Congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza: chiarimenti dell’INL

L’Ispettorato nazionale del lavoro ha fornito prime indcazioni sulle nuove disposizioni in materia di congedi e permessi di genitori e prestatori di assistenza (Nota INL 6 settembre 2022, n. 9550).

 

Relativamente al congedo di paternità obbligatorio, l’Inl ha ribadito che:
– spetta per un periodo di dieci giorni lavorativi;
– è fruibile dai due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita;
– non è frazionabile ad ore ma può essere utilizzato anche in modo non continuativo;
– è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio, entro lo stesso arco temporale;
– si applica anche al padre adottivo o affidatario;
– può essere fruito anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
– è compatibile con la fruizione (non negli stessi giorni) del congedo di paternità alternativo;
– dà diritto a un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione;
– è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.
Vige, poi, il divieto di licenziamento del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di cui agli articoli 27-bis e 28, per la durata del congedo stesso e fino al compimento di un anno di età del bambino; in caso di dimissioni, nel periodo in cui è previsto il divieto di licenziamento, al padre che ha fruito del congedo di paternità spettano le indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali in caso di licenziamento (indennità di preavviso, NASPI) e non è tenuto al preavviso.
Per l’esercizio del diritto, il lavoratore padre deve comunicare i giorni in cui intende fruire del congedo in questione, “con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto”.
Sono in corso di predisposizione gli adeguamenti ai moduli applicativi “Anagrafica dei dipendenti” (già “Dotazione Organica”), “Timbrature” e “Richieste” per consentire la gestione informatizzata delle comunicazioni e dei corrispondenti giustificativi. Nelle more, la comunicazione di fruizione dell’istituto in parola potrà essere inoltrata con e-mail al Dirigente di sede/ Responsabile del Processo con l’indicazione dei giorni in cui intende fruirne; tale comunicazione non è soggetta ad autorizzazione sempreché sia rispettata la tempistica di cui sopra. Successivamente all’adeguamento del sistema informatico, le richieste già presentate a mezzo e-mail devono essere inserite nello stesso, al fine di permettere il corretto calcolo dei giustificativi di assenza e presenza.

Per i periodi di congedo parentale, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione”.
In particolare, alla madre e al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all’altro genitore; entrambi i genitori hanno, altresì, diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi). Rstano invariati i limiti massimi individuali e di entrambi i genitori: la madre può fruire di massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; il padre può fruire di massimo 6 mesi (elevabili a 7 mesi nel caso in cui si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento; entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.
Al genitore solo, nella cui definizione deve intendersi incluso anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto l’affidamento esclusivo del figlio ai sensi dell’articolo 337-quater del codice civile, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Nel caso di affidamento esclusivo del figlio, l’altro genitore perde il diritto al congedo non ancora utilizzato.
Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all’ottavo anno) di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un’indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria.
Allo stesso modo, ai genitori di minori con handicap in situazione di gravità accertata, che hanno diritto, entro il compimento del dodicesimo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, è dovuta un’indennità pari al 30% della retribuzione, per tutto il periodo di prolungamento.
In merito ai permessi 104, viene superato, il principio del “referente unico dell’assistenza”, in base al quale, nel previgente sistema, a esclusione dei genitori – per i quali è sempre stata prevista tale facoltà – non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave. Pertanto, dal 13 agosto 2022, più soggetti aventi diritto possono richiedere l’autorizzazione a fruire dei permessi in parola, alternativamente tra loro, per l’assistenza alla stessa persona disabile grave.
Viene riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, in caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti, oltre che il coniuge, la parte di un’unione civile o il convivente di fatto.

Quota EBNA 2022 nell’artigianato toscano

Pubblicata, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, la tabella per il calcolo del versamento del contributo mensile EBNA.

Confermato dalla delibera dell’EBNA del 28/7/2022 quanto già previsto in relazione alla nuova quota EBNA, rimodulata dall’Accordo Interconfederale nazionale del 17 dicembre 2021. Restano ad oggi escluse dall’aumento della quota fissa EBNA le aziende artigiane che applicano il CCNL artigiano relativo all’Area Servizi (Acconciatori, Estetisti, Pulizie, ecc.).
Pubblicata, dall’Ente Bilaterale dell’Artigianato Toscano, la tabella da utilizzare per il calcolo del versamento su F24 del contributo mensile EBNA, in vigore dall’1/8/2022, fatto per ciascun dipendente in forza all’azienda.

Imprese Artigiane(CSC 4, codice di autorizzazione 7B)

Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di€ 5,65 (€ 3,65 + € 2,00)
CCNL applicato:- Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2022) fisso (€ 30,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 15,65 (€.3,65 +€ 2,00 + €10,00)
Applicano CCNL ARTIGIANO AREA SERVIZI che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 4,27 (€2,27 + €2,00)
Applicano un CCNL NON artigiano fisso (€ 15,65) + variabile (0,60%) imponibile mensile di € 5,65 (€3,65 + €2,00)

Imprese Non Artigiane (CSC diverso da 4)

Tipologia di Impresa

Versamento su F24 con codice tributo EBNA

Solidarietà M980 (contributo 10% sull’imponibile mensile)

CCNL applicato:
Meccanica (da gennaio 2022)
Alimentaristi (da gennaio 2022)
PMI Area Tessile Moda – Chimica Ceramica e Lavorazioni piastrelle in terzo fuoco (da febbraio 2022)
Area Legno-Lapidei (da maggio 2022)
Area Tessile Moda Chimica Ceramica (da maggio 2022)
Area Comunicazione (da giugno 2022)
fisso (€ 15,65) imponibile mensile di € 7,64 (€5,64 + €2,00)
CCNL artigiano applicato:
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni (da gennaio 2022)
fisso (€ 30,65) imponibile mensile di € 17,64 (€ 5,64+ € 2,00 + € 10,00)
Applicano CCNL ARTIGIANO AREA SERVIZI che non ha ancora recepito l’A.I. del 17/12/2021 fisso (€ 14,42) imponibile mensile di € 7,04 (€ 5,04 + € 2,00)
Aziende di Sistema a) Se applicano CCNL ARTIGIANO che ha recepito l’A.I. 17/12/2021 o se applicano CCNL di categoria NON sottoscritti dalle OO.AA.: fisso (€ 15,65)+ variabile (0,60%)
b) Se applicano CCNL ARTIGIANO che NON ha recepito l’A.I. 17/12/2021: fisso (€ 11,65) + variabile (0,60%)
a) imponibile mensile di € 5,65 (€ .3,65 + € 2,00)
b) imponibile mensile di € 4,27 (€ 2,27+€ 2,00)

Detrazione eliminazione barriere architettoniche da imprese

Forniti chiarimenti in materia di detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche effettuati da imprese (Agenzia delle entrate – Risposta 06 settembre 2022. n. 444).

L’articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio), introdotto dall’articolo 1, comma 42, della legge di bilancio 2022, riconosce ai contribuenti, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La nuova agevolazione si aggiunge alla detrazione già prevista – nella misura del 50 per cento – per gli interventi per l’abbattimento e l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera e), del TUIR ed al Superbonus di cui all’articolo 119, commi 2 e 4, del decreto Rilancio e, a differenza di quest’ultima, non è vincolata all’effettuazione degli interventi ” trainanti” e spetta alle condizioni previste dal citato articolo 119- ter.
La detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236, in materia di prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.
Considerato che la norma in commento non pone alcun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, rispetto all’esistenza degli immobili oggetto di intervento, l’ambito applicativo dell’agevolazione è da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire alcuni interventi funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.
Ne consegue che, la detrazione qui in esame spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Nel caso di specie, la società istante riferisce di essere proprietaria di immobili classificati come strumentali per natura, concessi in locazione e prospetta interventi di abbattimento barriere architettoniche da eseguire su tali immobili, sollevando dubbi interpretativi in merito ai requisiti soggettivo e oggettivo previsti ai fini della nuova detrazione 75%.
L’istante, nella misura in cui sostiene le spese per gli interventi agevolabili, e se le spese stesse siano rimaste a proprio carico, può fruire della detrazione di cui dell’articolo 119-ter del decreto Rilancio anche per gli interventi riguardanti immobili posseduti da società non utilizzati direttamente ma destinati alla locazione.
Infine, l’Agenzia precisa che in analogia a quanto chiarito in riferimento alle altre agevolazioni previste per interventi di recupero edilizio la detrazione può spettare ai detentori dell’immobile a condizione questi ultimi abbiano sostenuto le spese per tali interventi (per la cui esecuzione è comunque richiesto il consenso del proprietario) e che gli immobili in questione siano dallo stesso detenuti in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Edilizia Industria Arezzo: rinnovato il CIPL

Firmato il 28 luglio 2022, tra ANCE Arezzo – Sezione Costruttori Edili di Confindustria Toscana Sud delegazione di Arezzo e FENEAL-UIL Siena Arezzo, FILCA-CISL Toscana Territoriale di Siena, FILLEA-CGIL Arezzo, che costituiscono la Federazione dei Lavoratori delle Costruzioni (F.L.C.) della provincia di Arezzo, l’accordo integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini del 3 marzo 2022.

Elemento Variabile della Retribuzione
In applicazione di quanto stabilito dagli artt. 12, 38 e 46 del vigente CCNL per i dipendenti delle imprese edili ed affini, in Provincia di Arezzo viene introdotto l’Elemento Variabile della Retribuzione (EVR) con decorrenza dal 1° luglio 2022 e validità fino al 31 dicembre 2023, nella misura piena del 4%, da calcolarsi sui minimi di paga base in vigore alla data del 1° luglio 2014.
L’EVR, quale premio variabile che tiene conto dell’andamento congiunturale del settore, sarà correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio e non avrà incidenza diretta e/o indiretta sui singoli istituti retributivi previsti dalle norme di legge e di contratto (nazionale e territoriale), ivi compreso il trattamento di fine rapporto.
A livello aziendale ogni impresa procederà al calcolo dei seguenti parametri aziendali:

a. Ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
b. Volume d’affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.

Qualora i suddetti due parametri risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’azienda provvederà ad erogare l’EVR nella misura stabilita a livello territoriale.
Qualora a livello aziendale uno solo dei parametri risultasse negativo, l’impresa per avvalersi della possibilità di applicazione dell’EVR in misura ridotta, secondo quanto previsto dall’art. 38 del vigente CCNL
Laddove entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, previa trasmissione dell’apposita autodichiarazione, l’EVR non sarà erogato.
L’EVR, determinato sulla base delle modalità e dei parametri sopra riportati, verrà liquidato in quote mensili ai dipendenti in forza, adottando il seguente criterio: per gli operai, il calcolo deve essere effettuato sulle ore di lavoro ordinario effettivamente lavorate, per un massimo di 173 mentre, per gli impiegati, l’erogazione dell’EVR avverrà per i periodi di lavoro ordinario effettivamente prestato e per un massimo di 12 mesi.
L’importo dell’EVR maturato nel mese di luglio 2022 potrà essere erogato con le spettanze retributive del mese di agosto 2022.

TABELLA 1 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) A LIVELLO TERRITORIALE – IMPORTI DA EROGARE MISURA DEL 4%

Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,26
Operaio specializzato 3° livello 0,25
Operaio qualificato 2° livello 0,22
Operaio comune 1° livello 0,19
Custodi, portinai, fattorini 0,17
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,15

Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 65,20
1.a Categoria – 6° livello 58,71
2.a Categoria – 5° livello 48,92
Impiegati Tecnici – 4° livello 45,66
3.a Categoria – 3° livello 42,40
4.a Categoria – 2° livello 38,16
Primo Impiego – 1° livello 32,61

TABELLA 2 – ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR) – IMPORTI DA EROGARE MISURA RIDOTTA AL 2,6%

Importi orari EVR operai dall’1/7/2022 al 31/12/2022

OPERAI

IMPORTO ORARIO

Operaio 4° livello 0,17
Operaio specializzato 3° livello 0,16
Operaio qualificato 2° livello 0,14
Operaio comune 1° livello 0,12
Custodi, portinai, fattorini 0,11
Custodi, portinai, guardiani con alloggio 0,10

Importi mensili EVR impiegati dall’1/7/2022 al 31/12/2022

IMPIEGATI

IMPORTO MENSILE

1.a Categoria Super – 7° livello 42,38
1.a Categoria – 6° livello 38,16
2.a Categoria – 5° livello 31,80
Impiegati Tecnici – 4° livello 29,68
3.a Categoria – 3° livello 27,56
4.a Categoria – 2° livello 24,80
Primo Impiego -1° livello 21,20

Indennità di chiamata
Al dipendente che effettui interventi su richiesta dell’Azienda, al di fuori del normale orario di lavoro, per sopperire ad esigenze non prevedibili e/o non programmate per lo svolgimento di determinate attività o per l’erogazione di un determinato servizio, verrà riconosciuta, in aggiunta alla normale retribuzione spettante contrattualmente, un’indennità giornaliera lorda onnicompresiva pari a euro 15.
Tale periodo di lavoro non deve considerarsi ai fini del computo dell’orario di lavoro legale e contrattuale.
Fatte salve le condizioni di miglior favore contrattate aziendalmente.

Indennità di mensa
All’art. 7 del Contratto Integrativo provinciale 21 novembre 2016 sono apportati i seguenti aggiornamenti:
– incremento dell’indennità oraria sostitutiva di mensa per gli operai da euro 0,61 ad euro 0,63 orari.

Norma premiale per le imprese
 Le imprese in regola con la contribuzione, che hanno denunciato una media annua nell’anno superiore alle 150 ore (comprensive di ore lavorate, ore infortuni e ferie, permessi e festività) e sono iscritte alla Cassa Edile da almeno quattro anni senza interruzioni precedenti al periodo rimborsato, avranno diritto, al termine dell’anno edile, ad un rimborso della contribuzione Cassa Edile secondo i seguenti scaglioni indicativi di anzianità ininterrotta di iscrizione:

– da 4 a 9 anni – aliquota 0,20
– da 10 a 15 anni – aliquota 0,50
– da 16 a 25 anni – aliquota 0,80
– oltre 25 anni – aliquota 1,20

Il rimborso avrà decorrenza dall’anno Cassa Edile 2021/2022.

Decorrenza e durata
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro, ad eccezione delle disposizioni per le quali sia espressamente prevista una diversa data di decorrenza, si applica a decorrere dal 1° luglio 2022 ed avrà validità sino al 31 dicembre 2023.

Contributi artigiani: esclusi dalla base imponibile gli utili dei soci di capitale

7 set 2022 Sono esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa, inclusi tra i redditi di capitale (Corte di Cassazione, Ordinanza 25 agosto 2022, n. 25341).

La Corte d’Appello territoriale accoglieva l’opposizione proposta nei confronti dell’INPS avverso l’avviso di addebito con il quale veniva richiesto ad un lavoratore il pagamento dei contributi di cui era stato omesso il versamento alla Gestione Artigiani relativi ai redditi di partecipazione alle società di capitali nelle quali lo stesso rivestiva esclusivamente il ruolo di socio.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, postulando la tesi secondo cui nella base imponibile, ai fini dell’individuazione della contribuzione previdenziale dovuta ai lavoratori autonomi e della prestazione pensionistica adeguata, si debbano comprendere tutti i redditi di impresa, a prescindere che gli stessi siano il frutto della partecipazione del lavoratore autonomo a una società di persone o a una società di capitali.

I Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso, dando continuità all’orientamento secondo cui, poiché la normativa previdenziale (art. 3 bis, d.l. n. 384/1992, conv. con modif. nella L. n. 438/1992) individua, quale base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d’impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che, secondo il TUIR, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa sono inclusi tra i redditi di capitale, questi ultimi devono ritenersi esclusi dalla base imponibile ai fini contributivi INPS.

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