprietà tra coniugi (Agenzia delle entrate – Risposte 25 maggio 2022, nn. 297 e 298).

In merito al quesito posto dal condominio se l’intervento di realizzazione ex novo del muro di contenimento dell’edificio condominiale, al fine di garantire un adeguato confinamento del suo terreno di fondazione ed evitarne i cedimenti, possa rientrare tra quelli utili alla riduzione del rischio sismico ammessi al Superbonus implica valutazioni di natura tecnica. In particolare, l’eventuale riconducibilità dell’intervento a quelli ammessi al Superbonus potrà essere valutata dal professionista incaricato tenuto, tra l’altro, ad asseverare l’efficacia dello stesso al fine della riduzione del rischio sismico.

In relazione all’individuazione del numero massimo di unità immobiliari per cui il singolo contribuente che sostenga le spese per interventi di riqualificazione energetica possa fruire del beneficio del Superbonus, la predetta limitazione non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato l’ Istante potrà fruire del Superbonus con riferimento alle spese che sosterrà per gli interventi ” trainati” di riqualificazione energetica delle unità immobiliari appartenenti all'” edificio A”, nel rispetto di ogni ulteriore requisito richiesto dalla norma e non oggetto del presente interpello. Ai fini della determinazione del numero massimo di due unità immobiliari, infatti, risulta ininfluente la circostanza che gli immobili oggetto di intervento siano in comunione di beni con la moglie o che quest’ultima fruisca, eventualmente, della medesima agevolazione per interventi di efficientamento energetico di cui abbia sostenuto le spese, effettuati su altri due immobili posti in comunione dei beni. Infine, come già rappresentato, ai fini del conteggio in esame, non si dovrà tenere conto di eventuali pertinenze delle unità residenziali.

In merito al calcolo del massimale di spesa per gli interventi ” trainanti” antisismici, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo va effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. Inoltre, che, nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni di edifici in condominio, o di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nei quali la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell’edificio è superiore al 50 per cento, ai fini del calcolo dell’ammontare massimo delle spese ammesse al Superbonus vanno conteggiate anche le unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale o merce).

In relazione all’arco temporale di applicazione del beneficio, nel caso di interventi di riduzione del rischio sismico effettuati su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con una percentuale di detraibilità del 110 per cento fino al 31 dicembre 2023 e decrescente a partire dall’annualità 2024.

Per quanto relativo all’installazione di un ascensore quale intervento ” trainato” dagli interventi ” trainanti” di miglioramento sismico, anche ai fini del Superbonus, gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzati sia sulle parti comuni degli edifici che sulle singole unità immobiliari residenziali e si riferiscono tra l’altro, al rifacimento di scale ed ascensori, all’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici, di servoscala, a montascale o piattaforme elevatrici. Tali opere sono ammesse al Superbonus a condizione che rispettino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 e, dunque, possano essere qualificate come interventi di abbattimento delle barriere architettoniche. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario che l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche, in quanto ” trainato” da uno degli interventi ” trainanti” suindicati di efficienza energetica o di miglioramento antisismico, sia realizzato ” congiuntamente” a tali interventi. Tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi ” trainati”, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi ” trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi ” trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi ” trainanti”. Nel caso in cui l’intervento per l’abbattimento delle barriere architettoniche sia ” trainato” da uno degli interventi di efficienza energetica ” trainanti”, sarà necessario sia che esso venga realizzato ” congiuntamente” a tali interventi sia che venga assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. Il predetto miglioramento va dimostrato mediante l’attestato di prestazione energetica (APE) prima e dopo l’intervento rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

ISA 2022: chiarimenti dal Fisco

Con la circolare 25 maggio 2022 n. 18/E, l’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle novità riguardanti l’applicazione degli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo d’imposta 2021.

Gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) in vigore per il periodo d’imposta 2021 sono caratterizzati da una sostanziale continuità con quanto avvenuto nel passato. In particolare, il processo evolutivo e di aggiornamento dello strumento, finalizzato a tener conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COV/D-19 per il periodo d’imposta 2021, rappresenta la logica prosecuzione del percorso metodologico intrapreso lo scorso anno.

In tal senso, il documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate ha l’obiettivo di rendere disponibile all’utenza, in occasione della campagna dichiarativa 2022, una rassegna sistematica di tutti gli elementi relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) disciplinati nei mesi passati con diversi atti e documenti normativi (decreti ministeriali, provvedimenti, istruzioni alla modulistica dichiarativa) ovvero contenuti nel software di calcolo o relativi alle modalità di trasmissione.

In particolare sono trattati:

– gli interventi straordinari sugli ISA in vigore per il periodo d’imposta 2021;

– la modulistica;

– gli ulteriori dati forniti dall’Agenzia delle Entrate;

– il software applicativo “il tuo Isa 2022;

– il regime premiale ISA.

Regime agevolato per docenti e ricercatori

I chiarimenti del Fisco per chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 2020 (Agenzia delle entrate – circolare 25 maggio 2022, n. 17/E).

L’Agenzia delle Entrate con la circolare in oggetto chiarisce l’ambito applicativo dell’opportunità introdotta dall’ultima legge di Bilancio (Legge n. 234/2021) che permette a docenti e ricercatori di estendere il regime di favore fino ad un massimo di tredici periodi di imposta complessivi e fornisce risposte ai dubbi di ricercatori e docenti tornati in Italia dall’estero prima del 2020 che intendono continuare a usufruire dell’imposizione agevolata prevista per il rientro dei cervelli.
Con l’entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, docenti e ricercatori rientrati in Italia dall’estero possono optare per l’estensione delle agevolazioni a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di un importo in unica soluzione. Questa possibilità è assicurata a condizione che i contribuenti siano stati iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero oppure che siano cittadini di Stati Ue, che abbiano già trasferito in Italia la residenza prima del 2020 e che al 31/12/2019 fruivano nell’agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (articolo 44 del Dl n. 78/2010). Inoltre i contribuenti devono essere diventati proprietari di un’abitazione in Italia successivamente al trasferimento, nei dodici mesi precedenti oppure entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione e/o avere da uno a tre figli minorenni.
L’opzione si perfeziona con il pagamento di un importo che varia in base al numero dei figli.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, chiarisce come interpretare il requisito della presenza nel nucleo familiare di avere figli minorenni, anche in affido preadottivo. Questo requisito, spiega l’Agenzia, deve essere presente nel periodo di imposta in cui è effettuato il versamento. La circostanza che i figli compiano 18 anni in un momento successivo non determina pertanto la perdita dei benefici fiscali per l’intero periodo previsto.
Un altro chiarimento fornito dalle Entrate riguarda il requisito di acquisto di un’unità immobiliare entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione mediante il versamento. Questo termine, spiega l’Agenzia, va calcolato secondo il calendario comune e comprende il periodo che arriva fino al giorno precedente la conclusione dei 18 mesi. Ad esempio, in caso di versamento effettuato entro il 10 febbraio 2022, l’acquisto dell’unità immobiliare dovrà essere concluso e perfezionato entro e non oltre il 9 agosto 2023.