CCNL Cooperative: siglato accordo per devolvere un’ora di lavoro a favore dell’Emilia Romagna

Per i lavoratori delle Cooperative aderenti ad Agci, Confcooperative e Legacoop la possibilità di devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro a cittadini e imprese dell’Emilia-Romagna colpiti dall’alluvione 

E’ stato sottoscritto un accordo tra l’Alleanza delle cooperative italiane (composta da Agci, Confcooperative e Legacoop) e i sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil al fine di esprimere solidarietà alle popolazioni, ai lavoratori e al sistema produttivo dei territori dell’Emilia-Romagna duramente colpiti dalla recente alluvione.
Attraverso tale intesa, i lavoratori delle cooperative aderenti potranno devolvere il corrispettivo di un’ora di lavoro, a tale cifra verrà versato un ulteriore contributo di valore equivalente da parte dell’impresa.
L’adesione a tale iniziativa è volontaria (il lavoratore dovrà firmare la Comunicazione di adesione al Fondo di solidarietà – Emilia-Romagna) e le somme raccolte verranno confluite in un conto corrente dedicato.
La trattenuta dovrà essere preferibilmente operata sulla busta paga di competenza del mese di giugno, ma se per ragioni particolari questo non fosse possibile o opportuno potrà essere indicato un altro mese di riferimento.
Sarà competenza della Cooperativa organizzare la trattenuta in busta paga e, una volta accantonate le trattenute, aggiungere un contributo ulteriore di importo uguale a quello già raccolto tra i dipendenti. 
La raccolta dei fondi si concluderà entro il mese di dicembre 2023.
Entro il mese di luglio, invece,  sarà svolta dalle parti una valutazione sulle modalità di intervento e verranno utilizzate le disponibilità raccolte per interventi di sostegno alle popolazioni e al sistema produttivo colpiti, nei modi e con le forme che ne garantiscano la certezza della destinazione e la più rapida utilizzazione.

Imposta di bollo contratti di appalto: istruzioni e codici tributo per il versamento

L’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni per il versamento dell’imposta di bollo che l’appaltatore deve assolvere al momento della stipula del contratto, utilizzando, attraverso il modello F24Elide, i nuovi codici tributo istituiti (Agenzia delle entrate, provvedimento 28 giugno 2023, n. 240013 e risoluzione 28 giugno 2023, n. 37/E).

In attuazione dell’articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’articolo 3 dell’allegato I.4 allo stesso decreto, l’Agenzia delle entrate ha stabilito le modalità per effettuare il versamento online dell’imposta di bollo sui contratti di appalto stipulati a partire dal 1° luglio 2023, in linea con gli obiettivi di piena digitalizzazione del procurement e di riduzione degli oneri gestionali e di conservazione documentale e con lo sviluppo di nuove soluzioni di integrazione e semplificazione degli adempimenti per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, connessi al pagamento delle imposte.

 

Dunque, per assolvere tale imposta sui contratti pubblici, così come rideterminata nel valore, in funzione delle fasce di importo del contratto, dalla tabella A dell’articolo 3 dell’Allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023, è previsto l’utilizzo del modello “F24 ELIDE”, che garantisce la possibilità di un’univoca associazione del versamento con il contratto soggetto ad imposta, mediante la valorizzazione del campo elementi identificativi (con l’indicazione del CIG o di altro identificativo univoco).

Nel provvedimento è prevista anche la possibilità che successivamente vengano definite ulteriori modalità di versamento dell’imposta, attraverso l’utilizzo degli strumenti offerti dalla piattaforma PagoPA.

 

Tanto premesso,  l’Agenzia delle entrate ha istituito 3 nuovi codici tributo per il versamento da parte dell’appaltatore delle somme dovute ai sensi del citato articolo 18, comma 10, del D.Lgs. n. 36/2023:

 

– “1573” denominato “Imposta di bollo sui contratti – articolo 18, comma 10, D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

– “1574” denominato “Imposta di bollo sui contratti – SANZIONE – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”;

– “1575” denominato “Imposta di bollo sui contratti – INTERESSI – articolo 18, comma 10, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36”.

 

Inoltre, per permettere l’identificazione nel modello “F24 ELIDE” della controparte del contratto, è stato anche istituito il codice identificativo “40” denominato “stazione appaltante”.

 

Viene infine specificato che tali modelli di versamento compilati potranno essere consultabili sia dall’appaltatore che ha effettuato il pagamento, sia dalla stazione appaltante, tramite il cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito dell’Agenzia.

Visite mediche di controllo, la nuova funzionalità per visualizzarne gli esiti

Attraverso la nuova funzionalità inserita all’interno dello “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo”, il lavoratore ha la possibilità di visualizzazione l’elenco degli accertamenti domiciliari e ambulatoriali a lui riferiti con i relativi esiti (INPS, messaggio 30 giugno 2023, n. 2442).

L’INPS rende noto di aver rilasciato una nuova funzionalità all’interno del servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” per permettere al lavoratore di visualizzare la griglia contenente l’elenco delle visite e degli accessi, ordinati per data decrescente, e di consultare i relativi esiti.

 

La funzionalità in questione, dunque, arricchisce lo Sportello che, come noto, è stato realizzato, nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del PNNR affidati all’Istituto, per ottimizzare il flusso delle visite mediche di controllo.

 

I cittadini possono accedere alla funzione “Visualizza visite” dal sito istituzionale, autenticandosi con la propria identità digitale di tipo SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE, seguendo il percorso “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” > “Utilizza il servizio”.

 

Per ciascuna visita e accesso è riportato il numero identificativo, la data, l’ora di effettuazione e il tipo di accertamento effettuato (domiciliare/ambulatoriale).

 

Selezionando l’icona di visualizzazione di ogni singola visita, viene mostrata la finestra con le informazioni di dettaglio relative all’accertamento medico, tra le quali l’indirizzo comunicato per la reperibilità, elementi o informazioni aggiuntive, se presenti, utili per reperire il lavoratore, nonché l’esito della visita con le eventuali motivazioni.

 

E’ anche consentita la possibilità di visualizzare, scaricare e stampare il verbale di visita, di accesso o di giustificabilità selezionando uno dei tre pulsanti presenti in funzione del tipo di visita effettuata e del corrispondente esito.

 

All’interno del citato servizio è altresì presente la funzione denominata “Indirizzo reperibilità ai fini delle visite mediche di controllo”, attraverso la quale i lavoratori possono comunicare l’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità per eventi di malattia in corso di prognosi.

 

Infatti, è onere del lavoratore verificare che l’indirizzo di reperibilità comunicato all’Istituto, mediante il certificato di malattia, sia corretto e completo in tutte le sue parti.

 

In merito a tale altra funzionalità, nel messaggio in commento l’INPS comunica che sono state apportate implementazioni procedurali nel caso in cui, per indisponibilità del servizio telematico, l’utente ricorra alla comunicazione del nuovo indirizzo tramite Contact center.

 

Tuttavia, non potendo l’operatore del Contact center inserire nuovi contatti per conto del cittadino, viene precisato che tale modalità è consentita a condizione che il recapito del telefono mobile e/o l’indirizzo di posta elettronica del lavoratore, precedentemente registrati nell’Archivio Unico dei Contatti Telematici, risultino aggiornati.

 

Si può comunicare un “contatto di scopo”, valido solo per la specifica comunicazione, nell’eventualità in cui non fosse presente alcun contatto nel citato Archivio.

 

Infine, l’Istituto ribadisce che, solo in caso di indisponibilità all’uso del servizio, è consentita la comunicazione mediante la casella istituzionale dell’Ufficio Medico Legale della Struttura territorialmente competente. 

Rateazioni dei debiti per premi e accessori non iscritti a ruolo: quando il termine scade il sabato

L’INAIL, in riferimento al pagamento rateizzato dei debiti contributivi non iscritti a ruolo, comunica la proroga al giorno seguente non festivo del termine di scadenza stabilito nel piano di ammortamento che cada nella giornata del sabato (INAIL, circolare 28 giugno 2023, n. 30).

Come noto, la determina del Presidente dell’INAIL n. 227/2019, ha modificato la disciplina delle rateazioni fino a 24 rate dei debiti contributivi per premi e accessori non iscritti a ruolo, concesse dall’Istituto. La nuova disciplina semplifica le condizioni per la concessione del beneficio della rateazione su istanza del debitore, eliminando l’obbligo del versamento dell’acconto o rata provvisoria contestualmente all’istanza.

 

La rateazione, si ricorda, riguarda i debiti per premi e accessori, dovuti a titolo di omissione o di evasione, purchè non iscritti a ruolo: può essere rateizzato sia il pagamento dei debiti contributivi scaduti, sia il pagamento dei debiti contributivi correnti per i quali non è ancora scaduto il termine di pagamento (a condizione che l’istanza di rateazione sia presentata prima della scadenza dell’ultimo giorno utile per il pagamento). L’istanza può essere accolta a condizione che l’importo della singola rata comprensiva di interessi non sia inferiore a 150 euro allorquando il debitore dichiari di trovarsi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica

 

Già con la circolare INAIL n. 22/2019 sono state date istruzioni in merito alla nuova disciplina e sono stati regolamentati in modo puntuale e dettagliato il procedimento di concessione, di revoca e di annullamento della rateazione concessa.

 

Nella medesima circolare sopra citata, era stato poi precisato che le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento, nel caso in cui fossero cadute di domenica o di giorno festivo, sarebbero state posticipate al giorno seguente non festivo, in applicazione dell’articolo 2963 c.c.: tale regola della posticipazione del termine di pagamento, però, non avrebbe trovato applicazione nel caso in cui la scadenza di pagamento fosse caduta di sabato, considerato giorno lavorativo.

 

Con la circolare in oggetto, invece, l’INAIL rettifica quanto sopra alla luce delle osservazioni formulate dagli intermediari e acquisito il parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ritenendo applicabile al caso di specie la disposizione contenuta nel D.Lgs. n. 241/1997.

 

Infatti, l’articolo 18, comma 1, del citato decreto stabilisce che “…le somme di cui all’articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo…”. 

 

Pertanto, a partire dalla data di pubblicazione della circolare in commento (28 giugno 2023), nel caso in cui le scadenze delle rate indicate nel piano di ammortamento cadano di sabato o di giorno festivo, il relativo pagamento è posticipato al giorno seguente non festivo, in applicazione del citato articolo 18, comma 1.

Tassa piatta incrementale: ambito soggettivo e oggettivo di applicazione

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197, all’articolo 1, commi da 55 a 57, ha introdotto un regime agevolativo opzionale, c.d. “tassa piatta incrementale” o “flat tax incrementale”, limitatamente all’anno d’imposta 2023, sostitutivo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali regionale e comunale. Con circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, l’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni in relazione alle modalità di applicazione di tale regime, individuando i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del beneficio fiscale in esame. 

Soggetti ammessi al beneficio

Possono avvalersi, in via generale, del regime della “flat tax incrementale”, per il solo anno 2023:
– le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, titolari di reddito di cui all’articolo 55 del TUIR, a prescindere dal regime contabile adottato, ferma restando l’esclusione prevista per i contribuenti persone fisiche che applicano, per il periodo d’imposta 2023, il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190/2014. Rientrano nel beneficio fiscale in esame anche gli imprenditori agricoli individuali che accedono al regime di cui agli articoli 56, comma 5, e 56-bis del TUIR, limitatamente ai redditi d’impresa prodotti. Ai fini dell’applicazione del regime della “flat tax incrementale”, la partecipazione in una società di persone o in una società di capitali rileva se detenuta dall’imprenditore individuale nell’ambito dell’attività d’impresa. A tal fine, occorre che la partecipazione risulti indicata tra le attività relative all’impresa nell’inventario redatto ai sensi dell’articolo 2217 del c.c. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di tenuta del libro degli inventari, al fine di stabilire che detta partecipazione sia relativa all’attività d’impresa, è possibile fare riferimento al registro degli acquisti;
– le persone fisiche che esercitano arti o professioni.  Anche in tale ipotesi non è sufficiente, ai fini dell’accesso al beneficio previsto dalla norma, la mera titolarità di un reddito di lavoro autonomo.

Sono, invece, esclusi dal regime agevolativo:
– i redditi delle società di persone, imputati ai soci in ragione del principio di “trasparenza”;
– i redditi delle società di capitali, imputati ai soci a seguito dell’esercizio dell’opzione per la trasparenza fiscale delle società a ristretta base proprietaria;
– i redditi di cui all’articolo 53, comma 1, del TUIR, derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata, imputati ai singoli associati.

L’accesso al beneficio fiscale in esame è precluso, come accennato, anche a coloro che, per l’anno d’imposta 2023, applicano il regime forfetario di cui alla legge n. 190/2014, a meno che il contribuente decada dal regime forfetario in corso d’anno, laddove i ricavi o i compensi percepiti siano di ammontare superiore a 100.000 euro. In tale ipotesi, infatti, questi è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023.

Ambito oggettivo di applicazione

La norma prevede l’applicazione di un’imposta ad aliquota fissa del 15%, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale. Il calcolo viene effettuato sull’incremento di reddito dell’anno oggetto di dichiarazione (anno 2023) rispetto a quello più elevato nell’ambito del triennio precedente (anni 2020, 2021 e 2022). L’imposta sostitutiva, in particolare, deve essere calcolata su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito relativo al periodo d’imposta 2023 e quello d’importo più elevato dichiarato con riferimento agli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5% di quest’ultimo ammontare. Si evidenzia che, a tal fine, il reddito da confrontare non è quello complessivo, ma quello relativo alle sole attività d’impresa e di lavoro autonomo. La base imponibile incrementale è quindi così determinata:
– differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
– applicazione alla predetta differenza della franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.
Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000 euro, si applica la “flat tax incrementale” del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF (e relative addizionali), secondo gli ordinari scaglioni di reddito.

Esempio di calcolo
Anno d’imposta e modalità di calcolo Importo in euro
Reddito* 2023 100.000
Reddito* 2022 80.000
Reddito* 2021 70.000
Reddito* 2020 60.000
Differenza tra il reddito 2023 e il reddito 2022 (il più elevato del triennio precedente) 100.000 – 80.000 = 20.000
Franchigia del 5% sul reddito più elevato (80.000 euro conseguito nell’anno 2022) 4.000
Reddito soggetto a “flat tax incrementale” (15%) 20.000 – 4.000 = 16.000
Reddito che confluisce nel reddito complessivo (con aliquote ordinarie IRPEF) 100.000 – 16.000 = 84.000
* Il reddito a cui si fa riferimento è quello d’impresa e/o di lavoro autonomo

In caso di impresa familiare e azienda coniugale, attesa la natura unitaria delle stesse, l’incremento di reddito – ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale in esame – deve essere calcolato prendendo in considerazione l’intero reddito conseguito dall’impresa nel 2023, comprensivo anche della quota attribuita al collaboratore familiare o al coniuge, rispetto al maggior reddito conseguito dalla medesima impresa nel triennio precedente; ciò solo ai fini della verifica dell’effettivo incremento reddituale.

Ai sensi del comma 56, la quota di reddito assoggettata a imposta sostitutiva rileva ai fini del riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefìci di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, spettanti al contribuente, che fanno riferimento al possesso di requisiti reddituali. In forza del comma 57, ai fini del calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della “flat tax incrementale”. Per il periodo d’imposta 2024 l’importo degli acconti, pertanto, deve essere calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.
La quota di reddito assoggettata alla “flat tax incrementale” è esclusa dalla base di calcolo per determinare le aliquote progressive da applicare all’eventuale quota di reddito tassato ordinariamente.

Inoltre, l’adesione al regime forfetario o la permanenza nel regime c.d. “di vantaggio” di cui all’articolo 27 del decreto-legge  n. 98/2011, in uno o più degli anni dal 2020 al 2022 non preclude l’accesso al regime della “flat tax incrementale” per l’anno d’imposta 2023. In tal caso, per la determinazione dell’incremento reddituale da assoggettare a tassazione, anche il reddito assoggettato al regime forfetario o al regime c.d. “di vantaggio” è utilizzato per determinare l’incremento del 2023, qualora rappresenti il maggiore del triennio.
Infine, per la verifica del maggior reddito del triennio (2020-2022) e della comparazione di quest’ultimo con il reddito del 2023, occorre prendere in considerazione il dato riportato in dichiarazione. A tal fine, pertanto, rilevano i dati indicati nel modello “Redditi persone fisiche” ai quadri RE (reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni), LM (reddito d’impresa o di lavoro autonomo, derivante dall’esercizio di arti e professioni, conseguito dalle persone fisiche che fruiscono del regime forfetario o del regime c.d. “di vantaggio” per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità), RF (reddito d’impresa in contabilità ordinaria), RG (reddito d’impresa in regime di contabilità semplificata) e RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole).

 

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