Il datore “apicale” e gli obblighi in materia di sicurezza

La Corte di Cassazione ha sancito il principio secondo cui, in caso di delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa, unico titolare degli adempimenti in materia di sicurezza non delegabili, rimane il datore di lavoro “apicale” (Sent. n. 9028/2022).

Il Gip del Tribunale locale aveva assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi e la mancata designazione del responsabile della sicurezza, ritenendo che la qualifica di datore di lavoro, rilevante ai fini delle violazioni contestate, fosse propria del soggetto al quale il medesimo datore aveva conferito delega.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso in cassazione la Procura della Repubblica,che ha sostenuto, in particolare, che il TUSL esclude espressamente che la facoltà di delega del datore di lavoro possa essere estesa alla valutazione dei rischi e alla designazione del responsabile per la sicurezza.

Accogliendo il ricorso, la Suprema Corte si è pronunciata sul punto affermando che, una volta escluso che l’atto di delega del datore abbia per oggetto l’intera organizzazione e l’intero rapporto giuslavoristico, deve concludersi che il soggetto delegato non rivesta la qualifica di datore di lavoro, ma sia, piuttosto, investito di una delega parziale di funzioni e responsabilità che non include l’attribuzione di poteri decisionali e di spesa riferiti all’intera struttura organizzativa.
Da tanto discende che resta unico titolare degli adempimenti previsti in materia di sicurezza, non delegabili, il datore di lavoro “apicale”.

CIPL Edilizia Industria Napoli: firmato il rinnovo

Siglato l’8/3/2022, tra l’ANCE Napoli, aderente all’ANCE e la FeNEAL UIL territoriale di Napoli, la FILCA CISL, la FILLEA CGIL, l’accordo per il rinnovo del CIPL per i dipendenti dell’industria edile di Napoli, in vigore dall’1/3/2022 fino al 30/6/2024.

Indennità territoriale di settore e premio di produzione

L’indennità territoriale di settore è confermata nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.

Operaio di produzione

I.T.S.

Livello 4 1,545
Livello 3 (Operaio Specializzato) 1,439
Livello 2 (Operaio Qualificato) 1,290
Livello 1 (Operaio Comune) 1,111

Discontinui

I.T.S.

D5 (Operaio Specializzato) 1,416
D4 (Operaio Qualificato) 1,269
D3 (Operaio Comune) 1,092
D1 (Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti senza alloggio) 0,941
D2 (Custodi, portinai, guardiani con alloggio) 0,816

Il premio di produzione per gli impiegati è confermato nei valori orari di seguito riportati compresivi dell’Elemento Economico Territoriale, previsto dal vigente CCNL.

Premio di Produzione

Importo

Livello 7 e 7Q (Categoria I Super) € 369,87
Livello 6 (Categoria I) € 337,80
Livello 5 (Categoria II) € 283,16
Livello 4 (Assistenti Tecnici) € 259,45
Livello 3 (Categoria III) € 239,11
Livello 2 (Categoria IV) € 216,35
Livello 1 (Primo impiego) € 186,01

Elemento variabile delle retribuzione (E.V.R.)

Le Parti per calcolare l’E.V.R. 2022, in coerenza con quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, compareranno i dati del triennio 2021-2020-2019 con quelli del triennio 2020-2019-2018.
Le Parti stabiliscono che, ai fini delle successive verifiche annuali, i due trienni di comparazione slitteranno, ogni anno, in avanti di un anno.
Ai fini della determinazione dell’E.V.R. eventualmente erogabile a livello provinciale, nel caso due parametri risultassero pari o positivi, l’E.V.R. sarà comunque riconosciuto nella misura del 30% dell’EVR (4%); nell’ipotesi in cui la somma delle incidenze ponderali dei suddetti due parametri risultasse superiore al 30%, l’E.V.R. sarà riconosciuto nella misura derivante da tale somma.

Lavori speciali

A) Lavori marittimi: Per tutti gli altri lavori eseguiti fuori porto, non contemplati nel contratto integrativo, spetta una maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 10% della stessa, limitatamente alle ore trascorse fuori del porto. Per i lavori fuori del porto si intendono quelli eseguiti oltre le due miglia dalla bocca del porto stesso.

B) Lavori in galleria: Al personale addetto ai lavori in galleria, che presta la propria attività in una delle condizioni di seguito elencate, è dovuta, in aggiunta alla retribuzione, una delle seguenti maggiorazioni da calcolarsi sugli elementi della retribuzione:
a. 46% di maggiorazione per il personale addetto al fronte di perforazione di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale e per gli operai addetti ai lavori di riparazione straordinaria che si svolgano in condizioni di difficoltà e/o di disagio;
b. 26% di maggiorazione per il personale che effettui lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie, per il personale addetto ai lavori per opere sussidiarie, per il personale addetto al carico ed ai trasporti, all’interno delle gallerie, anche durante la perforazione, l’avanzamento e la sistemazione. Tale maggiorazione verrà riconosciuta al personale addetto ai lavori in galleria nel caso in cui questi si svolgano in condizioni di eccezionale disagio: presenza di forti getti d’acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi; gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto con pendenza superiore al 60%; gallerie di sezione particolarmente ristretta o con fronte di avanzamento distante oltre un chilometro dall’imbocco;
c. 18% di maggiorazione per il personale addetto alla riparazione e/o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie;
d. 10% di maggiorazione al personale addetto ai piazzali laddove dovessero manifestarsi indifferibili esigenze produttive per l’effettivo e costante supporto alle lavorazioni che si svolgono in galleria.

Trasporti

Le indennità a titolo di concorso spese per il trasporto, urbano ed extraurbano, sono così stabilite:
a. Per gli operai in € 2,48/giorno pari a € 0,31 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia);
b. Per gli impiegati in € 53,63 mensili.
Le predette indennità non sono dovute ai lavoratori che fruiscano dei mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall’impresa. L’indennità di trasporto per gli impiegati, nel caso del part time orizzontale, verrà corrisposta integralmente. Al contrario, nel caso del part time verticale, l’indennità verrà corrisposta rapportandola alle giornate di effettivo lavoro.

Mensa

Fatte salve le condizioni di miglior favore eventualmente in atto in ciascun’impresa e quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale, l’impresa provvederà all’istituzione di un servizio mensa affinché possa essere consumato un pasto caldo dai lavoratori occupati nel cantiere.
Il costo del pasto è suddiviso in misura percentuale pari ad un quarto a carico dei lavoratori e tre quarti a carico del datore di lavoro con un massimale a carico di quest’ultimo, per ciascun pasto consumato, di € 5,25.
Ove non si renda possibile l’attuazione di quanto sopra previsto, a decorrere dall’1/3/2022 sarà corrisposta un’indennità sostitutiva di € 6,48 giornalieri pari a € 0,81 per ogni ora di lavoro ordinario prestata (nei limiti delle otto ore giornaliere per gli addetti ai lavori discontinui o di semplice attesa o custodia).
L’indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgono del servizio di mensa attuato in una delle forme sopra indicate, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo per esigenze tecnico organizzative dell’impresa.
Per gli impiegati l’indennità sostitutiva dall’1/3/2022 è stabilita in € 140,13 mensili.
Qualora le aziende optassero per l’adozione del ticket elettronico, l’importo giornaliero del sostitutivo mensa sarà pari ad € 7.

Indennità di reperibilità

Qualora l’azienda per esigenze tecnico produttive non straordinarie richieda, per iscritto, ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l’orario di lavoro ordinario, agli stessi spetta una indennità di reperibilità pari a € 10,00 (dieci/00) giornalieri per la reperibilità nelle giornate non festive e pari a € 15,00 (quindici/00) giornalieri per la disponibilità in giornate festive o per la disponibilità notturna.

Nessun conflitto di interessi per l’avvocato che difende i soci di Snc

Non integra l’illecito di cui all’art. 24 del codice deontologico forense l’attività dell’avvocato che assume la difesa di alcuni soci di Snc (Corte di Cassazione – sentenza 15 marzo 2022, n. 8337).

Ai sensi dell’art. 24 cod. deont. forense sul “conflitto di interessi”, l’avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale, quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
Secondo il co. 3 del medesimo articolo, il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un’altra parte assistita o cliente, l’adempimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento del nuovo incarico.
Elemento costitutivo di entrambi gli enunciati è la individuazione della parte assistita e del cliente del professionista, ossia del soggetto che gli abbia conferito mandato, in relazione ad un diverso soggetto per il quale pure egli abbia assunto l’incarico professionale, ma in conflitto di interessi col primo.
Nel caso di specie, i giudici della Corte hanno ritenuto “errore di diritto” considerare l’incarico dell’avvocato assunto nell’interesse di una società in nome collettivo automaticamente relativo anche a un interesse dei singoli soci, tale da ravvisare quindi il conflitto di interessi rilevante di cui all’art. 24 cod. deont. forense.
Devono essere presi in considerazione, i principi consolidati in tema di diritto delle società personali. Ed invero, costituisce principio da tempo affermato che le società personali, pur prive di personalità giuridica, sono soggetti del diritto.
Ciò deriva dal disposto positivo dell’art. 2266 c.c., intitolato alla rappresentanza della società, secondo cui la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci e sta in giudizio nella persona dei medesimi. Non solo, quindi, una comproprietà dei beni con vincolo di destinazione, ma un nuovo soggetto giuridico. La soggettività è fondata, altresì, sulle ulteriori disposizioni, regolanti la sede e la ragione sociale, il divieto di concorrenza in capo ai soci, il conferimento di beni in proprietà della società, e, al di fuori della disciplina delle società, gli artt. 2659 e 2839 c.c., in tema di trascrizioni ed iscrizioni immobiliari.
È vero che, ai sensi degli artt. 2267, 2191 e 2313 c.c., il socio illimitatamente responsabile di società personale risponde per le obbligazioni sociali. Si tratta di una responsabilità assimilabile ad una garanzia patrimoniale legale, che ha i caratteri di una responsabilità immediata, solidale, sussidiaria e per obbligazione altrui.
La responsabilità del socio è immediata, nel senso che sorge al momento stesso dell’assunzione in capo alla società; è solidale con la società e con gli altri soci, vincolo non escluso dalla sussidiarietà (Cass. 26 settembre 2013, n. 22093; Cass. 31 luglio 2008, n. 20891), quale obbligazione solidale ad interesse principale di uno dei condebitori.
Per quanto specificamente interessa la presente controversia, la responsabilità sussidiaria dei soci è per debito altrui: perché il socio non risponde di un debito sorto immediatamente in capo a lui, ma di un debito della società, soggetto distinto (arg. ex artt. 2269 e 2290 c.c., posto che rispondono entrambi, con limitazione dell’obbligo di conferimento anche nelle società personali, mentre nel bilancio non viene meno una posta passiva, quando paga il socio).
Si parla di garanzia ex lege e di una “responsabilità da posizione”, ma, se pure si voglia usare tale espressione per sottolineare che concerne indistintamente tutti i debiti dell’obbligato principale, con ciò non deve però ritenersi scalfito il principio della alterità soggettiva e della responsabilità per debiti altrui.
Detto altrimenti, pur se il socio risponde non dello specifico debito contratto in nome e per conto dell’ente, ma per tutti i debiti sociali, resta che non si tratta di debito originato come proprio.
In tal senso, una volta acquisita la distinta soggettività della società di persone rispetto alle persone dei suoi soci, il “debito sociale” configura in ogni caso un debito non già proprio del socio, ma unicamente della società, il socio illimitatamente responsabile venendo ad assumere, piuttosto, la posizione di mero garante ex lege per un debito altrui.
L’orientamento si sostanzia nel rilevare che la società costituisce un distinto centro di interessi e imputazione di situazioni, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci; che la responsabilità verso terzi dei soci, sancita dagli artt. 2304 e 2291 c.c., si atteggia come una forma di garanzia fissata ex lege; tanto che il socio, il quale ha provveduto a pagare il debito sociale, ha azione di regresso nei confronti della società.
Onde, sebbene sia innegabile la riferibilità ai soci dell’esercizio dell’impresa e delle obbligazioni che ne derivano, tale constatazione della situazione resta di natura esclusivamente economica e fattuale, la quale non induce a concludere che manchi un diverso soggetto giuridico. Alla fine, invero, quel discorso potrebbe farsi per qualsiasi società, anche di capitali, o per le associazioni ed altri enti non commerciali, per i quali il soggetto sottostante al “velo” resta pur sempre il socio o associato.
Ne deriva, in conclusione, che l’avere assunto incarichi pur sempre per la società o per soci in posizioni analoghe (quelli non receduti), in posizione contrapposta a quella di altro socio (quello receduto), non integra l’illecito de quo.

Crisi ucraina: sostegni alle imprese

Con il comunicato del 18 marzo 2022, n. 68, la Presidenza del Consiglio dei Ministri rende nota l’approvazione di un decreto-legge che introduce misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina. Di seguito le misure relative al sostegno alle imprese.

Ai fini del sostegno alle imprese, sono previste le seguenti misure:

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e garanzia SACE: le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possono richiedere ai propri fornitori la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022. Il numero massimo di rate mensili non può essere superiore a 24. Per sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, SACE S.p.A. rilascia garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all’esercizio del credito entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro e può concedere garanzie, in favore delle imprese di assicurazione, pari al 90% degli indennizzi generati da esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale;

Imprese energivore di interesse strategico: fino al 31 dicembre 2022, le garanzie emesse da SACE S.p.A. in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, che assistono finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, coprono il 90% dell’importo del finanziamento concesso. Analoga garanzia è concessa per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati il territorio nazionale per la produzione di ghisa destinata all’industria siderurgica. Inoltre, fino a 150 milioni di euro sono destinati a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell’acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall’organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato;

Integrazione salariale: per fronteggiare situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale è riconosciuto, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per alcune settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. La disposizione si applica anche alle imprese del settore turistico;

Agevolazione contributiva (esonero totale) per acquisizione di personale già dipendente di imprese in crisi: l’esonero contributivo in vigore per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di lavoratori subordinati provenienti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale è esteso anche ai lavoratori licenziati per riduzione di personale nei 6 mesi precedenti e a quelli impiegati in rami d’azienda oggetto di trasferimento;

Credito d’imposta per l’acquisto di carburante per agricoltura e pesca: alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto un credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettivamente utilizzato nel primo trimestre solare dell’anno 2022. È prevista la cedibilità sul modello credito d’imposta nel settore energetico;

Rinegoziazione dei mutui agrari e garanzia ISMEA: al fine di sostenere la continuità produttiva delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, le esposizioni in essere concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito, potranno essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a 25 anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione potranno essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura: la dotazione del fondo, ai fini dell’erogazione dei contributi alle imprese, è incrementata di 35 milioni di euro per il 2022;

Credito d’imposta IMU per il comparto turistico: per il 2022 è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese turistico-recettive, comprese quelle che esercitano attività agrituristica, alle imprese che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, nonché alle imprese del comparto fieristico e congressuale, ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici, in misura corrispondente al 50% dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 a condizione che i proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate e che abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019;

Anticipazione delle risorse del Fondo per l’adeguamento prezzi: al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto dalle imprese;

Sospensione o proroga della prestazione in caso di aumento dei prezzi: fino al 31 dicembre 2022, le variazioni in aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, rilevate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ovvero gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, accertati dal responsabile unico del procedimento nell’appalto in contraddittorio con l’appaltatore, possono essere valutati come causa di forza maggiore e dare luogo alla sospensione della prestazione qualora impediscano, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture. Qualora gli aumenti impediscano di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituiscono causa non imputabile all’esecutore e questi può chiedere la proroga del termine per eseguire la prestazione;

Autotrasporto: gli interventi sono volti a mitigare gli aggravi economici per il settore derivanti dall’aumento eccezionale dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici e si aggiungono a quelli già adottati con il precedente decreto energia (Dl 17/2022) per complessivi 80 milioni di euro. Essi prevedono:
   * l’istituzione del Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto, per mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti con una dotazione di circa 500 milioni di euro per l’anno 2022;
   * il rifinanziamento dei contributi per i cosiddetti ‘marebonus’ e ‘ferrobonus’, per incentivare il trasporto delle merci via mare e attraverso le ferrovie togliendolo dalla strada e per favorire lo sviluppo dell’intermodalità;
   *l’inserimento nei contratti di trasporto della clausola di adeguamento del corrispettivo per tenere conto dell’aumento dei prezzi del carburante. In particolare, nei contratti stipulati in forma scritta, deve essere prevista la clausola di adeguamento del corrispettivo qualora il prezzo del carburante registri una variazione di almeno il 2% del valore preso a riferimento al momento della stipula del contratto o dell’ultimo adeguamento effettuato. Per i contratti di trasporto merci conclusisi in forma non scritta si prevede che il corrispettivo venga determinato in base ai valori indicativi dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto pubblicati e aggiornati periodicamente dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
   * ulteriori sostegni al settore con lo stanziamento aggiuntivo di 15 milioni di euro per l’anno 2022 al Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori che provvede, tra l’altro, a erogare alle imprese le risorse a titolo di riduzione compensata dei pedaggi autostradali, e di ulteriori 5 milioni per la deduzione forfetaria delle spese non documentate ai titolari di imprese di autotrasporto alla guida dei veicoli;
   * l’esonero per l’anno 2022, per le imprese di trasporto merci per conto terzi, dal versamento del contributo all’Autorità di regolazione dei trasporti. La misura comporta per il settore un risparmio complessivo di circa 1,4 milioni di euro e ne beneficeranno circa 3.114 imprese di autotrasporto merci.

 

Chiarimenti sulle modifiche del Decreto Sostegni-ter agli ammortizzatori sociali

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti sulle modifiche introdotte dal cd. “Decreto Sostegni-ter” in materia di ammortizzatori sociali in costanza del rapporto di lavoro (Circolare 18 marzo 2022, n. 6).

In primo luogo il Ministero chiarisce che le modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter si applicano ai trattamenti di integrazione salariale relativi a periodi di sospensione o di riduzione dell’attività decorrenti dal 27 febbraio 2022.
Il Decreto Sostegni-ter ha apportato modifiche riguardo alla procedura di pagamento diretto, alla compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa, alla procedura di consultazione sindacale, al meccanismo di condizionalità e riqualificazione professionale, nonché al trattamento straordinario per la causale relativa all’accordo di transizione occupazionale.

MODALITÀ DI EROGAZIONE E TERMINE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI

Qualora si opti per il pagamento del trattamento di integrazione direttamente da parte dell’Inps sono previsti alcuni obblighi in capo al datore di lavoro a pena di decadenza.
Il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento dell’integrazione salariale, entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero se posteriore, entro il termine di 60 giorni dalla data della “comunicazione” del provvedimento di autorizzazione alla concessione della cassa integrazione.
Trascorsi tali termini, senza l’adempimento dei citati obblighi di comunicazione, il pagamento della prestazione di integrazione salariale e degli oneri ad essa connessi rimangono in capo al datore di lavoro.
In proposito, il Ministero chiarisce che il procedimento amministrativo relativo all’autorizzazione alla concessione dei trattamenti di CIGS viene interamente svolto in via telematica attraverso l’uso dell’applicativo informatico noto come CIGS on-line. Con una funzione propria dell’applicativo di CIGS-online l’Amministrazione, tempestivamente rispetto alla numerazione del provvedimento, mette a disposizione dell’INPS i decreti. Al termine dell’istruttoria amministrativa viene rilasciato un avviso – anche tramite PEC – di avvenuta emissione del decreto direttoriale quale provvedimento di chiusura del procedimento amministrativo. Il referente aziendale accreditatosi nel sistema informatico CIGS-online ha sempre la possibilità, oltre che di comunicare con gli uffici, di seguire l’iter del procedimento amministrativo.

COMPATIBILITÀ CON LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA

Nell’ipotesi in cui il lavoratore, già beneficiario di integrazione salariale, svolga – nel periodo di sospensione o riduzione di orario di lavoro – attività di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a sei mensilità, il trattamento di integrazione salariale resta sospeso per la durata del rapporto di lavoro.

ESAME CONGIUNTO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

L’impresa che intende richiedere l’intervento di integrazione salariale, sia ordinario che straordinario, deve avviare la procedura di consultazione sindacale (esame congiunto). Tale procedura può essere svolta “anche in via telematica”.
In proposito il Ministero chiarisce che l’espletamento di tale fase del procedimento (esame congiunto) può essere svolta anche a distanza, con l’ausilio delle reti informatiche o telefoniche.

CONDIZIONALITÀ E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE

Il meccanismo della condizionalità l’obiettivo di assicurare ai lavoratori, coinvolti in programmi aziendali che vedano anche l’intervento del sostegno al reddito, la possibilità di riqualificare le proprie competenze, attraverso percorsi di formazione.
Tale meccanismo si applica in favore dei lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione straordinari, ma anche, per effetto delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni-ter, ai lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale erogati dai Fondi bilaterali, dai Fondi bilaterali alternativi, dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e Fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
Grazie a questo meccanismo i lavoratori partecipano ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione anche mediante fondi interprofessionali. I percorsi di formazione e riqualificazione offerti ai detti lavoratori devono essere programmati e coordinati con la domanda di lavoro espressa dal territorio.
La mancata e ingiustificata partecipazione alle iniziative formative comporta l’irrogazione di sanzioni che implicano la decurtazione del trattamento di integrazione salariale in misura percentuale, fino alla decadenza dal trattamento in corso (le modalità attuative saranno definite con decreto ministeriale in fase di emanazione).

ACCORDO DI TRANSIZIONE OCCUPAZIONALE

La norma prevede che al fine di sostenere le transizioni occupazionali all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale, ai datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti, può essere concesso un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, per un periodo pari a un massimo di 12 mesi complessivi, non ulteriormente prorogabili, al fine del recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero.
Il Ministero precisa che la misura è destinata prevalentemente a quei lavoratori che in seguito alle azioni di un programma aziendale di riorganizzazione o risanamento già concluso da parte dell’impresa da cui dipendono restino, comunque, non riassorbibili e, pertanto, a rischio esubero.
La locuzione “all’esito dell’intervento straordinario di integrazione salariale” indicata nella norma postula una valutazione aziendale e che la stessa possa essere compiuta senza soluzione di continuità con un precedente trattamento di integrazione salariale straordinario già autorizzato, sia esso di prima concessione o di proroga.
Secondo il Ministero, anche nell’ipotesi in cui tale valutazione di “esito” sia compiuta non in continuità strettamente temporale con un programma di risanamento o riorganizzazione, bensì dopo che sia trascorso un certo intervallo dalla conclusione delle azioni del programma stesso con eventuale ripresa dell’attività naturale dell’azienda, laddove emerga l’esigenza di salvaguardia dei livelli occupazionali, deve ritenersi comunque applicabile la tutela ed i relativi impegni di formazione del personale in esubero.
Considerato il carattere successivo dell’intervento di CIGS per accordo di transizione occupazionale rispetto ad un piano di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale, l’azienda richiedente la misura in parola non deve trovarsi nella condizione di poter accedere ad ulteriori periodi di interventi straordinari all’interno del quinquennio mobile non ancora esaurito. Pertanto, non è possibile ricorrere direttamente alla CIGS per accordo di transizione occupazionale, senza preventivamente aver fatto uso di CIGS per crisi o riorganizzazione aziendale.
È possibile ricorrere eccezionalmente e senza soluzione di continuità all’ulteriore periodo di sostegno al reddito di CIGS per accordo di transizione occupazionale ove l’impresa provi la necessità di gestire in maniera non traumatica un residuo esubero di personale non risolto con la CIGS in deroga per le imprese in crisi.

Sotto il profilo operativo l’accesso al trattamento di integrazione salariale straordinario per accordo di transizione occupazionale richiede l’espletamento della procedura di consultazione sindacale, nella quale:
– vanno individuati ed indicati i lavoratori a rischio esubero;
– definite la Regione o le Regioni competenti, le azioni di formazione e riqualificazione (articolate anche con la partecipazione dei fondi interprofessionali ) per la rioccupazione e l’autoimpiego specificando, anche via prospettica, le strategie di gestione del personale beneficiario della misura individuando il personale che l’impresa stessa è in grado di riassorbire nella propria struttura.

Le azioni rivolte alla individuazione di percorsi di formazione, finanziabili anche mediante il ricorso ai fondi interprofessionali e ai cofinanziamenti regionali, sono definite con gli enti di formazione, ovvero tutti gli enti accreditati a livello nazionale e regionale e gli altri soggetti, anche privati, che per statuto o istituzionalmente, sulla base di specifiche disposizioni legislative o regolamentari anche regionali, svolgono attività di formazione.

Quanto all’accesso al programma GOL, i lavoratori interessati dall’accordo, in particolare, accedono ad un determinato percorso nei servizi per il lavoro, denominato “Percorso 5: ricollocazione collettiva” (le indicazioni in materia verranno fornite dall’ANPAL).

L’intervento non va conteggiato nell’ambito del periodo massimo di cassa integrazione straordinaria fruibile nel quinquennio mobile di riferimento. Pertanto, lo stesso va considerato in deroga ai limiti temporali ed è invocabile anche dalle imprese che hanno esaurito i periodi di integrazione salariale massimi fruibili nel quinquennio di riferimento.

Per la presentazione dell’istanza, deve essere utilizzato l’applicativo informatico CIGS on line, ove è disponibile l’apposita Scheda n. 11 (Accordo di transizione occupazionale ex articolo 22 ter, d.lgs. n. 148/2015) da compilare e allegare alla domanda.