Il Decreto Alluvioni pubblicato in GU: gli ammortizzatori per dipendenti e autonomi

Il provvedimento dispone le integrazioni al reddito per i lavoratori del settore privato e le indennità per i professionisti interessati dal fenomeno climatico delle scorse settimane (D.L. 1 giugno 2023, n. 61).

È stato pubblicato il 1° giugno in Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 2 giugno scorso il D.L. n. 61/2023, cosiddetto Decreto Alluvioni, messo in campo dal governo per fronteggiare gli effetti catastrofici dell’evento climatico avvenuto in Emilia-Romagna. Sul versante del lavoro, oltre la prevista sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai  versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per   l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2023, vi sono interventi in materia di ammortizzatori sociali per una spesa massima di 620 milioni di euro per il 2023 e di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi.

Gli ammortizzatori sociali

In particolare, ai lavoratori subordinati del settore privato che, alla data del 1° maggio 2023, risiedono o sono domiciliati ovvero lavorano presso un’impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori interessati dal fenomeno climatico e indicati nell’allegato al decreto, verrà riconosciuta dall’INPS una integrazione al reddito (articolo 7, D.L. n. 61/2023), con relativa contribuzione figurativa, di importo mensile massimo pari a quello previsto per le integrazioni salariali all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra  le  ore  zero e il limite dell’orario contrattuale (articolo 3  D.Lgs. n. 148/2015). L’integrazione è riconosciuta per un massimo di 90 giornate lavorative per gli impossibilitati a prestare attività lavorativa e di 15 per chi non può recarsi al lavoro.

Per i lavoratori agricoli che alla data dell’evento  straordinario emergenziale  avessero un rapporto  di lavoro attivo, è concessa l’integrazione al reddito entro il  limite  massimo di 90 giornate, mentre per i restanti   lavoratori agricoli, l’integrazione al reddito viene  concessa per un periodo pari al numero di giornate lavorate nell’anno  precedente, detratte le giornate lavorate nell’anno in corso, entro  il  limite massimo già citato di 90. Inoltre, le integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola

Si tratta in tutti i casi di dipendenti che sono impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali dichiarati con delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, del 23 maggio 2023 e del 25 maggio 2023. La stessa misura è riconosciuta anche ai lavoratori privati dipendenti, impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al  lavoro, se residenti o domiciliati nei medesimi territori e ai lavoratori agricoli impossibilitati a prestare a prestare attività lavorativa. 

Le cause dell’impossibilità di lavorare devono essere riconducibili a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento straordinario emergenziale,  alla interruzione o impraticabilità delle  vie  di  comunicazione  ovvero alla  inutilizzabilità dei mezzi  di  trasporto, ovvero alla inagibilità  della abitazione,  alle condizioni di salute di familiari  conviventi o a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso  da  quello  di  lavoro,  tutti  ricollegabili  all’evento straordinario ed emergenziale. 

Peraltro, i periodi di concessione dell’integrazione al reddito, in conseguenza degli eventi alluvionali non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive dei trattamenti di CIG.

Sostegno al reddito dei lavoratori autonomi

Per lo stesso periodo già indicato che va dal 1° maggio al 31 agosto 2023, il Decreto Alluvioni prevede anche, nel limite di spesa per il 2023 di 253,6 milioni di euro, un’indennità una tantum erogata dall’INPS pari a 500 euro per ciascun periodo  di  sospensione  non superiore a 15 giorni  e  comunque nella  misura  massima complessiva di 3.000 euro. 

Il beneficio riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, i titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, i lavoratori autonomi o professionisti, compresi i  titolari  di  attività  di impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che, alla data del 1°  maggio  2023, risiedevano  o  erano domiciliati o operavano in   uno   dei   Comuni  indicati nell’allegato al decreto e che abbiano dovuto sospendere l’attività  a  causa degli eventi alluvionali.

 

 

CCNL Alimentari – Industria: approvata la piattaforma per il rinnovo

Aumento del salario, riduzione dell’orario di lavoro e contrasto alla precarietà tra i temi trattati

Il 31 maggio è stata approvata dai delegati di Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil la piattaforma per il rinnovo del CCNL Alimentari-Industria, in scadenza il prossimo 30 novembre, che interesserà oltre 450 mila lavoratori del settore.
Dal punto di vista economico, è stata confermata una proposta di aumento salariale, 300,00 euro di cui 270,00 euro, a parametro 137, di aumento sul TEM e 70,00 euro sullo IAR (Incremento aggiuntivo della retribuzione), con l’obiettivo di adeguare i salari all’aumento del costo della vita.
Previsti, inoltre, 40,00 euro di aumento per il trattamento economico, in caso di mancata contrattazione di secondo livello.
Di notevole rilievo, inoltre, la richiesta di riduzione dell’orario di lavoro settimanale da 40 a 36 ore, a parità di salario, al fine di rispondere ai tempi più frenetici e ad una maggiore conciliazione vita-lavoro.
Altri temi oggetto della piattaforma sono il contrasto alla precarietà, anche attraverso la limitazione del ricorso alla somministrazione sia a tempo determinato che indeterminato, la revisione del sistema di classificazione nazionale e la valorizzazione della formazione.

CCNL Scuola Pubblica: è confronto sull’Alta Formazione Artistica e Musicale

Settimo di incontro dedicato al comparto Istruzione e Ricerca

Durante l’ultimo incontro, si è tanto dibattuto sull’utilizzo delle risorse aggiuntive pari ad euro 8,5 milioni elargiti con la Legge di Bilancio 2022.
In tale occasione, l’Aran ha proposto l’attribuzione di queste risorse a tutto il personale andando ad incrementare così la retribuzione professionale docente (Rpd), il compenso individuale accessorio (Cia) del personale Tecnico-Amministrativo, l’indennità di amministrazione parte fissa per il personale Ep. Al contrario, non ha accolto la proposta di istituire un’indennità specifica di alta formazione da assegnare ai lavoratori delle istituzioni Afam, tenendo anche in considerazione i profondi cambiamenti in tale settore.
L’Aran ha giustificato la sua contrarietà, rapportandosi alla scarsità delle risorse e alla necessità di evitare complicazioni dal punto di vista stipendiale.
Si indicano pertanto, le proposte da questa avanzate:
1) incremento medio pari ad euro 50,00 per 13 mensilità;
2) incremento medio della retribuzione professionale docente di euro 59,52 per 13 mensilità così suddiviso
euro 50,06 per la fascia 0-14 anni;
euro 61,59 per la fascia 15-27 anni;
euro 76,25 per la fascia da 28 anni;
3) incremento medio del compenso individuale accessorio pari ad euro 92,94 per 13 mensilità così ripartito
euro 31,82 per i coadiutori;
euro 34,05 per assistenti e collaboratori.
4) incremento annuo dell’indennità di amministrazione parte fissa del personale Ep di euro 730,29.
Si ricorda altresì, che la decorrenza degli incrementi è il 1° gennaio 2022 e che, quelli sopra descritti devono essere divisi per 12 mensilità.
Circa le relazioni sindacali sono state ribadite le seguenti richieste:
– mantenimento del diritto alla mobilità nazionale gestita dal Mur;
– precisa definizione di chi ha il potere di firma dei contratti integrativi di istituto contrattazione integrativa a livello nazionale della definizione dell’indennità di posizione delle qualificazioni;
– regolazione a livello di contrattazione integrativa nazionale dei contratti non subordinati.
Riguardo all’istituzione della figura del ricercatore, viene richiesta una precisa definizione dei compiti evitando la creazione di un profilo di docente sottoinquadrato.
Circa le progressioni fra le aree del personale Ta, si è demandato il riconoscimento integrale ai fini della carriera del servizio prestato nella qualifica di provenienza.
Relativamente al conferimento degli incarichi al personale delle elevate qualificazioni, si sta discutendo di inserire una nota congiunta per enunciare che le modalità sono quelle rinvenute nel D.P.R. n. 132/03.
Avuto riguardo delle nuove figure, è stato richiesto il loro inquadramento in una specifica area di supporto diretto alla didattica. Sarà materia di contrattazione integrativa nazionale, l’individuazione delle specifiche professionali e dei requisiti di base per l’accesso alle varie figure previste.
Ulteriori domande che dovranno essere poi approfondite concernono la regolamentazione della didattica a distanza e l’individuazione di un orario figurativo per i docenti ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca.

 

CCNL Agricoltura-Operai: nuovi minimi salariali a giugno per i dipendenti del Settore

Nella busta paga di giugno presenti gli incrementi retributivi

Dal 1° giugno 2023, in applicazione del CCNL, i salari contrattuali dei dipendenti di ogni livello professionale che operano nelle singole province sono aumentati dello 0,5%. A beneficiarne sono coloro i quali prestano servizio presso: aziende ortofrutticole, oleicole e i frantoi, zootecniche e di allevamento di animali di qualsiasi specie, di allevamento pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura), vitivinicole, funghicole, casearie, tabacchicole, faunistico – venatorie, agrituristiche, di servizi e di ricerca in agricoltura, di coltivazioni idroponiche e florovivaistiche. I minimi salariali di area stabiliti a livello nazionale, inclusive dell’aumento, non possono essere inferiori a quanto riportato dalle tabelle riportate di seguito.

Operai agricoli
Area professionale Minimo
Area 1 1.389,15
Area 2 1.266,90
Area 3 944,62
Operai florovivaisti
Area professionale Minimo (orario)
Area 1 8,41
Area 2 7,71
Area 3 7,24

Per le province in cui sono stati stipulati i contratti provinciali in applicazione del CCNL 19 giugno 2018, i minimi salariali di cui sopra sono applicati con decorrenza a partire dalla data fissata nel rinnovo dei contratti provinciali stessi, e comunque non oltre il 1° gennaio 2025. Per le altre province, la decorrenza di applicazione dei minimi è invece fissata al 1° giugno 2022. Nelle province in cui per effetto dei vigenti accordi, a seguito dell’aumento dei minimi salariali di area, i livelli salariali dovessero risultare inferiori a tale minimo, i contratti provinciali provvedono a definire un programma che, nell’arco di vigenza del contratto provinciale stesso, porti all’inserimento dei salari entro il minimo di area. Tale previsione non si applica nelle province che nell’ultima tornata contrattuale non hanno rinnovato il contratto provinciale.

Bonus Sud e credito d’imposta ZES e ZLS: nuovo modello di comunicazione

 

L’Agenzia delle entrate ha approvato un nuovo modello di comunicazione per la fruizione dei crediti d’imposta pergli investimenti nel Mezzogiorno, nelle Zone economiche speciali (Zes) e nelle Zone logistiche semplificate (Zls), definendone modalità e termini di presentazione (Agenzia delle entrate, provvedimento 1 giugno 2023, n. 188347).

L’articolo 1, comma 265, della Legge di bilancio 2023 ha modificato i commi 98 e 108 dell’articolo 1 della Legge n. 208/2015, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno.

Il successivo comma 267 ha poi modificato l’articolo 5, comma 2, primo periodo, del D.L. n. 91/2017, prorogando al 31 dicembre 2023 il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZES nonché il credito d’imposta per gli investimenti nelle ZLS.

A tal riguardo, per consentire ai soggetti interessati di fruire dei crediti d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, nelle ZES e nelle ZLS secondo il nuovo quadro normativo, è stato approvato un nuovo modello di comunicazione per richiedere l’autorizzazione alla fruizione dei predetti crediti d’imposta, prevedendo nel quadro B del nuovo modello la possibilità di indicare gli investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2023.

 

Pertanto, con il provvedimento n. 188347/2023, l’Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello di comunicazione, aggiornato in seguito alla proroga delle agevolazioni, destinato ai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per le acquisizioni di beni strumentali nuovi, a decorrere dal 1° gennaio 2023, da destinare a strutture produttive localizzate:

– nelle regioni Basilicata, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “TFUE”), e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 approvata con decisione della Commissione europea C(2021) 8655 final del 2 dicembre 2021 e integrata dalla decisione C(2022) 1545 final del 18 marzo 2022 (di seguito “Carta”);

– nelle Zone Economiche Speciali (ZES), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE, come individuate dalla Carta;

– nelle Zone Logistiche Semplificate (ZLS), con riferimento alle aree ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, come individuate dalla Carta.

 

Tale modello può essere inviato, tramite il software “CIM23”, o dal beneficiario stesso o da un soggetto incaricato, di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del D.P.R. n. 322/1998, a partire dall’8 giugno 2023 e non oltre il 31 dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni. Con la stessa modalità, inoltre, può essere inviata una nuova comunicazione, per rettificarne una già inviata, o presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.

 

Oltre il termine massimo previsto per l’invio, potranno essere accolte solo:

– comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi di comunicazioni sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell’apposita ricevuta telematica e a condizione che l’importo del credito richiesto con la comunicazione rettificativa non risulti variato rispetto a quello presente sulla comunicazione originaria;

– comunicazioni presentate nei mesi di novembre e dicembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le acquisizioni, successivamente scartate, se pervenute entro il mese di febbraio del secondo anno successivo a quello nel corso del quale sono effettuate le predette acquisizioni.

 

I soggetti che intendono beneficiare dei crediti d’imposta per gli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2022, invece, dovranno continuare ad utilizzare il modello approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, da inviare entro e non oltre il 31 dicembre 2023.