CCNL Miniere: aperta la trattativa per il rinnovo del contratto

Le Organizzazioni sindacali hanno presentato la piattaforma rivendicativa

Il 18 giugno 2025, le Parti sociali Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil e Assorisorse si sono incontrate per discutere il rinnovo del CCNL che interessa le lavoratrici ed i lavoratori del settore delle Miniere. Il contratto è scaduto lo scorso 31 marzo. 

Attraverso la piattaforma rivendicativa, le OO.SS. hanno avanzato la richiesta di un aumento salariale per il triennio 1° aprile 2025 – 31 marzo 2028 di 300,00 euro al 5° livello e una riforma del sistema classificatorio. E’ stata proposta anche l’introduzione del libretto formativo digitale e di istituzioni paritetiche dedicate alla formazione e politica di genere. 

Con riferimento al welfare contrattuale, richiesto l’incremento a carico dell’azienda nei fondi sanitari e previdenziali, e la realizzazione politiche di allargamento della platea di accesso ai fondi. Sulla sicurezza i sindacati hanno ribadito l’esigenza di strumenti formativi con una giornata in più all’anno.

In conclusione, le sigle ritengono sia necessario una sottoscrizione rapida del rinnovo, per affrontare la crisi economica che i dipendenti del settore stanno vivendo, a causa della pesante inflazione di questi anni per difendere il potere d’acquisto dei salari.

 

CCNL Metalmeccanica P.I. Confapi: con l’adeguamento IPCA nuovi minimi da giugno

Dal 1° giugno 2025 in arrivo incrementi sui minimi retributivi, indennità di trasferta e reperibilità

Nella giornata di ieri, 19 giugno 2025, Unionmeccanica Confapi e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno sottoscritto il verbale di accordo in attuazione dell’ipotesi di accordo 26 maggio 2021 in materia di adeguamento dei minimi contrattuali, indennità di trasferta e reperibilità.

Secondo quanto comunicato dall’ISTAT il 12 giugno scorso e sulla base della dinamica inflattiva consuntivata relativa all’anno 2024, misurata con “IPCA al netto degli energetici importati” pari all’1,3%, le Parti Sociali hanno definito i minimi da riconoscere alle lavoratrici ed ai lavoratori del settore, con decorrenza 1° giugno 2025.

Livello Aumenti
dal 1° giugno 2025
Minimi retributivi
dal 1° giugno 2025
1 20,37 1.587,26
2 22,50 1.752,96
3 24,96 1.944,96
4 26,04 2.029,28
5 27,90 2.173,76
6 29,91 2.330,66
7 32,09 2.500,42
8 34,90 2.719,17
8 Q 34,90 2.719,17
9 38,81 3.023,98
9 Q 38,81 3.023,98

Per gli istituti della trasferta forfettizzata e della reperibilità in essere alla data del 31 maggio 2025, l’adeguamento segue quanto indicato dall’ISTAT, vale a dire l’1,3%. 

Indennità di trasferta

Indennità di trasferta Importi
dal 1° giugno 2025
Trasferta interna 50,32
Quota pasto meriano o serale 13,00
Quota pernottamento 25,28

Indennità di reperibilità

Livello 16 ore (giorno lavorato) 24 ore (giorno libero) 24 ore festive 6 giorni 6 giorni con festivo 6 giorni con festivo e giorno libero
Superiore al 5° livello 7,89 12,98 13,66 52,45 53,12 58,21
4° e 5° livello 6,87 10,77 11,56 45,10 45,88 49,79
1°, 2°, 3° livello 5,76  8,67 9,36  37,48 38,17 41,09

CCNL Sanità-Personale non medico: siglata l’ipotesi di accordo per il triennio 2022-2024

L’accordo prevede aumenti retributivi medi pari a 172,00 per 13 mensilità e l’introduzione della tutela da aggressioni

Il 18 giugno 2025 l’Aran e le Parti sindacali hanno sottoscritto l’ipotesi di accordo relativa al personale del Comparto Sanità-Personale non medico per il triennio 2022-2024. Il rinnovo riguarda oltre 581.000 dipendenti, compresi quelli che lavorano nella sezione della ricerca sanitaria.

 

Le novità inserite nell’accordo riguardano il trattamento normo-economico del personale che contribuisce a migliorare e valorizzare le competenze professionali. A tal proposito, è stata ampliata la platea dei possibili dipendenti che possono accedere all’area di elevata qualificazione. Infatti, oltre alla laurea magistrale, accompagnata da un incarico di funzione di almeno 3 anni, è stata introdotta la possibilità di accesso per il personale con laurea triennale e con incarico di funzione di almeno 7 anni o in possesso di titoli di studio equipollenti, sempre con almeno 7 anni di incarico di funzione.

 

A tal proposito, c’è anche la possibilità di coniugare lo straordinario in presenza di incarico fino al valore di 5.000,00 euro. Sono state introdotti strumenti di age management e la possibilità di fruire delle ferie anche ad ore. Inoltre, è stata introdotta la specifica tutela per il personale oggetto di aggressioni da parte di terzi, con il patrocinio legale da parte dell’Azienda e la possibilità, se richiesta dal dipendente, di beneficiare di un supporto psicologico.

 

Aggiornate anche le indennità di specificità infermieristica e di tutela del malato, l’indennità di pronto soccorso con un meccanismo di distribuzione delle risorse tra regioni in linea con quanto previsto dal contratto dell’area. 

L’aumento medio mensile previsto è pari a 172,00 euro per 13 mensilità. Di seguito gli importi per l’area di Elevata qualificazione per 12 mensilità a cui aggiungere la 13a mensilità.

Area Minimo da 1.1.2024
Elevata qualificazione 34.634,49
Professionisti della salute e dei funzionari 24.918,93
Assistenti 22.961,79
Operatori 21.545,34
Personale di supporto 20.419,05
Profilo Minimo da 1.1.2024
Ricercatore sanitario 26.744,35
Collaboratore professionale di ricerca sanitaria 24.918,93

 

Compilazione e presentazione del modello per il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione telematica dei modelli di comunicazione relativi al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 (Ministero delle imprese e del made in Italy, decreto 16 giugno 2025).

Il decreto direttoriale del 15 maggio 2025 ha già avuto modo di definire il contenuto, le modalità e i termini di invio del modello di comunicazione per gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi relativi al periodo 2025-2026.

 

A seguire, il nuovo provvedimento del 16 giugno ha stabilito i termini a partire dai quali le imprese possono presentare il modello di comunicazione attraverso i servizi informatici del GSE.

 

Tale modello di comunicazione può, dunque, essere presentato a decorrere dal 17 giugno 2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura, disponibile nella sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID e utilizzando il modello editabile disponibile.

 

Oltre ciò, al Decreto direttoriale 15 maggio 2025 sono state apportate le seguenti modificazioni:

  • l’articolo 1, comma 3 è stato riformulato per ribadire che sarà un successivo decreto direttoriale a individuare i termini per la disponibilità del modello in formato editabile e la sua trasmissione telematica tramite il GSE;

  • l’articolo 2, comma 3, è stato sostituito dal seguente: “Entro 30 giorni dall’invio del modello di comunicazione in via preventiva, l’impresa trasmette nuovamente il modello in via preventiva con l’indicazione della data e dell’importo del pagamento relativo all’ultima quota dell’acconto per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione. In caso di indisponibilità di risorse, i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE di cui all’art.2, comma 9, del presente decreto. Fermo restando l’obbligo di invio della comunicazione di cui al presente comma, per i beni oggetto di leasing finanziario il pagamento di quote per il raggiungimento del 20 per cento del costo di acquisizione di cui al periodo precedente si considera soddisfatto con la stipula del contratto di leasing e l’impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell’ordine di acquisto”;

  • l’articolo 2, comma 6, è stato riscritto come segue: “Per le imprese che, alla data di pubblicazione del presente decreto, hanno comunicato tramite il modello di cui all’allegato 1 al decreto direttoriale 24 aprile 2024, investimenti di cui al comma 446 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in via preventiva ovvero di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della comunicazione in via preventiva già trasmessa, a condizione che, entro 30 giorni dalla data individuata dal decreto direttoriale di cui all’articolo 1, comma 3, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati. Le imprese di cui al periodo precedente, che non adempiono alle indicazioni di cui al presente comma entro il termine ivi previsto, devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo e ai fini della prenotazione delle risorse rileva l’ordine cronologico di invio della nuova comunicazione in via preventiva”;

  • la nuova formulazione dell’articolo 2, comma 7 ora prevede quanto segue: “il credito d’imposta prenotato è il credito massimo fruibile in compensazione. Il credito d’imposta effettivamente fruibile è determinato sulla base del minor valore tra i crediti comunicati secondo le disposizioni di cui al presente articolo. Al perfezionamento dell’invio del modello di comunicazione di cui al presente decreto, l’impresa ottiene una ricevuta di avvenuto invio del modello, con l’indicazione del credito d’imposta prenotato ovvero dell’indisponibilità delle risorse di cui al citato comma 446″;

  • il nuovo articolo 2, comma 9, ha infine stabilito che in caso di indisponibilità (anche parziale) delle risorse, le comunicazioni si intendono comunque trasmesse. Se nuove risorse dovessero rendersi disponibili, il GSE ne darà comunicazione all’impresa seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle comunicazioni iniziali.

Le imprese che hanno già presentato comunicazioni con il precedente modello del decreto del 24 aprile 2024 avranno 30 giorni dalla data di apertura della piattaforma per conformarsi alle nuove modalità, preservando la priorità nell’ordine cronologico di prenotazione delle risorse.

Bonus giovani: requisito dell’incremento occupazionale netto

L’INPS comunica l’aggiornamento del modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” in considerazione del nuovo requisito dell’incremento occupazionale netto (INPS, messaggio 18 giugno 2025, n. 1935).  

La legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in Legge n. 95/2024), per le assunzioni/trasformazioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

 

Lo ha precisato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea. 

 

In particolare, la nuova condizione di ammissibilità già prevista per poter beneficiare dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, viene ora estesa anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento.

 

Pertanto, per poter beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, per le assunzioni di giovani under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, i datori di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2025, dovranno rispettare l’ulteriore requisito dell’incremento occupazionale netto.

 

Conseguentemente, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Bonus Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.