CIPL Edilizia Industria – Reggio Emilia: erogate Una Tantum e indennità

Per il Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato riconosciute Una Tantum e indennità. Fondi per formazione e premi 

Il 19 giugno 2023, le Sigle Sindacali Feneal Uil di Reggio Emilia, Filca Cisl Emilia Centrale, Fillea Cgil di Reggio Emilia e Collegio Costruttori Edili, LAPAM Confartigianato Imprese Modena Reggio Emilia, Collegio Imprenditori Edili ed Affini dell’Emilia Confapi Aniem, Cna Costruzioni, Legacoop Emilia Ovest, Confcooperative Terre d’Emilia hanno sottoscritto il CIPL che riguarda i lavoratori del Settore Edilizia-Industria, Piccola-Industria (Confapi), Cooperative e Artigianato.
Tra le principali novità inserire nei contratti integrativi territoriali figura l’Una Tantum che viene erogata a tutti i lavoratori con anzianità di almeno 6 mesi, dal 1° giugno 2023, per un importo pari a 300,00 euro lordi, riproporzionati all’orario di lavoro in caso di part-time. Inoltre, sempre dal 1° giugno 2023, nuovi incrementi per quel che riguarda l’indennità di mensa, con un indennizzo sostitutivo giornaliero di 5,00 euro, dal 1° giugno 2023, e di 5,50 euro dal 1° giugno 2024. Con riferimento all’indennità giornaliera di trasferta contrattualmente prevista, gli importi vengono rimodulati come segue:

– 1,66 euro, da 6 km a 12 km;

– 2,53 euro, da 12 km a 18 km;

– 3,41 euro, da 18 km a 25 km;

– 5,61 euro, da 25 km a 45 km;

– 7,50 euro, da 45 km a 65 km;

– 9,15 euro, da 65 km a 100 km;

– 13,50 euro, da 100 km a 150 km;

– 14,80, da 150 km a 500 km;

– 15,40 euro, oltre 500 km. 
In caso di pernottamento si eroga una indennità pari ad 19,40 euro. Il rimborso aggiuntivo kilometrico per chi utilizza il mezzo proprio in trasferte superiori a 6 km è pari a 0,18 euro al km – per tutti i Contratti Integrativi Provinciali ad esclusione di quello COOP per il quale tale indennità rimane invariata.
Le Parti Sindacali hanno deciso di istituire e/o integrare alcune prestazioni extracontrattuali erogate da Edili Reggio Emilia Cassa Ente bilaterale di mutualità ed assistenza. Le nuove prestazioni, che provengono dal “Fondo Futuri Disposti Contrattuali”, sono quantificate in un massimo di 80.000,00 euro all’anno per i periodi 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026, per un importo complessivo di 240.000 euro.
A partire dal 1° ottobre 2023 vengono istituiti:

– Premio di natalità/adozione (massimo 250,00 euro);

– Rimborsi per spese di attività extra scolastiche 250,00 euro per vacanza studio effettuata all’estero ed € 150 (centocinquanta/00) per campus sportivi, ecc.;

– Scuola primaria (150,00 (centocinquanta/00) e per il triennio del valore massimo di 150,00 euro a fronte di certificato di frequenza della scuola);

– Premio matrimoniale (350,00 euro).
Sempre dal 1° ottobre 2023, le integrazioni riguarderanno i rimborsi per “asilo nido” (sette rate per un importo massimo di 1.200,00 euro); “scuola media inferiore” (massimo 300,00 euro nel triennio). L’incentivo è previsto anche per gli studenti lavoratori che frequentano corsi diurni e notturni presso Scuole Statali o Istituti Professionali, per un importo massimo di 2.550 euro.

Per la formazione degli addetti alle specializzazioni viene stanziato un fondo, solo nel triennio 2023/2024 -2024/2025 – 2025/2026, di 60.000,00 euro. Infine, sempre nel triennio sopra indicato viene incrementato il “Rimborso Premiale” per 150.000,00 euro.

Il Decreto Lavoro e gli effetti su AUU e RDC

L’INPS ha riepilogato le misure previste dal D.L. n. 48/2023 e le ricadute su istituti quali il Reddito di cittadinanza e l’Assegno unico e universale (INPS, 12 luglio 2023, n. 2632).

L’INPS ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda alcune misure previste dal D.L. n. 48/2023 (cosiddetto Decreto Lavoro) e il loro impatto sulla disciplina transitoria per la fruizione del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, oltre che gli effetti prodotti sulla percezione dell’Assegno unico e universale. In particolare, le misure prese in considerazione dall’Istituto sono l’Assegno di inclusione (ADI) e il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL).

L’ADI, istituito a decorrere dal 1° gennaio 2024, si configura quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Viene riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Presidente del consiglio dei ministri n. 159/2013, nonché dei componenti minorenni o con almeno 60 anni di età, ovvero dei componenti in condizioni di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.

La misura del SFL, invece, è istituita, dal 1° settembre 2023, al fine di favorire l’attivazione nel mondo del lavoro delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione ed è pari a un importo mensile di 350 euro erogato per tutta la durata dei programmi formativi sopra indicati e, comunque, entro un limite massimo di 12 mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.

Il regime transitorio di fruizione del Reddito di cittadinanza

Il Decreto Lavoro ha definito anche il regime transitorio per la fruizione del Reddito di cittadinanza. Infatti, pur rimanendo confermata la previsione generale relativa al riconoscimento del Reddito di cittadinanza nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, non oltre il termine del 31 dicembre 2023, l’articolo 13, comma 5, del D.L. n. 48/2023, modificando l’articolo 1, comma 313, della Legge di bilancio 2023 (Legge 29 n. 197/2022), dispone che tale limite temporale non si applica per i percettori del Reddito di cittadinanza per i quali venga comunicata all’INPS la presa in carico da parte dei servizi sociali entro il termine di 7 mesi, e comunque non oltre il 31 ottobre 2023. Conseguentemente, tali percettori potranno continuare a fruire del Reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023.

Inoltre, non si applica il limite massimo delle 7 mensilità di fruizione della misura, fermo restando il limite di fruizione del beneficio entro il 31 dicembre 2023, per i nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con disabilità minorenni o persone con almeno sessanta anni di età.  

Le integrazioni dell’Assegno unico e universale sul Reddito di Cittadinanza

Dato che il Decreto Lavoro dispone la fruizione della misura del Reddito di cittadinanza non oltre il 31 dicembre 2023, verrà meno anche l’attuale corresponsione d’ufficio dell’Assegno unico e universale (AUU) sul Reddito di cittadinanza. Pertanto, i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle 7 mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.

Infine, il messaggio in commento elenca anche diversi casi di nuclei familiari che dovranno presentare domanda di AUU.

CCNL Metalmeccanica Artigianato: primo incontro per la presentazione della piattaforma rivendicativa

Nell’incontro è stata espressa la necessità di condurre un negoziato in tempi brevi al fine di dare risposte concrete ai lavoratori del settore

Il giorno 11 luglio 2023, presso la sede di CNA Nazionale a Roma, si è tenuto l’incontro di presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo del CCNL Artigiani Area Meccanica per il quadriennio 2023/2026, con la presenza dei segretari generali di Fim-Fiom-Uilm. La consultazione referendaria nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori metalmeccanici sulla piattaforma si è conclusa nel mese di maggio, con l’approvazione delle richieste delle OO.SS. per la parte normativa ed economica da parte del 99% dei lavoratori del settore. La parola è poi passata alle Associazioni Artigiane per sollecitare la rapida apertura del tavolo negoziale. 
Nell’incontro dei giorni scorsi, nell’illustrare le richieste per la parte economica e normativa la delegazione sindacale unitaria ha sottolineato, vista la particolare contingenza economica, la necessità di condurre un negoziato in tempi serrati al fine di raggiungere rapidamente un’intesa per un comparto particolarmente rilevante per la manifattura italiana che coinvolge circa 123.000 imprese e 505.000 lavoratori.
Gli adeguamenti dei minimi salariali, hanno affermato le Parti Sociali, sono urgenti, soprattutto alla luce degli aumenti avvenuti in tutti in tutti i contratti del settore metalmeccanico. 
Nel corso dell’incontro i Segretari Generali delle OO.SS. hanno dichiarato che è necessario dare risposte concrete ai bisogni dei lavoratori, recuperare il potere di acquisto dei salari, creare competenze e percorsi di valorizzazione dei giovani e di attrazione delle professionalità. 
Al termine dell’incontro si è convenuta la prosecuzione del negoziato per il 21 settembre 2023.

Reddito di cittadinanza: le modifiche apportate dalla Legge di bilancio 2023

L’INPS riepiloga le più rilevanti modifiche introdotte dalla Legge n. 197/2022 in materia di Reddito di cittadinanza che continueranno a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2023, data a partire dalla quale la prestazione cesserà di essere erogata (INPS, circolare 12 luglio 2023, n. 61).

L’articolo 1, commi da 313 a 321 della Legge n. 197/2022 (Legge di bilancio 2023), prevede alcune modifiche alla disciplina del Reddito di cittadinanza applicabile nel 2023, in vista della soppressione di tale istituto e della Pensione di cittadinanza a decorrere dal 1° gennaio 2024, nell’ambito di una più ampia riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva che è sfociata, tra l’altro, nella previsione dell’Assegno di inclusione sociale da parte del Decreto Lavoro (D.L. n. 48/2023, conv. con modif. in Legge n. 85/2023).

 

L’INPS, nella circolare in oggetto, offre una panoramica di tali modifiche.

 

In particolare, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, la misura è riconosciuta ai beneficiari nel limite massimo di 7 mensilità e, comunque, per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi, rinnovabili previa sospensione dell’erogazione della medesima per un periodo di un mese prima di ciascun rinnovo.

 

Tale riduzione del periodo massimo di fruizione del Reddito di cittadinanza non si applica ai nuclei al cui interno siano presenti componenti con disabilità come definita ai fini ISEE (ai sensi del D.P.C.M. n. 159/2013), minorenni o persone con almeno 60 anni di età, compresi i percettori di Pensione di cittadinanza (art. 1, comma 314, Legge n. 197/2022).

 

In ogni caso, come detto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l’abrogazione degli articoli da 1 a 13 del D.L. n. 4/2019 (prevista dall’articolo 1, comma 318, della Legge di bilancio 2023), comporterà l’eliminazione della prestazione.

 

Vengono riportati alcuni casi pratici che si possono verificare.

 

ESEMPIO 1: nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2022 il nucleo esente dall’applicazione della riduzione del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito il Reddito di cittadinanza per due mesi, dal 1° gennaio 2023 percepirà la prestazione per ulteriori 12 mesi fino al 31 dicembre 2023.

 

Per i soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza a cui si applica la riduzione del periodo massimo di fruizione del beneficio e che risultino percettori della misura alla data del 31 dicembre 2022, per l’anno 2023, l’erogazione della misura non potrà eccedere complessivamente la durata massima di 7 mensilità.

 

Pertanto, qualora la scadenza dei 18 mesi di fruizione continuativa intervenga dopo il 31 luglio 2023, nel caso in cui non ricorrano le condizioni previste dal citato comma 314 dell’articolo 1 della Legge n. 197/2022, la fruizione della misura terminerà alla predetta data, in applicazione della modifica normativa.

 

Qualora, invece, il periodo di fruizione continuativa dei 18 mesi sia completato prima del 31 luglio 2023 e, dopo il mese di sospensione venga presentata una nuova domanda, il riconoscimento della misura non potrà eccedere le 7 mensilità complessive nell’anno 2023, tenuto conto anche dei mesi per i quali la stessa sia stata già percepita in corso d’anno.

 

ESEMPIO 2: nel caso in cui il nucleo a cui si applica la riduzione a 7 mensilità del periodo massimo di fruizione della misura abbia percepito, fino al 31 dicembre 2022, due mensilità, dal 1° gennaio 2023 potrà percepire ulteriori 7 mensilità e non potrà presentare una nuova domanda.

 

Il comma 315 prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di età tra i 18 e i 65 anni, non già occupati o pensionati, né frequentanti un regolare corso di studi, né con disabilità o gravati da carichi di cura, debbano essere inseriti, per un periodo di 6 mesi, in un corso di formazione o di riqualificazione professionale di cui alla Legge n. 53/2003. In caso di mancata frequenza al programma assegnato, si prevede la decadenza del nucleo familiare di appartenenza dal diritto alla prestazione. A tal fine, le regioni sono tenute a trasmettere all’Anpal gli elenchi dei soggetti che non rispettano l’obbligo di frequenza.

 

Inoltre, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, l’erogazione della prestazione agli appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo di istruzione, a meno che gli stessi non siano già formalmente coinvolti e impegnati in percorsi di politica attiva, di qualificazione o di riqualificazione, è subordinata anche all’iscrizione e frequenza di percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione (art. 1, comma 316, della Legge di bilancio 2023).

Spese sanitarie in precompilata: modalità tecniche di utilizzo dei dati

L’Agenzia delle entrate ha definito le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2023 (Agenzia delle entrate, provvedimento 11 luglio 2023, n. 258455).

L’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2014, dispone che l’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi, può utilizzare i dati di cui all’articolo 50, comma 7, del D.L. n. 269/2003.

Il comma 3 individua i soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle prestazioni sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il successivo comma 4 del medesimo articolo prevede che con decreto del MEF siano individuati termini e modalità per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta diverse da quelle già individuate dallo stesso decreto.

Inoltre, il comma 5, prevede che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, sentita l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, siano stabilite le modalità tecniche di utilizzo dei suddetti dati.

 

Con vari decreti il MEF ha ampliato la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie e veterinarie al Sistema Tessera Sanitaria e perciò, in attuazione di tali disposizioni, l’Agenzia delle entrate ha emanato appositi provvedimenti che hanno disciplinato le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie messe a disposizione dal Sistema Tessera Sanitaria.

 

In particolare, recependo le novità introdotte dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023 e confermando la medesima disciplina prevista dal provvedimento n. 115304 del 6 maggio 2019, l’Agenzia ha stabilito le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2023.

 

Le tipologie di spesa sono le seguenti:

– ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;

– farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;

– dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;

– servizi sanitari erogati dalle farmacie;

– farmaci per uso veterinario;

– prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, come modificato dai decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 novembre 2022 e del 22 maggio 2023;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019;

– prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 16 luglio 2021;

– spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa; cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);

– altre spese sanitarie.

 

Inoltre, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 22 maggio 2023, modificando il decreto del 1° settembre 2016, ha ampliato la platea dei soggetti tenuti alla trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle prestazioni sanitari, includendovi gli iscritti agli albi professionali degli infermieri pediatrici.

 

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