Collaboratori sportivi e dipendenti pubblici: slitta il termine di invio dell’Uniemens

Entro il 7 dicembre 2023 dovranno essere trasmessi i flussi Uniemens di competenza di ottobre 2023 relativamente ai collaboratori sportivi, compresi quelli che svolgono attività di carattere amministrativo gestionale, e ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni autorizzati a svolgere attività retribuita nell’ambito dello sport (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4268).

Nell’area del dilettantismo i lavoratori sportivi, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e i collaboratori coordinati e continuativi con attività di carattere amministrativo-gestionale hanno diritto all’assicurazione previdenziale e assistenziale e sono iscritti alla Gestione separata INPS.

 

Per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a prestare la attività retribuita nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche fuori dall’orario di lavoro (per i quali si applica lo stesso regime dei volontari), i compensi percepiti devono essere sottoposti a contribuzione previdenziale così come previsto per le prestazioni sportive e il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate.

 

L’insorgenza dell’obbligo contributivo presso la Gestione separata scatta al superamento dell’importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000 euro annui.

 

Con il precedente messaggio n. 4012/2023, l’INPS aveva comunicato che, per i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con attività di carattere amministrativo-gestionale e per i lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche autorizzati a svolgere attività retribuita, per i quali è previsto l’obbligo di versamento presso la Gestione separata, relativamente ai compensi effettivamente erogati nel periodo di competenza di “ottobre 2023”, il versamento della contribuzione poteva essere effettuato entro il 30 novembre 2023 “contestualmente alla trasmissione dei flussi Uniemens”.

 

Ebbene, in parziale rettifica a quanto sopra, nel nuovo messaggio in oggetto l’Istituto rende nota la proroga del termine del 30 novembre al 7 dicembre 2023 ma solo per quanto riguarda l’adempimento connesso all’invio dell’Uniemens e non al versamento dei contributi che, invece, rimane fissato al 30 novembre 2023.

 

Pertanto, per effetto della modifica apportata alla scadenza in argomento, per i compensi effettivamente erogati alle descritte categorie di lavoratori nel periodo di competenza di “ottobre 2023” la trasmissione dei flussi Uniemens può essere effettuata entro il 7 dicembre 2023.

Assidai: nuovo portale online per i manager che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo

Fino al 30 novembre 2023 è possibile comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario

Assidai, Fondo di assistenza Sanitaria Integrativa Dirigenti Aziende Industriali, ha informato i manager, quadri e consulenti, che è stata inviata specifica comunicazione relativa al Rinnovo 2024 a tutti coloro che sono iscritti ai Piani Sanitari Individuali e ai Piani Sanitari Familiari. In contemporanea ha comunicato che è online il nuovo portale Assidai dedicato ai manager, quadri e alle alte professionalità che vogliono iscriversi per la prima volta al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa di emanazione Federmanager, che si prende cura dei dirigenti e delle loro famiglie nei momenti più delicati della loro vita da oltre 30 anni.
Al fine di garantire a tutti la possibilità di leggere con attenzione la comunicazione, sono stati differiti al 30 novembre 2023 i termini per comunicare al Fondo eventuali cambi di Piano Sanitario o per richieste di informazioni relative alla propria iscrizione.
I Piani Sanitari Assidai dedicati alle persone sono vari; la scelta di uno piuttosto che l’altro risiede prima di tutto in quelle che sono le esigenze e le necessità di ogni singola persona e della propria famiglia. Si precisa che le prestazioni per la non autosufficienza (Long Term Care) sono incluse in tutti i Piani Sanitari senza alcun contributo aggiuntivo.

CCNL Rai: stabilito il Premio di Risultato per il 2024

Definite le modalità di erogazione del Premio di Risultato relativamente all’esercizio 2024 per i dipendenti della Rai

E’ stato sottoscritto il 27 novembre da Rai-Radiotelevisione italiana e dalle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl Comunicazioni, Snater, Libersind-Confsal il verbale di accordo che disciplina l’erogazione del Premio di Risultato relativo all’esercizio 2024 per tutti i quadri, impiegati ed operai dipendenti della Rai.
Innanzitutto, viene definito il valore teorico complessivo del Premio di Risultato pari a 1.579,27 euro lordi riferiti al 4° livello, fermo restando che presupposto per l’erogazione è il raggiungimento nel bilancio di un valore positivo.
La misura individuale del premio è determinata valutando le assenze intervenute nell’anno solare secondo il seguente schema:
– assenze nel mese di 2 giorni: riduzione del 25% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese di 3 giomi: riduzione del 50% di un dodicesimo del premio annuo;
– assenze nel mese superiori ai 3 giorni: riduzione di un dodicesimo del premio annuo.
La misura individuale del premio è comunque corrisposta senza riduzione ai lavoratori che nel corso dell’anno solare hanno effettuato assenze complessive in numero non superiore a 16 giorni annui.
Non rientrano nel computo delle assenze i giorni di ferie, i giorni di permesso retribuito, le ex festività soppresse, la maternità, l’allattamento, il congedo per malattia del bambino, i permessi per portatori di handicap, per donazione di sangue e midollo osseo, l’infortunio sul lavoro, le giornate di assenza per terapie collegate ad uno stato di invalidità di almeno il 51%, i periodi di licenza per lutto e per matrimonio, le giornate di permesso sindacale e le giornate di permesso previste dalle disposizioni di legge per lo svolgimento di attività di volontariato per la protezione civile, i permessi retribuiti e riposi compensativi previsti dalle disposizioni di legge per I’ adempimento di funzioni presso i seggi elettorali, i permessi esame.
Viene erogato con le competenze del mese di ottobre al personale a tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre dell’anno finanziario cui si riferisce il premio stesso. Per il personale a tempo determinato che sia stato utilizzato nel corso dell’esercizio di riferimento la misura individuale per i singoli lavoratori viene determinata riproporzionando la somma massima (1.579,27 euro lordi al 4°livello) per i mesi di impegno con contratto a termine effettuati nell’anno solare e valutando le assenze intervenute nello stesso anno sulla base dei criteri previsti per il personale a tempo indeterminato.
Viene specificato anche che i lavoratori con trattamento fiscale agevolato possono richiedere la conversione delle somme nella misura del 50% o del 100% dell’importo in beni e servizi inclusi nel “Piano di welfare”. 
Viene inoltre confermata la cifra a titolo di welfare pari a 250,00 euro a titolo welfare, utilizzabile sulla piattaforma informatica.

Agricoltori autonomi: implementato il Cassetto Previdenziale del Contribuente

La posizione contributiva relativa agli agricoli autonomi è stata resa disponibile nel Cassetto Previdenziale del Contribuente (INPS, messaggio 29 novembre 2023, n. 4255).

Nell’ambito dei progetti finalizzati all’attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rientra anche la realizzazione del “Nuovo fascicolo elettronico agricoltura” che prevede la reingegnerizzazione del canale di comunicazione tra l’INPS, i contribuenti del settore agricolo e i loro intermediari, estendendo agli stessi l’utilizzo del Cassetto Previdenziale del Contribuente, destinato ad accogliere gradualmente tutte le tipologie di posizioni contributive afferenti alle diverse gestioni.

 

Dopo una prima fase in cui è avvenuta la migrazione delle funzioni e delle informazioni del Cassetto Previdenziale per Aziende Agricole nel Cassetto Previdenziale del Contribuente, con il messaggio in oggetto l’INPS rende noto che anche per la posizione agricola autonoma è stata realizzata la medesima integrazione, per cui le applicazioni, i servizi, le informazioni e le funzioni attualmente esistenti nel Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi sono disponibili accedendo al menu dinamico del Cassetto Previdenziale del Contribuente.

 

In particolare, selezionando la posizione contributiva agricola autonoma di interesse, è possibile accedere in un unico ambiente, ai dati contenuti negli archivi dell’Istituto, fornendo una situazione riassuntiva di informazioni inerenti a una determinata posizione aziendale di Coltivatore diretto o Imprenditore agricolo professionale (CD/IAP) quali: dati anagrafici, dati contabili dell’azienda, decorrenza attività, fascia di reddito, versamenti effettuati con F24, Riepilogo dei Modelli F24 emessi per l’azienda, situazione debitoria, cartelle esattoriali, avvisi bonari, sezione news, generali o individuali, ecc.

 

Nella sezione “Telematizzazione” del Cassetto Previdenziale del Contribuente, è possibile trasmettere le istanze relative alle richieste di rimborso, compensazioni contributive, rateazione, riduzione delle sanzioni civili, esonero e sospensione in precedenza disponibili nella sezione “Domande Telematiche” del Cassetto Previdenziale per Agricoltori Autonomi, così come le istanze che erano presenti nella sezione “Comunicazione Bidirezionale” come, ad esempio, la domanda di riconteggio dei debiti annullati fino a 1000 euro (art. 23-bis del D.L. n. 48/2023).

 

Sempre nella medesima sezione “Telematizzazione”, oltre a inserire nuove istanze, si può entrare nello storico delle domande già presentate in precedenza.

 

L’INPS ricorda poi che, per l’area agricola, sono abilitati alla funzione i titolari/rappresentanti legali delle aziende agricole con dipendenti, i titolari della posizione contributiva dei lavoratori autonomi agricoli e i loro intermediari, purché provvisti di delega.

CCNL Credito: prorogato il Protocollo d’intesa a favore delle donne vittime di violenza

Prorogato per un ulteriore biennio il Protocollo d’Intesa per favorire il rimborso dei crediti da parte delle donne vittime di violenza 

Il 23 novembre 2023, successivamente al rinnovo del CCNL, Abi, Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca e Unisin hanno sottoscritto la proroga per un ulteriore biennio del Protocollo d’intesa sottoscritto il 25 novembre 2019 e rinnovato il 25 novembre 2021, volto a favorire il rimborso dei crediti a favore delle donne vittime di violenza di genere.
Nello specifico, l’accordo prevede che le banche e gli intermediari finanziari aderenti possano concedere  alle donne inserite nei “percorsi di protezione” relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo ipotecario o di finanziamento di credito per il periodo di durata del “percorso di protezione” e comunque non oltre i 18 mesi.
La sospensione non determina l’applicazione di commissioni e interessi di mora per il periodo di sospensione e durante tale periodo il beneficiario può in qualsiasi momento richiedere il riavvio del piano di ammortamento.
La ripresa del processo di ammortamento avviene al termine del periodo di sospensione e comporta corrispondente l’allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione.
Ai fini di tale richiesta, il soggetto beneficiario deve presentare la seguente documentazione:
– domanda di accesso, tramite l’apposito Modulo 1, allegato al presente Protocollo;
– certificazione dell’inizio del “percorso di protezione” con l’indicazione della presumibile data di conclusione dello stesso.