Condotte lesive della dignità della stagista: confermata la sospensione del funzionario

La sanzione prevista per comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona si applica anche in caso di condotte tenute nei confronti di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo (Corte di Cassazione, Ordinanza 13 giugno 2022, n. 18992).

La vicenda

La Corte d’Appello territoriale confermava la sentenza con la quale il Tribunale aveva rigettato l’impugnazione della sanzione disciplinare della sospensione per 30 giorni dal servizio e dalla retribuzione irrogata dall’INPS nei confronti di un funzionario amministrativo, per condotte inappropriate tenute dallo stesso nei confronti di una stagista nel corso di un periodo di formazione che questa aveva svolto presso l’ente.
I giudici, in particolare, ritenevano che la condotta contestata rientrasse nell’ambito dei comportamenti scorretti e lesivi della dignità della persona, sanzionati dal Regolamento di Disciplina applicato dall’ente con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione da undici giorni a sei mesi. L’applicazione in concreto della sanzione si collocava, pertanto, decisamente al di sotto della media edittale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il funzionario, dolendosi della non proporzionalità della sanzione irrogata ed affermando l’applicabilità della norma disciplinare richiamata ai soli comportamenti impropri verso altri dipendenti o verso gli utenti, con esclusione, dunque, degli stagisti.

La pronuncia della Cassazione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso, ritenendo condivisibili le conclusioni dei giudici di merito in ordine alla proprozionalità della sanzione, atteso che la gravità dei comportamenti lesivi posti in essere dal funzionario discendeva sia dalla lesione dell’immagine dell’ente pubblico che dalla giovane età della studentessa coinvolta.
La stessa Corte ha, altresì, giudicato non meritevole di accoglimento la tesi difensiva che limitava l’applicabilità della norma disciplinare richiamata nel caso concreto ai soli comportamenti impropri tenuti verso altri dipendenti o verso gli utenti, e non anche nei confronti degli stagisti.
Come chiarito dal Collegio, difatti, nessun elemento deponeva a favore di un’interpretazione della predetta previsione disciplinare, tale da escludere dal suo campo di applicazione l’ipotesi di comportamenti contrari rispetto alla dignità altrui tenuti nei riguardi di chi frequenti il medesimo ambiente di lavoro per un percorso formativo, ossia lo stagista, il quale, a tal fine deve ritenersi assimilato al dipendente.

Edilizia Territoriale Milano: Accordo di rinnovo del CIPL

Firmato il 24/5/2022, tra le Parti Datoriali del settore dell’Edilizia territoriale di Milano, dell’Industria, delle Cooperative e dell’Artigianato e le OO.SS. FILCA-CISL, FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL Territoriali, l’accordo per il rinnovo del Cipl per la provincia di Milano, con decorrenza dalla data di stipula al 31/12/2023

PARTE OPERAI

Indennità trasporti
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 4,26 a euro 4,42 giornalieri.
A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 4,82 giornalieri.
Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).
Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.

Mensa
L’impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 16,16 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° luglio 2022 ed euro 17,01 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2023.
Ove non si renda possibile l’attuazione del servizio mensa come indicato nell’accordo in esame, è corrisposta un’indennità sostitutiva pari a euro 9,50 giornalieri a decorrere dal 1° luglio 2022 ed a euro 10,00 a decorrere dal 1° settembre 2023. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell’indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell’indennità).

PARTE IMPEGATI

Indennità trasporti
A decorrere dal 1 luglio 2022, l’Indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 81,56 a euro 84,13 mensili.

A decorrere dal 1 settembre 2023, l’indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata a euro 90,56 mensili.
Anche tale indennità, come l’indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.
L’indennità di cui sopra non è dovuta in tutti i casi in cui gli oneri economici connessi all’effettuazione dei viaggi necessari ai lavoratori per recarsi e per tornare dalla propria abitazione al posto di lavoro siano interamente a carico dell’impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, all’impiegato sarà dovuta l’eventuale differenza tra il rimborso giornaliero delle spese di viaggio e la misura dell’indennità trasporti ragguagliala a giornata (euro 84,13 o euro 90,56 diviso 173 per 8).

Mensa
Si richiamano integralmente le norme contenute nell’articolo 6 dell’accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.
A decorrere dal 1° luglio 2022, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 152,68 mensili.
A decorrere dal 1° settembre 2023, la misura dell’indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 160,78 mensili.
Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

EVR nell’Edilizia Industria Cuneo

Lo scorso 23 maggio 2022, secondo quanto previsto dal vigente CCNL Edile Industria e dal Contratto Integrativo Provinciale, ANCE Cuneo e FENEAL -UIL, FILCA -CISL e FILLEA – CGIL, si è proceduto alla verifica annuale, su base territoriale, degli indicatori presi a riferimento ai fini della corresponsione dell’EVR (elemento variabile della retribuzione).

Dalla suddetta verifica risulta che tre parametri, cioè il numero dei lavoratori iscritti in Cassa Edile, il monte salari e le ore di lavoro denunciati in Cassa Edile, risultano positivi, mentre il parametro delle ore di CIGO/CIGS fornito dai dati INPS, rapportati al settore edile della Provincia di Cuneo, risulta negativo.
Considerando che 3 dei 4 indicatori presi a riferimento risultano positivi, l’ammontare dell’E.V.R. riconosciuto a livello provinciale sarà pari al 75% del 4%, ovvero al 3% del minimo retributivo mensile in vigore alla data del 1° luglio 2014.
Ogni impresa iscritta in Cassa Edile dovrà effettuare autonomamente il calcolo, confrontando il triennio 2021-2020-2019 rapportato al triennio precedente 2020-2019-2018, dei seguenti due parametri aziendali:
– ore di lavoro denunciate in Cassa Edile;
– volume di affari IVA, così come rilevabile dalle dichiarazioni annuali IVA.
Per le imprese che occupano solo personale impiegatizio il parametro a livello aziendale, sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile, sarà rappresentato dalle ore lavorate registrate sul Libro Unico del Lavoro.
Qualora i suddetti due parametri aziendali risultino entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l’impresa provvederà ad erogare l’importo dell’E.V.R. facendo riferimento alla prima tabella dell’allegato Verbale di Accordo Collettivo Provinciale del 23 maggio 2022, a decorrere dal 1° giugno 2022 e fino al 31 dicembre 2022, unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2022. Tali importi mensili dovranno essere riconosciuti ai lavoratori a decorrere dal 1° giugno 2022 unitamente agli arretrati dal mese di gennaio 2022, che verranno corrisposti in due tranches, di pari importo (la prima con la retribuzione relativa al mese di giugno 2022, erogata nel mese di luglio 2022 e la seconda con la retribuzione relativa al mese di agosto 2022, erogata nel mese di settembre 2022).
Se entrambi i parametri a livello aziendale risultassero negativi, l’E.V.R. non sarà erogato.

Credito Cooperativo: sottoscritto l’accordo di rinnovo

E’ stato sottoscritto il rinnovo del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo/Casse Rurali ed Artigiane

 

L’accordo, che scade il 31/12/2022 prevede, dal punto di vista economico:
– A far tempo dal 1° agosto 2022 la voce stipendio è incrementata di euro 150,00 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3a area professionale, 4° livello retributivo
– A far tempo dal 1° ottobre 2022 la voce stipendio è incrementata di euro 40,00 mensili (per 13 mensilità) con riferimento al lavoratore inquadrato nella 3a area professionale, 4° livello retributivo, come risultante dalla seguente tabella

 

Qualifiche

Aumento all’1/8/2022

Aumento all’1/8/2022

Quadri direttivi 4° liv. 201,55 53,75
Quadri direttivi 3° liv. 175,13 46,70
Quadri direttivi 2° liv. 166,24 44,30
Quadri direttivi 1° liv. 158,44 42,25
3.a area 4° liv. 150,00 40,00
3.a area 3° liv 129,41 34,51
3.a area 2° liv. 122,25 32,60
3.a area 1° liv. 115,99 30,93
2.a area 2° liv. 104,87 27,97
2.a area 1° liv. 98,13 26,17
1.a area 91,39 24,37

 

Questi, pertanto, risultano essere i nuovi minimi retribuiti

Livello

Minimo dall’1/8/2022

Minimo dall’1/9/2022

Area Quadri Livello 4 4.521,81 4.575,56
Area Quadri Livello 3 3.842,31 3.889,01
Area Quadri Livello 2 3.439,05 3.483,35
Area Quadri Livello 1 3.241,48 3.283,73
Area 3 Livello 4 2.866,90 2.906,90
Area 3 Livello 3 2.649,69 2.684,20
Area 3 Livello 2 2.503,28 2.535,88
Area 3 Livello 1 2.375,04 2.405,97
Area 2 Livello 2 2.228,64 2.256,61
Area 2 Livello 1 2.085,41 2.111,58
Area 1 Livello 1 1.942,21 1.966,58

 

Dal punto di vista normativo, queste sono le principali novità:

 

Permessi lutto
Viene specificato che i3 giorni di permesso di cui all’art. 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, spettano alle lavoratrici/lavoratori anche in caso di ricovero del figlio o del coniuge o del convivente more uxorio o del genitore, limitatamente ai giorni di effettivo ricovero

 

Comporto malattie oncologiche
Spettano, alle lavoratrici e ai lavoratori affetti da malattie oncologiche, gravi patologie cronico degenerative e/o che si sottopongano a terapie salvavita, flessibilità di orario in entrata con correlativo spostamento dell’orario di uscita, ovvero permessi tramite una riduzione della prestazione giornaliera e successivo recupero con prolungamento della predetta prestazione da effettuarsi non oltre 1 mese dalla fruizione di ciascun permesso.

Aspettativa malattie oncologiche
Nei casi di malattie di carattere oncologico, ovvero di quelle di cui al secondo comma, la durata massima dell’aspettativa di cui al presente articolo è elevata a 24 mesi, fruibili continuativamente, ovvero frazionabili in più periodi.

 

Formazione
L
e Aziende, le Federazioni locali e/o le Capogruppo dei Gruppi Bancari Cooperativi promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza, di inclusione e di pari opportunità, nel rispetto, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 30ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 30 ore annuali, di cui 10  retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 20 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro.

Contribuzione Cassa Mutua Nazionale
La contribuzione alla Cassa Mutua Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata come segue:
– nella misura dello 0,35% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente a far tempo dal 1° maggio 2022;
– nella misura dello 0,15% a carico del lavoratore stesso a far tempo dal 1° ottobre 2022.

Contribuzione Fondo Pensione Nazionale
La contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per il personale delle Banche di Credito Cooperativo viene incrementata come segue:
– nella misura dello 0,20% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto antecedentemente alla data del 31.12.2000 a far tempo dal 1° maggio 2022;
– nella misura dello 0,30% a carico dell’Azienda per ciascun lavoratore dipendente assunto successivamente alla data del 31.12.2000 a far tempo dal 1° maggio 2022;
– nella misura dello 0,10% a carico del lavoratore stesso a far tempo dal 1° ottobre 2022

IMU: è retroattiva la rendita catastale rideterminata con sentenza passata in giudicato

La rendita catastale determinata con sentenza passata in giudicato, trova applicazione dal momento dell’attribuzione della rendita impugnata e non soltanto da quello dell’annotazione della stessa negli atti catastali. Gli effetti del provvedimento giurisdizionale retroagiscono dalla domanda (Corte di cassazione – ordinanza 09 giugno 2022, n. 18637).

Ai sensi dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992, “Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell’anno di imposizione, i moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo dell’ultimo comma dell’art. 52, D.P.R. n. 131/1986.

Nell’ordinamento vige il principio generale per cui gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l’emanazione del provvedimento. È stato, così, affermato, proprio in tema di ICI che “qualora il contribuente abbia impugnato la classificazione catastale e la rendita determinate dall’Ufficio, la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto impugnato”.
È stato, altresì chiarito che “la determinazione del giudice passata in cosa giudicata costituisce l’unica rendita valida ed efficace a partire dall’attribuzione e, quindi la sola sulla quale deve e può essere calcolata l’imposta effettiva dovendosi considerare la rendita giudizialmente determinata come quella “messa in atti” sin dal momento della determinazione da parte dell’Ufficio erariale”.
In tema d’imposta comunale sugl’immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell’imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l’unico dato da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell’accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l’unica rendita valida ed efficace, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 504/1992, fin dal momento dell’attribuzione da parte dell’UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda”.