CCNL Consorzi di bonifica: con luglio aggiornati i minimi retributivi e costituzione di un Ente Bilaterale

Novità per i lavoratori del comparto

Il Verbale di Accordo siglato in data 23 maggio 2023 tra Snebi e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Filbi-Uil, prevede con il mese di luglio 2023, l’aggiornamento dei minimi retributivi e la necessità di costituire un Ente Bilaterale al fine di realizzare uno strumento per la gestione mutualistica di un fondo rivolto ad attività quali occupazione, formazione, qualificazione professionale, sostegno al reddito e politiche del lavoro, sia attive che passive, e quanto richiesto dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva.
L’Ente verrà istituito presso l’Enpaia e le Parti valuteranno poi le modalità inerenti la sua gestione con lo scopo di contenere i costi, ed altresì, attueranno tutte le procedure legislativamente previste, nonché regolamenteranno le attività cui indirizzarsi come di seguito riportate:
– ricambio generazionale;
– ristrutturazione aziendale;
– sostegno al reddito legato a interruzioni temporanee.
Inoltre, l’Ente Bilaterale potrà prevedere ulteriori prestazioni al fine di sostenere i lavoratori del settore. I servizi verranno finanziati mediante il patrimonio economico costituito dalle risorse che i Consorzi verseranno nel Fondo nella misura dello 0,75% (0,50% a carico del datore di lavoro e 0,25% di spettanza del dipendente) dei minimi di stipendio base secondo quanto sancito dall’art. 66 della disciplina contrattuale con decorrenza dal 1° luglio 2023. Tali prestazioni sono individuate come un diritto contrattuale di ogni lavoratore, il quale matura perciò il diritto all’erogazione diretta da parte del Consorzio stesso, di servizi equivalenti.
Il Consorzio poi, aderendo alla bilateralità ed adempiendo ai relativi obblighi contributivi, assolve, per l’appunto, ogni suo obbligo in materia, nei confronti del personale di comparto. L’omesso versamento contributivo all’Ente Bilaterale Nazionale della Bonifica, a decorrere dal 1° luglio 2023 comporta l’obbligo, da parte del Consorzio stesso alla corresponsione al lavoratore, di una quota aggiuntiva di retribuzione pari all’1% di quanto previsto dall’art. 66 del CCNL, fermo restando quella relativa alle prestazioni equivalenti.
Quanto invece l’aggiornamento dei minimi retributivi del personale qualificato, l’Accordo prevede, dal 1° luglio 2023, l’erogazione delle seguenti quote.

Livello Minimo
Area Q-Par.187 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.686,87
Area Q-Par.185 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.658,14
Area A-Par.184 (Ex 7 F.F. 1 LIV.) 2.643,77
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.164 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.356,40
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.327,66
Area Q-Par.162 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.327,66
Area A-Par.159 (Ex 6 F.F. 1 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 2 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.159 (Ex 7 F.F. 3 LIV.) 2.284,55
Area A-Par.157 (Ex 6 F.F.1 LIV.) 2.255,82
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 2 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.135 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.939,71
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F. 3 LIV.) 1.925,36
Area A-Par.134 (Ex 6 F.F.2 LIV.) 1.925,36
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.132 (Ex 5 F.F.1 LIV.) 1.896,61
Area B-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area B-Par.127 (Ex 5 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.1 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.127 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.824,77
Area C-Par.118 (Ex 4 F.F.2 LIV.) 1.695,47
Area D-Par.116 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.666,72
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.1 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.115 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.652,35
Area D-Par.112 (Ex 3 F.F.2 LIV.) 1.609,25
Area D-Par.107 (Ex 2 F.F.) 1.537,40
Area D-Par.104 (Ex 1 F.F.) 1.494,29
Area D-Par.100 (Ex 1 F.F.) 1.436,84

Rideterminazione del valore delle partecipazioni e dei terreni: chiarimenti dall’Agenzia delle entrate 

L’Agenzia delle entrate ha fornito indicazioni operative per rideterminare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti al 1° gennaio 2023 e ha fornito chiarimenti sull’affrancamento dei redditi relativi a quote o azioni di OICR e a polizze di assicurazione sulla vita (Agenzia delle entrate, circolare 26 giugno 2023, n. 16/E).

La Legge di Bilancio 2023 ha previsto la possibilità per i contribuenti di anticipare la tassazione sui redditi derivanti dal possesso di talune attività di natura finanziaria e immobiliare, terreni edificabili e con destinazione agricola, che danno luogo a redditi di capitale e “diversi” di cui agli articoli 44 e 67 del TUIR.

 

La platea dei contribuenti interessati è costituita da:

– persone fisiche;

– società semplici;

– società ed associazioni;

– enti non commerciali, per le attività detenute al di fuori dell’attività di impresa;

– soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. 

 

In particolare, una delle misure previste riguarda la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 16%, cd. “rideterminazione”.

Tale possibilità, introdotta dalla Legge finanziaria 2002 e sistematicamente riproposta nel tempo, prevede per la prima volta una novità assoluta in quanto è ammessa anche la possibilità di rideterminare il costo o valore di acquisto di partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione.

 

L’Agenzia chiarisce che per poter utilizzare il valore rideterminato, in luogo del costo storico, il contribuente è tenuto al versamento di un’imposta sostitutiva parametrata al valore risultante da un’apposita perizia giurata di stima redatta da professionisti abilitati.

 

A riguardo, dunque, gli adempimenti che il contribuente, entro il 15 novembre 2023, deve assolvere sono:

– il versamento dell’imposta sostitutiva con l’aliquota d’imposta nella misura del 16%, ovvero la prima rata nel caso di rateazione dell’imposta;

– la redazione della perizia di stima.

 

Tale versamento dell’imposta sostitutiva può essere rateizzato fino ad un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data, in luogo del versamento in un’unica soluzione. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da calcolare a decorrere dal 16 novembre 2023 e da versare contestualmente a ciascuna rata (15 novembre 2024 e 17 novembre 2025). Nel caso, invece, di versamento dell’intero importo o della prima rata oltre il predetto termine, la rideterminazione non può considerarsi perfezionata e il contribuente non può utilizzare il valore rideterminato al fine di determinare l’eventuale plusvalenza, fermo restando la possibilità di poter chiedere a rimborso quanto versato.

 

La circolare dell’Agenzia si sofferma, poi, anche su un’altra novità introdotta dalla Legge di Bilancio 2023 che riguarda la possibilità di considerare realizzati i redditi di natura finanziaria relativi a quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), possedute alla data del 31 dicembre 2022 e a contratti di assicurazione sulla vita, mediante la corresponsione di un’imposta sostitutiva nella misura del 14%, cd. “affrancamento”.

 

I soggetti che possono avvalersi dell’affrancamento sono i contribuenti che detengono, al di fuori di un’attività di impresa, le azioni o quote di OICR, ossia le persone fisiche, le società semplici e associazioni equiparate, gli enti non commerciali e i soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia. Vi possono accedere, inoltre, anche i soggetti residenti in Italia che alla data del 31 dicembre 2022 risultavano fiscalmente residenti all’estero.

L’Agenzia chiarisce che l’effetto dell’affrancamento è quello di sostituire il costo di acquisto o sottoscrizione delle quote o azioni di OICR con il valore delle stesse al 31 dicembre 2022.

 

Le tipologie di redditi che possono esserne oggetto di affrancamento sono:

– redditi di capitale, di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR;

– redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR.

 

Il comma 113 della Legge di Bilancio 2023 prevede che l’opzione vada resa entro il 30 giugno 2023 e che l’imposta sostitutiva vada versata, poi, entro il 16 settembre 2023.

Sono previste diverse modalità di esercizio dell’opzione che dipendono dall’esistenza o meno di un rapporto di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto presso un intermediario.

Ai fini dell’affrancamento, una volta esercitata l’opzione, in dichiarazione o mediante comunicazione all’intermediario, essa si perfeziona solo con il pagamento dell’imposta sostitutiva.

Pensioni minime INPS: incremento e criteri applicativi

Ai titolari delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS è riconosciuto un incremento per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 calcolato secondo i criteri illustrati dall’Istituto (INPS, messaggio 22 giugno 2023, n. 2329). 

Si tratta, come noto, dell’incremento previsto dalla Legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, Legge n. 197/2022) corrisposto ai titolari di trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

 

Il beneficio spetta solo sulle pensioni pagate dall’INPS e non su quelle gestite da Enti diversi ed è riconosciuto per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024: in particolare, l’INPS comunica che, sulla mensilità di luglio 2023, l’aumento in questione verrà corrisposto d’ufficio, comprensivo degli arretrati dalla decorrenza del beneficio.

 

L’incremento viene attribuito sia alle pensioni integrate al trattamento minimo, anche in misura parziale o “cristallizzate”, sia alle pensioni non integrate il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS. In particolare:

 

– nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;

 

– nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari o inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;

 

– per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

 

L’importo complessivo utile per la verifica del diritto all’incremento (cosiddetto “montante per l’incremento”) viene individuato con criteri analoghi a quelli utilizzati per il calcolo della perequazione, con l’inclusione delle tipologie di seguito elencate:

 

– pensioni del fondo clero (cat. 066);

 

– pensioni ex ENPAO (cat. 076);

 

– pensioni in cumulo a formazione progressiva che risultino INCOMPLETE (cat. 170) con GP1AJ10 = M.

 

L’incremento non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito.

Riguardo alla rivalutazione delle pensioni, il trattamento pensionistico complessivo utilizzato per il calcolo della pensione viene considerato al netto dell’incremento, che non rileva a tali fini e i cui effetti cessano in ogni caso, rispettivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

 

L’INPS ricorda che, per l’anno 2023, la misura dell’aumento è pari all’1,5% per i soggetti infra75enni e al 6,4% per i soggetti ultra75enni, mentre, per il 2024, non si fa distinzione in base all’età e l’incremento è pari al 2,7%. Si precisa che, se i 75 anni di età sono compiuti nel corso dell’anno, l’incremento viene adeguato dal mese successivo al compimento dell’età.

 

L’incremento viene riconosciuto, come detto, qualora il trattamento pensionistico mensile sia complessivamente pari o inferiore all’importo mensile del trattamento minimo INPS: qualora il trattamento pensionistico complessivo sia superiore al predetto importo e inferiore a tale limite aumentato dell’incremento, l’incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Nel caso delle pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all’incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

 

L’INPS riporta poi le informazioni per l’elaborazione centrale dell’incremento per le pensioni gestite nei sistemi integrati, nel sistema della Gestione pubblica e nei sistemi ex INPGI, fornendo le istruzioni di calcolo.

 

Infine, l’istituto rende noto che, per consentire alle Strutture territoriali di verificare la corresponsione dell’incremento, è in corso di rilascio un’apposita procedura di consultazione accessibile attraverso il seguente percorso intranet: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato”

 

Digitando il codice fiscale dell’interessato, l’applicazione mostra:

 

– le prestazioni di cui il soggetto è titolare evidenziando quelle utilizzate per il “cumulo incrementale”;

 

– la spettanza o meno del beneficio;

 

– la percentuale di attribuzione su ciascuna prestazione interessata.

CCNL Poste: previsto a luglio incremento dei minimi e del buono pasto

A decorrere dal 1° luglio saranno applicabili a tutti i dipendenti di Poste Italiane i nuovi minimi e l’aumento fino a 5,84 euro per i buoni pasto

Il CCNL del 23 giugno 2021sottoscritto tra Poste Italiane S.p.a. anche in rappresentanza di Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A., Sgr, Egi S.p.A., PostePay S.p.A., e Slc-Cgil, Slp-Cisl, Uil-Poste, Failp-Cisal, Confsal Com.ni, UGL-Com.ni ed applicabile ai dipendenti di Poste Italiane S.p.A., Postel S.p.A., Poste Vita S.p.A., Poste Assicura S.p.A., Poste Welfare Servizi S.r.l., Bancoposta Fondi S.p.A. Sgr, EGI S.p.A., Postetutela S.p.A., Poste Mobile S.p.A., PostePay S.p.A. ha previsto a decorrere da luglio aumenti sui minimi tabellari.
Di seguito i nuovi importi.

Livello Minimo
A 1 1.914,79
A 2 1.695,77
B 1.448,75
C 1.330,56
D 1.266,79
E 1.117,64
F 997,73

Per quanto riguarda il buono pasto, invece, è previsto un aumento a decorrere da luglio 2023, fino a 5,84 euro:
– per tutti i dipendenti che effettuano una prestazione lavorativa superiore alle 7 ore giornaliere, con un intervallo di almeno 30 minuti collocato nella fascia oraria dalle 12:00 alle 15:00;
–  per tutti i lavoratori in servizio nei Centri con turnazione h 24 per i quali un apposito accordo sindacale abbia previsto il riconoscimento del sistema di refezione per ogni giorno di effettivo servizio in cui l’orario di lavoro del dipendente ricomprenda le fasce orarie dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 22:00 con un intervallo di 30 minuti ovvero fino ad un limite minimo di 15 minuti;
– per i  lavoratori con un intervallo di 15 minuti nei casi previsti dall’accordo del 27 luglio 2010 sulla riorganizzazione dei Servizi Postali.
Nei confronti dei dipendenti la cui prestazione lavorativa non è riconducibile alla tipologia sopra definita, verrà riconosciuto un buono pasto fino a 4,34 euro, a decorrere da luglio 2023.

 

Nuovo bonus per adeguamento registratori di cassa telematici: i criteri d’accesso

L’Agenzia delle entrate ha comunicato la disponibilità di un nuovo bonus fiscale per l’aggiornamento dei registratori di cassa telematici e le regole per la fruizione (Agenzia delle entrate, provvedimento 23 giugno 2023, n. 231943).

 A partire dal 1° gennaio 2021 le operazioni di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite registratore telematico (RT) oppure tramite la procedura web denominata “documento commerciale online” presente nel portale “Fatture e corrispettivi” dell’Agenzia delle entrate.

L’articolo 18, comma 4-bis, del D.L. n. 36/2022, ha previsto una nuova modalità di partecipazione alla lotteria degli scontrini perciò, con il provvedimento n. 15943 del 18 gennaio 2023, l’Agenzia delle entrate ha provveduto ad adeguare il processo di riconoscimento della conformità dei registratori telematici alle nuove disposizioni relative alla trasmissione dei dati per la lotteria istantanea e ha approvato le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

Allo scopo di favorire tale adeguamento, l’articolo 8 del D.L. n. 176/2022 ha previsto la concessione di un credito di imposta agli esercenti che aggiornano i registratori telematici alle nuove disposizioni stabilite dal D.L. n. 36/2022.

 

L’importo dell’agevolazione è pari al 100% della spesa sostenuta, fino a un massimo di 50 euro per ogni registratore telematico, e può essere utilizzato in compensazione tramite F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia, a partire dalla prima liquidazione periodica dell’IVA successiva alla registrazione della fattura relativa all’adeguamento del misuratore fiscale e al pagamento tracciabile del corrispettivo.

 

L’Agenzia ha chiarito che all’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e all’articolo 34 della Legge n. 388/2000. Tale credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 e nelle dichiarazioni degli anni successivi fino al termine dell’utilizzo. Il relativo modello F24, tuttavia, potrebbe essere scartato qualora, all’atto del conferimento della delega F24 e secondo l’ordine cronologico di presentazione, il plafond residuo dello stanziamento risultasse incapiente rispetto all’importo del credito stesso. In tal caso, l’eventuale scarto verrebbe comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia.

 

In tema di tracciabilità dei pagamenti del corrispettivo dovuto per l’adeguamento, vengono considerati tracciabili i pagamenti che avvengono tramite gli strumenti individuati con il provvedimento n. 73203/2018: assegni, bancari e postali, circolari e non, vaglia cambiari e postali, addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, di credito, prepagate, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico disponibili.

 

Infine, per quanto riguarda le finalità di monitoraggio della spesa, l’Agenzia delle entrate comunica mensilmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, l’ammontare dei crediti d’imposta utilizzati in compensazione tramite modello F24, dando esplicita segnalazione qualora si ritenga prossimo il raggiungimento del limite di spesa stabilito.

 

 

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