Licenziamento collettivo: l’obbligo datoriale di valutare la professionalità equivalente

In caso di licenziamento collettivo il datore di lavoro non può limitare la platea dei lavoratori licenziandi ai soli dipendenti addetti al reparto operativo soppresso o ridotto, senza valutare il possesso, da parte degli stessi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative (Corte di Cassazione, Sentenza 16 maggio 2022, n. 15600).

La vicenda

La Corte di appello territoriale aveva respinto il reclamo proposto dal datore di lavoro avverso la sentenza di primo grado che annullava il licenziamento intimato ad una lavoratrice nell’ambito della procedura di riduzione del personale.
I giudici, nel caso in argomento, avevano confermato la valutazione operata dal Tribunale circa l’illegittimità della limitazione della platea dei licenziandi ai soli addetti al servizio di trasporto dei disabili, atteso che la soppressione di tale servizio non comportava che i lavoratori da licenziare dovessero essere individuati esclusivamente tra gli addetti allo stesso; occorreva, difatti, verificare se gli stessi fossero o meno in possesso di professionalità equivalenti a quella di dipendenti dell’azienda utilizzati in altre realtà organizzative.
Nel caso di specie era emerso che la lavoratrice licenziata avesse svolto, nel corso della sua vita professionale, mansioni ulteriori rispetto a quelle di accompagnatrice, con lo stesso grado di autonomia, professionalità e responsabilità di altri colleghi, in virtù di un’evidente fungibilità e interscambiabilità esistente tra i lavoratori.
Conseguenza di tanto era, dunque, ad avviso dei giudici, che fosse stato violato, nel caso in questione, il principio che impone che la platea dei lavoratori da licenziare sia verificata con riguardo all’intero complesso aziendale.

Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso il datore di lavoro.
Quest’ultimo, in particolare, contestava il criterio su cui l’organo giudicante aveva fondato la valutazione di equivalenza della professionalità della lavoratrice.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando il principio per cui, nelle procedure di licenziamento collettivo per riduzione di personale, se il progetto di ristrutturazione aziendale si riferisce solo ad un’unità produttiva o ad uno specifico settore dell’azienda, la platea dei lavoratori interessati può essere limitata agli addetti ad un determinato reparto o settore solo se ricorrono oggettive esigenze aziendali.

Affinchè, però, sia correttamente applicato il criterio delle esigenze tecnico – produttive dell’azienda, per l’individuazione dei lavoratori da licenziare la comparazione delle diverse posizioni dei lavoratori deve avvenire nel rispetto del principio di buona fede e correttezza; il datore di lavoro non può, dunque, limitare la scelta dei lavoratori da porre in mobilità ai soli dipendenti addetti a tale reparto se detti lavoratori risultano idonei ad occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti a reparti diversi.
Non può, dunque, ritenersi legittima la scelta datoriale ricaduta su taluni lavoratori solo perché impiegati nel reparto operativo soppresso o ridotto, trascurando il possesso, da parte di questi, di professionalità equivalente a quella di addetti ad altre realtà organizzative.

CFP Discoteche: pronte le istruzioni

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 18 maggio 2022, n. 171638, ha fornito le istruzioni per accedere ai contributi a fondo perduto per i titolari di discoteche e sale da ballo rimaste chiuse nel rispetto delle norme anti-contagio.

L’Agenzia delle Entrate fissa i termini di presentazione, dal 6 al 20 giugno 2022, delle istanze da parte delle imprese che al 27 gennaio 2022 svolgevano attività di discoteche e sale da ballo e che, alla stessa data, erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia Covid-19.

In particolare, possono beneficiare dei contributi a fondo perduto, i soggetti con partita Iva attivata prima della data di entrata in vigore del DL n. 4/2022 (27 gennaio 2022) che, alla stessa data, svolgevano in modo prevalente attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili (codice Ateco 2007 “93.29.10”) ed erano chiuse per effetto delle disposizioni di contenimento dell’epidemia da Covid-19, previste dall’art. 6, co. 2, D.L. n. 221/2021.

Per accedere ai contributi, la domanda va inviata, anche da un intermediario delegato, utilizzando i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito.

La trasmissione può essere effettuata a partire dal 6 giugno e fino al 20 giugno 2022.

L’Agenzia delle Entrate comunicherà nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, l’importo del contributo riconosciuto, che verrà accreditato direttamente sul conto corrente del beneficiario indicato nell’istanza.

Decreto Ucraina-bis: qualificazione delle imprese ai fini del Superbonus

La Camera, con 391 voti favorevoli e 45 contrari, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell’articolo unico,del disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi Ucraina (approvato dal Senato). Di seguito le novità relative alla qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici fiscali relativi al superbonus 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo.

Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali relativi al superbonus del 110% e all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sul corrispettivo (artt. 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli citati interventi, può essere affidata solo ad imprese in possesso di particolari qualificazioni.
In particolare:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dalla legge.
Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali in questione l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi agevolabili, può essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione.
Le suddette novità non si applicano ai lavori già in corso di esecuzione, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della disposizione in esame.

Estensione garanzie Sanedil ai familiari degli iscritti

Il Fondo Sanitario Sanedil per i lavoratori edili ha esteso ai familiari fiscalmente a carico tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari UniSalute.

Vengono estese ai familiari fiscalmente a carico degli iscritti al Fondo Sanedil, tutte le garanzie previste dai Piani Sanitari UniSalute.
In presenza di un nucleo familiare, vengono aumentati del 50% i massimali delle garanzie UniSalute.
E’ stata rafforzata la garanzia Monitor Salute con un nuovo modello e con l’introduzione del nuovo monitoraggio pneumologico ed introdotta la modalità rimborsuale per la garanzia Implantologia eseguita fuori dalla rete delle strutture  convenzionate con UniSalute.
Sono previste nuove garanzie tra gli ausili e presidi in autogestione assicurativa: Busto ortopedico, Corsetto ortopedico, Tutori/ortesi ortopedici, Contenitore addominale e Calzature ortopediche.

EDILIZIA CONFAPI: nuovo CIRL per la Regione Marche

Firmato il 4/5/2022, tra ANIEM – CONFAPI territoriale e FENEAL-UIL FILCA-CISL FILLEA-CGIL regionale, Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle piccole e medie imprese industriali edili ed affini delle Marche

Decorrenza
Il presente CIRL decorre dal 1° maggio 2022 e scadrà il 31 dicembre 2023.

Elemento Variabile della Retribuzione (EVR)
Le parti convengono di istituire l’elemento variabile della retribuzione (EVR) per la vigenza del presente contratto regionale, fino alla misura massima del 4% dei minimi in vigore alla data del 1° settembre 2020.
Nella determinazione dell’elemento variabile della retribuzione (EVR), le parti terranno conto dell’andamento congiunturale del settore nella regione Marche, sulla base dei seguenti indicatori:
1) numero lavoratori iscritti alla cassa edile CEDAM;
2) monte salari denunciato dalla cassa edile CEDAM;
3) ore dichiarate alla cassa edile CEDAM;
4) numero di richieste, nella Regione Marche, delle agevolazioni fiscali per ristrutturazione edilizia.
Sulla base della verifica annuale dei dati relativi a ciascun periodo di riferimento, che per l’anno 2022 dovrà avvenire entro il mese maggio e per ranno 2023 entro il mese di gennaio, l’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà erogato in quote mensile al personale in forza per il periodo determinato nel singolo accordo.
Nelle imprese che hanno in corso procedure di CIGS (comunicate attraverso autocertificazione alle organizzazioni territoriali dei lavoratori e agli Organismi territoriali riconosciuti da Confapi Aniem, nonché alla CEDAM in modo da permetterne la verifica), l’EVR, qualsiasi sia la valutazione degli indici, verrà riconosciuto con il limite massimo del 25% di quanto stabilito a livello territoriale e potranno, inoltre, essere stabiliti periodi diversi per l’erogazione dell’EVR (sempre che ne ricorrano le condizioni riportate ai commi precedenti).
Per il solo anno 2022 l’importo dell’EVR è commisurato al 4% dei minimi contrattuali in vigore dal primo settembre e sono determinati come nella presente tabella:

Livello

EVR dal 1/1/2022

7 71,68
6 64,50
5 53,76
4 50,17
3 46,59
2 41,93
1 35,84

Per il periodo di vigenza del presente Contratto, la determinazione annuale del valore dell’elemento variabile della retribuzione (EVR) sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando i parametri regionali su base triennale, come di seguito specificato:
– per anno 2022 triennio 2021/2020/2019 su triennio 2020/2019/2018
– per anno 2023 triennio 2022/2021/2020 su triennio 2021/2020/2019.

Indennità sostitutiva di mensa e servizio mensa
L’impresa dovrà provvedere a corrispondere un’indennità sostitutiva di mensa giornaliera pari ad € 8:00 per gli operai e di € 7.00 per gli impiegati o, in alternativa, a fornire un buono pasto di pari valore.
Tale indennità non è da liquidarsi nel caso di erogazione del servizio mensa da parte dell’impresa o di un servizio sostitutivo presso altri servizi di ristorazione.
Il servizio di mensa, il servizio sostitutivo e l’indennità sostitutiva sono erogati solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa del singolo lavoratore intendendosi per tali quelle in cui la prestazione lavorativa riprenda dopo la pausa giornaliera.

Indennità di trasferta
Al dipendente in servizio comandato a prestare la propria opera in un cantiere posto in un comune diverso per il quale è stato assunto, e fuori dal Comune di residenza, si applicano le seguenti indennità di trasferta, erogate per compensare il disagio conseguente alla variazione del luogo di lavoro, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione previsti dal CCNL:

– fino a 10 Km dal cantiere di assunzione 10%

– da 20 a 30 Km dal cantiere di assunzione 20%

– oltre 30 Km dal cantiere di assunzione 25%

L’indennità di trasferta non è dovuta nel caso di lavoro svolto nel comune di abituale residenza o dimora del dipendente o quando questi venga ad essere favorito, rispetto al luogo di lavoro indicato al momento dell’assunzione, da un effettivo avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora.

Indennità di trasporto
È istituita una indennità giornaliera di trasporto urbana ed extraurbana da computarsi per le sole giornate di effettiva presenza al lavoro e da corrispondere al solo personale operaio che utilizza il proprio mezzo per recarsi presso il cantiere di lavoro.
Tale indennità non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per il ritorno, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dal datore di lavoro, ad eccezione di quanto indicato all’ultimo comma del presente articolo.
L’indennità di trasporto è stabilita in € 1,80 se il cantiere è ubicato nel comune di residenza del dipendente ed in € 2,20, se il cantiere è ubicato fuori dal comune di residenza del dipendente. L’indennità di cui sopra non è prevista per il lavoratore che si rechi al “punto di raccolta” indicato dal datore di lavoro se questo è ubicato nel comune di residenza del dipendente. Se il “punto di raccolta” è ubicato in un comune diverso da quello di residenza, al lavoratore viene erogata una indennità di trasporto pari a € 0,80.

Indennità di reperibilità
Il lavoratore a cui è richiesta la messa a disposizione dell’azienda per sopperire ad esigenze non prevedibili ai fini di assicurare il ripristino e la continuità dei servizi di pubblica utilità, la funzionalità e la sicurezza degli impianti, ha diritto ad una indennità giornaliera di reperibilità a quanto contrattualmente dovuto per la prestazione resa nei casi di effettivo intervento, come di seguito specificato:

– reperibilità notturna feriale € 10,00

– reperibilità sabato e giorni festivi €15,00

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