Agevolazione prima casa esclusa con il solo “mandato a vendere”

Il conferimento al coniuge di un mandato a vendere l’immobile acquistato con l’agevolazione prima casa non salva quest’ultima in caso di acquisto di un secondo immobile nello stesso Comune del primo (Corte di cassazione – ordinanza 14 settembre 2022 n. 27000).

L’art. 1, nota II-bis, della Tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 condiziona la possibilità di fruire della agevolazione prima casa alla non titolarità del diritto di proprietà di altra casa di abitazione nel territorio del Comune ove è situato l’immobile da acquistare. Prevede specificamente alla lettera b) che “nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato, l’immobile da acquistare”.

Detto questo, con riferimento al caso di specie, i giudici della Corte hanno già avuto modo di affermare che il mandato a vendere, pur se accompagnato dal conferimento del potere rappresentativo, non determina il trasferimento, in capo al mandatario, della proprietà del bene da alienare, ma ha contenuto meramente obbligatorio, impegnando il mandatario alla successiva stipulazione del contratto traslativo per conto (ed eventualmente anche in nome) del mandante”.

In precedenza era stato detto che “Nel mandato ad alienare, come nella commissione, quando abbia ad oggetto tale tipo di mandato, è ravvisabile un contratto in cui l’effetto traslativo dei beni, derivante dal consenso manifestato dalle parti (art.1376 cod. civ.), non si verifica immediatamente, essendo sospensivamente condizionato al compimento dell’alienazione gestoria del bene da parte del mandatario – commissionario, il quale, pertanto, in base alle regole del mandato senza rappresentanza, ha il potere di trasferire validamente il bene, che forma oggetto del contratto, al terzo, in nome proprio e per conto del committente, senza necessità di disvelare l’esistenza del mandato, né di dar luogo ad alcun negozio di ritrasferimento del bene medesimo.

Codice tributo per il credito d’imposta imprese turistiche-ricettive versamento IMU

Istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU di cui all’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (Agenzia delle entrate – Risoluzione 30 settembre 2022, n. 53).

L’articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede a favore delle imprese turistico-ricettive, incluse le tipologie individuate dal comma 2 dello stesso articolo 22, un contributo, sotto forma di credito d’imposta in misura corrispondente al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata dell’anno 2021 dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi indicate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 356194 del 16 settembre 2022, adottato ai sensi del comma 4 del richiamato articolo 22, sono state definite le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» del Temporary Framework, che gli operatori economici sono tenuti a presentare per beneficiare del credito d’imposta in parola.
In proposito, il punto 3.4 del citato provvedimento ha stabilito che ai fini dell’utilizzo in compensazione del credito ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Ciascun beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Tanto premesso, per consentire l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, è istituito il seguente codice tributo:
– “6982” denominato “Credito d’imposta in favore di imprese turistiche-ricettive per il versamento dell’IMU – articolo 22 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno per il quale è riconosciuto il credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
Si precisa che, ai sensi del punto 3.4, lettera b), del citato provvedimento, l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 presentati dai contribuenti, verifica che l’importo del credito utilizzato in compensazione non risulti superiore all’ammontare massimo fruibile in base all’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche tenendo conto di precedenti utilizzi, pena lo scarto del modello F24.

Sisma Abruzzo: operatività della sospensione dei versamenti contributivi

La sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL, ex art. 2, DPCM n. 3754/2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi operanti nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo alla data del 6 aprile 2009, non si applica con riguardo agli obblighi contributivi dovuti in relazione ai lavoratori assunti successivamente alla data del sisma. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con l’ ordinanza del 28 settembre 2022, n. 28206.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso proposto dall’INPS avverso la sentenza della Corte d’Appello dell’Aquila che aveva dichiarato illegittimo l’avviso di addebito con cui era stato negato ad un contribuente il diritto alla sospensione dei versamenti contributivi (art. 2 DPCM 3754/09), previsto in ragione del sisma del 2009.
I giudici del gravame avevano, difatti, ritenuto applicabile la sospensione anche ai contributi dovuti in relazione a lavoratori assunti successivamente alla data del sisma.

Il Collegio, ritenendo non condivisibili le conclusioni della Corte territoriale, ha rilevato che il beneficio oggetto di causa non può essere strutturalmente riconosciuto rispetto a lavoratori assunti dopo l’evento calamitoso del 2009, in considerazione del fatto che lo stesso è stato previsto con lo scopo di aiutare le imprese danneggiate dal terremoto, evitando a queste di pagare i contributi e lasciando quindi ad esse una maggiore disponibilità di denaro per fronteggiare l’emergenza; la norma che ha previsto la sospensione in argomento non si occupa, invece, delle imprese, come quella del caso sottoposto ad esame, che, sulla base di valutazioni economiche, operino assunzioni future; queste ultime possono, piuttosto, interpretarsi come sintomo dell’ assenza di un rischio di chiusura o di ridimensionamento dell’attività a causa dell’evento. Ne discende che la richiamata sospensione non possa spettare in relazione ai lavoratori assunti successivamente all’evento sismico.

Sulla sorta di tali presupposti, i Giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto secondo cui la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, prevista dall’art. 2 del dpcm n. 3754 del 2009 in favore dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi anche del settore agricolo operanti alla data dell’evento sismico nei comuni interessati dal sisma del 6.4.09 in Abruzzo, trova applicazione nei confronti degli obblighi contributivi previdenziali dovuti in relazione ai soli lavoratori assunti prima della data del sisma.

Fondo Mario Besusso – Fasdac per i dirigenti dell’Autotrasporto

 

Firrmato un accordo di modifica dell’assistenza sanitaria integrativa al Fondo Mario Besusso – Fasdac, per i dirigenti di aziende di autotrasporto e spedizione merci, di servizi logistici e di trasporto combinat

Confetra e Manageritalia hanno aggiornato con decorrenza 1 gennaio 2022 l’articolo del CCNL riguardante il Fasdac (assistenza sanitaria integrativa)

A favore dei dirigenti compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è previsto un Fondo di assistenza sanitaria (Fondo “Mario Besusso”) integrativo del Servizio Sanitario Nazionale, finanziato mediante un contributo che a decorrere dal 1 gennaio 2022 è fissato nelle seguenti misure, riferite ad una retribuzione convenzionale annua di euro 45.940,00:

a) 5,29% (5,50%a carico fino al 30 settembre 2021, 5,51% fino al 30 dicembre 2021) a carico dell’azienda per ciascun dirigente in servizio, comprensivo del premio annuo a copertura della garanzia Long Term Care pari a 206,60 euro annui;

b) 2,78% (A decorrere dal 1 gennaio 2007, 1,10%; elevato al 2,41%, in ragione d’anno, dal 1 ottobre 2011; al 2,46% dal 1 gennaio 2014; al 2,51 % dal 1 ° gennaio 2018; al 2,56% dal 1 ° ottobre 2021.) a carico dell’azienda e a favore della gestione dirigenti pensionati, comprensivo della quota di contributo sindacale di adesione contrattuale, dovuto per ciascun dirigente alle dipendenze della stessa;

c) 1,87% a carico del dirigente in servizio.

Il contributo va versato con cadenza trimestrale, per tutti i periodi in cui è dovuta la retribuzione, ivi compreso il periodo di preavviso sostituito da indennità.

Hanno diritto alle prestazioni del Fondo anche i familiari del dirigente individuati dal regolamento, ad esclusione dei programmi di prevenzione sanitaria che sono riservati ai soli dirigenti in servizio, ai prosecutori volontari e, dal 1  gennaio 2022, agli iscritti pensionati.

Possono essere iscritti al Fondo, in presenza dei requisiti previsti dal regolamento, i dirigenti titolari di pensione a carico di forme di previdenza obbligatoria, i superstiti beneficiari di pensione di reversibilità o indiretta INPS (o di altre forme obbligatorie sostitutive, esclusive o esonerative), nonché i dirigenti che intendano proseguire volontariamente l’iscrizione in caso di sospensione o cessazione del rapporto di lavoro.

INPS: precisazioni sul servizio di allegazione documentazione sanitaria

L’INPS ha fornito precisazioni sull’estensione del servizio a medici certificatori e patronati del servizio “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”, che già consente ai cittadini di inoltrare online all’Istituto la documentazione sanitaria probante, ai fini dell’accertamento medico legale, per la definizione agli atti delle domande/posizioni in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza/aggravamento (Messaggio 1 ottobre 2022, n. 3574).

Nello specifico, i medici certificatori e gli operatori degli Istituti di Patronato che forniscono assistenza al cittadino possono accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS a seguito di autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale. L’operatore di Patronato, in considerazione della necessità di apporre una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere esclusivamente tramite SPID.
Una volta compilato il certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica Inps, mediante allegazione, la documentazione sanitaria comprovante la patologia sofferta, rilevante ai fini del riconoscimento dello stato invalidante.
Gli Istituti di Patronato, per mezzo di un operatore abilitato, possono inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti. Per potere utilizzare tale nuova funzionalità, l’operatore di Patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori che possono, inoltre, continuare a utilizzare le consuete funzionalità già previste per l’invalidità civile. L’operatore di Patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione con possibilità di consultazione della stessa entro il medesimo orario, decorso il quale non sarà più possibile procedere alla consultazione.
Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash).
La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di Patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.
Gli operatori di Patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.
Il servizio attualmente interessa le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni; tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. Tale comunicazione è inviata quattro mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, sarà esteso dal 1° ottobre 2022 agli Istituti di Patronato.
È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso (ossia finché il verbale non è definito).
Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.
La documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di due MB per ogni documento. Successivamente alla trasmissione il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R.
Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una completa ed esauriente valutazione obiettiva, oppure nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la medesima commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.