Agevolazioni piccola proprietà contadina salva con la prova di utilizzo diretto del fondo

La Corte di cassazione, con l’ordinanza 29 settembre 2022, n. 28437, ha fornito chiarimenti in merito ad un avviso di liquidazione con cui l’Agenzia delle Entrate ha richiesto il pagamento della maggiore imposta di registro in relazione all’atto di acquisto, dichiarata la decadenza dalle agevolazioni di cui all’art. 2, L. n. 604/1954 per la formazione o arrotondamento della piccola proprietà contadina, in considerazione dell’accertata cessazione della coltivazione diretta del fondo, all’esito della stipula di contratto di comodato prima del decorso di un quinquennio dall’atto.

I giudici della Corte hanno già più volte affermato che la prova della qualità di coltivatore diretto può essere fornita con qualsiasi mezzo dal contribuente ed il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto riservata al giudice del merito.

In relazione al caso di specie, né assume rilevanza la circostanza della mancanza di data certa rispetto ai terzi dell’accordo solutorio non registrato, posto che la questione rilevante, ai fini della decisione, è quella della mancata esecuzione del contratto di comodato risolto o, comunque, della mancata interruzione, in virtù di tale contratto di comodato immediatamente risolto, della coltivazione diretta del fondo da parte del contribuente.

Il presupposto fattuale della revoca dell’agevolazione è stato dall’Agenzia delle Entrate individuato nel comodato e nella cessazione della coltivazione diretta: si tratta, però, di un presupposto fattuale (insindacabilmente) smentito dal giudice di merito sulla base degli elementi probatori desunti dalla scheda Agea e dalla mancata esecuzione del contratto di comodato non ratificato dalla cooperativa comodataria.

Ed a fronte di un accertamento fattuale di questo tipo, in base al quale i contratti ed i relativi effetti rilevano quali eventi materiali di continuità coltivativa e non quali fonte di obbligazione nei riguardi dell’Agenzia terza, vengono proposti unicamente motivi di violazione di legge, il che denota appunto come il ricorso, per un verso, non abbia colto l’esatta ragione decisoria della Commissione Tributaria Regionale e, per altro, miri in realtà a suscitare in questa sede una non consentita rivisitazione del quadro probatorio e fattuale della vicenda.

Sport bonus 2022 : apertura anticipata per l’inoltro delle domande

Apertura anticipata al 1° ottobre della seconda finestra 2022 per l’inoltro delle domande da parte delle imprese che vogliono usufruire del credito di imposta per le erogazioni liberali in denaro da effettuarsi in favore di impianti sportivi pubblici (Presidenza del consiglio dei ministri – Avviso 30 settembre 2022).

Con la nuova legge di bilancio 2022 (art. 1, comma 190, legge n. 234/2021) è stata estesa anche per l’anno 2022 la possibilità di effettuare erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche già prevista dalla legge di bilancio per l’anno 2019 (art. 1 commi da 621 a 627).
I soggetti che possono effettuare tali erogazioni sono esclusivamente le imprese, a cui è riconosciuto un credito di imposta pari al 65 % dell’importo erogato da utilizzarsi in tre quote annuali di pari importo.
Il limite all’importo erogabile posto dal legislatore alle imprese è pari al 10 per mille dei ricavi annui (riferiti al 2021), mentre l’ammontare complessivo del credito di imposta riconosciuto a tutte le imprese non può eccedere 13,2 milioni di euro per l’anno in corso.
Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati hanno 30 giorni di tempo per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere così autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale. A seguito delle erogazioni effettuate e certificate dagli enti destinatari, il Dipartimento autorizza le imprese ad usufruire del credito di imposta dandone contemporaneamente comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Al fine di consentire alle imprese di utilizzare la prima quota annuale del credito di imposta richiesto entro l’anno in corso, il Dipartimento per lo sport ha deciso di anticipare l’apertura della seconda finestra 2022 dal 15 ottobre al 1° ottobre 2022.
Le domande pervenute all’Ufficio prima del 1° ottobre non verranno prese in considerazione e, pertanto, dovranno essere riproposte necessariamente entro i termini citati.

Maggiorazioni AUU figli disabili: l’Inps corrisponde il conguaglio

Per l’annualità 2022 (1/3/2022 – 28/2/2023) l’importo dell’assegno unico e universale per i nuclei familiari con figli con disabilità è stato maggiorato. Per le domande presentate entro il 30 giugno 2022 l’Inps provvede ad erogare la differenza a conguaglio. (INPS – Comunicato 03 ottobre 2022).

Al fine di assicurare un adeguato sostegno ai nuclei familiari con figli con disabilità, il cd. “Decreto semplificazioni” ha aumentato, limitatamente all’anno 2022 (periodo dal 1° marzo 2022 al 28 febbraio 2023), gli importi spettanti a titolo di assegno unico e universale per i figli disabili senza limiti di età.
Dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023, infatti:
– l’INPS riconosce un importo pari a 175 euro mensile per l’assegno unico e universale ai nuclei familiari con figli con disabilità.
– tale importo è maggiorato, per ciascun figlio con disabilità fino al compimento di 21 anni di età, di un importo, determinato in base alla condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, pari nel massimo a 105 euro mensili;
– l’importo della maggiorazione transitoria dovuto ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico con disabilità e con un ISEE non superiore a 25.000 euro (a condizione dell’effettiva percezione nel 2021 di assegni al nucleo familiare), è incrementato di 120 euro mensili.

Per le domande di AUU presentate entro il 30 giugno 2022, l’Inps provvede all’adeguamento degli importi attraverso il conguaglio retroattivo a partire dall’assegno di marzo 2022 e riconosciuto per il periodo 1° marzo 2022 – 28 febbraio 2023.
Per le domande presentate dal 1° luglio 2022, il pagamento dell’assegno è adeguato ai nuovi importi.

A decorrere dal 1° marzo 2023, per i figli maggiorenni affetti da disabilità, è previsto il ripristino degli importi suddivisi per fascia di età in base alla disciplina ordinaria dell’assegno unico e universale per i figli a carico.

ESEMPI:

A) Figlio disabile fino a 18 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

B) Figlio disabile 18-20 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00 + Euro 80,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175 + [min 85 euro; max 105 euro(*)];

C) Figlio disabile di età pari o superiore a 21 anni, appartenente a nucleo familiare con ISEE =15.000 euro, per il periodo dal 1° marzo 2022 e fino al 28 febbraio 2023:
– Importo AUU (precedente): Euro 85,00;
– Importo AUU (attuale): Euro 175,00.

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(*) L’importo della maggiorazione è modulato in funzione del grado di disabilità media, grave, non autosufficiente.

Ammesso l’utilizzo a fini difensivi delle registrazioni di conversazioni con colleghi di lavoro

La condotta del lavoratore che abbia registrato le conversazioni intercorse con colleghi sul luogo di lavoro per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, deve ritenersi legittima, in quanto risponde alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto. Tanto è stato stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 29 settembre 2022, n. 28398.

La Corte d’appello di Salerno confermava la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato ad una dipendente e condannava la società datoriale alla reintegra nel posto di lavoro e al pagamento dell’indennità risarcitoria.

Secondo quanto rilevato dai giudici di merito gli addebiti contestati alla dipendente erano privi di riscontro e, comunque, relativi a condotte di inefficienza o negligenza, conosciute e tollerate da parte datoriale ed anzi conformi alla prassi aziendale praticata fin da epoca anteriore all’inizio del rapporto di lavoro con la lavoratrice stessa.
Tali addebiti non avevano, inoltre, carattere di gravità e non giustificavano l’irrogazione della sanzione espulsiva, essendo, invece, al più sanzionabili con una misura conservativa, secondo le previsioni del contratto collettivo di riferimento.

La Corte territoriale, escludeva, tuttavia, nel caso in argomento, il carattere ritorsivo del licenziamento. Lo stesso non poteva, difatti, considerarsi provato in base alle deposizioni testimoniali raccolte né attraverso le registrazioni di conversazioni tra la lavoratrice e un collega, considerate dai giudici di appello “abusive e illegittimamente captate”, dunque non idonee a costituire fonte di prova.

In sede di legittimità la lavoratrice, a mezzo ricorso incidentale, ha censurato la sentenza d’appello, avendo questa escluso la ritorsività del licenziamento sulla base di un presupposto errato, ovvero la non utilizzabilità delle registrazioni dei colloqui tra presenti.

Il ricorso della lavoratrice è stato giudicato fondato dalla Suprema Corte, la quale ha ribadito che l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, tenuto conto dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra, contemperando la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio.
Tanto premesso, il Collegio ha osservato che deve ritenersi legittima la condotta del lavoratore che, come nella fattispecie in esame, abbia effettuato le predette registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova. Tale condotta, difatti, risponde, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto.

Da tanto è discesa la cassazione della sentenza impugnata, la quale, pur richiamando precedenti di legittimità, aveva deciso di discostarsene, assumendo che le conversazioni tra la lavoratrice e il collega fossero di per sé “abusive e illegittimamente captate e registrate”, senza in alcun modo indagare sulla ricorrenza dei requisiti a cui è subordinata la legittimità a fini di prova delle registrazioni di conversazioni tra presenti, accertamento che si rende tanto più necessario in relazione alle difficoltà di assolvimento dell’onere probatorio gravante sul lavoratore che denunci la ritorsività del licenziamento intimatogli.

Firmata l’ipotesi di accordo per il serttore Gas-Acqua

Firmata l’intesa per il rinnovo del CCNL del settore Gas-Acqua scaduto il 31 dicembre scorso.

L’accordo dovrà ora essere votato dalle lavoratrici e dai lavoratori nelle assemble  e riguarda il triennio 2022-2024

L’aumento complessivo (Tec) sarà di 220 euro nel triennio 2022-2024 e l’aumento medio sui minimi (Tem) sarà di 203 euro e distribuito in 3 tranche: 41 euro dal mese di ottobre 2022; 71 euro da ottobre 2023; 91 euro da settembre 2024.

Per quanto attiene alla produttività sarà di 17 euro (14 mensilità all’anno) per gli anni 2023-2024.

Al termine della vigenza contrattuale la verifica dello scostamento inflativo, fra inflazione programmata e inflazione consuntivata, non modificherà i valori economici definiti. Il contratto produrrà un montante complessivo di 3521 euro.

Infine, per i lavoratori che prestano la loro opera in reperibilità da remoto sarà previsto 1 euro in più sull’indennità dal primo gennaio 2023.

L’intesa potenzia il sistema partecipativo sull’andamento del settore, sui modelli organizzativi e sugli scenari del settore energetico sia a livello nazionale che territoriale. L’accordo prevede l’ampliamento e lo sviluppo della formazione con la partecipazione del sindacato nei progetti formativi finalizzati all’adeguamento professionale sui nuovi modelli organizzativi e sulla crescita professionale. Sull’apprendistato aumenta la quota di ingresso salariale passando dall’attuale 75% all’80%.

Infine, si prevede l’avvio di un percorso che dovrà definire entro l’anno 2023 un nuovo sistema classificatorio focalizzato sull’autonomia, la conoscenza e l’esperienza del lavoratore e il riconoscimento economico di un salario aggiuntivo a livello orizzontale.