Firmato l’accordo di rinnovo del CCNL Assicurazioni Ania

Firmata con riserva il 16/11/2022, tra ANIA e FIRST-CISL, FISAC-CGIL, UILCA, l’Ipotesi di Intesa per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la disciplina dei rapporti tra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente non dirigente, scaduto il 31 dicembre 2019

La presente intesa, salvo decorrenze e scadenze indicate specificamente, decorre dal 16 novembre 2022 e si applica al personale in effettivo servizio alla suddetta data, nonché a quello assunto successivamente. Esso scadrà il 31 dicembre 2024 e si intenderà tacitamente rinnovato per un periodo di 4 anni, qualora non venga disdettato per iscritto da una delle Parti almeno 3 mesi prima della scadenza.
Le Parti si impegnano a redigere, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, il testo coordinato del CCNL.
In tale sede si provvederà anche a una armonizzazione del contratto collettivo, nonché a correggere eventuali errori materiali.
La sua efficacia è condizionata all’approvazione degli Organi consiliari dell’ANIA nonché delle Assemblee del lavoratori delle imprese assicuratrici.

PARTE ECONOMICA

Al personale disciplinato dal presente CCNL si applicherà il seguente trattamento economico:

un aumento retributivo a regime, pari a 205 euro lordi per la figura media del settore e da riparametrare per le altre, da corrispondere nel seguente modo:

– la prima tranche pari al 50% da erogare a gennaio 2023

– la seconda tranche pari 25% da erogare a gennaio 2024

– la terza tranche pari al 25% da erogare a dicembre 2024

Al personale di cui alla Disciplina Speciale Parte Prima, Parte Seconda e Parte Terza del CCNL di settore, in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula della presente intesa verrà corrisposto – entro il 31 dicembre 2022 – un importo, a titolo di una tantum, che le Parti intendono correlato al periodo di vacanza contrattuale, pari a euro 1.000, per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.

Al medesimo personale di cui al sopra, sarà altresì corrisposto – entro il 31 marzo 2023 – un importo, a titolo di una tantum, pari a euro 400 per un dipendente di 4° livello, 7.a classe, da riparametrare per inquadramento, livello e per classe di anzianità.

In via del tutto eccezionale, le Parti concordano che qualora gli andamenti dei prezzi dovessero essere caratterizzati da straordinari aumenti dell’inflazione, misurata con l’indice “IPCA al netto degli energetici importati” e il mercato del lavoro dovesse registrare pesanti contraccolpi negativi legati alla crisi economica derivante dal complesso quadro politico internazionale, le Parti potranno attivarsi per verificare la coerenza tra l’inflazione prevista per definire gli aumenti contrattuali riconosciuti in sede di rinnovo e l’inflazione effettivamente osservata. Qualora si riscontrassero significativi scostamenti, le Parti medesime si incontreranno entro il 31 dicembre 2023 per una valutazione complessiva delle eventuali criticità.

Avviato l’iter di approvazione del Ddl bilancio 2023

Con la trasmissione al Parlamento del disegno di legge di bilancio 2023, approvato dal Consiglio dei ministri nella riunione del 21 novembre, viene avviato alla Camera dei deputati l’iter per l’approvazione del provvedimento.

Nel testo della manovra, che ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato, è confermato l’approccio prudente e realista ma allo stesso tempo coraggioso che sta alla base delle scelte di politica economica del Governo, nelle quali si tiene conto della situazione economica, anche internazionale, e della necessità di garantire interventi sostenibili per la finanza pubblica, a sostegno di famiglie e imprese contro il caro bollette e l’aumento dell’inflazione, nonché di prospettiva per la crescita e la competitività economica del Paese (MEF – comunicato 01 dicembre 2022)

Adempimenti e versamenti contributivi sospesi per il settore sportivo: proroga termine di ripresa

Prorogato al 22 dicembre 2022 il termine di ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche (INPS – Messaggio 01 dicembre 2022, n. 4358)

Per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Il termine per la ripresa dei predetti adempimenti e versamenti sospesi era stato fissato, da ultimo, in applicazione delle previsioni di cui al richiamato comma 1-bis dell’articolo 39 del D.L. n. 50/2022, alla data del 16 dicembre 2022, in unica soluzione senza applicazione di sanzioni e interessi.
Il DL Aiuti-quater ha prorogato il suddetto termine di ripresa degli adempimenti e versamenti sospesi.
L’Inps ha precisato, in particolare, la ripresa degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (ivi compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori) sospesi, precedentemente fissata al 16 dicembre 2022, è stata prorogata alla data del 22 dicembre 2022.
Entro la medesima data del 22 dicembre 2022 dovranno essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1 gennaio 2022 al 30 novembre 2022).

CCNL Lapidei Industria: da approvare il rinnovo

Firmata, con riserva, l’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL Lapidei Industria, con validità dal 1 Aprile 2022 al 31 Marzo 2025.

Con il rinnovo firmato lo scorso 24/11/2022 del CCNL Lapidei Industria, i lavoratori dovranno approvare quanto segue:
– Minimi tabellari: aumento di euro 123,00 lordi a regime a categoria C, in tre franche dei seguenti importi euro 40,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2023, euro 39,00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2024, euro 44, 00 lordi a decorrere dal 1° gennaio 2025; l’individuazione delle tranche è stata fatta tenuto conto del particolare periodo storico caratterizzato da un alto tasso inflazionistico;
– Fondo Arco: aumento dello 0,40% in due tranche di pari importo da corrispondere a partire dal 1° luglio 2023 e dal 1° luglio 2024;
– EGR: a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’importo dell’EGR sarà di euro 210,00 lordi annui;
– Bonus: considerato il periodo storico caratterizzato dall’aumento dei prezzi dell’energia, le Parti concordano di riconoscere nel corso del mese di dicembre 2022 un importo pari ad euro 100,00 da erogarsi tramite fringe benefits (buoni spesa/buoni carburante) di cui al DL 18 novembre 2022, n. 176, cd. Aiuti quater

Bonus cultura: regolamento sulla Carta elettronica

Pubblicato nella G.U. 01 dicembre 2022, n. 281 il regolamento recante criteri e modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica (MINISTERO DELLA CULTURA – Decreto 26 settembre 2022, n. 184).

Il valore nominale di ciascuna Carta è pari all’importo di 500 euro, che non costituisce reddito imponibile del beneficiario né rileva ai fini del computo del valore dell’ISEE.
La Carta è realizzata in forma di applicazione informatica, utilizzabile tramite accesso alla rete Internet, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con riferimento, in particolare, alle modalità e ai tempi di conservazione dei dati personali.
L’applicazione richiede la registrazione dei beneficiari della Carta e delle strutture e degli esercizi commerciali presso cui è possibile utilizzare la Carta.
L’applicazione prevede la generazione, nell’area riservata di ciascun beneficiario registrato, di buoni di spesa elettronici, con codice identificativo, associati all’acquisto di uno dei beni o servizi consentiti.
La Carta è riconosciuta ai residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell’anno del compimento di diciotto anni di età ed è utilizzabile nell’anno successivo.
I dati anagrafici dei beneficiari sono accertati attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese, di seguito «SPID», o attraverso la Carta di identità elettronica, di seguito «CIE». In fase di registrazione, è acquisito l’indirizzo e-mail dei beneficiari che l’Amministrazione responsabile tratta secondo quanto previsto dall’articolo 10 per la realizzazione dei compiti attinenti all’attribuzione e all’utilizzo della Carta.
I soggetti beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali, sulla piattaforma informatica dedicata, attiva all’indirizzo https://www.18app.italia.it/, oppure su eventuali altre applicazioni riconosciute allo scopo dal MIC che mantiene la titolarità del trattamento dei dati personali. La registrazione è consentita dal 31 gennaio al 31 ottobre dell’anno successivo a quello del compimento del diciottesimo anno di età.
A ciascun soggetto beneficiario registrato è attribuita una Carta, di importo pari a 500 euro, per l’acquisto di:
a) biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo;
b) libri;
c) abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale;
d) musica registrata;
e) prodotti dell’editoria audiovisiva;
f) titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali;
g) corsi di musica;
h) corsi di teatro;
i) corsi di lingua straniera.
La Carta è utilizzabile, entro e non oltre il 30 aprile dell’anno successivo a quello in cui i beneficiari si sono registrati, per acquisti presso le strutture e gli esercizi.
La Carta è usata attraverso buoni di spesa. Ciascun buono di spesa è individuale e nominativo e può essere speso esclusivamente dal titolare della Carta, previo controllo dell’identità da parte dell’esercente da condursi nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e minimizzazione.
I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica o su eventuali altre applicazioni, e impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresì essere stampati.
L’accettazione del buono di spesa da parte dei soggetti accreditati determina la riduzione, pari all’importo del buono di spesa medesimo, del credito disponibile in capo al beneficiario.

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