Accertamento: prova contraria a carico del contribuente

Nell’ipotesi di un avviso di accertamento ai fini IRPEF emesso a seguito di verifica delle movimentazioni bancarie sui conti correnti, il contribuente ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili (Corte di cassazione – ordinanza 08 marzo 2022, n. 7489).

La Corte di Cassazione, in materia di accertamento fondato sulla verifica delle movimentazioni bancarie, ha avuto già modo di chiarire che la presunzione di cui all’art. 32, co. 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973 dettata in materia di imposte sui redditi (secondo la quale i prelevamenti e gli importi riscossi nell’ambito di rapporti bancari, in difetto di indicazione del soggetto beneficiario o in mancanza di annotazione nelle scritture contabili, sono considerati ricavi o compensi posti a base delle rettifiche operate ai sensi degli artt. 38-41 dello stesso decreto, ove il contribuente non dimostri che ne ha tenuto conto nella dichiarazione dei redditi ovvero che tali somme rimangono escluse dalla formazione dell’imponibile), omologa a quella stabilita dall’art. 51, co. 2, n. 2, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA, consente di riferire a redditi (e, nel secondo caso, a ricavi) imponibili, conseguiti nell’attività economica svolta dal contribuente, tutti i movimenti bancari rilevati dal conto, qualificando gli accrediti (e, per le sole attività imprenditoriali, anche gli addebiti) come ricavi.

Trattasi di presunzione legale “juris tantum” che consente di considerare come ricavo riconducibile all’attività professionale o imprenditoriale del contribuente qualsiasi accredito riscontrato sul conto corrente del medesimo (ed anche a quello dei congiunti, in presenza di chiari elementi sintomatici di riferibilità allo stesso dei conti di questi ultimi), e comportante l’inversione dell’onere della prova, spettando a quest’ultimo di superare detta presunzione offrendo la prova liberatoria che dei movimenti sui conti bancari egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, o che gli accrediti (e gli addebiti) registrati sui conti non si riferiscono ad operazioni imponibili, occorrendo all’uopo che venga indicato e dimostrato dal contribuente la provenienza dei singoli versamenti con riferimento tanto ai termini soggettivi dei singoli rapporti, quanto alle diverse cause giustificative degli accrediti.
E con specifico riferimento al contenuto dell’onere probatorio gravante sul contribuente, quest’ultimo ha l’onere di dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili, e, a tal fine, deve fornire non una prova generica, ma una prova analitica, con indicazione specifica della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle singole operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili ed il giudice di merito è tenuto alla rigorosa verifica dell’efficacia dimostrativa delle prove fornite a giustificazione di ogni singola movimentazione accertata, rifuggendo da qualsiasi valutazione di irragionevolezza ed inverosimiglianza dei risultati restituiti dal riscontro delle movimentazioni bancarie, in quanto il giudizio di ragionevolezza dell’inferenza dal fatto certo a quello incerto è già stato stabilito dallo stesso legislatore con la previsione, in tale specifica materia, della presunzione legale.

Revoca delle prestazioni sociali illegittima per chi sconta la pena senza detenzione

Il contribuente condannato per alcuni reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso conserva il diritto alle prestazioni (Naspi, pensione sociale e invalidità civile) se sconta la pena in modalità alternativa alla detenzione (INPS – messaggio 16 marzo 2022, n. 1197).

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio-2 luglio 2021, n. 137, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – 1a Serie speciale Corte Costituzionale n. 27 del 7 luglio 2021, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, nella parte in cui prevedono la revoca delle prestazioni, quali l’indennità di disoccupazione, l’assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontano reati collegati a terrorismo e ad associazioni di tipo mafioso (artt. 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422, c.p.) in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Nella sentenza la Corte Costituzionale ha chiarito che la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell’istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
Secondo i giudici, l’illegittimità della revoca deriva dal pregiudizio al diritto all’assistenza per chi necessiti dei mezzi per sopravvivere, che deve essere comunque garantito a ciascun individuo, pur se colpevole di determinati reati.
In merito agli effetti delle pronunce di illegittimità costituzionale e, in specie, all’efficacia temporale della sentenza della Corte, l’efficacia retroattiva delle pronunce di illegittimità costituzionale costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, che trova un unico limite nei rapporti c.d. esauriti, vale a dire quei rapporti risolti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l’ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ossia per essersi verificate preclusioni processuali o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia di incostituzionalità.
Pertanto, salvi i c.d. rapporti esauriti, la norma dichiarata incostituzionale perde efficacia ex tunc, con la conseguenza che, nella fattispecie qui regolata e con riferimento ai casi disciplinati dalla sentenza della Corte Costituzionale in oggetto, non può realizzarsi un effetto di giudicato sulla sanzione della revoca.
Ne consegue che, in ragione della pronuncia della Corte Costituzionale in oggetto, l’Inps non procederà più alla revoca dei trattamenti assistenziali e/o previdenziali nei confronti dei soggetti che, seppure condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui all’art. 2, co. 58, L. n. 92/2012, scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Con riferimento alle misure alternative alla detenzione in carcere, in questa fase di prima applicazione della pronuncia della Corte Costituzionale, possono essere incluse tra le misure alternative alla detenzione, a titolo indicativo e non esaustivo, quelle di seguito elencate:
– l’affidamento in prova al servizio sociale;
– le misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria;
– la detenzione domiciliare, trattamento alternativo per eccellenza alla detenzione;
– la detenzione domiciliare speciale per particolari ipotesi e riferita ai genitori con figli minori, al fine della tutela di questi ultimi;
– la liberazione anticipata teoricamente inquadrabile nelle ipotesi di misura alternativa alla detenzione;
– le misure adottate durante l’emergenza epidemiologica ai sensi dell’art. 2-bis, D.L. n. 28/2020, conv., con modif., dalla L. n. 70/2020.

Indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione (NASpI/DIS-COLL), che sono state inizialmente accolte e, successivamente, decadute (revocate) per effetto delle disposizioni sopra richiamate, possono, su istanza di parte, essere “ripristinate” con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data della revoca, sempre che, alla predetta data, il titolare della prestazione stesse scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
In tali casi, al fine di procedere all’erogazione della prestazione, l’interessato è tenuto a produrre il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale il medesimo è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) che sono state respinte esclusivamente perché è stata disposta, come sanzione accessoria, la revoca della prestazione di disoccupazione possono, sempre su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Domande di indennità di disoccupazione agricola

Sono oggetto di riesame:
– le domande di indennità di disoccupazione agricola presentate dai condannati che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, respinte in ragione della sanzione accessoria della revoca della prestazione;
– le domande che, in quanto presentate antecedentemente alla notifica della sentenza da parte dell’Autorità giudiziaria, sono state inizialmente accolte e, successivamente, riesaminate d’ufficio e respinte con la motivazione specifica in argomento.

A tale fine i lavoratori interessati dovranno presentare all’Inps apposita istanza, unitamente al provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Pensione sociale e assegno sociale

La prestazione può essere ripristinata con decorrenza dalla data della revoca o da data successiva se la misura alternativa alla detenzione in Istituto penitenziario è stata disposta successivamente a quella della revoca.
L’interessato è tenuto a presentare la richiesta di riesame allegando il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di pensione sociale o di assegno sociale, rigettate solo per l’applicazione dell’art. 2, co. 58 e 61, L. n. 92/2012, possono, su istanza di parte, essere riesaminate e accolte con erogazione della prestazione con decorrenza dalla data in cui è stata disposta dalla competente Autorità giudiziaria l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
Anche in tale ipotesi, al fine di procedere al riesame della domanda e all’accoglimento della stessa, è necessario che l’interessato produca il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Prestazioni di invalidità civile

Le prestazioni di invalidità civile inizialmente erogate e successivamente revocate potranno essere ripristinate, con i relativi arretrati e nei limiti temporali del periodo trascorso in regime alternativo alla detenzione in carcere, nel caso in cui l’interessato presenti la relativa domanda di riesame.
Alla predetta istanza dovrà essere allegato il provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale l’interessato è stato ammesso a scontare la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Le domande di prestazioni di invalidità civile respinte ab origine potranno essere erogate dalla data della domanda amministrativa qualora il cittadino condannato si trovi a scontare la pena detentiva in una modalità alternativa al carcere.
La domanda di riesame, presentata dall’interessato, deve essere corredata del relativo provvedimento della competente Autorità giudiziaria da cui risulti la data a partire dalla quale è stata disposta l’esecuzione della pena mediante una misura alternativa alla detenzione in carcere.

Rientro lavoratore distaccato all’estero: esclusione del “regime impatriati”

Il lavoratore che rientra in Italia dopo il distacco all’estero intervenuto contestualmente all’inizio del rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro non può beneficiare del regime fiscale agevolato degli impatriati. (Agenzia delle Entrate – Risposta 17 marzo 2022, n. 119).

Allo scopo di invertire la tendenza di espatrio dei lavoratori all’estero è stato introdotto un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro (dipendente e autonomo) di coloro che trasferiscono la residenza in Italia dopo un determinato periodo di permanenza all’estero.
In particolare, sono destinatari del regime agevolato i lavoratori che:
– trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato;
– non sono stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno 2 anni;
– svolgono l’attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

Con riferimento ai contribuenti che rientrano in Italia a seguito di distacco all’estero, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito l’agevolazione non può essere riconosciuta in presenza del medesimo contratto presso il medesimo datore di lavoro.
In altri termini il regime degli impatriati non è applicabile quando il rientro in Italia sia la conseguenza della naturale scadenza del distacco, ovvero vi sia continuità delle originarie condizioni contrattuali in essere al momento dell’espatrio.
Tale restrizione del campo di applicazione del regime agevolato risponde all’esigenza di evitare un uso strumentale dell’agevolazione, non in linea con le finalità attrattive della norma.

Secondo l’Agenzia delle Entrate tale condizione di esclusione del regime agevolato è ravvisabile nell’ipotesi di lavoratore che rientri in Italia a seguito di distacco all’estero disposto contestualmente all’assunzione con il medesimo datore di lavoro.

Disabili e collocamento mirato: rese note le linee guida

, il Ministero del Lavoro ha fornito le linee guida sul collocamento mirato delle persone con disabilità e sulla Banca dati dedicata, aventi come destinatari i giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione, coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi nonché i disoccupati da oltre 24 mesi (Comunicato del 16 marzo 2022).

Il Ministro del Lavoro, di concerto con la Ministra per le Disabilità, ha presentato le linee guida in oggetto con l’obiettivo di delineare un percorso di collaborazione e condivisione interistituzionale orientato verso un sistema di inclusione lavorativa più efficiente e organico.
Tali linee guida prevedono, in particolare, interventi concreti specifici rivolti a: giovani con disabilità non ancora in età da lavoro o ancora all’interno del sistema d’istruzione; a coloro che accedono per la prima volta alle liste del collocamento obbligatorio o sono iscritti da non oltre 24 mesi; a disoccupati da oltre 24 mesi e persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo dimissioni, licenziamenti o lunghi periodi di malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale o riabilitazione.
La Banca dati del collocamento obbligatorio mirato, istituita di recente dallo stesso Ministero del Lavoro quale strumento di indirizzo e coordinamento sul territorio nazionale, definisce, in particolare, le modalità attuative della raccolta di informazioni e la semplificazione degli adempimenti in materia di assunzioni mirate per persone diversamente abili.
Alle informazioni contenute nella Banca dati potranno accedere le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Anpal, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i datori di lavoro pubblici e privati e le persone iscritte presso il collocamento mirato.

Firmato il nuovo accordo per il settore Cemento – industria

17  MAR 2022 Sottoscritto il rinnovo del CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, della calce e suoi derivati, del gesso e relativi manufatti, delle malte e dei materiali di base per le costruzioni nonché la produzione promiscua di cemento, calce, gesso e malte

 

L’accordo, che decorre dall’1/1/2022 e scadrà il 31/12/2024, ha previsto i seguenti aumenti contrattuali

Livello

Aumenti dall’1/10/2022

Aumenti dall’1/12/2023

Aumenti dall’1/12/2024

Area Direttiva livello 3 60,00 60,00 58,5
Area Direttiva livello 2 53,61 53,61 52,37
Area Direttiva livello 1 49,14 49,14 47,91
Area Concettuale livello 3 46,57 46,57 45,41
Area Concettuale livello 2 44,86 44,86 43,74
Area Concettuale livello 1 42,57 42,57 41,51
Area Specializzati livello 3 40,00 40,00 39,00
Area Specializzati livello 2 38,29 38,29 37,33
Area Specializzati livello 1 36,86 36,86 35,94
Area Qualificati livello 2 34,57 34,57 33,71
Area Qualificati livello 1 33,14 33,14 32,31
Area Esecutiva livello 1 28,57 28,57 27,86

Pertanto, questi risultano essere i nuovi minimi retributivi calcolati redazionalmente

Livello

Aumenti dall’1/10/2022

Aumenti dall’1/12/2023

Aumenti dall’1/12/2024

Area Direttiva livello 3 2.149,23 2.209,23 2.267,73
Area Direttiva livello 2 1.923,96 1.977,57 2.029,94
Area Direttiva livello 1 1.760,30 1.809,44 1.857,35
Area Concettuale livello 3 1.668,22 1.714,79 1.760,20
Area Concettuale livello 2 1.606,83 1.651,69 1.695,43
Area Concettuale livello 1 1.524,94 1.567,51 1.609,02
Area Specializzati livello 3 1.432,82 1.472,82 1.511,82
Area Specializzati livello 2 1.371,43 1.409,72 1.447,05
Area Specializzati livello 1 1.320,26 1.357,12 1.393,06
Area Qualificati livello 2 1.238,37 1.272,94 1.306,65
Area Qualificati livello 1 1.187,17 1.220,31 1.252,62
Area Esecutiva livello 1 1.025,00 1.053,57 1.081,43

 

Quota contribuzione Organizzazioni sindacali
Le Aziende, entro il 30/4/2022 informeranno i lavoratori che in occasione dei rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, le Organizzazioni sindacali stipulanti Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil chiedono ai lavoratori non iscritti al sindacato, una quota associativa straordinaria a titolo di “contributo per rinnovo contratto” di 30,00  euro.
Resta inteso che nei confronti dei lavoratori iscritti alle sopra richiamate Organizzazioni sindacali, non si dovrà procedere ad alcuna trattenuta.
Entro il 31/5/2022 è riconosciuta la possibilità di manifestare la non accettazione della trattenuta stessa, da comunicare all’Azienda per iscritto.
Le Aziende effettueranno la trattenuta ai lavoratori non iscritti a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil, che non abbiano manifestato espressamente la non accettazione, sulla retribuzione corrisposta nel mese di ottobre 2022.
Le quote trattenute verranno versate dalle Aziende sul seguente conto corrente bancario
Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni
presso Banca Popolare di Sondrio Fialiale 054 Roma – AG.11
IBAN: IT83 F 05696 03200 000012811X17

Area asecutiva
l lavoratore dopo dodici mesi di permanenza nella presente area, verrà inquadrato al primo Livello dell’area Qualificata.

 

Lavoro straordinario, festivo e notturno – Operai:
– maggiorazione diurno 30%;
– maggiorazione notturno 60%;
– maggiorazione festivo 60%;
– maggiorazione festivo-notturno 70%;
– maggiorazione lavoro notturno 50%
maggiorazione festivo-notturno 60%

Lavoro a turni
Ai lavoratori che lavorano in detti turni periodici, sarà applicata sulla retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità) una maggiorazione del:

5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni); 5,5 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2023; 6 per cento per le ore lavorate di giorno (sia nel caso di tre turni, sia nel  caso di due turni) a decorrere dal 1 ° gennaio 2024.

Permessi esamI
Ai lavoratori studenti  saranno concessi, a richiesta due giorni di permesso retribuito per ogni prova di esame sostenuta. Per la discussione della tesi di laurea di primo grado (laurea breve), di laurea di secondo grado e/o di laurea a ciclo unico (laurea magistrale) i giorni di permesso retribuito sono elevati a quattro.

Maternità
Dall’1/7/2021 è riconosciuto per il congedo di maternità e paternità, un trattamento di assistenza aggiuntivo a quello previsto dalla legge, così modulato:
– per la lavoratrice madre, una integrazione fino al raggiungimento del 50% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo;
– per il lavoratore padre, una integrazione fino al raggiungimento del 70% della retribuzione globale di fatto, per i primi 5 mesi di congedo.
– per Lavoratore/lavoratrice monogenitore un ulteriore periodo retributivo di due mesi da usufruire entro l’ottavo anno di vita del bambino. Nei casi di adozione, sempre con riferimento al lavoratore/lavoratrice monogenitore tale periodo potrà essere usufruito entro otto anni  dalla data di accoglimento del bambino

Comporto
Le assenze debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate che richiedano il ricorso a terapie salvavita (intensive, oncologiche o di emodialisi) non verranno computate ai fini dei termini di comporto per ulteriori sette mesi e pertanto per un periodo complessivo di 21 mesi di calendario, raggiunti anche con più periodi di assenza, nell’ambito dei 30 mesi di calendario immediatamente precedenti.
Le suddette  assenze, debitamente documentate e certificate dalle strutture sanitarie pubbliche o convenzionate, non verranno considerate, fino ad un massimo di due mesi, ai fini del computo dei periodi utili a stabilire il trattamento economico  di malattia

 

Retribuzione malattia
Durante la conservazione del posto ai lavoratori assenti per cause di malattia o infortunio non sul lavoro sarà riconosciuto da parte dell’Azienda, nell’ambito del periodo contrattuale di conservazione del posto, un trattamento economico fino al raggiungimento delle seguenti misure della retribuzione (minimo tabellare, eventuale superminimo, ex indennità di contingenza, EDR, eventuali aumenti periodici di anzianità), aumentata dell’ex premio di produzione, nonché della maggiorazione media per lavoro a turno, per coloro che lavorano a turni avvicendati in via continuativa:
– 100 per cento per i primi 8 mesi; 
– 50 per cento per ulteriori 4 mesi.

Assistenza sanitaria – Altea
Dal 1° gennaio 2024, la contribuzione a carico dell’azienda per ogni dipendente sarà elevata da 13,00 a 15,00 euro mensili.  Le Parti si attiveranno presso il fondo Altea perché valuti l’individuazione delle opportune modalità per la permanenza nel fondo dei lavoratori che – maturata una congrua durata di adesione in costanza di rapporto di lavoro in maniera continuativa al pensionamento, con oneri a carico degli stessi.

Previdenza Complementare – Concreto
Con decorrenza dal 1° luglio 2022, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,30 %della retribuzione utile per il calcolo del TFR.
Con decorrenza dal 1° luglio 2023, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,40%
Con decorrenza dal 1° luglio 2024, l’aliquota contributiva a carico dell’Azienda è incrementata in ragione dello 0,10% della retribuzione utile per il calcolo del TFR e, pertanto, sarà pari al 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR

l 2,50 della retribuzione utile per il calcolo del TFR