Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi L’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito all’obbligo della certificazione SOA per la fruizione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (Agenzia delle entrate, circolare 20 aprile 2023 n. 10/E). L’articolo 10-bis del D.L. 21 marzo 2022 ha stabilito che, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del Decreto rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del codice dei contratti pubblici, allo scopo di contrastare il fenomeno delle frodi e raggiungere gli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio. L’Agenzia ha chiarito che ai fini del riconoscimento dei bonus edilizi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a: Per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti stipulati prima di tale data, aventi data certa, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali, non è richiesto il rispetto delle condizioni previste dai commi 1 e 2 dell’articolo 10-bis, anche successivamente al 1° luglio 2023, anche al fine di non travolgere rapporti già in essere prima dell’entrata in vigore della disposizione in commento che, peraltro, prevede le “condizioni SOA” solo a decorrere dal 1° gennaio 2023.Diversamente, per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, relativi a lavori che si protraggono oltre il 31 dicembre 2022, è necessario acquisire la certificazione SOA, per lavori di importo superiore a 516.000 euro o, almeno, documentare l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione. In tale ultimo caso, la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023 è, in ogni caso, subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione stessa. Per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2023, invece, la certificazione SOA o l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell’attestazione deve sussistere al momento della stipula del contratto. Anche in questo caso la detrazione relativa alle spese sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023 è subordinata all’avvenuto rilascio dell’attestazione. Mentre a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, non essendo sufficiente la sottoscrizione da parte dell’impresa di un contratto con l’ente certificatore finalizzato al rilascio della predetta certificazione. In relazione al quadro temporale di applicazione dell’articolo 10-bis, l’Agenzia ha, dunque, ritenuto che: In merito all’ambito di applicazione, l’Agenzia ha chiarito che le “condizioni SOA”: Infine, la circolare ha specificato che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, per valore dell’opera complessiva superiore ai 516.000 euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a 516.000 euro.
– imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente certificazione SOA;
– imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
– per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 e per i contratti di appalto o subappalto stipulati prima di tale data, aventi data certa, è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalle “condizioni SOA”, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 e negli anni successivi al 2022, incluse quelle sostenute a decorrere dal 1 luglio 2023;
– per i contratti di appalto o subappalto stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute fino al 31 dicembre 2022 a prescindere dalle “condizioni SOA” tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, entro il 1° gennaio 2023, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1° luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 è possibile fruire degli incentivi fiscali, per le spese agevolabili sostenute tra il 1 gennaio 2023 e il 30 giugno 2023, qualora le imprese, al momento della sottoscrizione del contratto, abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione e dal 1 luglio 2023, solo qualora le imprese abbiano già acquisito la certificazione SOA, anche a seguito della richiesta formulata nel semestre precedente;
– per i contratti stipulati a decorrere dal 1 luglio 2023 è possibile fruire degli incentivi, per le spese agevolabili sostenute a decorrere da tale data, qualora le imprese abbiano acquisito, al momento della sottoscrizione del contratto, la certificazione SOA.
– riguardano sia la fruizione della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi previsti dall’articolo 119 (Superbonus) e dall’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio;
– non sono applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l’acquisto delle unità immobiliari di cui all’articolo 16-bis, comma 3, del TUIR e a quello di “case antisismiche” di cui all’articolo 16, comma 1-septies, del D.L. n. 63/2013.
Chiarimenti sulla certificazione SOA delle imprese per l’accesso ai bonus edilizi
CCNL Budella e Trippa – Industria: erogato l’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione
Il personale del Comparto ha percepito l’emolumento relativo all’Iar
In data 25 gennaio 2021, le sigle sindacali Ancit, Anicav, Assica, Assitol, Assobibe, Assobirra, Assolatte, Federvini, Mineracqua, Unaitalia, Unione Italiana Food e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno sottoscritto il CCNL Budella e Trippa – Industria che prevede, a partire da aprile, la corresponsione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione.
L’Iar viene corrisposto a tutti i lavoratori che prestano attività presso le aziende del settore dell’industria delle carni e dei salumi, dolciaria, lattiero-casearia, le imprese produttrici di alimenti zootecnici, l’industria dei vini, dei vini speciali, dei liquori, delle acquaviti, degli sciroppi e degli aceti, delle acque minerali e bibite in acqua minerale naturali e delle acque di sorgente, delle bevande analcoliche, nonché delle produzioni e sottoproduzioni affini e derivate, della produzione di spiriti, degli alcoli in genere e delle acquaviti, della birra e del malto, degli oli, dei grassi, della margarina, delle farine da semi oleosi e delle sanse disoleate, dei prodotti alimentari vegetali conservati, risiera, le industrie alimentari varie (estratti alimentari, brodi, preparati per brodo, minestre e prodotti affini, alimenti dietetici e della prima infanzia, torrefazione del caffè, succedanei del caffè, preparazioni alimentari varie, alimenti disidratati, prodotti surgelati), molitoria, della pastificazione, delle conserve ittiche, dello zucchero, della macellazione e lavorazione delle specie avicole, qualunque sia la loro natura giuridica e la loro dimensione, con i lavoratori in esse occupati.
L’art.51 – “Trattamento economico” del suddetto CCNL prevede l’erogazione dell’Incremento Aggiuntivo della Retribuzione che viene determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato per gli altri livelli. L’incremento non è assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione. L’Iar va ad incidere esclusivamente su tredicesima, quattordicesima e Tfr, restando acquisito a questo titolo, per il futuro della retribuzione.
Livello | Parametro | Iar |
1S | 230 | 58,11 |
1 | 200 | 51,10 |
2 | 165 | 42,16 |
3A | 145 | 37,05 |
3 | 130 | 33,22 |
4 | 120 | 30,66 |
5 | 110 | 28,11 |
6 | 100 | 25,55 |
Applicazione CCNL nella sorveglianza antincendio: i chiarimenti
L’INL interviene per l’indicazione del contratto comparativamente più rappresentativo del settore (INL, nota 19 aprile 2023, n. 687).
L’Ispettorato nazionale del lavoro è intervenuto in materia di applicazione del CCNL del settore sorveglianza antincendio comparativamente più rappresentativo, su istanza inoltrata dall’ANISA, l’Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio. L’associazione, infatti chiedeva di “specificare che i CCNL comparativamente più rappresentativi applicabili dalle aziende e, quindi al personale impiegato nell’ambito dei servizi inerenti alle attività di sorveglianza antincendio, in ragione delle peculiarità dell’attività stessa, sono esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio” e, soprattutto per ciò che concerne l’ambito portuale, il CCNL “Guardie ai Fuochi”.
In proposito, l’Ispettorato, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha basato il chiarimento in oggetto sulla normativa di riferimento, ovvero l’articolo 11 del nuovo D.Lgs. n. 36/2023 (“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della Legge n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”). In sostanza, l’INL ritiene che sia imprescindibile per le imprese che impiegano personale nell’ambito di appalti pubblici e concessioni applicare il contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e (aspetto ugualmente determinante) quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.
In alternativa, la disciplina richiamata, in caso di applicazione di un diverso contratto, richiede che vengano applicate le medesime tutele normative ed economiche oggetto della dichiarazione di equivalenza (comma 4 del citato articolo 11 e delle verifiche di cui al successivo articolo 110).
Conseguentemente, qualora nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta nei citati settori emergano circostanze diverse, ad esempio relative all’applicazione di contratti collettivi privi dei citati requisiti, il personale ispettivo informerà la stazione appaltante e provvederà ai necessari recuperi contributivi e retributivi.
Tale orientamento vale, evidentemente, anche per il settore relativo ai servizi inerenti le attività di sorveglianza antincendio, rispetto al quale anche il vigente decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al costo medio orario del lavoro è determinato a livello nazionale con riferimento al “CCNL delle Guardie ai fuochi” e con riferimento al “CCNL per il settore sorveglianza antincendio”.
CCNL Grafica ed Editoria – Industria: al via la trattativa per il rinnovo del contratto
Aggiornamento della classificazione del personale e recupero del potere d’acquisto dei salari tra gli aspetti principali dell’incontro
Nei giorni scorsi si è aperto al CNEL il confronto sul rinnovo del contratto per i dipendenti delle aziende grafiche ed affini e delle aziende editoriali anche multimediali, scaduto lo scorso 31 dicembre.
Le Segreterie Nazionali di Slc-Cgil, Fistel-Cisl e Uilcom-Uil, in virtù dell’approvazione nei percorsi assembleari svolti su tutto il territorio nazionale dell’Ipotesi di bozza di Piattaforma per il rinnovo del contratto dei Grafici Editoriali, avevano inoltrato nel mese di marzo alle parti datoriali la richiesta di apertura ufficiale della trattativa di rinnovo del contratto.
La Segretaria nazionale di Slc-Cgil, nell’incontro del 18 aprile, ha affermato che la trattativa si svolgerà in una fase di profonda trasformazione per tutta la filiera dell’editoria, segnata dalla produzione sempre più massiva di contenuti digitali. Il nuovo quadro professionale impone la necessità di aggiornare la classificazione professionale e di includere le figure digitali che operano nel settore, le cui competenze sono sempre più richieste dalle aziende. A tale scopo, afferma ancora la segretaria, occorre:
– investire nella formazione e riqualificazione delle professionalità esistenti;
– ridurre l’orario di lavoro a parità di salario;
– consolidare il welfare aziendale, aumentando la quota sui fondi di previdenza complementare e sanitaria;
– valorizzare ed implementare il ruolo dell’osservatorio di settore, in quanto luogo di analisi ed elaborazione contrattuale.
Dal punto di vista economico il nuovo CCNL dovrà inoltre garantire il recupero del potere d’acquisto dei salari, erosi dall’inflazione.
Attesi per le prossime settimane ulteriori incontri tra le Parti Sociali al fine di pervenire ad un contratto innovativo che risponda alle esigenze dei lavoratori e che promuova il rilancio dell’editoria.
CCNL Sanità: incontro tra Ministero e OO.SS. per nuove figure professionali
Riqualifica degli OSS e nuovo profilo professionale nel Settore Sanità
Nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro presso la Conferenza delle Regioni tra le OO.SS. Fp-Cgil, Cisl FP e Uil-Fpl, i tecnici della Commissione Salute ed il Ministero della Salute, nel corso del quale, è stata avanzata la proposta di revisione della figura professionale dell’operatore socio sanitario (OSS), nonché l’istituzione di un nuovo profilo di interesse sanitario destinato a sostituire l’OSS ed avente formazione complementare.
La Commissione ha infatti previsto per tale nuova figura (la cui denominazione non risulta ancora definita), previa frequenza di uno specifico corso di formazione, il compito di fornire supporto agli infermieri, rispondendo ai bisogni di salute della popolazione differenziati negli ambiti territoriali, ospedalieri, sanitari sociosanitari e sociali, ed a cui affidare attività più complesse ed alla quale riconoscere, nel settore pubblico, un inquadramento contrattuale superiore nell’area Assistenti con conseguente aumento del trattamento economico.
Trattasi di un progetto che ha come obiettivo, seppur non dichiarato, quello di fronteggiare la carenza infermieristica andando pertanto a sostituire parte delle attività dei professionisti.
In particolare, al fine di valorizzare tale figura sanitaria, si è pensato di proporre, per quanti attualmente sono inquadrati come OSS, l’accesso a questo nuovo profilo mediante la valutazione di una qualificata esperienza già maturata superiore a 24 mesi.
Nonostante questo non rispecchi effettivamente il percorso di valorizzazione previsto per gli operatori socio sanitari, si ritiene necessario un prosieguo del confronto sulla proposta formulata dalla Commissione al fine di portare ad un suo notevole miglioramento.
A tal proposito, le Sigle Sindacali chiederanno alla suddetta:
– l’inserimento di misure volte a contrastare il dumping contrattuale nel settore privato, riconoscendo per questa nuova figura all’interno dei contratti di lavoro, il medesimo costo contrattuale previsto per la sanità pubblica;
– di chiarire quali responsabilità avranno tali operatori nell’esercizio della propria attività lavorativa rispetto alle quali si riscontra la necessità di acquisire maggiori tutele, soprattutto assicurative, e alla necessità di un eventuale allargamento degli effetti della Legge Gelli-Bianco;
– di far fronte alla necessità del possesso del profilo di OSS accompagnata dal diploma di scuola superiore di secondo grado e da una esperienza in questo contesto lavorativo di almeno 24 mesi al fine di consentire, per una vera riqualificazione di questi operatori, la possibilità di supplire alla mancanza del diploma con una maggiore esperienza acquisita;
– di prevedere l’istituzione di un Registro Nazionale valido sia per gli OSS e sia per questa nuova figura sanitaria.
Si attendono, da parte dei Sindacati, futuri aggiornamenti in merito.