Comparto sanità, imponibilità contributiva e valutazione TFS/TFR connesse agli incarichi di funzione

Con circolare del 4 novembre 2022, n. 126, l’Inps ha fornito precisazioni sull’imponibilità contributiva, nonché alla valutabilità ai fini dell’erogazione del trattamento di fine servizio (indennità premio di servizio) e del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, delle voci retributive (indennità) connesse agli incarichi di funzione, di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, del CCNL del comparto Sanità, triennio 2016-2018.

Nel corso del 2018 sono stati siglati i rinnovi dei CCNL, validi per il triennio 2016-2018, riguardanti i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche. In particolare, il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il CCNL del personale del comparto Sanità, che si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, così come individuato dall’articolo 6 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) per la definizione dei comparti di contrattazione e delle relative aree dirigenziali per il triennio 2016 – 2018, firmato in data 13 luglio 2016.
Alla luce del citato articolo del CCNQ, fanno parte di tale aggregazione il personale non dirigente dipendente da: Aziende sanitarie e aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale; Aziende ospedaliero-universitarie diverse da quelle indicate all’articolo 5, comma 1, punto III, del detto CCNQ; Istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, e successive modificazioni; Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino; Ente ospedaliero Ospedali Galliera di Genova; Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie; Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica – RSA; Agenzie regionali per la protezione ambientale – ARPA; Agenzia per i servizi sanitari regionali – Age.Na.S.; Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà – INMP.
L’elemento innovativo del CCNL in questione è dato dalla previsione, nel quadro di una revisione del sistema di classificazione professionale del personale del Servizio Sanitario Nazionale, degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, correlati allo svolgimento, per i ruoli sanitario, tecnico, amministrativo e professionale (categoria D), di funzioni che prevedano la diretta assunzione di elevate responsabilità aggiuntive e/o maggiormente complesse rispetto alle attribuzioni proprie della categoria e del profilo di appartenenza. Inoltre, sono stati istituiti due profili: per il settore informazione, il profilo di “Specialista nei rapporti con i media, giornalista pubblico” e per il settore comunicazione, il profilo di “Specialista della comunicazione istituzionale”.
Sull’ipotesi di CCNL, comparto Sanità, triennio 2016-2018, gli incarichi di organizzazione e professionale, ove istituiti, sono previsti in luogo dei precedenti incarichi di posizione organizzativa e di coordinamento; essi vengono retribuiti da specifiche indennità, costituenti trattamento economico accessorio, che trovano la provvista finanziaria nei limiti della disponibilità di un apposito fondo denominato “Condizioni di lavoro e incarichi”. Gli importi di tali indennità, come graduate dalle aziende e dagli enti del comparto, vanno da un valore minimo di € 1.678,48 a un massimo di € 12.000 annui lordi corrisposti in 13 mensilità.

Per i dipendenti pubblici in regime di TFS, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale “indennità premio di servizio” (IPS), l’articolo 11 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica la misura del contributo previdenziale e la retribuzione imponibile ai fini contributivi annua di riferimento; la misura del contributo previdenziale, da versarsi con obbligo a carico dell’Amministrazione o Ente datori di lavoro, è pari al 6,10% (di cui il 2,50% di competenza del dipendente) della retribuzione imponibile ai fini contributivi annua considerata all’80%. Quest’ultima, secondo il comma 5 del citato articolo, è costituita esclusivamente da: “stipendio o salario comprensivo degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura, spettanti per legge o regolamento e formanti parte integrante ed essenziale dello stipendio stesso”.
Secondo la giurisprudenza costante, la retribuzione imponibile ai fini contributivi, di cui all’articolo 11 della legge n. 152/1968, è costituita solo dagli emolumenti testualmente ivi menzionati, la cui elencazione ha carattere tassativo e la cui dizione “stipendio o salario” richiede un’interpretazione restrittiva riservata a tali emolumenti. Pertanto, ancorché sia stata introdotta la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, per il personale pubblico c.d. contrattualizzato non è consentito all’autonomia negoziale delle Parti, nella stipulazione dei vari CCNL di comparto, introdurre nuove voci retributive con effetti ai fini del TFS; modifiche in tale senso sono da introdursi solo con norme di legge, che hanno la medesima forza giuridica di integrare o abrogare il testo del citato articolo 11.
Per i dipendenti pubblici in regime di TFR ai sensi del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, e successive modificazioni, cessati dal servizio e che hanno maturato il diritto alla prestazione previdenziale del trattamento di fine rapporto, l’articolo 4 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’articolo 1, comma 6, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999, applica i criteri di cui all’articolo 2120 del codice civile, considerando, ai fini della retribuzione imponibile ai fini contributivi, le seguenti voci: l’intero stipendio tabellare, l’intera indennità integrativa speciale (IIS), la retribuzione individuale di anzianità (RIA), la tredicesima mensilità, nonché altri emolumenti considerati utili ai fini del calcolo dell’indennità di fine servizio comunque denominata ai sensi della previgente normativa (voci retributive utili ai fini IPS).
Il successivo comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, inoltre, prevede che ulteriori voci retributive “potranno essere considerate nella contrattazione di comparto, garantendo per la finanza pubblica, con riferimento ai settori interessati, i complessivi andamenti programmati sia della spesa corrente, sia delle condizioni di bilancio degli enti gestori delle relative forme previdenziali”; quindi, tali voci contributive possono essere introdotte dalla contrattazione collettiva a condizione che siano espressamente finanziate, in linea con gli obbiettivi della finanza pubblica e indicate come utili ai fini del calcolo del TFR.
A tale proposito, l’Inps, con un messaggio del 2019, aveva precisato le basi della retribuzione imponibile ai fini contributivi e le aliquote contributive applicabili, nonché le modalità della corretta denuncia di tali voci retributive, introducendo modifiche nel tracciato Uniemens – ListaPosPA a partire dalle retribuzioni erogate dal mese di ottobre 2019.
Pertanto, per le voci retributive comuni al TFS, il contributo per il TFR è dovuto nella stessa misura e sulla stessa base contributiva prevista per il TFS; per le aziende ed enti del comparto Sanità, tale contributo ammonta al 6,10% della retribuzione utile calcolata nella misura dell’80% (per una aliquota effettiva pari al 4,88% sulla retribuzione imponibile ai fini contributivi intera), ed è a totale carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati.
Per le ulteriori voci introdotte dalla contrattazione collettiva, ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del citato Accordo quadro nazionale, nel computo della retribuzione imponibile ai fini contributivi ai fini TFR, ma non utili ai fini del TFS, sull’ammontare delle stesse è dovuto un contributo, sempre a carico delle Amministrazioni e degli Enti di appartenenza degli interessati, da calcolarsi in misura pari all’aliquota di computo del 6,91%.

Relativamente alle voci costituenti la retribuzione imponibile ai fini contributivi e utili ai fini della quantificazione del TFS (IPS) e del TFR, per il personale non dirigente con rapporto a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente delle aziende e degli enti del comparto Sanità, alla luce di quanto contenuto nel CCNL, comparto Sanità, per il triennio 2016-2018, l’Istituto previdenziale precisa che: fino al completamento del processo di istituzione e assegnazione degli incarichi di funzione (incarico di organizzazione e incarico professionale), di cui al Titolo III, Capo II, articoli 14-23, rimane confermato quanto contenuto nella nota operativa ex Inpdap n. 55 del 10 novembre 2009 e, in particolare, la valutabilità delle voci di seguito elencate.
Ai fini IPS: Stipendio tabellare (per 13 mensilità); RIA (per 13 mensilità); Fascia retributiva superiore (per 13 mensilità); Indennità professionale specifica (per 12 mensilità); Indennità di coordinamento, quota fissa e quota variabile.
Ai fini TFR, oltre alle sopraindicate voci retributive, sono utili anche: Indennità di funzione per posizione organizzativa; Assegni ad personam sia non riassorbibili che riassorbibili, limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio; con l’attribuzione degli incarichi funzionali contemplati dalla disciplina contrattuale in esame, occorre confrontare le voci retributive previste per gli stessi con i principi sopra enunciati per la retribuzione imponibile ai fini TFS (IPS) e TFR. Pertanto, se una nuova voce retributiva, di natura contrattuale, sostituisce (assorbendola in parte) una preesistente voce utile ai fini TFS, per il principio di tassatività, sarà utile ai fini TFS (IPS) e TFR nei limiti dell’assorbimento. Inoltre, la nuova voce retributiva può essere considerata utile per il TFR se risponde ai requisiti sopra evidenziati, ovvero essere espressamente finanziata, in linea con gli obiettivi della finanza pubblica e specificamente indicata dal CCNL come utile ai fine del calcolo del TFR.

Niente bonus per gli investimenti in campagne pubblicitarie tramite agenzie di pubblicità

Nel caso in cui l’investimento in pubblicità agevolato venga realizzato attraverso un intermediario, come un’agenzia pubblicitaria, la fruizione dell’agevolazione, prevista dall’articolo 57-bis, D.L. n. 50/2017, è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute per la pubblicità (Agenzia Entrate – risposta 04 novembre 2022 n. 548).

L’art. 57-bis, D.L. n. 50/2017, conv. dalla L. n. 96/2017 riconosce per l’anno 2018, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, … un contributo, sotto forma di credito d’imposta, al verificarsi delle condizioni, nei termini e nelle misure previste dalla norma istitutiva e di attuazione dell’agevolazione.

L’agevolazione è stata estesa anche agli investimenti operati negli anni successiva al 2018, fino al 2023 in relazione ai medesimi soggetti ivi contemplati.

Inoltre, con le faq pubblicate sul sito del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è stato precisato che:

– le spese sostenute per l’acquisto di pubblicità, rilevanti ai fini della concessione del credito d’imposta, che concorrono a formare la base di calcolo dell’incremento e quindi del bonus fiscale, sono al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connesso;

– sono agevolabili i compensi corrisposti alle imprese editoriali, ma non quelli corrisposti alle agenzie intermediarie di pubblicità;

– nel caso in cui le fatture non siano emesse dalle “imprese editoriali”, ma da soggetti intermediari, nelle stesse dovrà essere espressamente specificato l’importo delle spese nette sostenute per la pubblicità, separato dall’importo relativo al compenso dell’intermediario, e dovrà essere indicata la testata giornalistica o l’emittente radiotelevisiva sulla quale è stata effettuata la campagna pubblicitaria.

In considerazione di quanto sopra descritto, nell’ipotesi in cui un soggetto realizzi un investimento di cui al cit. art. 57- bis, affidando la realizzazione della campagna pubblicitaria ad un intermediario, la fruizione dell’agevolazione è consentita esclusivamente con riferimento alle spese nette sostenute. Restano, dunque, in ogni caso esclusi il costo del servizio svolto dalla società di intermediazione.

Fisco: le regole sulla nuova disciplina del welfare aziendale

Pronte le istruzioni per i datori di lavoro che intendono erogare ai propri dipendenti somme o rimborsi per contenere il costo di energia elettrica, acqua e gas naturale. Il decreto Aiuti-bis, infatti, ha innalzato per il 2022 fino a 600 euro (al posto degli ordinari 258,23 euro) il limite entro il quale è possibile riconoscere ai dipendenti beni e servizi esenti da imposte, includendo anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche (Agenzia delle entrate – Circolare 04 novembre 2022, n. 82).

Nuova disciplina del welfare aziendale

L’articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 (decreto Aiuti-bis), dispone, soltanto per il periodo d’imposta 2022, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di euro 600, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Quest’ultima disposizione prevede, per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore, la non concorrenza al reddito imponibile ai fini dell’IRPEF, nel limite di euro 258,23, nonché, in caso di superamento di quest’ultimo, l’inclusione nel reddito imponibile dell’intero ammontare e non solo della quota eccedente il medesimo limite.

Ambito applicativo

In merito all’ambito soggettivo, l disposizione del citato art. 12 si applica ai titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali il reddito è determinato secondo le disposizioni contenute nell’articolo 51 del TUIR.
I fringe benefit in esame possono essere corrisposti dal datore di lavoro anche ad personam.
In relazione all’ambito oggettivo, esclusivamente per l’anno di imposta 2022, deve intendersi modificata la disciplina dettata dall’articolo 51, comma 3, del TUIR come segue:
– sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori anche le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
– il limite massimo di non concorrenza al reddito di lavoro dipendente dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, è innalzato da euro 258,23 a euro 600.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del TUIR rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR , nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.

Allargamento della quota di non concorrenza alle utenze domestiche

Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit concessi ai lavoratori dipendenti anche le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche. Al riguardo, la circolare n. 35/E del 2022 spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o dei propri coniuge e familiari.

Superamento del limite massimo e relativa tassazione

Per l’anno 2022 l’incremento a euro 600 del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR, includendo tra i c.d. fringe benefit anche le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Pertanto, nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.

Ambito temporale

Atteso che la disposizione in esame è riferita esclusivamente all’anno di imposta 2022, ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del TUIR, si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferiscono (c.d. principio di cassa allargato).
Infatti, in base al principio di cassa, che presiede alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, la retribuzione deve essere imputata in base al momento di effettiva percezione della stessa da parte del lavoratore e il momento di percezione è quello in cui il provento esce dalla sfera di disponibilità dell’erogante per entrare nel compendio patrimoniale del percettore. Tale principio si applica sia con riferimento alle erogazioni in denaro, sia con riferimento alle erogazioni in natura, mediante l’assegnazione di beni o servizi.
In tema di benefit erogati mediante voucher è stato precisato che il benefit si considera percepito dal dipendente, ed assume quindi rilevanza reddituale, nel momento in cui tale utilità entra nella disponibilità del lavoratore, a prescindere dal fatto che il servizio venga fruito in un momento successivo.

Rapporto con il bonus carburante

Il predetto regime dell’articolo 51, comma 3, del TUIR, limitato all’anno di imposta 2022, rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al bonus carburante di cui all’articolo 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21.
Ne consegue che, a seguito della modifica intervenuta al regime dell’articolo 51, comma 3, in commento, al fine di fruire dell’esenzione da imposizione, i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina ed un valore di euro 600 per l’insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Inoltre, atteso che il bonus carburante ai fini della tassazione è ricondotto nell’ambito di applicazione dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del TUIR, se il valore in questione è superiore a euro 200, lo stesso concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Tale regola di carattere generale si intende applicabile anche qualora il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit. Ne consegue che l’espressione “sarà soggetto al prelievo sostitutivo previsto per i premi di risultato”, deve ritenersi superata, nel senso che in luogo del prelievo sostitutivo troverà applicazione la tassazione ordinaria, fermi restando tutti gli altri chiarimenti e le esemplificazioni resi nel medesimo documento di prassi.
In altri termini, anche nell’ambito dei premi di risultato, qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante), dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51, comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria.

Fondo nuove competenze: nuove risorse

Rifinanziato il Fondo per le nuove competenze per le intese di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritte entro il 31 dicembre 2022 e finalizzate a percorsi formativi dei lavoratori da realizzarsi anche nel 2023.

La parte dell’orario di lavoro che a seguito delle intese in parola è finalizzata a percorsi formativi è finanziata dalle risorse del Fondo secondo le seguenti modalità: a) la retribuzione oraria, al netto degli oneri di cui alla lettera b) a carico del lavoratore, è finanziata dal Fondo per un ammontare pari al 60 per cento del totale. La retribuzione oraria è calcolata a partire dalla retribuzione teorica mensile comunicata dal datore di lavoro all’INPS riferita al mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo, moltiplicata per 12 mensilità e suddivisa per 1.720 ore considerate un tempo lavorativo annuo standard; b) gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione sono rimborsati per l’intero, inclusivi della quota a carico del lavoratore, al netto degli eventuali sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell’istanza di accesso al Fondo. Gli oneri sono calcolati come quota oraria contributiva ottenuta applicando l’aliquota contributiva alla retribuzione oraria; c) la quota di retribuzione finanziata dal Fondo di cui alla lettera a) è pari al 100% in caso di accordi che prevedano, oltre alla rimodulazione dell’orario finalizzata a percorsi formativi, una riduzione dell’orario normale di lavoro, di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, a parità di retribuzione complessiva, anche di natura sperimentale che operi per almeno un triennio in favore di tutti i lavoratori dell’azienda.
Al fine della presentazione dell’istanza di accesso al Fondo, i datori di lavoro identificano in sede di intesa la necessità di un aggiornamento delle professionalità dei lavoratori a seguito della transizione digitale ed ecologica in funzione di uno dei seguenti processi: a) innovazioni nella produzione e commercializzazione di beni e servizi che richiedono un aggiornamento delle competenze digitali; b) innovazioni aziendali volte all’efficientamento energetico e all’uso di fonti sostenibili; c) innovazioni aziendali volte alla promozione dell’economia circolare, alla riduzione di sprechi e al corretto trattamento di scarti e rifiuti, incluso trattamento acque; d) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione di beni e servizi a ridotto impatto ambientale; e) innovazioni volte alla produzione e commercializzazione sostenibile di beni e servizi nei settori agricoltura, silvicultura e pesca, incluse le attività di ricettività agrituristica; f) promozione della sensibilità ecologica, di azioni di valorizzazione o riqualificazione del patrimonio ambientale, artistico e culturale.
Accedono altresì al Fondo i datori di lavoro che identificano in sede di intesa un fabbisogno di adeguamento strutturale delle competenze dei lavoratori conseguente alla sottoscrizione di accordi di sviluppo per progetti di investimento strategico, ovvero siano ricorsi al Fondo per il sostegno alla transizione industriale.
I progetti formativi sono finalizzati, di norma, al conseguimento di una qualificazione o di singole unità di competenza parte di essa, incluse nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, e del rilascio di una attestazione finale di messa in trasparenza, validazione o certificazione ai sensi e per gli effetti del d. lgs.13/2013, secondo le Linee guida in materia di certificazione delle competenze adottate con il decreto interministeriale 5 gennaio 2021 e secondo le specifiche disposizioni regionali, anche ai fini della riconoscibilità e della spendibilità di sistema degli eventuali crediti formativi maturati. In presenza di bisogni specifici che rendano opportuno erogare servizi formativi non direttamente riferibili a qualificazioni ricomprese nel Repertorio nazionale, nelle sue articolazioni regionali, questi dovranno esitare almeno in un’attestazione finale di messa in trasparenza degli apprendimenti ai sensi delle Linee Guida di cui al citato DM 5 gennaio 2021, primariamente referenziati alle Aree di Attività dell’Atlante del Lavoro o, in assenza e nelle more di un ampliamento delle stesse, con riferimento ad altri standard a valenza nazionale ed europea applicabili.
I progetti formativi hanno una durata minima di 40 ore per ciascun lavoratore coinvolto e massima di 200 ore.
L’attività di formazione è, di norma, finanziata dai Fondi paritetici interprofessionali secondo la disciplina da essi prevista, anche in merito alle verifiche previste in capo ai medesimi. A tal fine, i Fondi paritetici che intendono partecipare all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi di cui al presente articolo inviano apposita comunicazione all’ANPAL entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. ANPAL e i Fondi paritetici partecipanti individuano modalità di scambio delle informazioni sui progetti formativi e sui lavoratori individuati dal datore di lavoro in sede di istanza di accesso al Fondo, volti a semplificare gli adempimenti in capo ai datori di lavoro. ANPAL e i Fondi paritetici individuano altresì modalità di scambio delle informazioni sugli esiti della formazione erogata e dell’attività di verifica svolta.
In caso il datore di lavoro non aderisca a Fondi paritetici interprofessionali ovvero il Fondo cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del Fondo nuove competenze ai sensi del comma 4 ovvero ricorrano ragioni oggettive che impediscono il finanziamento dei Fondi di cui al comma 4, resta fermo che la formazione è erogata con il concorso di un ente titolato a livello nazionale o regionale, anche attraverso il contributo di finanziamenti regionali o nazionali
L’impresa che presenta istanza di accesso al Fondo non può essere soggetto erogatore della formazione (DM 22 settembre 2022).

Cassa Edile di Belluno: nuova contribuzione

4 NOV 2022 Nel rispetto delle disposizioni contrattuali di cui all’Accordo Nazionale del 22/9/2022, che hanno modificato la percentuale APE, la Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica le nuove aliquote contributive in vigore dall’1/10/2022

La Cassa Edile della provincia di Belluno, pubblica il prospetto contributi da versare con decorrenza 1° ottobre 2022

 

Contributi

Totale (%)

Quota contributiva Impresa (%)

Quota contributiva Lavoratore (%)

1. Contributo funz. Cassa Edile 2,250 1,875 0,375
2. Contributo gestione Fondi attività non caratteristica 0,150 0,150
3. Anzianità Professionale Edile 3,980 3,980
4. Contributo vestiario 0,250 0,250
5. Contributo Osservatorio 0,145 0,145
6. Quote adesione contrattuale (prov.+naz.) 1,520 0,650 0,870
7. Contributo Fondo prepensionamenti 0,200 0,200
8. Contributo funzionamento A.S.C. 0,055 0,055
9. Contributo Formazione Professionale e Sicurezza C.F.S. 1,250 1,250
TOTALE CONTRIBUTI CASSA EDILE 9,800 8,555 1,245
     
10. Contributo Fondo Incentivo all’occupazione

(calcolato sulle ore effettivamente lavorate)

0,100 0,100  

Inoltre:
– SANEDIL Operai: 0,60% a carico ditta

– SANEDIL Impiegati: 0,26% a carico ditta

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